Volentieri offriamo ai lettori questo interessante estratto da Il processo ai templari, lo Scisma d’Occidente, le eresie di Wyclif e Hus (Card. Hergenröther, vol. VII della Storia universale della Chiesa).
[…] Anche per la parte teologica si trovò il Papa ad una lotta gravissima. Si dibatteva allora spesso la questione se i giusti morti in perfetta grazia di Dio arrivassero incontanente dopo la morte alla visione di Dio, oppure solo dopo l’estremo giudizio.
A quest’ultima sentenza aderivano parecchi teologi, allegando diversi antichi scrittori ecclesiastici, e similmente molti greci; e in favore di essa aveva Giovanni, prima del suo pontificato, scritto un’opera; insegnatala pure qualche volta dal pulpito e altrove nelle discussioni teologiche. La Chiesa non avendo ancor dato su ciò alcuna definizione, Giovanni si valeva della libertà concessa ad ogni privato dottore. Vi erano però molti che fieramente impugnavano tale sentenza, tacciandola persino d’eretica; e certo la maggioranza dei teologi era d’opinione che i santi anche prima della risurrezione e del giudizio universale godessero la piena beatitudine.
Il domenicano Giovanni Vallense si levò contro l’opinione del Papa, che alcuni interpretavano più benignamente, onde il francescano Guglielmo d’Asti, inquisitore d’Avignone, lo fece imprigionare. A Parigi, adoperandosi il generale dei minori, Gerardo, insieme con un domenicano, a promuovere fra gli studenti la sentenza privata del Papa, ne nacquero dei torbidi; sicché lo stesso re Filippo VI si dichiarò per gli avversari del Papa. Giovanni con una lettera al re, nel novembre del 1333, fece vedere la libertà d’insegnamento che ciascun teologo aveva su questo punto, finché la Sede apostolica non avesse data alcuna definizione; allegò la raccolta di testimonianze dei Padri, per lui inviata all’arcivescovo di Rouen, e consentì che fossero raccolti i pareri dei dottori.
Nel dicembre i teologi di Parigi si riunirono a consiglio; e convennero ad una voce su questo, che le anime dei santi, immediatamente dalla loro morte e dopo finita l’espiazione, pervenivano alla piena visione di Dio e di questa godevano in eterno; ma osservarono insieme che Papa Giovanni non aveva dato su ciò definizione, ma solo inteso di proporre un’opinione fino allora non rigettata, e lo supplicavano poi di raffermare con la sua apostolica autorità la loro dichiarazione.
Il Papa aveva intanto ordinato in Avignone una commissione ad esaminare la controversia; essa discusse le testimonianze dei Padri pro e contro per cinque giorni seguiti, dal 28 dicembre 1333 al 1° gennaio 1334. E il Papa nel concistoro del 3 gennaio si dichiarò in espressi termini, non avere egli inteso mai di proporre cosa contraria alla Scrittura ed alla fede, né d’aver dato mai alcuna definizione. Indi diede notizia alla corte di Francia di questo suo provvedimento e anche sul letto di morte, in presenza dei cardinali, dichiarò solennemente la sua fede, che le anime dei santi separate dai corpi sono in cielo e vedono Dio a faccia a faccia, e disdisse al tutto le opinioni contrarie, che egli aveva seguito come privato dottore.
Ma quantunque si trattasse qui di una questione non ancora definita, e il Papa fosse però scusato con ogni ragione dai teologi, gli eretici fraticelli della corte di Ludovico, spalleggiati dal cardinale Napoleone Orsini, mossero anche per questo capo l’accusa di eresia contro il Papa e invocavano un concilio universale per condannarlo. Essi, pare, tirarono in quest’opinione Ludovico di Baviera e così ne differirono anche più a lungo la riconciliazione con la Chiesa [i].
>>> Il processo ai templari, lo Scisma d’Occidente, le eresie di Wyclif e Hus <<<
[i] Passi di Giovanni, presso il Baluzius, Vit. Pap., Aven. I, 788. Si trattò allora particolarmente dei testi seguenti: Chrys., In Hebr. hom. 28; In 1 Cor. hom. 39; Hilar., In Ps. 120. Ambros., De bono mortis c. 10; August. In Ps. 43; De civ. Dei XX, 13,19. L’Occam scrisse contro il Papa un Compendium errorum Ioann. pap. (Goldast, Monarchia II, 957 s,). Cfr.: anche il Dialogus, sopra, p. 31 Nella sua lettera al re di Francia il Papa insiste: Quod talibus mini non obstantibns quilibet dicere et disputare et praedicare valeat, quod sibi iuxta doctrinam evangelicam et apostolicam disputandum videbitur, et etiam praedicandum, donec aliud ordinatum per Sedem fuerit Apost. vel etiam declaratum (Du Plessis l. c. I, 1, 320). Nella lettera della facoltà parigina al Pontefice noi leggiamo: Quare vestrae beatitudini… supplicamus quatenus praedictae quaestioni, in qua pro una parte vestra Sanctitas pulcherrime et utilissime allegavit et quam plures auctoritates adduxit… semper tamen recitando et nihil determinando, asserendo seu etiam opinando… dignetur V. S, fidem dare, partem illam, qua nutrita fuit hactenus devotio totius populi christiani vestro regimini crediti, determinatione apostolica confirmando (ibid. I, 318). Cfr.: Werner, Gesch. der apologetischen Literatur III,.522 ss. Cospirazione in Germania contro le dottrine di Giovanni XXII, presso il Raynald. l. c. a. 1334, n. 31 s.
Immagine: Gustave Doré, Public domain, attraverso Wikimedia Commons