Nota di Radio Spada: Pubblichiamo qui le norme attualmente in vigore per lucrare le indulgenze per sé o, in questo preciso caso, per le anime purganti. Le indulgenze tolgono le pene temporali connesse da scontare in Purgatorio per i peccati confessati e rimessi sacramentalmente. Le indulgenze possono plenarie e in quel caso cancellano integralmente le pene temporali connesse o parziali e in questo caso cancellano solo una parte precisa di questo tempo da scontare in Purgatorio (giorni, mesi, anni). Mentre per lucrare le indulgenze parziali non sono richieste particolari condizioni, se non adempiere la pratica stessa (orazione, visita, etc etc), per lucrare l’indulgenza plenaria sono richieste tutte e cinque le condizioni consuete qui sotto elencate.

Condizioni consuete per lucrare un’Indulgenza Plenaria
1 – Adempiere l’opera prescritta, con l’intenzione (almeno abituale e generale) di guadagnare l’indulgenza.
2 – Confessione e comunione (anche nella settimana che precede o segue l’opera prescritta).
3 – Visita, se richiesta, di una Chiesa o Oratorio pubblico; si può fare dal mezzogiorno del giorno precedente.
4 – Pregare in qualunque modo, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, cioè: esaltazione della Fede; estirpazione delle eresie; conversione dei peccatori; pace fra i principi cristiani.
5 – Essere in stato di grazia.

INDULGENZE PER I DEFUNTI DURANTE L’ANNO

1 – Requiem æternam: 300 giorni ogni volta (S. C. Indulg., 13 febr. 1908; S. Paen. Ap., 17 maii 1927 )
2 – Pie Jesu Domine, dona eis requiem sempiternam: 300 giorni ogni volta (S. C. S. Officii, 18 mart. 1909)
3 – Mattutino e Lodi dell’Ufficio dei Morti: 7 anni ogni volta; indulgenza plenaria se recitati ogni giorno per un un mese (Breve Ap., 2 apr. 1921 ; S. Paen. Ap., 15 iun. 1936)
4 – Un Notturno e Lodi dell’Ufficio dei Morti: 5 anni; indulgenza plenaria se recitati ogni giorno per un un mese (Breve Ap., 2 apr. 1921 ; S. Paen. Ap., 15 iun. 1936)
5 – Vespro dell’Ufficio dei Morti anni: 5 anni (Breve Ap., 2 apr. 1921 ; S. Paen. Ap., 15 iun. 1936)
6 – De profundis: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni giorno per un mese (Breve Ap., 11 aug. 1736; S. Paen. Ap., 29 maii 1933 et 20 nov. 1940)
7 – Pater- Ave- Requiem: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni volta per un mese (Breve Ap., 11 aug. 1736; S. Paen. Ap., 29 maii 1933 et 20 nov. 1940)
8 – Miserere: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni volta per un mese (S. Paen. Ap., 9 mart. 1934)
9 – Dies Iræ: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni volta per un mese (S. Paen. Ap., 9 mart. 1934)
10 – Visita di un cimitero, con qualunque orazione, anche mentale, per i defunti: 7 anni ogni volta.
11 – Recita di qualunque orazione o esercizio di pietà per i defunti con l’intenzione di proseguire per 7 o 9 giorni successivi: 3 anni, 1 volta al giorno; indulgenza plenaria alla fine dei 7 o 9 giorni (Pius IX, Audientia 5 ¡an. 1849; S. C. Episc. et Reg., 28 ian. 1850; S. C. Indulg., 26 nov. 1876; S. Paen. Ap., 28 maii 1933)

INDULGENZE PER I DEFUNTI NEL MESE DI NOVEMBRE

1- Qualunque orazione o esercizio di pietà in suffragio dei defunti: 3 anni, 1 volta al giorno; indulgenza plenaria se recitato o fatto ogni giorno di un intero mese (S. C. Indulg., 17 ian. 1888; S. Paen. Ap., 30 oct. 1932)

2- Partecipazione alle funzioni pubbliche di suffragi in chiese e oratori: 7 anni, 1 volta al giorno; indulgenza plenaria se si partecipa almeno per 15 giorni (S. C. Indulg., 17 ian. 1888; S. Paen. Ap., 30 oct. 1932)

INDULGENZE PER I DEFUNTI IL 2 NOVEMBRE

Indulgenza Plenaria applicabile alle sole anime del Purgatorio ogni volta che si visita una chiesa o oratorio pubblico, recitando 6 Pater-Ave-Gloria (S. C. S. Officii, 25 iun. 1914 et 14 dee. 1916; S. Paen. Ap., 5 iul. 1930 et 2 ian. 1939).
Questa indulgenza si può lucrare già a partire dal mezzogiorno del primo Novembre.

INDULGENZE PER I DEFUNTI DURANTE L’OTTAVA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI (DAL 2 AL 9 NOVEMBRE)

Indulgenza Plenaria una volta al giorno, applicabile alle sole anime del purgatorio per la visita a un cimitero con un’orazione qualunque, anche mentale, per i defunti (S. Paen. Ap., 31 oct. 1934)

Per i fedeli che hanno fatto l’Atto eroico di carità per le anime del Purgatorio (vedi QUI):
Indulgenza Plenaria, alle consuete condizioni:
– tutto l’anno ad ogni comunione fatta in una chiesa o oratorio pubblico.
– ogni lunedì – e, se non si può, la domenica successiva – nell’assistere ad una Messa per le anime del Purgatorio.
– Per i sacerdoti che hanno fatto l’Atto eroico di carità, altare privilegiato (vedi QUI).

Tratto da: Enchiridion indulgentiarum, Poliglotte Vaticane 1950
Fonte: www.sodalitium.it con aggiunte a cura di Radio Spada.
Fonte immagine: beweb.chiesacattolica.it