Pubblichiamo ampi stralci dell’articolo “Legge e coscienza”, tratto dal periodico cattolico Instaurare omnia in Christo, anno XXXIX, n. 2, maggio-agosto 2010
di Danilo Castellano
1. […] «Legge e coscienza» è questione soprattutto dell’Occidente, la cui cultura pone il problema dell’individuo come ente (e successivamente come soggetto), che è portatore di diritti che la comunità politica deve innanzitutto conoscere e riconoscere per poterli, poi, veramente garantire. L’evoluzione della cultura occidentale ha portato – com’è noto – all’individualismo. È per questo che la legge è diventata un problema: essa è stata nei secoli a noi più vicini considerata comando eteronomo e, in quanto tale, da «respingere» per tutelare l’autonomia della coscienza. Ecco, allora, le prime domande: la coscienza è legge?; la legge è limite e, in ultima analisi, violazione della coscienza? […] Parlando di legge naturale e di legge positiva a quale «concezione» rispettivamente di «natura» e di «positività» si fa riferimento?
2. La coscienza come «specchio» della legge e la legge come condizione della coscienza.
Per tentare di rispondere alle domande di cui sopra è necessario chiarire, sia pure brevemente, alcune questioni.
2.1. Innanzitutto si deve considerare che il soggetto richiede (nel senso che implica) la coscienza. Un soggetto senza coscienza non sarebbe soggetto. La «cosa» rileva anche nel campo giuridico poiché un soggetto senza coscienza non sarebbe capace né di giuridicità né di agire giuridicamente. Va rilevato, a questo proposito, che, sia pure con motivazioni opposte, sia la cultura «liberale» sia la cultura «positivistico-materialista» dissolvono la soggettività ontologica, trasformando simultaneamente la coscienza in facoltà naturalistica (liberalismo) o in prodotto delle condizioni storicosociali-economico-biologiche (marxismo e positivismo). Sia il liberale inglese Hobhouse, sia il marxista italiano Gramsci, sia talune teorie biologico-psichiatriche contemporanee che ritengono di poter assumere come loro fondamento i «polimorfismi genetici» che modulerebbero le reazioni e le variabili ambientali, tutte queste dottrine vanificano la coscienza e, perciò, mettono nel nulla la responsabilità soggettiva (sia essa la responsabilità civile sia essa l’imputabilità penale).
La dottrina liberale, infatti, è costretta a identificare la coscienza con il vitalismo, con il puro «sentire», con l’impulsività, con l’«autenticità» heideggerianamente intesa: è bene e giusto ciò che l’individuo «avverte» come tale ed è male e ingiusto ciò che l’individuo medesimo «sente» tale. Le azioni umane non avrebbero natura e le obbligazioni non avrebbero cause. In questo caso la coscienza varia da soggetto a soggetto e nello stesso soggetto. Non solo. In questo caso la coscienza è sempre legge a se stessa. In altre parole la legge è estranea alla coscienza, anzi le è nemica, come nemica le si rivela la giustizia.
Ciò nonostante la dottrina liberale si serve della legge sia per difendere la «libertà negativa» dell’individuo (coerentemente postulata dal vitalismo), cioè la libertà esercitata con il solo criterio della libertà la quale richiede la messa al bando di ogni criterio, […] finendo nel peggiore dei positivismi. […] per il positivismo, infatti, la norma è la fonte del diritto, la cui essenza sarebbe data dalla sua effettività. In altre parole l’essenza del diritto sarebbe il potere. Il potere brutale, cioè proprio la negazione del diritto. Dunque, anche il positivismo vanifica sia la coscienza sia la legge.
2.2. Per legittimamente parlare di coscienza e di legge è necessaria una considerazione «realistica» delle «cose», in particolare dell’essere umano. […] L’uomo, infatti, può scegliere (e fare) anche il male ma non è nel suo potere trasformare la natura del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto. È per questo che si può fondatamente affermare che la coscienza appartiene e accompagna il soggetto (cioè l’essere umano). Non nel senso che la coscienza (magari in atto) sia la condizione del costituirsi della soggettività (come vorrebbero le dottrine di ispirazione idealistica), bensì nel senso che essa è una proprietà dell’uomo che per natura è soggetto. Sta qui il fondamento dell’obbligatorio riconoscimento universale della capacità giuridica a ogni essere umano sin dal suo concepimento e anche in presenza della mai raggiunta possibilità o della sopravvenuta impossibilità di essere signore dei propri atti. […]
2.3. Che cos’è, perciò, la coscienza (morale)? Si dice che essa sia innanzitutto il santuario della persona; essa, cioè, è ciò che di più sacro ha l’essere umano. Sacro significa, soprattutto in questo caso, intoccabile. La coscienza dev’essere rispettata. Non le si deve fare violenza. Nessuno ha il potere, né morale né giuridico, di violentarla ovvero di imporle di non fare ciò che è suo dovere fare o di imporle di fare ciò che essa non deve assolutamente fare. Perciò, nemmeno lo Stato può pretendere di essere signore della coscienza. Ciò non significa, però, che essa possa rivendicare il diritto di fare assolutamente quello che vuole: la coscienza è inviolabile, infatti, se è retta, cioè se fa – come si è appena detto – quello che deve e rifiuta di fare ciò che essa non deve assolutamente fare. In altre parole i suoi diritti non nascono dalla volontà e dalla decisione del soggetto ma derivano dalla legge in essa inscritta, anzi dalla legge che essa con la sua sensibilità (innata ma formata) rivela e che la ragione le mostra e le impone in quanto il giudizio di questa rappresenta la conclusione corretta di un sillogismo basato su premesse fondate.
La coscienza, quindi, non è la fonte della legge ma è il «luogo» ove la legge si manifesta. Non è la facoltà naturalistica che erroneamente si reputa strumento idoneo a creare le cosiddette «scale di valori» dalle quali dipenderebbero, poi, il bene e il male, il giusto e l’ingiusto. Non sono, infatti, le «misure» – tanto meno le misure soggettive – che creano la realtà ma è la realtà condizione delle misure. È per questo che condizione della coscienza è la legge (intesa non come norma positiva bensì come legge naturale), che la coscienza «riflette» in sé come lo specchio riflette la realtà davanti alla quale esso viene posto. Senza legge (naturale), perciò, non si può propriamente parlare di coscienza.
3. L’obbedienza alla legge dovere della coscienza.
La coscienza non può sottrarsi all’imperativo della legge naturale. Può disattenderlo e può violarlo. Non può, però, metterlo nel nulla. La coscienza è per sua natura chiamata all’obbedienza. In tutti i campi. In particolare, però, nel campo morale e politico. La «cosa» sembra a molti un fatto misterioso. Inspiegabile, infatti, appare oggi a taluni la naturale inclinazione all’obbedienza degli individui e dei popoli. Strano, però, può apparire questo fatto solamente per chi interpreta la libertà come assenza assoluta della legge, di ogni legge. La realtà, quella ontica, è, infatti, legge in sé: solo rifiutando la realtà, e in primis la propria realtà, l’uomo può sognare la libertà come silenzio della legge. È per questo che la riduzione della coscienza al solo «sentire» e la rivendicazione dei suoi diritti legati alla sola sua certezza, è un errore: rappresenta la fuga nell’utopia e il risultato di questa fuga è la schiavizzazione del soggetto ai suoi impulsi, alle sue passioni, ai suoi desideri non valutati dalla ragione e, perciò, non orientati alla «convenienza» della sua natura.
Obbedire non è sinonimo di eseguire. L’obbedienza comporta l’esecuzione ma non ogni esecuzione è obbedienza. L’obbedienza cui la coscienza è tenuta non è la passiva applicazione della legge positiva ma la libera fedeltà all’ordine della creazione, la testimonianza di una volontaria docilità alla legge naturale che non è essa a creare, l’opzione decisa per il bene e per la giustizia che non nascono dalle teorie umane. L’insegnamento di Pietro, secondo il quale bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, non vale solamente per i credenti cristiani: è valida indicazione «laica», cioè esigenza di ragione, e perciò universale. La coscienza è tenuta a obbedire alla legge non scritta, condizione della stessa legge scritta. Se questa fosse in conflitto con quella, cioè con la legge naturale, l’obbedienza da prestare è quella alla legge naturale, non quella alla norma positiva.
L’obiezione che in questo caso la coscienza deve sollevare è quella della coscienza, che la modernità ha trasformato in obiezione di coscienza. Questa non è testimonianza di fedeltà alla legge non scritta, ma rivendicazione del diritto soggettivo alla sola coerenza con se stessi; una specie di diritto all’anarchia, che presuppone la distruzione sia della coscienza sia della legge. Quando si parla di legge, anche se essa fosse quella positiva, bisogna considerare che la legge, per essere tale, non può essere ingiusta. Può essere imperfetta ma mai iniqua. La legge, infatti, non è caratterizzata dalla generalità ma dalla sua partecipazione alla giustizia. Ciò che rende legge la legge è innanzitutto l’equità che postula l’esistenza di un ordine dato e giusto, indipendente dalla volontà e dall’arbitrio umano. È, pertanto, un errore l’affermazione secondo la quale ogni Stato dovrebbe riconoscere l’obiezione di coscienza. Lo Stato solo per ragioni di politica del diritto può tollerare l’obiezione di coscienza, la quale resta, comunque, un doppio errore: il primo errore è dato dal riconoscimento che tutte le opzioni, solamente perché coerenti con le opinioni soggettive, hanno il diritto di affermarsi; il secondo errore è rappresentato dal fatto che in questo modo (almeno implicitamente) si ammette, da una parte, che le leggi positive possano essere considerate tali anche se inique e, dall’altra, che l’ordinamento giuridico di uno Stato possa essere definito tale solo su basi nominalistiche. Uno Stato bene ordinato si regge, invece, su leggi autentiche, cioè giuste, non su parvenze di leggi.
4. Stabilità della legge e mutabilità delle norme.
[…] la legge è scoperta della realtà e che essa è un bene e come un bene va ricercata. Sotto questo profilo, la legge è immutabile, stabile. Ciò che può e, in taluni casi, deve cambiare è la norma che rappresenta il contingente precetto della legge. La norma, pertanto, è la legge in un determinato tempo e luogo. Perciò è nella sua natura la sua inadeguatezza a rispondere assolutamente alle esigenze di ogni tempo e di ogni luogo anche perché il tempo e il luogo impongono talvolta risposte molto diverse, tanto che esse possono apparire contraddittorie. Contraddittorie, però, non sono se sono applicazione della legge. […] Ciò non deve indurre a pensare che le norme siano sempre corretta applicazione della legge. Le norme positive, infatti, vanno valutate caso per caso. Non solo per una doverosa loro analisi critica alla luce della legge naturale ma anche per un esame circa la loro razionalità vuoi fondativa vuoi operativa. Questo è dovere della coscienza che per agire deve individuare innanzitutto la legge che regola l’azione, vale a dire il fine e la regola dell’azione nel contesto storico e sociale in cui l’azione si svolge. […]
I cenni fatti dimostrano che le norme non solamente possono ma debbono cambiare in presenza di elementi e situazioni storiche e sociali diverse. La legge, però, è sempre la stessa. La legge, perciò, è regola della coscienza la quale, di fronte alle norme, è chiamata a valutare la loro conformità alla legge. La circolarità che viene così istituita consente di sfuggire sia al soggettivismo moderno sia al nominalismo giuridico normativistico. […]
5. Prime sommarie risposte alle domande iniziali.
Ognuno degli interrogativi posti all’inizio richiederebbe una trattazione ampia e articolata. Quanto si è brevemente detto, tuttavia, consente di accennare ad alcune risposte.
5.1. La coscienza è legge ma non è la legge. La coscienza, infatti, rappresenta un imperativo per il soggetto ma non l’ultimo, il supremo imperativo. In altre parole la coscienza è norma di condotta soggettiva ma alla condizione che essa sia retta e certa. La coscienza retta postula la legge che essa «recepisce» ma non crea; anzi, come si è accennato, la coscienza non potrebbe pretendere di essere tale se espellesse o respingesse la legge naturale. La coscienza certa ma erronea è anch’essa, sia pure solamente sotto il profilo soggettivo, legge. È legge per il solo soggetto ma alla condizione che la sua erroneità sia tale per ignoranza legittimamente invincibile. In questo caso essa, soggettivamente parlando, è testimonianza di fedeltà; è, pertanto, formalmente analoga alla coscienza retta e la sua eventuale doverosa obiezione è soggettivamente obiezione della coscienza, non rivendicazione del «diritto» alla coerenza. […]
5.2. […] La legge per la modernità è e resta un male anche se, talvolta, questo male viene ritenuto necessario. La sentenza della modernità sulla legge ha un fondamento, poiché per la modernità medesima la legge è il comando del sovrano, un qualsiasi comando accompagnato dall’effettività. Perciò la legge rischia di essere (e spesso lo è) un comando irrazionale, brutale, che «ripugna» alla coscienza, talvolta anche alla coscienza non adeguatamente formata o addirittura alla coscienza non formata. Alla legge della modernità giuridica difettano razionalità contemplativa e giustizia. Essa è atto di volontà/potere che pretende di essere regola per la costituzione dell’ordine e dettato per la coscienza. Regola della coscienza sarebbero, perciò, le norme positive arbitrarie e sempre cangianti: la legalità insomma sarebbe la fonte e il criterio della morale. Anche prescindendo dalla considerazione secondo la quale, in questa prospettiva, signore della legge è il sovrano (che, pertanto, si sottrarrebbe all’imperativo della legge e ciò, contrariamente a una diffusa opinione, anche nel cosiddetto Stato moderno di diritto), si deve osservare che, in questo caso, la legge violenta effettivamente la coscienza, imponendole di considerare bene e giusto ciò che la norma positiva definisce tale (è, questa, una conseguenza del repubblicanesimo, teorizzato da Rousseau e condiviso da Kant). Non si pone rimedio a ciò invocando l’obiezione di coscienza, poiché questa obiezione è caratterizzata dal nihilismo etico e giuridico come la teoria dello Stato propugnata dalla sovranità (filosoficamente intesa). […]