Nota di Radio Spada: Pubblichiamo qui le norme attualmente in vigore per lucrare le indulgenze per sé o, in questo preciso caso, per le anime purganti. Le indulgenze tolgono le pene temporali connesse da scontare in Purgatorio per i peccati confessati e rimessi sacramentalmente. Le indulgenze possono plenarie e in quel caso cancellano integralmente le pene temporali connesse o parziali e in questo caso cancellano solo una parte precisa di questo tempo da scontare in Purgatorio (giorni, mesi, anni). Mentre per lucrare le indulgenze parziali non sono richieste particolari condizioni, se non adempiere la pratica stessa (orazione, visita, etc etc), per lucrare l’indulgenza plenaria sono richieste tutte e cinque le condizioni consuete qui sotto elencate.
Condizioni consuete per lucrare un’Indulgenza Plenaria
1 – Adempiere l’opera prescritta, con l’intenzione (almeno abituale e generale) di guadagnare l’indulgenza.
2 – Confessione e comunione (anche nella settimana che precede o segue l’opera prescritta).
3 – Visita, se richiesta, di una Chiesa o Oratorio pubblico; si può fare dal mezzogiorno del giorno precedente.
4 – Pregare in qualunque modo, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, cioè: esaltazione della Fede; estirpazione delle eresie; conversione dei peccatori; pace fra i principi cristiani.
5 – Essere in stato di grazia.
INDULGENZE PER I DEFUNTI DURANTE L’ANNO
1 – Requiem æternam: 300 giorni ogni volta (S. C. Indulg., 13 febr. 1908; S. Paen. Ap., 17 maii 1927 )
2 – Pie Jesu Domine, dona eis requiem sempiternam: 300 giorni ogni volta (S. C. S. Officii, 18 mart. 1909)
3 – Mattutino e Lodi dell’Ufficio dei Morti: 7 anni ogni volta; indulgenza plenaria se recitati ogni giorno per un un mese (Breve Ap., 2 apr. 1921 ; S. Paen. Ap., 15 iun. 1936)
4 – Un Notturno e Lodi dell’Ufficio dei Morti: 5 anni; indulgenza plenaria se recitati ogni giorno per un un mese (Breve Ap., 2 apr. 1921 ; S. Paen. Ap., 15 iun. 1936)
5 – Vespro dell’Ufficio dei Morti anni: 5 anni (Breve Ap., 2 apr. 1921 ; S. Paen. Ap., 15 iun. 1936)
6 – De profundis: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni giorno per un mese (Breve Ap., 11 aug. 1736; S. Paen. Ap., 29 maii 1933 et 20 nov. 1940)
7 – Pater- Ave- Requiem: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni volta per un mese (Breve Ap., 11 aug. 1736; S. Paen. Ap., 29 maii 1933 et 20 nov. 1940)
8 – Miserere: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni volta per un mese (S. Paen. Ap., 9 mart. 1934)
9 – Dies Iræ: 3 anni ogni volta; indulgenza plenaria recitato ogni volta per un mese (S. Paen. Ap., 9 mart. 1934)
10 – Visita di un cimitero, con qualunque orazione, anche mentale, per i defunti: 7 anni ogni volta.
11 – Recita di qualunque orazione o esercizio di pietà per i defunti con l’intenzione di proseguire per 7 o 9 giorni successivi: 3 anni, 1 volta al giorno; indulgenza plenaria alla fine dei 7 o 9 giorni (Pius IX, Audientia 5 ¡an. 1849; S. C. Episc. et Reg., 28 ian. 1850; S. C. Indulg., 26 nov. 1876; S. Paen. Ap., 28 maii 1933)
INDULGENZE PER I DEFUNTI NEL MESE DI NOVEMBRE
1- Qualunque orazione o esercizio di pietà in suffragio dei defunti: 3 anni, 1 volta al giorno; indulgenza plenaria se recitato o fatto ogni giorno di un intero mese (S. C. Indulg., 17 ian. 1888; S. Paen. Ap., 30 oct. 1932)
2- Partecipazione alle funzioni pubbliche di suffragi in chiese e oratori: 7 anni, 1 volta al giorno; indulgenza plenaria se si partecipa almeno per 15 giorni (S. C. Indulg., 17 ian. 1888; S. Paen. Ap., 30 oct. 1932)
INDULGENZE PER I DEFUNTI IL 2 NOVEMBRE
Indulgenza Plenaria applicabile alle sole anime del Purgatorio ogni volta che si visita una chiesa o oratorio pubblico, recitando 6 Pater-Ave-Gloria (S. C. S. Officii, 25 iun. 1914 et 14 dee. 1916; S. Paen. Ap., 5 iul. 1930 et 2 ian. 1939).
Questa indulgenza si può lucrare già a partire dal mezzogiorno del primo Novembre.
INDULGENZE PER I DEFUNTI DURANTE L’OTTAVA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI (DAL 2 AL 9 NOVEMBRE)
Indulgenza Plenaria una volta al giorno, applicabile alle sole anime del purgatorio per la visita a un cimitero con un’orazione qualunque, anche mentale, per i defunti (S. Paen. Ap., 31 oct. 1934)
Per i fedeli che hanno fatto l’Atto eroico di carità per le anime del Purgatorio (vedi QUI):
Indulgenza Plenaria, alle consuete condizioni:
– tutto l’anno ad ogni comunione fatta in una chiesa o oratorio pubblico.
– ogni lunedì – e, se non si può, la domenica successiva – nell’assistere ad una Messa per le anime del Purgatorio.
– Per i sacerdoti che hanno fatto l’Atto eroico di carità, altare privilegiato (vedi QUI).
Tratto da: Enchiridion indulgentiarum, Poliglotte Vaticane 1950
Fonte: www.sodalitium.it con aggiunte a cura di Radio Spada.
Fonte immagine: beweb.chiesacattolica.it
Perdonate la mia ignoranza ma ci sono preghiere specifiche riguardo a: Esaltazione della Fede;Estirpazione delle eresie;Conversione dei peccatori;Pace tra i principi cristiani? Se si quali?
Grazie.
MILLE GRAZIE RADIO SPADA! Da anni sperimento le particolari grazie della anime purganti la cui dottrina non risale al (benemerito) Concilio di Trento, ma alle origini apostoliche e patristiche. Prevengo l’obiezione dei vari “fregati dalla scuola”: “ma di Purgatorio non si parla nella Bibbia”.
Caro “fregato dalla scuola”, se la parola Purgatorio è venuta dopo, tuttavia la dottrina già è implicita nel Vecchio Testamento (vd. i Maccabei), e nel Nuovo (lettera di Pietro, alcuni passi evangelici). Molti Padri dei primi secoli pregavano per defunti.
CARI FRATELLI, SVUOTIAMO IL PURGATORIO, LA CHIESA PURGANTE POTRA’ AIUTARE LA CHIESA MILITANTE….difendiamo e diffondiamo questa devozione dimenticata dalla neo-chiesa post cv2°. Nessun vero santo ha mai trascurato questa devozione, perché dovremmo farlo noi. Solo perché siamo “moderni”, e, di fatto, protestantizzati.
Cosa ne pensate, di questa Coroncina del Venerdì?
Trovata sul Web. Grazie.
Coroncina per le anime purganti
Ti adoro, o Croce + Santa
Coroncina alla Santa Croce, in suffragio alle Anime Purganti. Si
tratta di una pia pratica, benedetta e raccomandata dai Pontefici
Adriano VI e Gregorio XIII. E’ ritenuta sentenza pia e probabile, una
tradizione, secondo la quale, il recitarla davanti ad un Crocifisso o
ad una Croce, in giorno di venerdì, liberi cinque anime dal
Purgatorio, tranne il venerdì Santo, giorno in cui ne libererebbe 33.
Ci si serva di una normale Corona del Rosario.
DEUS in auditorium meum intende
r) Domine, ad adiuvandum me festina
Gloria Patri
Requiem
[sul grano grande]Pater Noster
sui grani delle Ave Maria, [facendoli scorrere come per le Ave
Maria], si recita 10 volte [quindi una volta per ogni grano] la seguente giaculatoria:
Ti Adoro, o Croce Santa, che fosti ornata dal Corpo Sacratissimo del
mio Signore, coperta e tinta dal suo Preziosissimo Sangue. Ti adoro,
o mio DIO, posto in Croce per me. Ti adoro, o Croce santa, per amore
di Colui che è il mio Signore. Amen. Alla fine della decina
Requiem
Gloria Patri
Si ripeta cinque volte, completando così il giro della Corona e si
concluda con cinque Ave Maria.
Nessuno ha nulla da dire?!?
Sarebbe assai utile e coerente pubblicare anche le norme riportate dal manuale delle indulgenze
pubblicato dalla LEV dopo la riforma (triste) di Paolo VI.
Ritengo infatti che siccome non tutti i lettori sono seguaci del sedeprivazionismo. inteso come tale dall’Istituto Mater Boni Consilii o da altre correnti sedevacantiste sempliciter, è importante e corretto rendere note anche le norme attualmente in essere nella chiesa post-conciliare.
Ritenere infatti invalida la riforma delle indulgenze operata da Paolo VI è abbastanza insostenibile se non si è sedevacantisti e/o sedeprivazionisti, ciò vale anche per i seguaci della San Pio X, che non capisco cosa possano opporre in termini dottrinali alla riforma suddetta, operata da Paolo VI che per loro è sempre stato papa validamente e lecitamente regnante e né può essere opposta alcuna ragione di “emergenzialità” o “straordinarietà” contro la riforma delle indulgenze voluta dal Montini.
Visto quindi che Radiospada per sua stessa dichiarazione ….non è espressione di un solo punto di vista, ma è gestito da più persone – più voci che vogliono rappresentare sensibilità ecclesiali diverse, sempre nell’alveo della bimillenaria Tradizione della Chiesa, e non essendo Radiospada il bollettino del Mater Bonii Consilii, è cosa a mio avviso doverosa pubblicare anche le norme attualmente valide e da seguirsi per tantissimi altri cattolici che non si riconoscono nel sedevacantismo.
Non è affatto vero infatti che le indulgenze per i defunti siano sparite nel postconcilio, anzi alcune, sia plenarie che parziali, sono persino più semplici da ottenersi rispetto al pre-concilio, è invece vero che nessuno ne parla mai e questo non è certo un bene a prescindere dalla sensibilità o dalla posizione di ognuno.
L’ultima parola tanto spetta sempre a Dio, ma l’onestà intellettuale è un dovere nostro.
ciò vale anche per i seguaci della San Pio X, che non capisco cosa possano opporre in termini dottrinali alla riforma suddetta.
Infatti, purtroppo, sui testi della FSSPX, si trovano i testi delle indulgenze montiniane, cominciando con l’abolizione della determinazione temporale. Ovvero o plenarie, o parziali, non meglio definite. In generale, Montini, largo di mancia con tutti, in materia di indulgenze ha stretto i cordoni. Via la Porziuncola, ristretta ad un’anima sola, via la plenaria per la preghiera “Eccomi o mio amato buon Gesù” salvo che per i venerdì di quaresima.. Etc.
cosa a mio avviso doverosa pubblicare anche le norme attualmente valide e *da seguirsi* per tantissimi altri cattolici che non si riconoscono nel sedevacantismo.
Perché, *da seguirsi*? Se un cattolico, né sedevacantista, né sedeprivazionista (io non sono né l’uno, né l’altro), invece di un Pater, Ave e Gloria, ne recita sei, fa qualche cosa di male? Anzi, proprio perché è convinto che uno basti, non lucrerà forse dei meriti in più?
Non è questione di quantità, ma di modalità. Alcune indulgenze sono state abolite da Paolo VI, quindi come Lei stesso ha ravvisato se ritiene che tale abolizione sia stata effettuata in modo valido e legittimo, deve anche sapere che l’opera connessa non consente più di lucrare l’indulgenza. Se Lei ritiene che la riforma delle indulgenze di Paolo VI è valida non può pretendere di lucrare indulgenze dallo stesso abolite. Così come non può ritenere valido il computo temporale che vigeva prima della riforma suddetta. Come vede non è questione indifferente.
Indulgenze per i defunti IV – Il 2 novembre e la Domenica successiva (dunque nell’Ottava) Indulgenza Plenaria per la visita di una chiesa o oratorio pubblico recitando 6 Pater-Ave-Gloria. Ogni volta. (*Toties quoties*).
Questa mi giunge nuova. Ma le indulgenze T.Q.(TRANNE quella della Porziuncola) Non era state abolite? Badate che sto parlando di provvedimenti di Pio XII.
Qui su Radio Spada pubblicizziamo esclusivamente le pratiche liturgiche e devozionali preconciliari (nè roncalliane, nè le riforme pacelliane che erano parte di quel percorso rivoluzionario che poi avrebbe portato alla deminutio fidei che poi ha caratterizzato il postconcilio). Lo facciamo perchè una parte di noi pensa che quelle riforme siano nulle (roncalliane) o comunque da sospendersi sino al ritorno dell’autorità (pacelliane-bugniniane) o perchè invece crediamo possano essere stimoli migliori per la fede e per la pratica cristiana di chi ci legge. Ciò vale per il calendario liturgico, la disciplina penitenziale e quella delle indulgenze. Molti altri siti portano la disciplina vigente (o “vigente”): i nostri lettori potranno fare riferimento a quei siti. NON al nostro. Un saluto cordiale.
Carissimi amici,
non discuto del vostro diritto di pubblicare o meno ciò che più vi piace. Solo che, le righe di Guelfo Nero, mi fanno porre degli interrogativi. L’IMBC, giustamente (ripeto:*Giustamente*) rimprovera alla FSSPX l’attitudine a fare il”setaccio”. Ovvero a “setacciare” gli atti ecclesiastici del Vat. II e seguenti. “Questo si accetta”; questo si rifiuta, questo si lascia più o meno liberi. Però, le righe di Guelfo Nero, mi confermano quanto già lessi e scrissi a commento del testo su Riti Cinesi. Cioè che, la stessa usanza, è presente anche nelI’iMBC (e nell’ambiente che lo frequenta), verso gli atti ecclesiastici successivi alla morte di San Pio X. Ora, se ciò è pacifico che sia un comportamento legittimo verso gli atti di governo; può essere comprensibile/giustificabile verso quelli di materia liturgica o di calendario, diventa, per quel meno di zero che conta il mio parere, un vero rebus circa le indulgenze. Se mai esiste una materia, in cui il Potere delle Chiavi si esplica in pieno, ciò è la disciplina delle indulgenze. Pertanto, o sono io ad essere male informato (possibile, non sono un teologo e neppure un laureato) o rifiutare la disciplina relativa, approvata da un Papa o, (peggio ancora) mettersi a “setacciare” in tale campo, è un modo implicito per non riconoscerlo Papa.
Ringrazio per la risposta ufficiale di cui prendo atto, ma riscontro anche una forma di chiusura che non fa onore. Cito: “una parte di noi pensa…..” Quindi “l’altra parte” non ha diritto di essere rappresentata?
Pubblicare entrambe le normative, magari spiegando le posizioni dell’una e dell’altra parte a mio modesto avviso sarebbe assai più profiquo e produttivo oltre che rispettoso di “tutte le parti”.
Poi ogni lettore liberamente valuterà quello che deve valutare in coscienza.
Continuo a verificare che purtroppo la posizione di radiospada riguardo molte questioni resta settaria
ed orientata all’intransigenza. Non stò invocando irenismi o compromessi, ma solo serio ed onesto
confronto tra vedute differenti, ovvero tra realtà e sensibilità ecclesiali diverse (lo avete scritto voi).
Alcune posizioni purtroppo continuano ad avere un primato censorio sulle altre e la cosa non è affatto lungimirante né coerente con quanto avete voi stessi proposto ai lettori.
Grazie comunque del chiarimento.
Risposta a Nicòla: è sicuro che Pio XII abbia abolito le indulgenze dette “toties quoties” ? A me non risulta. E se è così cade la polemica contro l’Istituto Mater Boni Consilii da lei propugnata. Io leggo che dette indulgenze sarebbero state soppresse da Paolo VI con Indulgentiarum doctrina, norme n. 6 e 19, consultabile qui: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina.html Se Paolo VI le “abolisce” nel 1967, mi pare ampiamente improbabile che siano state abolite da Pio XII. Se sbaglio correggetemi.
Le indulgenze “toties quoties”, molto reverendo padre, sono state abolite proprio con l’Indulgentiarum doctrina del 1964.