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di Guido Ferro Canale

 

La recente concessione di una forma di inquadramento giuridico alla Fraternità, sia pure ai limitati fini dei rapporti con le autorità dell’Argentina, ha riportato l’attenzione sul problema dello statuto canonico della Fraternità stessa (la quale, com’è noto, ha sempre sostenuto il carattere illegittimo della propria soppressione). Mi è, quindi, sembrato opportuno sottoporre al lettore un riesame della vexata quaestio.

Il corso della vicenda è noto: il Vescovo di Friburgo revoca l’erezione canonica della Fraternità, disposta dal suo predecessore; Mons. Léfebvre ricorre in Segnatura; questa rigetta in limine, rilevando che il provvedimento è stato confermato dal Papa in forma specifica, quindi si tratterebbe di giudicare su un atto del Papa in Persona, il che non è possibile ad alcun Tribunale. Mons. Léfebvre presenta appello, chiedendo la prova di quest’approvazione; ma l’appello non viene trattato.

Il mondo tradizionalista e i sostenitori della Fraternità contestano, da sempre, la legittimità del provvedimento di soppressione, rifacendosi a tre ordini di argomenti (riproposti, di recente, anche da Paolo Pasqualucci): carenza di potere nel Vescovo diocesano, perché la Fraternità sarebbe stata una “congregazione”, che solo la S. Sede avrebbe potuto sopprimere; difetto di prova dell’approvazione in forma specifica da parte del Papa; ma soprattutto, assurdità di un atto del genere, perché la Fraternità combatteva l’eresia dilagante (l’argomento può svilupparsi come nullità della soppressione per contrasto con il diritto divino, liceità della resistenza o “stato di necessità”).

Il terzo argomento non sarà, qui, oggetto di esame. Ma è singolare che dei primi due nessuno, per quanto ne so, abbia cercato riscontro nel testo del decreto della Segnatura, o in una disamina del concetto di approvazione in forma specifica. A questa duplice omissione vorrei, per quanto mi è possibile, rimediare in questa sede.

 

Atti papali e approvazione in forma specifica

Occorre, preliminarmente, sgomberare il campo di tutte le immagini mentali che ci derivano dall’esperienza giuridica dello Stato moderno: uno Stato in cui legiferare è una cosa, amministrare un’altra, e ogni organo amministrativo è titolare solo di quelle precise competenze, e i provvedimenti adottabili sono, tendenzialmente, un numero chiuso, dove ad ogni nome corrispondono contenuti e procedure ben precisi.

Il diritto canonico funziona in maniera diametralmente opposta, perché rifiuta sia la separazione dei poteri sia la funzione garantista della legge “uguale per tutti”. In effetti, la storia delle sue riforme, da S. Pio X in poi, è soprattutto storia dei tentativi per assimilare, in qualche modo, questi princìpi dello Stato moderno; ma, ciononostante, resta fermo che: il Papa gode della plenitudo potestatis, limitata solo dal diritto divino; i vari organi della Curia agiscono per potestà vicaria, cioè godono di questa stessa pienezza di potere nel loro ambito di competenza; al riparto delle competenze il Papa può sempre derogare, senza necessità di emanare atti legislativi, essendo sufficiente l’esternazione inequivoca dell’autorità sovrana; i provvedimenti possono essere i più disparati, nel contenuto e nei nomi (salvo il rispetto di alcune regole generalissime di procedura), perché mirano a realizzare l’aequitas canonica, la soluzione più giusta, dal punto di vista soprannaturale, per quel caso specifico. Se poi il Papa ha ritenuto di affidare un incarico specifico – speciale facoltà, mandato… – ad un Cardinale, non occorre, tantomeno a pena di nullità, un atto scritto: l’attestazione del Cardinale stesso fa fede in foro esterno, per questo come per tutti gli oracula vivae vocis del Romano Pontefice.

Riassumendo, dunque: la Curia Romana agisce in nome del Papa, ma in proprio. Quindi si pone il problema di come consentire al Papa di controllare che essa non abusi della potestà conferitale. La soluzione tradizionale, mantenuta ancora da Paolo VI (Regimini Ecclesiae Universae, App. III, in vigore dal 30 marzo 1968), consiste nel sottoporre tutti gli atti dei Dicasteri all’approvazione o conferma del Romano Pontefice.

E’ evidente, però, che se gli atti in questione, perché approvati, dovessero considerarsi papali in senso stretto, cadrebbe lo stesso istituto della potestà vicaria e sarebbe preclusa ogni forma di sindacato sui provvedimenti della Curia. Compresa quella che si è sempre ammessa, il beneficium novae audientiae o riesame del caso, deciso dal Dicastero senza consultare il Papa.

Così si spiega come i canonisti abbiano distinto due tipi di approvazione o conferma: essentialis, necessaria per l’esistenza dell’atto (la firma del Papa sotto la bolla scritta da un altro; un altro esempio sono le tabelle organiche dei Dicasteri di Curia, per cui si è parlato di “approvazione mediante emanazione”); accessoria o accidentalis rispetto ad un atto che già esiste, non solo materialmente come il testo della bolla, ma giuridicamente, come la decisione del Dicastero, che è munito della potestà vicaria e quindi può provvedere in proprio. Qui si distingue ancora tra conferma/approvazione semplice, in forma communi, e in forma specifica o ex certa scientia: la prima è un semplice procedimento di controllo, non ha effetto sanante – se accede ad un atto invalido, «per volere dello stesso Pontefice, deve considerarsi come non concessa.» (L. de Luca, “Confirmatio apostolica accidentalis”, in Id., Scritti vari, vol. I, pag. 74 nt. 75 Sul punto insiste particolarmente : se la conferma in forma communi; pag. 105 nt. 133 adduce a conforto il can. 54 § CIC 17, sul mancato adempimento delle condizioni apposte all’esecuzione del rescritto) – e non vale come ratifica dell’atto dell’inferiore, sebbene si dica concessa «ad maiorem auctoritatem et robur». Al giudice, quindi, non è impedito valutare se, ad esempio, l’atto confermato sia stato ottenuto mediante una versione falsa dei fatti e, nel caso, annullarlo direttamente (un esempio in una decisione rotale del 1931, c. Massimi, Decano, sull’estensione di un titolo nobiliare al discendente illegittimo di una famiglia).  Così, con tutta la chiarezza desiderabile, L. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, Parigi 1913, pag. 71: «Si le décret est simplement approuvé in forma communi, le décret est et reste un décret de la sacrée congrégation, ni plus, ni moins. Une semblable approbation venant de si haut, accroît sans doute la force morale de la sentence et même au point de vue juridique et légal, lui donne une plus grande valeur, en ce sens que la sentence ainsi approuvée a plus de fermeté, parce qu’elle otfre plus de garantie, mais ne la transforme pas en un acte strictement papal: c’est un acte du Saint-Siège, mais non rigoureusement un acte du Souverain Pontife lui-même. Le décret vaut et oblige tous les fidèles, en vertu de l’autorité de la sacrée congrégation elle-même.».

Diametralmente opposti, invece, gli effetti dell’approvazione in forma specifica o ex certa scientia: con essa, il Papa diviene, in tutto e per tutto, autore dell’atto, quindi lo ratifica se per caso l’autore originario difetta di autorità, ne sana i vizi (secondo l’opinione più comune) o manifesta la volontà di tenerlo fermo nonostante ogni possibile vizio (così de Luca, cit., passim); si presuppone, infatti, la certa scientia, cioè che il confermante sia pienamente edotto di tutti gli elementi e le circostanze del caso… ma la validità della conferma stessa perdura anche se il presupposto non rispondesse al vero. Mentre, di norma, il giudice canonico interpreta la volontà dell’autore di decreti e rescritti, fosse pure il Papa stesso, e quindi stabilisce, ad es., che l’intenzione di derogare alle leggi generali non si presume e, se non risulta provata, la esclude, oppure annulla l’atto viziato da falsità nella richiesta, in questo caso, anche solo per consentir di “aperire mentem Pontificis”, occorre un permesso ad hoc, rilasciato dal Papa stesso o da chi goda di speciale mandato, la c.d. aperitio oris. E si badi bene: neanche in questo caso al giudice è permesso contestare la validità dell’atto pontificio: solo se la aperitio è munita della clausola arbitrio, egli potrà verificare se il Papa abbia agito nel rispetto dell’equità naturale e canonica (non delle leggi universali, cui potrebbe benissimo aver derogato). Proprio per questo, L. de Luca, “Confirmatio apostolica…”, cit., pagg. 116-7, nt. 167, rileva negli autori più antichi, dall’Ostiense a Baldo, un accostamento tra confirmatio e res iudicata (cfr. in particolare il Perugino: «confirmatio, quae fit cum causae cognitione, habet vim sententiae, quae debet esse certa.»). Di per sé, la conferma «supponit legem aliqua saltem ratione existentem» (A. van Hove, De legibus ecclesiasticis, Mechelen-Roma 1930, pag. 349), ma il suo impiego rispetto ad un atto del tutto inesistente sarebbe solo un’improprietà concettuale, poiché il Papa può comunque concedere, per questa via, anche un novum ius, né al giudice è consentito il sindacato su questa base. E infatti non era così pacifico il requisito dell’anteriorità necessaria dell’atto: L. de Luca, “Confirmatio apostolica…”, cit., pag. 53 nt. 13, riferisce l’opinione di Wernz, secondo cui quella in forma communi può anche precederlo.

Superfluo rilevare, a questo punto, l’importanza di comprendere, ogni volta, di quale approvazione si tratti nel caso concreto. Il Panormitano, Giovanni di Andrea e alcuni altri sostengono che, in caso di dubbio, la confirmatio deve presumersi ex certa scientia (cfr. la rassegna degli argomenti e la loro confutazione in V. Gomez-Iglesias, Naturaleza y origen de la confirmación “ex certa scientia”, in Ius Canonicum 49 [1985], pagg. 105-14), ma la maggior parte degli Autori ante Codicem segue Suárez nell’opinione contraria, «Quia si illud signum [plenae notitiae] est necessarium, ut confirmatio sit ex certa scientia, sicut dictum est, illius negatio erit satis, ut confirmatio non sit ex certa scientia, est in forma communi, quia illa divisio adaequata est; ergo illa negatio sufficit, ut confirmatio sit forma communi. Et ita manet probatum contra priorem opinionem, ut confirmatio sit tantum in forma communi, non esse necessaria positiva verba, quibus id significetur, sed sufficere negationem signi ostendentis certam scientiam». Francisco Suárez, Tractatus de legibus ac de Deo Legislatore, 8, 18, 7. Basta, dunque, che risulti la certa scientia del Pontefice, che può risultare da apposite clausole (appunto ex certa scientia, o anche potestatis plenitudine, motu proprio, etc.), dalla riproduzione testuale dell’atto confermato, o anche dal tenore complessivo del documento (Cfr. V. Gomez-Iglesias, Naturaleza y origen…, cit., pagg. 103-4) o da testimoni (Cfr. V. Gomez-Iglesias, Naturaleza y origen…, cit., pag. 110).

Dopo l’entrata in vigore del CIC 17 – che non ha disposto nulla in materia, a parte l’insindacabilità dell’atto confermato in forma specifica (cfr. can. 1683) – la Rota restituta si è pronunciata in argomento con la sentenza Tranensis – Incidentalis. Conventionis, 30 gennaio 1923, c. Parrillo, in SRRD XV (1923), Dec. II, pagg. 17-21: «Confirmatio, de qua canon [1683], intelligenda est in forma specifica, haud vero communi; nam, prout scribit Em.mus Lega, “res confirmata in forma communi, nullum praestat impedimentum in cognitionis iudicis [Romano Pontifici] inferioris” (De iudiciis, I, n. 383). Insuper ab uno R. Pontifice facta sit oportet, non a SS. Congregationibus, nisi actum vel instrumentum hae confirmaverint potestate non ordinaria, sed specialiter ab Eo delegata, ut planum est. Demum confirmatio subsequi, haud praecedere debet actum vel instrumentum, ad effectum inhibendi iurisdictionis exercitium in inferiore iudice; nam confirmatio, stricte sumpta, fit ex certa scientia et cum perfecta cognitione causae, omniumque circumstantiarum negotii hinc actum iam perfectum supponit, eique adiecta intelligitur, iuxta canonis verba.» (pag. 19). Inoltre, la iurisdictio dell’inferiore non si comunque intende esclusa se «“certum sit quod ipsae confirmationes per falsam sint suggestiones obtentae”» (ibid.; cit. interna da Alessandro II, X.2.30.2, richiamato come ius vetus interpretativo ai sensi del can. 6). La aperitio oris è necessaria solo perché l’inferiore possa pronunziarsi «“in iis, quae gratiam tollunt vel minuunt”» (pag. 20, cit. di De Luca), non per giudicare se l’esecutore di un rescritto confermato sia andato oltre il proprio mandato, o se una causa vi rientri oppure no (pagg. 19-20).

La riforma della Curia voluta da Paolo VI, superando il principio per cui, essendo le SS. Congregazioni “vicarie del Papa”, anche i loro atti dovevano reputarsi insindacabili, ha reso possibile la loro impugnazione davanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per violazione di legge. Poteva trattarsi di decisioni assunte dal Dicasero in prima istanza, o confermative di provvedimenti delle autorità locali; mai, però, di questi ultimi direttamente (cfr. Regimi Ecclesiae Universae, art. 106, e interpretazione autentica del 1971). Per regola generale, quindi, né il fatto di agire “in nome del Papa”, né l’approvazione pontificia precludevano il ricorso in Segnatura. Sarebbe occorsa un’approvazione in forma specifica; e siccome il Regolamento della Curia, approvato nel 1968, non la prevede né la disciplina, deve ritenersi che, per identificarla, restassero fermi i criteri elaborati dalla dottrina plurisecolare. Superfluo aggiungere che questa generalizzata possibilità di sindacato confermava altresì, per non dire che presupponeva, la tesi per cui, nel dubbio, la conferma doveva reputarsi in forma comune.

 

Segnatura Apostolica, Decreto del Prefetto, 10 giugno 1975

Il provvedimento, reso nella causa prot. n. 6724/75 CA, Lausannen. Genevien. et Friburgen., Piae unionis, Fraternità Sacerdotale S. Pio X ed Ecc.mo Lefebvre, per quanto ne so non è disponibile in Rete; il testo appare, quindi, su Radio Spada per la prima volta, dopo la pubblicazione cartacea in Apollinaris 49 (1976), pagg. 29-30, corredato di Adnotationes (ivi, pagg. 30-1) dello stesso Supremo Tribunale (è apparso anche in Periodica 65 [1976], pagg. 183-5, ma senza annotazioni di sorta).

Raccomando al cortese lettore di leggere con molta attenzione il decreto, prima di proseguire.

doc01409920150316165908 (I parte) e doc01410020150316170405 (II parte)

In primo luogo, si può notare che il provvedimento non riferisce nulla sui motivi del ricorso o lo svolgimento dei fatti; si limita a dire che dai documenti allegati al ricorso, risulta che il provvedimento impugnato costituisce mera esecuzione di quanto deciso da una Commissione speciale di tre Cardinali (composta dai Prefetti dei tre Dicasteri interessati: Seminari, Garrone; Clero, Wright; Religiosi, Tabera; si noti che le Commissioni ad hoc, secondo l’art. 16 della Rgimini Ecclesiae Universae, sono il mezzo normale per trattare affari che interessano più Dicasteri) e approvato dal Papa in forma specifica. Donde il rigetto.

Ciò presupporrebbe che prima i Cardinali abbiano deciso, poi il Papa approvato, infine il Vescovo eseguito. Solo che – almeno stando a B. Tissier de Mallerais, Mons. Marcel Lefebvre. Una vita, Chieti 2005 – la successione degli eventi è stata un po’ diversa: il Vescovo si determina per la soppressione, anzi, tecnicamente la revoca dell’approvazione ad experimentum; si rivolge alla Commissione, in persona del Card. Tabera, per essere autorizzato a disporla (richiesta del 24 gennaio 1975, cit. in Tissier, pag. 546) e sente rispondere che l’atto rientra nella sua competenza (25 aprile, Tissier pag. 548); quindi lo adotta, il 6 giugno, e lo stesso giorno la Commissione lo notifica a Mons. Léfebvre, affermando anche di condividerlo.

…E in tutto questo, il Papa?!

Il decreto del Card. Prefetto parla di una approvazione in forma specifica che emergerebbe dagli atti, ma non riporta alcun dato testuale che suffraghi l’asserto.

Del tutto a ragione, dunque, Mons. Léfebvre ha proposto appello contro il decreto stesso, «il 14 giugno[, richiedendo] la prova di questa approvazione specifica.» [Tissier, pag. 549].

Di fatto, però, quest’appello non è stato trattato. Al riguardo, può aver pesato l’incompetenza ad aperire mentem Pontificis; oppure una questione procedurale, perché il CIC 17, per questi casi, ammetteva solo il ricorso al “giudice superiore”, ma la Segnatura è Tribunale Supremo e, anche al suo interno, il Collegio dei Cardinali non è “superiore” in senso tecnico rispetto al Prefetto (che, anzi, designa i componenti del Collegio). Tuttavia – e il punto sembra sfuggito all’attenzione di tutti – di fatto le doglianze di Mons. Léfebvre hanno ricevuto una risposta, irrituale quanto si voglia, da parte del Supremo Tribunale e, probabilmente, del Prefetto in persona, il Card. Dino Staffa, cui spettava autorizzare la pubblicazione dei provvedimenti. Questa risposta consiste nelle Adnotationes di cui la Segnatura – caso unico, finora, nella sua giurisprudenza edita – ha voluto munire il testo.

Che dice, dunque, l’annotatore, che possiamo benissimo considerare il Card. Staffa?

Menziona la lettera del Segretario di Stato, pervenuta in Segnatura addirittura prima del ricorso stesso, e ricorda che i Cardinali fanno fede in foro esterno quando attestano un oraculum vivae vocis del Romano Pontefice; ma, soprattutto, cita la lettera con cui la Commissione cardinalizia ha comunicato a Mons. Léfebvre il decreto di soppressione adottato dal Vescovo. Ne riporta, tuttavia, due stralci documentali che appaiono contraddittori.

«La Commission ne pouvait que remettre au Saint-Père ses conclusions absolument unanimes et le dossier complet de cette affaire pour qu’il puisse juger lui-même. C’est avec l’entiere approbation de Sa Sainteté que nous vous faisons part des décisions suivantes»: la prima citazione afferma che i Cardinali hanno riferito al Papa le proprie conclusioni affinché egli potesse decidere (direttamente, si direbbe; e quindi non avremmo un’approvazione in forma specifica, ma semmai un’“approvazione mediante emanazione”; la Segnatura, però, sarebbe comunque incompetente, salva aperitio oris in suo favore).

«C’est au nom de la Commission Cardinalice et par mandat exprès du Saint-Père que nous vous écrivons.». Ma il mandato conferisce un incarico, che può essere a decidere o ad eseguire una decisione altrui. Solo che, in questo caso, deve trattarsi di una decisione autonoma, perché la Commissione scrive in nome proprio, quindi sta invocando la propria autorità; come vuole la logica, chi esegue una decisione del Papa agisce in nome del Papa. Invece, chi decide, fosse pure per mandato speciale da lui stesso attestato, decide in proprio, perché altro è conferire il potere decisionale, altro far propria la decisione assunta: in questa seconda ipotesi, la Segnatura sarebbe competente, perché la Commissione ad hoc è equiparata a un Dicastero di Curia – il punto non ha suscitato controversie – in quando mezzo normale di gestire casi di competenza di più Dicasteri.

In tutto questo, l’unico personaggio apparentemente fuori gioco è il Vescovo diocesano: il firmatario dell’atto di soppressione, sembra pacifico, non ne è l’autore! O piuttosto, visto che il suo provvedimento è stato notificato da parte della Commissione, che mostra di condividerlo, ci troviamo di fronte ad un atto confermato da (l’equivalente di) un Dicastero della Curia, o posto direttamente da Esso: contro un semplice atto del Vescovo, non si darebbe ingresso alla Segnatura.

Ma c’è, per l’appunto, l’interrogativo sul ruolo preciso del Papa.

Probabilmente, lo stesso Mons. Léfebvre, leggendo la lettera della Commissione, dev’essere rimasto perplesso, perché, oltre a proporre il ricorso in Segnatura, ha anche presentato, il 31 maggio, «una “supplica” per la revisione del suo processo» (Tissier, pag. 548). E la risposta pontificia risolve il nostro dubbio.

 

Paolo VI, 29 giugno 1975

La lettera personale Cher Frère a Mons. Marcel Léfebvre, Arcivescovo-Vescovo emerito di Tulle, 29 giugno 1975, in Documentation Catholique 1689 [1976], pagg. 33-4 è rimasta famosa per l’affermazione che il Vaticano II, per certi versi, è perfino più importante del Concilio di Nicea. Forse proprio quest’asserto, calamitando tutta l’attenzione e tutto il dibattito, ha impedito di scorgere un altro suo contenuto, non privo di importanza: l’attestazione inequivoca della conferma in forma specifica.

Si tratta, precisamente, del secondo paragrafo:  «Bien qu’une mise au point ne soit, à strictement parler, pas nécessaire, nous jugeons cependant opportun de vous confirmer que nous avons tenu à être personnellement informé de tout le déroulement de l’enquête concernant la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, et cela depuis le commencement. La Commission cardinalice que nous avons instituée nous a régulièrement et scrupuleusement rendu compte de son travail. Enfin, les conclusions qu’elle nous a proposées, nous les avons faites nôtres toutes et chacune, et nous avons personnellement ordonné leur entrée en vigueur immédiate.» (Paolo VI, Lettera).

Visto quanto si è detto nel testo, non mi pare che siano possibili dubbi: questa lettera – autografa del Papa – attesta un’approvazione in forma specifica.

Ma, in quanto possa occorrere, riporto anche le affermazioni che precedono e seguono: «Mais notre peine est plus vive de constater que la décision de l’autorité compétente — pourtant formulée très clairement et tout à fait justifiée, il faut le dire, par votre refus de modifier votre opposition publique et persistante au Concile oecuménique Vatican II, aux réformes postconciliaires et aux orientations qui engagent le Pape lui-même — que cette décision prête encore à discussion jusqu’à vous conduire à rechercher une quelconque possibilité juridique de l’infirmer. […] Aussi, cher Frère, c’est au nom de la vénération pour le Successeur de Pierre que vous professez dans votre lettre du 31 mai, plus que cela, c’est au nom de l’obéissance au Vicaire du Christ, que nous vous demandons un acte public de soumission, afin de réparer ce que vos écrits, vos propos, votre attitude ont d’offensant à l’égard de l’Eglise et de son Magistère. Un tel acte implique nécessairement, entre autres, l’acceptation des mesures prises à l’égard de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, avec toutes leurs conséquences pratiques. Nous supplions Dieu afin qu’il vous éclaire et vous conduise à agir ainsi, malgré vos réticences du moment. Et nous faisons appel à votre sens des responsabilités épiscopales pour reconnaître le bien qui en résulterait pour I’Eglise.» (ibid.).

 

Conclusione

Qualcuno può sinceramente dubitare del fatto che Paolo VI, rispondendo nei termini testé riferiti, abbia manifestato il proprio volere nel senso di tener ferma la decisione presa, nonostante ogni argomento addotto da Mons. Léfebvre? O che egli attesti la propria certa scientia?

Supponiamo che di fatto egli sia stato male informato; ebbene, comunque non sarebbe possibile al giudice valutare questo profilo. Non senza una aperitio oris. In questo senso, è molto accurata la descrizione di de Luca: la conferma non sana il vizio, ma consiste nella manifestazione di volontà diretta a tener fermo l’atto nonostante ogni possibile vizio. Salvo che sia il confermante stesso a permetterne il sindacato. Vien fatto di ricordare una Glossa alle Decretali (cit. in B. Tierney, L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625, Bologna 2002, pag. 285) che afferma: «“Nelle cose che (il papa) vuole, la volontà sta al posto della ragione […] e non c’è nessuno che gli possa dire ‘perché agisci così?’.”».

Si è biasimato il Segretario di Stato, si è biasimata anche la Segnatura (molto meno, mi sembra); ma questa lettera dimostra che Paolo VI ha voluto assumersi tutta intera la responsabilità di quella decisione. E dunque anche tutto il biasimo. O il vanto, poco importa. Dopotutto, se avesse voluto, gli sarebbe costato assai poco concedere a Staffa la aperitio oris o anche la commissio Pontificia per il riesame del caso nel merito: in quegli anni, ciò avveniva abbastanza spesso, anche per cause molto meno importanti (ricordo la bega tra un Canonico e il suo Capitolo, circa l’operato di costui come amministratore). Invece, Paolo VI voleva che Écône chiudesse, e che chiudesse all’istante. Tanto basta per dire: quand’anche fosse stato incompetente il Vescovo diocesano (ma lo stesso Tissier, pag. 548, riconosce che le cose stavano diversamente); quand’anche la Commissione avesse commesso irregolarità di qualunque tipo; quand’anche fosse inesistente l’atto confermato; comunque consta della volontà del Papa, che se non vale come conferma vale come decisione a sé stante.

Cadono, con questo, gli argomenti formali con cui la Fraternità rivendica l’illegittimità della soppressione.

Resta quello sostanziale: è lecito opporsi ad un provvedimento del Papa, quando sia moralmente certo che esso danneggerà le anime? In che termini, e in quale misura?

Credo, quindi, che l’utilità di quest’articolo consista soprattutto nello sgombrare il campo dei profili preliminari, per lasciar emergere il cuore del problema.

Per affrontarlo, ci sarà un’altra occasione.