Particolare della chiesa di San Carlo Borromeo a Volders (Tirolo)
[foto da wikipedia.org]
Meménto étiam, Dómine, famulórum famularúmque tuárum
qui nos præcessérunt cum signo fídei, et dórmiunt in somno pacis.
(Il Memento dei morti nel Canone Romano)
di don Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paolina
La S. Messa per i defunti acquista un valore speciale quando è celebrata ad un altare privilegiato. Dicesi altare privilegiato quello al quale il Sommo Pontefice concesse, per un dato tempo od in perpetuo, un’Indulgenza Plenaria applicabile a quell’Anima del Purgatorio per il cui suffragio si celebra la santa Messa.
Si noti che non appena diviene privilegiato un altare, resta immutabile un tale privilegio, ancorché o per una involontaria ruina o per legittima autorità, venisse trasferito in altro locale della Chiesa, ed anche allora che dell’immagine o mistero, in ossequio del quale fu elargita l’Indulgenza, ne fosse fatta una nuova copia, escludendo l’originale consunto; imperocché moralmente si giudica sempre lo stesso altare.
Questa Indulgenza, assolutamente parlando, è tale da bastare essa sola a liberare quell’Anima a cui viene applicata; però non si può con certezza sapere se l’applicazione ottenga tutto il suo effetto, sia perché non si adempiono le condizioni prescritte, sia per altro motivo; così è sempre bene fare applicare non una, ma più Messe per quei defunti che si desiderano presto liberati dal Purgatorio.
L’Altare privilegiato, secondo l’origine e il significato del privilegio, può essere locale o personale. Locale, quando detto privilegio è stato dai Sommi Pontefici annesso ad un certo altare di una data chiesa: personale, invece, quando qualunque altare acquista tal privilegio per il Sacerdote che vi celebra. Per esempio, tutti gli altari ai quali celebra un Sacerdote che abbia fatto l’Atto eroico, sono privilegiati; i Sacerdoti della Pia Società S. Paolo hanno parecchie volte per settimana l’Altare privilegiato.
Condizioni per l’Altare privilegiato
Perché un altare sia privilegiato si richiedono tre cose:
1. Che nella stessa chiesa non vi sia altro altare che goda tale privilegio; così dichiararono i due Papi Benedetto XIII e Clemente XIII. Però la Santa Sede qualche volta fa eccezione a questa regola per le chiese in cui vi sono quotidianamente molte Messe.
2. Che nella stessa chiesa si celebri ogni giorno un certo numero di Messe: Pio V voleva che vi fossero 40 Messe e che l’altare fosse privilegiato un giorno solo per settimana, se ve n’erano solamente , e due giorni se le Messe giungevano a 14, e così di seguito. Clemente XI dichiarò che bastavano 6 Messe perché l’altare godesse del privilegio una volta per settimana. Ma da qualche tempo questa prescrizione si omette nell’indulto e quindi si può avere il privilegio anche senza la prescrizione di un numero determinato di Messe.
3. Che l’altare, cui va annesso il privilegio, sia fisso, cioè di mattoni, o di legno, con la pietra sacra in mezzo, come sono gli altari usuali delle chiese. (Così la Sacra Congregazione delle Indulgenze il 30 gennaio 1760 e 20 marzo 1846).
Per acquistare l’Indulgenza annessa all’Altare privilegiato si richiedono tre condizioni:
1. Che dal celebrante, o da chi fa celebrare, sia determinata in particolare la persona che s’intende di suffragare con l’indulgenza; quindi non varrebbe un’applicazione vaga o generica per tutte le Anime purganti, o per quelle di una tale famiglia, di una tal condizione, ecc.
2. Che la Messa celebrata all’altare privilegiato sia applicata esclusivamente per quell’Anima che si vuol suffragare con la plenaria indulgenza. (Così si rileva dal Breve 30 Agosto 1779 di Pio VI, su questo argomento).
3. Che la Messa sia celebrata da Requiem e con Paramento nero in tutti i giorni in cui le Rubriche non lo proibiscono. Quando poi non si può dire la Messa da morto, l’Indulgenza si acquista egualmente celebrando la Messa del Mistero o Santo del giorno, qualunque sia il colore del paramento che si deve usare (Congreg. dei Riti, 22 Luglio 1848). Siccome poi a norma della Bolla Divino afflatu di Pio X le recenti rubriche vietano anche in certe ferie privilegiate la Messa per i Defunti, così il Sommo Pontefice concesse che anche in queste Messe feriali si possano guadagnare le indulgenze dell’altare privilegiato, ordinando però che nella celebrazione di queste Messe si aggiunga prima dell’ultima orazione prescritta quella pro Defunctis.
Nota di Radio Spada : Gli altari privilegiati sono caduti vittima delle riforme di Paolo VI, che li ha aboliti nel 1968.