Alcuni estratti dal Discorso di Pio XII ai membri del Tribunale della Sacro Rota Romana, pronunziato a Castel Gandolfo il 6 ottobre 1946.
La Chiesa cattolica, come abbiamo già detto, è una società perfetta, la quale ha per fondamento la verità della fede infallibilmente rivelata da Dio. Ciò che a questa verità si oppone è necessariamente un errore e all’errore non si possono obiettivamente riconoscere gli stessi diritti che alla verità. In tal guisa la libertà di pensiero e la libertà di coscienza hanno i loro limiti essenziali nella veridicità di Dio rivelatore. Diciamo: i loro limiti essenziali, se realmente la verità non è uguale all’errore e se realmente la sana coscienza nell’uomo è la voce di Dio. Da ciò consegue che un membro della Chiesa non può senza colpa negare o ripudiare la verità cattolica già conosciuta ed ammessa; e se la Chiesa, dopo di aver accertato il fatto della eresia e dell’apostasia, lo punisce, per esempio, escludendolo dalla comunione dei fedeli, rimane strettamente nella sua competenza ed agisce a tutela, per così dire, del suo diritto domestico …
Fra gli oggetti del potere giudiziario ecclesiastico Noi dobbiamo annoverare anche le materie che (oltre alla tutela della fede) sono proprie del tribunale della Suprema S. Congregazione del S. Offizio. La severità della sua procedura è voluta dalla santità dei beni, che esso ha la missione di difendere, e dalla gravità dei delitti, che è chiamato a giudicare. Non vi sarebbe motivo di farne particolare menzione, se il suo modo di procedere non venisse segnalato come in contrasto col principio, oggi generalmente ammesso, della pubblicità dei giudizi, considerata come una necessaria garanzia contro arbitri a danno della giustizia.
L’attività di quel Supremo tribunale anche nelle cause criminali si svolge in realtà con l’obbligo del segreto. Ma innanzi tutto è da ricordare che anche la procedura penale degli Stati civili prevede in alcuni casi che il dibattimento abbia luogo, o in tutto o in parte, «a porte chiuse», quando cioè un tale provvedimento è richiesto dal bene comune: ora appunto questo stesso principio la Chiesa applica nei processi penali del S. Offizio. D’altra parte però è indispensabile in simili casi che siano assicurate tutte le garanzie essenziali per un giusto ed equo giudizio: contestazione delle accuse all’imputato, con facoltà d’impugnarle o di indicare quanto stimi utile a sua discolpa; libera difesa sia personale, sia col ministero di un avvocato d’ufficio ovvero scelto dall’accusato; piena oggettività e coscienziosità dei giudici. Ora tutti questi requisiti trovano la loro attuazione nel tribunale del S. Offizio.
🔴 [Video] Don Mauro Tranquillo: “Leggenda e realtà dell’Inquisizione”
🔴 “Federico II, gli arabi e l’Oriente, l’Inquisizione medievale”, del Card. Hergenröther (Vol. VI)
🔴 Il (vero) caso Galilei, raccontato in breve dal card. Hergenröther

fonte vatican.va
fonte immagine liturgia.mforos.com