di Giuliano Zoroddu

Dalla Quanta Cura di Pio IX in poi la Chiesa ha infallibilmente condannato le dottrine comuniste e il comunismo come “intrinsecamente perverso” [1]. Così, anche di fronte alla spaventosa persecuzione che i vari regimi comunisti muovevano contro la Chiesa Cattolica e al pericolo che i sofismi dei marxisti potessero attrarre a sé le masse, il Sant’Offizio emanò il famoso decreto del 1° luglio 1949 [2].
È stato chiesto a questa Suprema Sacra Congregazione:
1. se sia lecito iscriversi al partito comunista o sostenerlo;
2. se sia lecito stampare, divulgare o leggere libri, riviste, giornali o volantini che appoggino la dottrina o l’opera dei comunisti, o scrivere per essi;
3. se possano essere ammessi ai Sacramenti i cristiani che consapevolmente e liberamente hanno compiuto quanto scritto nei numeri 1 e 2;
4. se i cristiani che professano la dottrina comunista materialista e anticristiana, e soprattutto coloro che la difendono e la propagano, incorrano ipso facto nella scomunica riservata alla Sede Apostolica, in quanto apostati della fede cattolica.
Gli Eminentissimi e Reverendissimi Padri preposti alla tutela della fede e della morale, avuto il voto dei Consultori, nella riunione plenaria del 28 giugno 1949 risposero decretando:
1. negativo: infatti il comunismo è materialista e anticristiano; i capi comunisti, sebbene a volte sostengano a parole di non essere contrari alla Religione, di fatto sia nella dottrina sia nelle azioni si dimostrano ostili a Dio, alla vera Religione e alla Chiesa di Cristo;
2. negativo: è proibito dal diritto stesso (cfr. can. 1399 del Codice di Diritto Canonico);
3. negativo, secondo i normali princìpi di negare i Sacramenti a coloro che non siano ben disposti;
4. affermativo
Il giorno 30 dello stesso mese ed anno il Santissimo Signor nostro Pio per la divina provvidenza Papa XII, nella consueta udienza al Reverendissimo Signor Assessore del Sant’Offizio, ha approvato la decisione degli Eminentissimi Padri e ha ordinato di promulgarla nel commentario ufficiale degli Atti della Sede Apostolica.
Dato a Roma, il giorno 1° di luglio del 1949.
L’Osseravatore Romano diffondeva la notizia il 15 luglio.
Scrive il vaticanista Emilio Cavaterra:
“Togliatti pur essendo una sorta di “dottor sottile” del marxismo italiano e dunque aduso alla perspicacia curiale non riesce a cogliere il senso reale e la proiezione concreta della questione […] dunque invia a Monsignor Ottaviani (allora Assessore del Sant’Offizio, ndr) un emissario per chiedere lumi e spiegazioni […] l’Assessore riceve senza sorprendersi il messo togliattiano, lo ascolta, annuendo con comprensione, eppoi lo affida a uno dei suoi collaboratori, monsignor Mario Corvino, il quale pazientemente spiega l’esatto significato del pragrafo concernente il rifiuto dei sacramenti a quei fedeli che compiono “consapevolmente e liberamente” gli atti relativi all’adesione alla dottrina marxista e alla sua propagazione, diffusione e difesa. Si tratta di due avverbi che non si riferiscono a quei cattolici che, vuoi per ignoranza vuoi per coazione, militano nelle file del partito comunista, seguono le direttive delle Botteghe Oscure e votano i simboli marxisti. Dunque costoro non sono da considerarsi scomunicati, ma semplici peccatori […] Quando Togliatti si sente riferire le spiegazioni che s’è detto, osserva caustico: “Insomma, dal Decreto del Sant’Offizio si desume che nei paesi comunisti non c’è libertà e che la maggioranza dei comunisti italiani è ignorante”[3].
Lo stesso Cardinale Ottaviani ribadirà queste spiegazioni in una intervista del 13 aprile 1966 [4].
Dieci anni dopo veniva emanato un ulteriore Decreto [5]:
È stato chiesto a questa Suprema Sacra Congregazione se sia lecito ai cittadini cattolici dare il proprio voto durante le elezioni a quei partiti o candidati che, pur non professando princìpi contrari alla dottrina cattolica o anzi assumendo il nome cristiano, tuttavia nei fatti si associano ai comunisti e con il proprio comportamento li aiutano.
Gli Eminentissimo e Reverendissimi Cardinali preposti alla tutela della fede e della morale risposero decretando: negativo, a norma del Decreto del Sant’Uffizio del 1° luglio 1949, numero 1.
Il giorno 2 aprile dello stesso anno il Santissimo Signor nostro Giovanni per la divina provvidenza Papa XXIII, nell’udienza al Pro-Segretario del Santo Uffizio, ha approvato la decisione dei Padri e ha ordinato di pubblicarla.
Dato a Roma, nel Palazzo del Sant’Uffizio, il 4 aprile 1959.
[1] Pio XI, Divini Redemptoris, 19 marzo 1937
[2] Acta Apostolicae Sedis, 1949, p. 334.
[3] Emilio Cavaterra, Il Prefetto del Sant’Offizio. Le opere e i giorni del Cardinale Ottaviani, Milano, 1990, pp. 8-9. (Ibidem, p. )
[4] Ibidem, p. 189.
[5] Acta Apostolicae Sedis, 1959, p. 271-272.
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