Cortei NO194 a Milano e Caserta il 9 aprile 2016. DDL aborto è reato!

Riceviamo e rilanciamo il comunicato #No194.

Spett.le Redazione,

sono il fondatore e presidente del comitato NO194, che conta quasi 30 000 aderenti (più del 90% degli iscritti a gruppi pro life nazionali), finalizzato alla promozione ed organizzazione di un referendum abrogativo della l. 194 , che nel 1978 ha legalizzato l’aborto volontario nel nostro paese.

Da allora, secondo i dati ufficiali ministeriali, sono state praticate in Italia 6 milioni di interruzioni volontarie di gravidanza (cifra pari ad un decimo della nostra popolazione attuale).

Vi ricordo che sabato 9 aprile 2016 si svolgerà il nostro doppio corteo nazionale per l’abrogazione referendaria della legge 194, a Milano (con partenza da piazzale Cadorna alle ore 15 e che si snoderà nel centro del capoluogo lombardo sino a piazza Medaglie d’Oro) ed a Caserta (con partenza alle ore 16,30 da piazza Vanvitelli).

Alle ore 15:00, a Milano, si terrà il mio discorso, nel quale mi soffermerò sul quadro attuale dell’area culturale cattolica e descriverò le nostre strategie e le linee essenziali della nostra posizione, tradottesi nel disegno di legge che ci è stato espressamente commissionato da un senatore, che riporto in calce alla presente mail, che è stato steso a margine della conferenza tenutasi a Roma il giorno 11 dicembre 2015, i cui atti ufficiali sono pubblicati sul nostro sito, che è in discussione in ambito parlamentare e che reintroduce a tutti gli effetti il reato di aborto volontario, con una pena edittale da anni 8 ad anni 12 di reclusione.

Allego il link del precedente corteo milanese del 10 ottobre 2015: https://www.youtube.com/watch?v=nmkLWUtLvGs.

Per il resto, sottolineo che non è la solita manifestazione generica per la Vita, ma un duplice corteo che indica un obiettivo concreto, per quanto non agevole, per il quale combattere, senza ambiguità di sorta.

Ecco perché sono preannunciate contestazioni da parte di partiti di sinistra, gruppi di femministe e centri sociali, di regola inattivi di fronte a eventi simbolici.

Alla luce delle esigenze divulgative che si ricollegano ad una consultazione referendaria ed all’interesse pubblico che riveste il tema dell’aborto, Vi sarei grato se citaste e seguiste l’evento, a disposizione per ogni approfondimento.

Vi ringrazio per l’attenzione.
Buona serata.
Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato NO194 e omonima associazione

DISEGNO DI LEGGE

Originario estensore Avv. Pietro Guerini 14-12-2015

Norme per la tutela del diritto di nascita.

Art. 1.
Lo Stato ha il dovere morale, coincidente con la sua funzione di strumento a difesa del soggetto più debole e con il suo interesse economico, di tutelare il diritto di nascita della concepita e del concepito, quale diritto oggettivamente essenziale per l’esercizio di ogni altro diritto da parte di qualsiasi soggetto, purché la nascita non vada a discapito della vita della madre ai sensi dell’articolo seguente.

Art. 2
L’aborto volontario è consentito solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna che porti a termine la gravidanza o affronti il parto, grave pericolo attuale e non altrimenti evitabile che deve essere accertato e rigorosamente documentato da una commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla donna per l’eventuale interruzione di gravidanza, ed escludendo dall’accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della stessa. Ogni altra ipotesi di aborto volontario è vietata. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso all’intervento previsto dal primo comma, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.  Anche nell’ipotesi di cui al primo comma lo Stato riconosce a tutti gli operatori sanitari il diritto all’obiezione di coscienza, eccetto il caso che il loro intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo, in linea con il dettato del comma 5 dell’art. 9 dell’abrogata legge 194/78.  Chiunque produca, importi, detenga, distribuisca o commercializzi qualsivoglia sostanza che produca effetti abortivi a partire dal momento stesso del concepimento ne risponde penalmente ed è punito di per sé con la reclusione da 3 a 5 anni, salve le ulteriori responsabilità previste da questa legge.

Art. 3
Chiunque determini volontariamente un aborto, sia materialmente sia mediante agevolazione o istigazione, ne risponde penalmente ed è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. La stessa pena si applica a chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna ed è diminuita sino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e secondo comma, come conseguenza non voluta, deriva la morte della donna si applica la reclusione da 14 a 20 anni, se da essi deriva una lesione personale gravissima la reclusione da 10 a 15 anni, pena quest’ultima diminuita se la lesione personale è grave.  Le pene di cui ai primi tre commi sono aumentate sino a un terzo per il potenziale padre del concepito oppure se la donna è minore di anni 18. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi si procuri o accetti di subire un aborto.

Art. 4
Chiunque determini colposamente un aborto ne risponde penalmente ed è condannato ad una pena da 4 mesi a 3 anni di reclusione. Chiunque cagioni ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Le pene di cui al primo e secondo comma sono aumentate se il fatto è commesso con violazione delle nome poste a tutela del lavoro.

Art. 5
Lo Stato riconosce ad ogni donna un assegno di € 250 dal terzo mese di gravidanza sino al sesto mese di vita del nascituro, ripetibili e quindi da restituirsi integralmente in caso di aborto o di mancata convivenza con il figlio, anche ad integrazione di eventuali forme di assistenza già esistenti, e promuove vie agevolate di adozione a favore di nascituri indesiderati a partire dal momento stesso della nascita, ferma restando la non punibilità della madre che non abbandoni il figlio ma lo metta a disposizione di chiunque possa assicurarlo alle autorità competenti e di chi lo assicuri alle autorità competenti.

Art. 6
La legge 194/78 deve considerarsi abrogata a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

Seguono le note….