La Via Crucis rappresenta il viaggio doloroso di Gesù Cristo, allorquando andò colla croce sulle spalle a morire sul Calvario per amor nostro; onde questa devozione deve praticarsi con tutta la tenerezza, pensando di andare accompagnando il Salvatore con le lacrime nostre per compatirlo e ringraziarlo.
La Santa Madre Chiesa ha misericordiosamente arricchita questa piissima pratica di molte sante indulgenze. Anzitutto, per volere di Benedetto XIV, «chiunque mediterà la Passione del Signore in questo santo esercizio» può lucrare «le stesse indulgenze che acquisterebbe se visitasse personalmente le stazioni della Via Crucis di Gerusalemme» (Decr. 3 aprile 1731).
Il 20 ottobre 1931 Pio XI poi ha regolamentato le indulgenze lucrabili da coloro che compiono il pio esercizio, sia da soli sia con altri:
1. un’indulgenza plenaria “toties quoties si compia la pia pratica;
2. un’altra indulgenza plenaria se il giorno stesso in cui si è compiuta la pia pratica, o in un altro giorno del mese, si assista alla Sacra Sinassi;
3. un’indulgenza parziale di dieci anni per ogni singola stazione se la Via Crucis non si concludesse a causa di un ragionevole motivo;
4. un’indulgenza plenaria, a norma dei decreti dell’8 agosto 1859 e del 25 marzo 1931, a coloro che, non potendo prender parte alla Via Crucis, per legittimo impedimento o per malattia, reciteranno davanti ad un Crocefisso all’uopo benedetto 20 Pater, Ave, Gloria;5. un’indulgenza parziale di dieci anni dieci quarantene per ogni Pater, Ave, Gloria della ventina di cui sopra;
6. un’indulgenza plenaria a coloro che, a causa della malattia, meditino sul Crocifisso all’uopo benedetto pur senza recitare i 20 Pater, Ave, Gloria.