Volentieri pubblichiamo, nel quadro del dibattito sulle future consacrazioni espiscopali della FSSPX questo contributo inviatoci dall’Avv. Guido Ferro Canale. Sul tema accennato della distinzione di ordine e giurisdizione e per approfondire come la riserva sulle ordinazioni sia istituita in virtù del primato del Papa (senza confondere la norma canonica con il suo fondamento dogmatico) rimandiamo pure a questo articolo dell’agosto scorso.
di Guido Ferro Canale
Sono tornate alla ribalta voci che ormai si susseguono periodicamente, secondo cui la “Fraternità Sacerdotale S. Pio X” starebbe preparando nuove consacrazioni episcopali, senza mandato pontificio come quelle del 1988. Secondo le dichiarazioni ufficiali, nulla del genere è alle viste; ma, considerato il fatto evidente che i tre Vescovi che prestano il loro servizio in favore della Fraternità non stanno diventando più giovani e che, oltre alla morte, potrebbero colpirli anche le mille infermità legate al naturale invecchiamento, il tema appare destinato ad essere discusso ancora, a più riprese, fino a quando non si arriverà all’atto.
Supposto che la posizione della Fraternità sia ancora quella del 1988, sarà anzitutto necessario che compia ogni ragionevole sforzo per ottenere una qualche forma di autorizzazione da parte di Roma, se non altro affinché si possa dire pubblicamente dimostrata la sussistenza concreta dello “stato di necessità” mediante la prova di un rifiuto ufficiale che si assumerà ingiustificato e nocivo per le anime, al punto da rendere doveroso agire contro la legge. Ma noi, a questo punto, possiamo porci una domanda diversa e collocarci in una prospettiva inconsueta: supponiamo che la richiesta arrivi sul tavolo di un Papa “buono”, cioè ben disposto verso la Fraternità nel senso di voler evitare una riedizione del 1988 (fosse pure al solo fine di far poi cadere la Fraternità stessa in una “trappola liberale”: questo punto non ci interessa). Ebbene, un simile Pontefice come potrebbe gestire una pratica così scottante?
Il diritto vigente nella Chiesa latina[1] riserva al Papa, ormai da alcuni secoli, la nomina di tutti i Vescovi, diocesani, ausiliari o comunque titolari, la conferma delle pochissime elezioni episcopali che sopravvivono qua e là[2] e, in ogni caso, l’autorizzazione espressa, nominativa, ad ogni singola consacrazione episcopale. Bisogna però distinguere attentamente due aspetti: un conto è la nomina ad un ufficio episcopale, cioè a reggere una Diocesi, a fungervi da Vescovo ausiliare e, direi, perfino l’investitura di una sede titolare disgiunta, in ipotesi, da ogni effettiva responsabilità di governo; un altro è il conferimento dell’Ordine sacro in sé stesso. Soltanto il Papa può nominare qualcuno ad una sede episcopale, perché nessun altro possiede la necessaria giurisdizione: e infatti i quattro Vescovi consacrati da Mons. Léfebvre nel 1988 non si sono arrogati nessuna sede, neanche titolare. Invece, ogni Vescovo ha materialmente il potere di consacrarne un altro e la necessità di un’autorizzazione del Papa per l’esercizio legittimo di detto potere (che è un potere di Ordine, non di giurisdizione) non rende nulla la consacrazione compiuta senza un tale assenso o contro un diniego esplicito: è il motivo per cui le autorità romane riconoscono senza difficoltà che i Vescovi consacrati nel 1988 sono veri Vescovi. Normalmente, nella Chiesa i due aspetti sono abbinati e non esistono le cc.dd. “ordinazioni assolute” di Vescovi: ogni Vescovo diventa sempre Vescovo di una determinata Chiesa, sia che gli venga affidata una sede residenziale sia che si tratti solo di quella “Chiesa figurativa” (se tale posso chiamarla) che corrisponde alla sede titolare. Eccezionalmente, però, nel 1988 si è arrivati proprio a quattro ordinazioni assolute.
Ora, se per ipotesi la “Fraternità Sacerdotale S. Pio X” ricevesse, prima delle prospettate consacrazioni, un nuovo inquadramento canonico, non si porrebbe nessun problema: il o i Vescovi verrebbero scelti tramite le procedure normalmente in uso o secondo altre predisposte ad hoc, riceverebbero una sede (quasi certamente) titolare e verrebbero ordinati con un mandato apostolico espresso. Ma di un simile accordo non si parla più da anni. Quindi, l’ipotizzato Papa “benevolo”, che non vuole ritrovarsi a dover fulminare una nuova scomunica come nel 1988, si troverebbe dinanzi ad un problema molto grosso: le procedure normali per la scelta dei Vescovi sono obiettivamente inapplicabili. Il can. 377 §§2-4 prevede, infatti, che una selezione, prima e fondamentale, dei Sacerdoti ritenuti adatti all’Episcopato sia compiuta in comune dai Vescovi di una Provincia ecclesiastica, oppure dalle Conferenze Episcopali,[3] fermo che ogni Vescovo può sottoporre alla S. Sede individualmente i nomi di coloro che ritenga idonei. Quando poi si rende necessaria una nomina, tocca al Legato pontificio predisporre la “terna” di tre candidati, che passa poi al vaglio del Dicastero romano e del Papa stesso. Si suppone che egli parta dalle anzidette “liste degli episcopabili”; di certo deve consultare i Vescovi della Provincia ecclesiastica interessata dalla nomina e il Presidente della Conferenza Episcopale, nonché alcuni membri del Collegio dei consultori e del Capitolo cattedrale della Diocesi interessata; a tutto ciò, inoltre, può aggiungere, se lo ritenga opportuno, consultazioni individuali e segreti con altri membri del clero, secolare o regolare, oltreché con “laici distinti per saggezza”. La procedura si fa, invece, molto più semplice e snella allorché un Vescovo diocesano ritenga che alla sua Diocesi sia necessario un ausiliare: forma, infatti, egli stesso un elenco di (almeno) tre presbiteri del suo clero che ritenga idonei.[4] In ogni caso, quando dalla terna sia stato selezionato un singolo nome, la Sede Apostolica si fa carico di un’inchiesta aggiuntiva e per così dire “mirata” sul soggetto in questione, affidandola di regola sempre al Legato pontificio: le norme specificano che deve essere “diligente” e “prolungata”.[5] Ora, proprio perché non hanno né rivendicano una sede determinata, i Vescovi della Fraternità non appartengono ad alcuna Provincia ecclesiastica e tantomeno hanno un Collegio dei consultori o una Cattedrale i cui canonici si possano consultare. Se non erro, vengono definiti “ausiliari” e, quindi, si potrebbe immaginare un’applicazione analogica del can. 377 §4: i Vescovi attuali, considerati “diocesani” perché bene o male si prendono cura di una qualche “porzione del Popolo di Dio”, proporrebbero in prima persona un elenco di candidati. Ma si porrebbe comunque un problema piuttosto serio: secondo il diritto vigente, la decisione su chi promuovere all’Episcopato e chi no spetta unicamente al Papa in persona, quindi nessuno può pretendere di circoscrivere a priori la sua scelta ai soli candidati inclusi in una qualunque lista. Dovendosi assumere la responsabilità diretta e in coscienza di ogni singola scelta, egli ha il diritto e, per molti versi, anche il dovere morale di moltiplicare le fonti di informazione su ogni possibile candidato.[6] Che è poi il motivo per cui al canale dei Vescovi si aggiunge quello del Rappresentante Pontificio (Nunzio Apostolico o soggetto equiparato), il quale si presume indipendente dall’Episcopato locale e, in più, ha il dovere di moltiplicare a sua volta le fonti cui attinge. Anche i singoli Vescovi, d’altronde, quando si impegnano nella consultazione collegiale – e a fortiori quando scrivono a Roma a titolo individuale – hanno il dovere di arrivare all’incontro con gli altri dopo aver condotto, ciascuno per conto proprio, una loro ampia consultazione.[7] Nondimeno, il Rappresentante Pontificio deve condurre le proprie consultazioni anche per le nomine degli ausiliari,[8] senza fidarsi soltanto del giudizio del Vescovo diocesano, sebbene si abbia doveroso riguardo al fatto che si tratta di dare proprio a lui un collaboratore nel ministero e che, quindi, il suo parere e la sua fiducia debbono avere un peso maggiore del solito.
Il guaio è che, dopo decenni di separazione de facto (per non dire anche de iure), la S. Sede non conosce nessuno che possa informarla adeguatamente su singoli appartenenti alla Fraternità, i Rappresentanti Pontifici sono nella stessa situazione, i Vescovi non ne parliamo neanche. Certo, qualche membro della Gerarchia romana ha coltivato e mantiene buone relazioni personali con alcuni aderenti; ma chi potrà mai dire, in serenità di coscienza, di conoscere così bene il tale o talaltro sacerdote da sentirsi di giudicarlo degno dell’Episcopato? E come potrà il Papa fidarsi che sul suo tavolo siano arrivati pareri sufficienti per numero e affidabilità?
Prima che qualcuno pensi che domande del genere siano poco importanti, vorrei ricordare che proprio qui è naufragato l’accordo del 1988. Non sulla dottrina, non sul futuro inquadramento canonico, non su come doveva essere composta la Commissione romana: appena firmato l’accordo, Marcel Léfebvre chiese garanzie sulla nomina del futuro Vescovo in tempi celeri e certi; Joseph Ratzinger si trovò completamente impreparato a gestire la richiesta; e la cosa finì come sappiamo. Io non credo affatto che la S. Sede intendesse tenere la situazione in sospeso, rimandando tutto alle calende greche, in attesa che Mons. Léfebvre morisse; ma, comunque stiano le cose al riguardo, mi sembra un fatto certo che nessuna delle due parti aveva pensato (forse perché non si credeva troppo alla possibilità dell’accordo?) di procedere, in parallelo alle trattative per il Protocollo, alla formazione della “terna”, cosicché si sono poi trovate ai primi di giugno con un’intesa raggiunta, ma senza niente di fatto sui nomi degli “episcopabili”, mentre Mons. Léfebvre aveva già annunciato che la consacrazione si sarebbe tenuta il 29.[9] Da questo momento in poi, è stata una caduta a vite nella diffidenza reciproca, fino alla ben nota rottura.
Il nostro ipotetico Papa benintenzionato, che ben possiamo supporre sia andato a consultare i dettagli della vicenda precedente, sa che questa volta non c’è nessun Protocollo, non è in vista un riconoscimento canonico della Fraternità e tantomeno un accordo dottrinale. Nello stesso tempo, pensa che un gesto di distensione da parte sua potrebbe fare molto per rappacificare gli animi e preparar la strada ad una riconciliazione (non chiediamoci qui in che termini egli la possa vagheggiare). E tuttavia, trattandosi di nomine di Vescovi, in coscienza non si sente di credere sulla parola ad una fonte sola, né potrebbe anche solo dare l’impressione di farlo, però non ha modo di procurarsi altrove informazioni sufficienti. In più, si trova anche davanti al grattacapo di chiarire che siffatte nomine, se pur le autorizzerà, non comporteranno affatto che i Vescovi eserciteranno legittimamente l’Episcopato, perché a tal fine sarebbe necessaria una struttura canonica che invece manca e mancherà anche nel prevedibile futuro. Che fare, dunque?
Per fortuna delle sue buone intenzioni, il diritto canonico sa da secoli come maneggiare le situazioni particolari in cui le norme generali divengono inapplicabili e, da aiuto, si trasformano in ostacolo: il nostro Pontefice si trova, sì, alle prese con un rompicapo che nessuno gli potrebbe mai invidiare, ma può risolverlo mediante uno strumento giuridico collaudato: quella particolare deroga alla legge nota come privilegio.[10] In parole povere, mentre la dispensa libera da un obbligo di legge, il privilegio dà la facoltà di fare qualcosa di diverso, ma solo a certe persone e per determinate circostanze che giustificano un simile modus operandi. Qui non basterebbe dispensare ordinanti e ordinando dall’obbligo di avere il mandato pontificio: occorre anche assicurare che sia legittima e accurata la selezione dei possibili Vescovi. Si potrebbe, allora, procedere più o meno così:
- il Papa, in un atto sottoscritto in prima persona, dopo un preambolo dove riferisce che gli è stata rappresentata l’esigenza di queste consacrazioni episcopali, spiega che, in vista di una riconciliazione che continua ad auspicare e considerato che la richiesta pervenuta è comunque un segno di buona volontà, intende fare in modo che questo gruppo continui ad esistere intanto che si cerca di riportarlo all’ovile, alla “piena comunione” o comunque si possa dire, ma non ha modo di sincerarsi di persona dell’idoneità dei potenziali Vescovi, per le ragioni già dette;
- quindi, concede ai tre Vescovi esistenti, in modi che si potrebbero variamente determinare ma di cui qui prospetto solo una delle versioni possibili, il diritto di sceglierli da sé, sotto la loro responsabilità diretta ed esclusiva;
- questo privilegio deve, in ipotesi, risolvere il problema del momento senza legar le mani a nessuno, perché “chi vivrà vedrà”; donde la specificazione di una data di scadenza e di un numero massimo di Vescovi legittimamente consacrabili (p.es. cinque Vescovi per cinque anni), in modo che il numero resti proporzionato alle presumibili esigenze e che il lasso di tempo, senza esser tanto lungo da far pensare che non esistesse alcuno stato di necessità, consenta una scelta ponderata, anche in più tornate successive;
- in termini di procedura, riprende la filosofia, per così dire, della disciplina universale imponendo una consultazione molto ampia, p.es. di tutti coloro che avrebbero diritto di partecipare al Capitolo Generale, ed estesa anche ai fedeli, così che la coesione interna della Fraternità sia sfruttata utilmente e si scongiuri il rischio di parzialità o favoritismi;
- per la vera e propria decisione, data la sua importanza estrema, si richiede l’unanimità dei tre Vescovi, fatta risultare da atto scritto e firmato;
- nel rito verrebbe, dunque, omessa la parte relativa alla lettura del mandato apostolico, da sostituirsi semmai con una menzione del privilegio accordato.
Il privilegio può essere soggetto a condizioni e anche revocato in caso di abuso, com’è giusto che sia. In ipotesi, il Papa potrebbe specificare in anticipo le eventuali sanzioni canoniche annesse alle possibili violazioni della procedura ed esigere, ad es., che:
- tutti gli atti relativi alla stessa, così come l’attestato dell’ordinazione avvenuta, siano trasmessi a Roma quanto prima;
- ogni ordinando emetta pubblicamente, oltre alla Professione di Fede (qui si potrà discutere un po’ sulla formula), il giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica, che qualcuno, p.es. il consacrante principale, sarà delegato a raccogliere in via ufficiale;
- non si usi in alcun modo un “mandato apostolico” del genere che si è visto nel 1988 e si vede, a quanto ne so, nelle consacrazioni di Williamson;
- i tre Vescovi accettino espressamente in anticipo la giurisdizione esclusiva della S. Sede su eventuali violazioni dell’accordo.
In pari tempo, il documento dovrà chiarire che i futuri Vescovi, come i loro consacranti, per la S. Sede saranno, e resteranno fino ad eventuale futura intesa, Vescovi senza incarico, il cui ministero de facto viene tollerato da Roma come un minor male rispetto al gravissimo danno che rischierebbero altrimenti di risentire le anime dei non pochi fedeli che alla Fraternità si affidano, nonché in considerazione dell’oggettiva buona qualità del clero che da loro viene formato, ma non si può considerare legittimo. La soluzione più rigorosa sarebbe, quindi, permettere la loro ordinazione assoluta, perché il conferimento di una sede titolare equivale pur sempre ad un ufficio ecclesiastico; considerato, però, che in concreto si tratta di un ufficio sprovvisto di diritti od obblighi propri (a parte, se non erro, l’esortazione ad applicare “qualche volta” la S. Messa per il popolo della Diocesi soppressa), mentre l’ordinazione assoluta di un Vescovo costituisce un’assoluta novità, da non ammettersi alla leggera, si ritiene più opportuno “mettere da parte”, per la durata del privilegio, alcune sedi titolari tra cui i tre Vescovi potranno scegliere quella da conferirsi ad ogni consacrando; con l’occasione, sarebbe anche possibile assegnare le sedi titolari ai Vescovi già esistenti e sanare l’anomalia della loro ordinazione assoluta. Questo avrebbe anche il pregio di chiarire che l’ostacolo all’esercizio legittimo del loro ministero non è l’eresia, non è (più) lo scisma, è la “semplice” mancanza di una struttura canonica.
Certo, al momento tutto questo sembra solo un bel sogno. Credo, però, che sia utile a tutti riflettere con congruo anticipo sulle forme che potrebbe assumere una soluzione, sulle divergenze esigenze da armonizzarsi e, perché no?, sul grado di fiducia reciproca che è requisito indispensabile di qualsiasi accordo tra esseri umani.
[1] La libertà del Papa è enunciata espressamente al can. 377 §1, in apertura di tutto il discorso. Inoltre, Congregazione per i Vescovi esorta espressamente i singoli Vescovi a consultare persone di loro fiducia, mai però in modo collettivo, perché ciò potrebbe mettere a repentaglio sia la segretezza (che tutela la buona fama dei soggetti coinvolti) sia la libertà decisionale del Romano Pontefice.
[2] Cfr. decr. Episcoporum delectum, cit., I, 2, dove “si descrivono le modalità che vanno seguite da parte dei vescovi per giungere con massima serietà di informazione e di giudizio alle candidature da presentare. I vesco vi diocesani e gli altri ordinari del luogo, eccetto i vicari generali, dovranno, pertanto, raccogliere le notizie e tutti gli elementi necessari a svolgere una missione così importante e difficile, sia compiendo personalmente i sondaggi, sia consultando secondo l’opportunità, entro la propria giurisdizione, non però in forma collettiva, sacerdoti appartenenti al capitolo della cattedrale oppure ai consultori o al consiglio presbiterale, e altri ancora sia del clero diocesano o regolare, sia del laicato.”. G. Sarzi Sartori, La designazione del vescovo diocesano nel diritto ecclesiale, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 12 (1999), pagg. 7-34, qui 20.
[3] Cfr. decr. Episcoporum delectum, art. XIII, 3.
[4] Anche il fatto che solo all’ultimo minuto Mons. Léfebvre abbia comunicato che gli servivano tre Vescovi, non uno solo, oltre ad aver verosimilmente prodotto l’impressione pessima di un tentativo di escalation e di pressione sulla libertà morale del Pontefice, fa comprendere che egli stesso, a buon diritto assorbito prima dalla questione di principio dello “stato di necessità”, poi dalle trattative con Roma, non aveva ancora fatto “mente locale” sui dettagli concreti del da farsi.
[5] Qualcuno ricorderà che il celebre Mons. Thuc godeva di un privilegio di Pio XII che gli permetteva appunto di consacrare Vescovi senza mandato pontificio; però non conosco i dettagli e non so fino a che punto avesse anche il diritto di sceglierli.
[1] Quello delle Chiese Orientali Cattoliche, invece, attribuisce il potere di nomina al Patriarca, o all’Arcivescovo Maggiore, salvo il diritto del Papa di intervenire su qualunque caso. Cfr., in argomento, cann. 182-6 CCEO (che prevedono un’elezione previa da parte di un Sinodo di Vescovi, come già il m.p. Cleri sanctitati di Pio XII) e L. Lorusso, La designazione dei vescovi nel Codex canonum Ecclesiarum Orientalium, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 12 (1999), pagg. 46-57.
[2] Qualche indicazione sui diversi casi è offerta da M. Rivella, Modalità speciali di designazione di alcuni vescovi, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 12 (1999), pagg. 35-45, qui 37-41. Quanto ivi indicato a pag. 45 circa l’elezione del Prelato dell’Opus Dei conserva un certo interesse, ma va ricordato che le nuove disposizioni prevedono espressamente che il Prelato non diventi Vescovo, pur essendo investito di giurisdizione ad instar Episcopi.
[3] In Italia, per effetto della delibera CEI 23 dicembre 1983, n. 3, questo processo di selezione è stato attribuito alle Conferenze Episcopali Regionali, dunque alle Regioni Ecclesiastiche e non alle Province Ecclesiastiche.
[4] Non solo del clero diocesano, ma amche dei religiosi che prestano servizio in Diocesi e di altre giurisdizioni, se li conosce bene. Cfr. Consilium pro publicis Ecclesiae Negotiis, decreto Episcoporum delectum, con cui si approvano le norme sulla promozione al ministero episcopale nella Chiesa latina, art. I, 1, in AAS 64 (1972) 386-391 e in X. Ochoa (cur.), Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, vol. IV (anni 1969-72), Roma 1974, coll. 6253-6, qui 6254. Il decreto deve considerarsi tuttora in vigore come norma di dettaglio volta all’applicazione del Codice, per le parti non recepite né modificate dal can. 377 (una conferma ufficiale in un documento reso pubblico il 4 settembre 2020, in risposta a prese di posizione australiane sul tema degli abusi su minori: Response of the Holy See to particular recommendations of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse). Qualche indicazione ulteriore è stata fornita in Congregazione per i Vescovi, Direttorio Apostolorum successores sul ministero e la vita pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 2004, n. 14, testo e nt. 43. Una notizia isolata menziona un’Istruzione di aggiornamento, da parte della Congregazione per i Vescovi con l’approvazione della Segreteria di Stato, dal titolo “Istruzione circa la procedura per le nomine episcopali nei territori di competenza della Congregazione per i Vescovi”, che sarebbe stata emessa il 7 luglio 2002, ma non ne ho trovato traccia e non ho potuto consultare il saggio dove se ne dovrebbe parlare, apparso, si direbbe, in Antonianum 87/4 (2012), numeri di pagina sconosciuti (un articolo posteriore del medesimo autore, rintracciato e consultato, menzionava a sua volta quest’Istruzione che mi trovo costretto a definir fantomatica, ma non forniva alcun riferimento per risalire al testo). Sembra, comunque, dato anche l’aanno di pubblicazione, che siano state aggiunte indicazioni specifiche sulla necessità di verificare eventuali indizi di omosessualità o pedofilia, il che potrebbe spiegare perché il documento non si trovi da nessuna parte.
[5] Cfr. decr. Episcoporum delectum, cit., art. XII.
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