Riportiamo l’elenco delle principali Indulgenze di cui la amorosissima pietà di nostra Santa Madre Chiesa e dei Romani Pontefici hanno arricchita la efficacissima devozione del Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria

dall’Enchiridion Indulgentiarum (Roma, 1952)


a) Ai fedeli che reciteranno devotamente la terza parte del Rosario, si concede:
Indulgenza di cinque anni;
Indulgenza plenaria, alle solite condizioni, se lo faranno ogni giorno per un mese intero (Bulla Ea quae ex fidelium, Sixti Pp. IV, 12 maii 1479; S. C. Indulg., 29 aug. 1899; S. Paen. Ap., 18 mart. 1932 et 22 ian. 1952)

b) Ogni volta che reciteranno piamente la terza parte del Rosario con altri in pubblico come in privato:
Indulgenza di dieci anni, una volta al giorno;
Indulgenza plenaria nell’ultima domenica di ogni mese, con la confessione sacramentale, la sacra comunione e la visita di qualche chiesa o oratorio privato, se il fedele avrà assolto la stessa recita tre volte nelle settimane precedenti.
Se la recita avverrà in famiglia, oltre all’indulgenza parziale di dieci anni si concede:
Indulgenza plenaria due volte al mese, se la recita sarà fatta ogni giorno per l’intero mese, con l’aggiunta della confessione, della comunione e della visita a una chiesa o pubblico oratorio (S. C. Indulg., 12 maii 1851 et 29 aug. 1899; S. Paen. Ap., 18 mart. 1932 et 26 iul. 1946).

c) A coloro che piamente reciteranno la terza parte del Rosario dinnanzi al Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, pubblicamente esposto come conservato nel tabernacolo, per ogni volta si concede:
Indulgenza plenaria, ove abbiano anche ottenuto il perdono dei peccati e abbiano assistito alla sacra Sinassi (Breve Ap., 4 sept. 1927).


NOTE : 1. Le decine si possono separare, ma la corona deve essere citata nello stesso giorno (S. C. Indulg., 8 iul. 1908).
2. Se nella recita del Rosario i fedeli usano una Corona benedetta da un religioso dell’ordine dei Predicatori o da un sacerdote facultatone, oltre alle suddette indulgenze, possono acquistare altre indulgenze (S. C. Indulg.,13 apr. 1726, 22 ian. 1858 et 29 aug. 1899).


Ai fedeli che si proporranno di compiere per quindici sabati consecutivi (o le domeniche successive per vi fossero impedimenti) il pio esercizio in onore della Beata Vergine Maria del sacratissimo Rosario, se reciteranno devotamente la terza parte del Rosario o mediteranno in altro modo i Misteri si concede:
Indulgenza plenaria, alle solite condizioni, una volta a scelta fra i quindici sabati o domeniche (S. C. Indulg., 21 sept. 1889 et 17 sept. 1892; S. Paen. Ap., 3 aug. 1936).


Ai fedeli che nel mese di Ottobre piamente reciteranno, in pubblico come in privato, la terza parte del Rosario, si concede:
Indulgenza di sette anni ogni volta;
Indulgenza plenaria se nel giorno della festa della Beata Vergine Maria del Rosario e per tutta l’ottava faranno la stessa devozione, si confesseranno, s’accosteranno al convito eucaristico e visitino una chiesa o pubblico oratorio;
Indulgenza plenaria, con l’aggiunta della confessione sacramentale, della sacra comunione e della visita a una chiesa o pubblico oratorio, se dopo l’ottava del sacratissimo Rosario, lo reciteranno per dieci giorni (S. C. Indulg., 23 iul. 1898 et 29 aug. 1899; S. Paen. Ap., 18 mart. 1932).