Cain Fleeing Abel William Blake, 1826

Cain Fleeing Abel – William Blake, 1826

 

di Stefano Gavazzi

 

L’occasione per queste righe sono le dichiarazioni di Cecchi Paone rilasciate nelle ultime due puntate di Quinta Colonna, dove il simpatizzante massone, che si dichiara “cristiano liberale”, ha dato dell’assassino all’uomo che difendendosi ha ucciso un intruso nella sua casa, con la convinzione che la vita sia “sacra”, sempre [tranne evidentemente che in caso di aborto: curioso strabismo, ndr].

Inoltre, nella stessa puntata, ha anche sostenuto, rivolgendosi ad un parroco che avrebbe reagito alla maniera del ristoratore di Lodi ha pronunciato le seguenti parole: “Il Vangelo non dice di ammazzare uno che ruba”.

Il simpatizzante della setta massonica, da buon adepto, s’innalza al di sopra di Dio, tanto da essere più misericordioso – sarà per questo che tifa per Bergoglio – dell’Onnipotente, che, guarda un po’, invece ammette in certi casi l’uccisione dell’uomo (omicidio).

Il quinto comandamento infatti non impedisce in assoluto l’omicidio, le Scritture, il magistero della Chiesa Cattolica e la teologia morale lo confermano.

“Dio è padrone della vita. Non è dunque lecito uccidere eccetto in 3 casi:

  • In guerra
  • Per legittima difesa
  • Dall’autorità competente

…..Omissis.” (Spiegazione del catechismo di San Pio X di P. Dragone, pag. 300)

“Il diritto è coercibile. E’ lecito pertanto usare la violenza fisica per impedire la violazione del diritto….omissis.

d) E’ necessario che vi sia una giusta proporzione tra la violenza con le sue probabili conseguenze per l’aggressore ed il bene che difendiamo….omissis. In virtù di questa ultima condizione l’uccisione dell’aggressore è lecita soltanto per difendere la propria vita, l’integrità del corpo contro grave mutilazione, o pericolosi ferimenti, e per la donna anche la sua verginità corporale. Se si tratta di difendere soltanto i beni, ossia le ricchezze, l’uccisione non sarà facilmente lecita. Può esserlo in casi eccezionali, quando si tratti di beni così importanti, che il possessore non potrebbe perderli senza essere ridotto alla miseria assoluta o anche relativa e l’insieme delle circostanze non lascia molta speranza di riacquistare i beni con mezzi legittimi.” (Dizionario di teologia morale Roberti-Palazzini, pag. 449, 450)

Il Dottore Angelico nella sua Summa Theologiae, p. II-II, Q64, art. 7 si chiede se sia permesso uccidere per difendersi, dopo aver riportato gli argomenti a favore del non uccidere in contrario afferma:

Nella Scrittura [Es 22, 2] si legge: “Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro, e viene colpito e muore, non c’è vendetta di sangue”.
Ora, è molto più lecito difendere la propria vita che la propria casa.
Se uno quindi uccide un uomo per difendere la propria vita non è reo di omicidio.

E’ interessante notare che il passo della Bibbia dice: mentre sta facendo una breccia.

Quindi il ladro sta per entrare in casa, ciò però non sta a significare che sia sempre lecito, infatti il dottore della Chiesa risponde così:

Nulla impedisce che un atto abbia due effetti, di cui uno è intenzionale e l’altro involontario.
Gli atti morali però ricevono la specie da ciò che è intenzionale, non da ciò che è involontario, essendo questo un elemento accidentale, come si è visto [q. 43, a. 3; I-II, q. 72, a. 1].

Così dunque si comprende anche il passo dell’Esodo, dove non dice direttamente “lo uccido” ma dice: se viene colpito, indicando che è la conseguenze di un atto non intenzionale.

Perciò dall’azione della difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita, mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore.
Ora, questa azione non può essere considerata illecita per il fatto che con essa si intende conservare la propria vita: poiché è naturale ad ogni essere conservare per quanto è possibile la propria esistenza.
Tuttavia un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito se è sproporzionato al fine.
Quindi se uno nel difendere la propria vita usa maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito.
Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita: infatti il diritto stabilisce che “è lecito respingere la violenza con la violenza nei limiti di una difesa incolpevole”.
Quindi non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto a provvedere più alla propria vita che alla vita altrui.
Siccome però spetta solo alla pubblica autorità uccidere un uomo per il bene comune, come sopra [a. 3] si è detto, è illecito che un uomo intenda [espressamente] uccidere un uomo per difendere se stesso, a meno che non abbia un incarico pubblico che a ciò lo autorizzi per il pubblico bene: come è evidente per il soldato che combatte contro i nemici e per le guardie che affrontano i malviventi.
Anche questi però peccano se sono mossi da risentimenti personali.

Dall’insegnamento della Fede Cattolica sappiamo, secondo l’ordine della Carità, che è lecito uccidere per difendere la propria vita, quella dei nostri cari e anche in alcuni casi i beni materiali, dunque chiunque dica che in assoluto non si debba o si possa uccidere pecca direttamente contro la Fede e contro Dio stesso, che ha stabilito diversamente da ciò che pensa l’uomo.

Conclusione: chi uccide per legittima difesa, nei casi consentiti, non è un assassino!