Nel quadro del dibattito in corso volentieri pubblichiamo questo quarto contributo inviatoci dall’Avv. Guido Ferro Canale.



Premessa: materia e intento dello studio

Ottaviano dei conti di Tuscolo, alias Giovanni XII, nella pur variegata e a tratti grandguignolesca galleria dei Papi del c.d. “secolo oscuro”, può vantare un primato notevole: non ci è pervenuta una sola fonte storica a lui favorevole e nessuno tenta mai di difenderlo, né come persona né come Pontefice. Del resto, quando perfino il Liber Pontificalis, la raccolta di biografie semiufficiali scritta, e spesso anche riscritta, sotto il controllo della Curia, bolla un Papa come infelicissimus e afferma che “condusse l’intera sua vita nell’adulterio e nella vanità”,[1] senza menzionare un solo tratto positivo che faccia da contrappeso, qualunque apologia appare subito un’impresa disperata. Così egli, rimosso in vita dall’ufficio – in quello che, se non erro, fu il primo degli scontri tra Papi e monarchi del Sacro Romano Impero – è stato anche, in senso quasi psicoanalitico, rimosso da morto: i cattolici non lo conoscono affatto, ma ben poco pure i nemici della Chiesa; benché accusato di immoralità, sessuale e non solo, da tutte le fonti disponibili, non ha neanche lontanamente la fama sinistra di un Alessandro VI… e forse, in proporzione, la meriterebbe di più. Del Pontefice Borgia si suol dire che, almeno, era perfettamente ortodosso nel Magistero; a noi, però, del Magistero di Giovanni non rimane alcun testo significativo e pure la sua ortodossia personale è stata messa in discussione.

La naturale curiosità di appurare se il diavolo fosse davvero tanto brutto come lo si è dipinto, purtroppo, è destinata a scontrarsi con l’assenza anche solo di un bozzetto a tinte meno fosche; il massimo che si può dire è che il suo comportamento non doveva essere poi troppo distante dalla normalità dei giovani nobili dell’epoca, ma è stato considerato eclatante dai contemporanei soprattutto perché egli era diventato Sommo Pontefice;[2] la vera e propria damnatio memoriae, poi, gli deriva non solo dallo scontro con Ottone I di Sassonia, ma dal fatto che al servizio dell’imperatore militava la penna più abile e raffinata, più pettegola e più maligna di tutto il secolo: Liutprando di Cremona, principale artefice della fama sinistra di Giovanni, nonché cronista quasi esclusivo dell’unico evento per cui ancor oggi di tanto in tanto lo si ricordi, il Sinodo romano in cui è stato deposto.

Dico subito che, valida o meno che fosse, la sentenza non è stata pronunciata da un “Concilio imperfetto” in senso tecnico:[3] il suo interesse per questa serie di articoli sta nell’esigenza di ricostruire le motivazioni del provvedimento, su cui non concordano né le fonti né gli storici, e nella conclusione che ritengo di raggiungere in proposito, cioè che Giovanni XII ha subito una vera condanna, in particolare per il più grave delitto canonico in assoluto, l’apostasia, ma la prova del reato è stata affidata ad un ragionamento congetturale e indiziario. Tanto che le fonti hanno preferito porre l’accento su ciò che invece era di pubblico dominio e non contestabile: la condotta gravemente immorale.

In proposito, bisogna anzitutto precisare che a noi non sono pervenuti gli atti ufficiali del Sinodo, ma solo un resoconto in forma narrativa, l’opuscolo di Liutprando tradizionalmente noto come Historia Ottonis;[4] l’ambiguità (a mio avviso intenzionale) che esso mantiene su alcuni punti cruciali è la ragione principe per cui gli storici si dividono sulla ricostruzione dei fatti, per non parlare poi della valutazione di legittimità.[5] Come scrive il più recente editore dell’opera: “È stato notato che il sinodo non sembra emanare una vera e propria sentenza, né effettuare una vera e propria deposizione; non viene espressa una motivazione precisa per la condanna, tanto che non è chiaro se il reato maggiore sia l’incorreggibile condotta del pontefice, la sua contumacia, o la violazione del patto con Ottone. È stato anche ipotizzato che la deposizione fosse motivata da un comportamento eretico: in questa categoria si faceva rientrare, fin dai tempi di Gregorio Magno, la simonia, che è appunto uno dei reati imputati dal sinodo a Giovanni; e si potrebbe considerare anche il fatto che il sinodo ha minacciato Giovanni di scomunica, nel caso non si presentasse, una minaccia a cui poi non si dà esplicitamente corso.”[6]

Poiché l’apostasia neppur compare nell’elenco, dovrò dar conto della mia interpretazione, che parrebbe inedita o almeno del tutto isolata; donde questo studio in due capi, il primo dedicato al contesto storico e ai problemi canonici che l’ambiente filoimperiale si trovava a fronteggiare, il secondo alla disamina della narrazione di Liutprando, nel tentativo di ricostruire il vero corso degli eventi e formularne una valutazione giuridica.

Capo I – Il contesto di fatto e di diritto
Le linee principali della vicenda storica (anni 955-965)

Cominciamo con il notare che l’elezione del nostro Ottaviano alla Sede di Pietro non è stata esattamente libera:[7] egli era figlio di Alberico II di Spoleto, princeps Romanorum,[8] l’effettivo padrone della città, e questi prima di morire, fattosi portare in S. Pietro e preteso un giuramento, “aveva impegnato il popolo a eleggere papa, dopo Agapito II, Ottaviano, suo figlio e successore nella signoria della città. Il 16 dic. 955 Ottaviano, signore di Roma, saliva al soglio pontificio con il nome di Giovanni XII, pur non avendo raggiunto l’età canonica: aveva, infatti, al massimo diciotto anni. La sua elezione era in contrasto con il famoso decreto di papa Simmaco, che proibiva qualsiasi forma di accordo circa la successione di un legittimo pontefice mentre questi era ancora in vita. Raterio di Verona (lettera n. 16 p. 80) sostiene addirittura che Ottaviano non faceva neppure parte del clero romano e che non aveva ricevuto alcuna istruzione religiosa.”.[9]

Ci si può ben chiedere, a mio avviso, se sia valida un’elezione dove il corpo elettorale è vincolato ex ante da un giuramento pubblico e dalla minaccia costituita dalla potenza del signore della città a votare per una persona determinata… che è lo stesso signore della città! Non sappiamo perché l’eletto abbia cambiato nome, nel momento in cui ha assunto il Pontificato:[10] all’epoca, l’unico precedente sicuro era quello, assai remoto, di Giovanni II (533 – 535), alla nascita Mercurio. Forse è parso sconveniente anche il nome di Ottaviano, per le ambizioni imperiali che poteva richiamare; forse qualcuno gli consigliò il gesto, magari preannunciato, come “garanzia” che avrebbe cambiato vita e sarebbe diventato un’altra persona. In ogni caso, non si può dire che abbia fatto scuola: l’uso di cambiar nome prese a radicarsi solo una trentina d’anni più tardi.

Malgrado il modo in cui era stato eletto, su cui qualcuno ebbe certamente da ridire (come Raterio di Verona, di cui parleremo nel prosieguo), Giovanni XII godette di accettazione universale: gli atti che ci sono pervenuti, pur in numero inferiore ad altri Papi coevi, non lasciano dubbi sul fatto che tutta la Cristianità si rivolgesse a lui per richieste di grazie, privilegi e quant’altro:[11] proprio a lui, non a caso, Ottone I di Sassonia chiese l’incoronazione imperiale. Se l’ha potuta ottenere un nobile privo di legami di sangue con Carlo Magno, se anzi ha fondato una dinastia, se l’Impero si è definitivamente trasferito in Germania, se per otto secoli e più si è parlato di un “Sacro Romano Impero Germanico”, tutto ciò si deve in ultima analisi ad un atto di Giovanni XII e al fatto che in quel momento egli era il Papa, senza discussione.

Ottone inseguiva il sogno imperiale ormai da tempo e aveva già tentato nel 951 una discesa in Italia, scontrandosi però con il rifiuto di Agapito II di accoglierlo nell’Urbe; ebbe invece miglior fortuna con il successore, che non solo gli accordò quella corona, vacante fin dal 924, che nei decenni seguiti alla deposizione di Carlo il Grosso i Papi avevano gestito piuttosto come un affare di politica locale italiana, ma strinse alleanza con lui, giurando, “sul preziosissimo corpo di san Pietro, che egli non avrebbe mai appoggiato Berengario e Adalberto”,[12] i due maggiori rivali del sassone in Italia, sebbene formalmente suoi vassalli, in quanto discendenti di Carlo Magno e pretendenti al titolo di rex Italiae. Il 2 febbraio 962, dunque, Ottone e la moglie Adelaide di Borgogna vennero solennemente incoronati dal Pontefice, in S. Pietro.[13] L’imperatore emanò, il giorno seguente, “il cosiddetto Privilegium Ottonianum, con il quale confermava tutto quanto era stato concesso al papa dai re e dagli imperatori precedenti, soprattutto Pipino il Breve e Carlo Magno; probabilmente anche il contenuto di questo privilegio era stato all’ordine del giorno del sinodo.”.[14]

Accordando o confermando diritti territoriali su un complesso di città, terre e regioni che si estendeva dalle porte di Pavia fino a Napoli e Benevento, il Privilegium costituiva il coronamento delle ambizioni espansionistiche nutrite dal Pontefice, o perlomeno l’assicurazione dell’appoggio imperiale nel perseguirle; nello stesso tempo, il Papa, accettando il privilegio, riconosceva Ottone legittimo detentore del regno d’Italia. L’alleanza pareva dunque salda, tanto più che Giovanni XII era stato tra coloro che avevano sollecitato un intervento militare di Ottone nella Penisola per porre fine, segnatamente, a vari soprusi dei suoi rivali, che si erano anche impossessati di terre del suo dominio temporale. Eppure, di lì a non molto tempo Giovanni cambiò schieramento e si mise ad appoggiare i nemici di prima:[15] questo il casus belli che indusse l’imperatore non solo a combatterlo, ma a deporlo e a volersi assicurare che, in futuro, sul Soglio di Pietro sedesse un Papa fidato. Secondo Liutprando, solo allora Ottone (contattato forse da esponenti di un “partito” romano ostile al Papa; ma su ciò non abbiamo notizie certe) venne a conoscenza dell’eclatante condotta immorale di Giovanni XII; ricevette da quest’ultimo smentite al tradimento e assicurazioni di volersi emendare in futuro, ma, vistosi confermare il primo da varie fonti di prova, cessò di prestar fede alle seconde.[16]

La serie dei fatti successivi è presto descritta, anche per la sua linearità: nell’estate del 963 l’imperatore è in Italia e sbaraglia le forze di Berengario e di Adalberto; quest’ultimo si rifugia presso il Papa; l’armata imperiale marcia allora sull’Urbe, che conquista a inizio novembre.[17] Gli avversari sono fuggiti, ma i romani giurano a Ottone fedeltà [18] e che in futuro non eleggeranno un Pontefice senza il suo consenso. Il 6 novembre egli inaugura un Sinodo composto di vescovi suoi sostenitori, di suffraganei di Roma e varie dignità del clero romano, nonché di laici, sia nobili sia plebei. L’assise è chiamata a giudicare Giovanni XII, che si nasconde nella Campagna Romana[19] e, raggiunto da una citazione a comparire, risponde in termini di netto rifiuto; il 4 dicembre il Sinodo lo depone e il 6 viene consacrato in sua vece Leone, fino ad allora protoscriniario della S. Sede, che diventa pertanto Leone VIII. I romani, però, non tardano a maturar sentimenti di ostilità nei confronti dell’occupante sassone: la rivolta scoppia il 3 gennaio, è domata, ma il 10 Ottone lascia la città. Giovanni XII se ne reimpossessa in breve tempo e stavolta tocca a Leone fuggire, per cercar rifugio presso l’imperatore; tra il 26 e il 28 febbraio, a Roma si tiene un “controsinodo” che annulla quello dov’è stato deposto Giovanni e dichiara che Leone non è mai stato neppure vescovo, perché ordinato da chi operava fuori della propria giurisdizione; non parla però in alcun modo di Ottone I, anzi nell’intestazione degli atti gli attribuisce senza riserve il titolo imperiale. Sia che con ciò si cerchi la pace, sia che le parti si stiano preparando ad un nuovo scontro armato, il 14 maggio Giovanni muore di morte improvvisa (secondo Liutprando, otto giorni dopo un colpo apoplettico).[20]

I romani, tuttavia, eleggono un nuovo Papa, Benedetto V,[21] senza tenere in alcun conto Leone VIII e tantomeno interpellare Ottone. Questi, indignato, marcia di nuovo sull’Urbe e la stringe di assedio; per qualche settimana i difensori resistono con valore, ma, fiaccati dalla carestia e da rinnovate discordie interne, il 23 giugno aprono le porte all’assediante. Subito, in Laterano, è riunito un nuovo Sinodo, che pronuncia la deposizione di Benedetto come intruso sul Soglio già legittimamente occupato e spergiuro nei confronti di Leone VIII; per intercessione dell’imperatore, è mantenuto nel diaconato, ma lo si invia in esilio ad Amburgo, dove muore in data imprecisata, lasciandovi peraltro una fama di santità durata per secoli.[22] O in quest’occasione, o già subito dopo l’elezione del “suo” Papa, Ottone conferma il Privilegium Ottonianum, aggiungendovi però due clausole di notevole peso: il divieto di impedire a chicchessia, se ne ha il diritto “per antica consuetudine”, di partecipare all’elezione del Pontefice e il rinnovo della Constitutio Romana di Lotario (824), approvata da Papa Eugenio II, sicché il clero e i nobili di Roma, “per le diverse esigenze e per contenere immotivate durezze dei pontefici verso il popolo che è loro soggetto”, debbono obbligarsi con giuramento a far sì che le elezioni papali si svolgano canonice et iuste, ma soprattutto che nessuno di loro consentirà che l’eletto sia consacrato pontefice “prima che egli, davanti agli ambasciatori nostri o di nostro figlio e davanti a tutti, faccia la promessa di rispettare tutto questo e di mantenerlo in futuro, come ha fatto spontaneamente il venerando nostro padre spirituale Leone.”.[23]

Morto però anche quest’ultimo a marzo del 965, dopo lunghe trattative viene eletto quello che, con buone probabilità, deve considerarsi un candidato di compromesso e, almeno entro certi limiti, di riconciliazione: Giovanni XIII appartiene all’aristocrazia cittadina e, come vescovo di Narni, è stato tra gli accusatori di Giovanni XII, ma poi ha preso parte al “controsinodo” indetto da lui. “L’esperienza di Leone VIII aveva forse insegnato alla corte che Roma poteva essere governata con la collaborazione del suo ceto dirigente piuttosto che contro di esso, e così G. ebbe il consenso imperiale, pur avendo svolto un ruolo profondamente ambiguo nella contrapposizione tra Giovanni XII e l’imperatore Ottone; in ogni caso, egli non può essere considerato un candidato incondizionatamente fedele o addirittura subordinato all’imperatore.”.[24]

Per quel che ci riguarda, la vicenda si chiude qui: il pontificato di Giovanni XIII ebbe la sua parte di tumulti e traversie, ma non gli venne contrapposto alcun antipapa; da un lato Leone VIII entra nella serie dei Papi legittimi, dall’altro nessuno annulla, o viceversa conferma, le decisioni del “controsinodo”. Anzi, quel che c’è di più simile ad una versione ufficiale della Chiesa elaborata a mente fredda, la biografia di Giovanni XII nel Liber Pontificalis, presenta una linea molto vicina a quella di Ottone e si esprime come se Leone fosse stato eletto in modo perfettamente legittimo. La circostanza basterebbe da sé a stuzzicare l’interesse! Tanto più che, a quanto mi risulta, è un unicum. Chiediamoci allora: quali posizioni esistevano, nel diritto canonico del tempo, rispetto ad un’ipotetica deposizione del Papa? Come ha scelto di affrontarle il partito imperiale? E Liutprando, dovendo fare ex post l’apologeta di queste scelte, come ha articolato la narrazione?

Incertezze sulla deponibilità del Papa

Oggi, quando pensiamo al diritto canonico, pensiamo innanzitutto e soprattutto alla legislazione pontificia, magari in particolare a qualcuno dei tre Codici novecenteschi. Nulla di più lontano dalla realtà storica della Chiesa latina (e non solo) nel sec. X: il concetto dominante non è tanto la potestas quanto la auctoritas, quell’autorevolezza che non si accompagna necessariamente alla titolarità di giurisdizione su qualcuno. La vita giuridica della Chiesa è regolata, in concreto, anzitutto dalle consuetudini locali, contro il cui sviluppo eccessivo reagirà poi la riforma gregoriana, e il principale strumento di unità non sono (ancora) le decisioni dei Papi, ma i copisti, che fanno circolare i precedenti vecchi e nuovi. In un’epoca in cui anche i poteri supremi sono relativamente deboli – vale per gli imperatori, vale per i Pontefici – ogni decisione così come ogni teoria, se suona persuasiva, è in grado di espandersi ben al di là della propria eventuale sfera di giurisdizione, ma d’altro canto non riposa affatto sicura nemmeno all’interno di questa, perché esiste il rischio concreto che non venga accettata e seguita. Di qui l’importanza, sia nelle monarchie carolinge e poi ottoniane sia nella vita ecclesiastica, di un momento assembleare in cui “tutti” partecipano all’adozione di norme che, almeno formalmente, sono presentate come condivise all’unanimità. La Chiesa poi, molto più degli apparati di governo secolari, ha dalla sua il potere della scrittura, che fa sì che da un capo all’altro della Cristianità latina certi autori ed esempi siano ben noti a tutti. Esiste, infine, un quadro legislativo di vigenza indiscussa, che è il diritto romano, ma la sua conoscenza è molto imperfetta e la forza delle consuetudini locali ne limita la presa soprattutto al mondo della procedura nel foro ecclesiastico. Esistono anche le raccolte di canoni, naturalmente, qualcuna anche di carattere ufficiale, ma pure per esse vale pressapoco lo stesso discorso quanto ai limiti della loro effettività. Manca ancora, invece, la forza unificante che nascerà con Graziano: una riflessione scientifica capace di dare sistematicità al diritto canonico e di ricondurre ad armonia tutta codesta congerie di materiali disomogenei: ancora per un bel po’, tocca in sostanza al singolo cercare di mettere ordine, in maniera più o meno disinteressata, nella massa di opinioni e precedenti che trova in biblioteca.

Cosa avrebbe trovato questo singolo volenteroso, posto che disponesse di tutte le opere rilevanti? Diciamo innanzitutto cosa non avrebbe trovato: un precedente specifico di Sinodo o Concilio che depone un Papa.[25] In un mondo che dà tanta importanza alla consuetudine, ciò che non può appoggiarsi su alcun precedente è sospetto di per sé, anche fuori dell’ambito teologico. Per giunta, se mancavano precedenti favorevoli, ce n’erano parecchi di segno contrario, alcuni veri e altri falsi, ma creduti veri da tutti all’epoca e ancor per molti secoli. Eppure, benché la cosa possa sorprendere il lettore, tutto ciò ancora non bastava a chiudere la questione.
Esistevano sicuramente diversi casi che affermavano il principio dell’ingiudicabilità del Papa senza ammettere eccezioni, o almeno senza esprimerle: in primo luogo, tutta la serie degli apocrifi simmachiani;[26] ma lo stesso caso di Simmaco, autentico e deciso con una declaratoria di immunità riferita alle accuse formulate, fu trasformato da S. Ennodio di Pavia, che allora godeva di alta reputazione non solo letteraria, in un principio generale dove la sanctitas giuridica del Papa derivava dalla santità dell’Apostolo Pietro.[27] Inoltre, Dioscoro a Calcedonia e, in tempi molto più recenti, Fozio al IV Concilio di Costantinopoli erano stati condannati proprio per aver avuto l’ardire di scomunicare il vescovo di Roma e almeno il primo dei due lo aveva fatto per (supposta) eresia:[28] il can. 21 di quello che allora era il più recente dei grandi Concili ribadiva il divieto di una simile temerarietà.[29] Secondo questa linea di pensiero, il Papa poteva bensì peccare e anche commettere delitti veri e propri,[30] ma era il solo giudice di sé stesso: si poteva forse, come nel caso (fittizio, da apocrifo simmachiano) di Marcellino, aprire un procedimento giudiziario per raccogliere le deposizioni dei testi, però a lui solo spettava pronunciare la sentenza contro sé medesimo, eventualmente anche di deposizione.[31] Per contro, gli era aperta la via di uscita della purgatio canonica, illustrata dall’esempio di Leone III nel Sinodo romano presieduto da Carlo Magno, nell’anno 800, subito prima dell’incoronazione imperiale: il Papa – accusato, ci tramanda Alcuino nella sua corrispondenza, di adulterio e spergiuro – era stato bensì chiamato a processo, ma nessuno, al dunque, si era voluto assumere la veste di accusatore ed egli si era discolpato con un giuramento di innocenza.[32] Occorreva però (nell’impiego ordinario dell’istituto, se non nell’exemplum) un certo numero di coniuratores che giurasse, non su verità o falsità dell’accusa, ma sulla credibilità dell’accusato.

Esisteva, tuttavia, anche un’altra tesi, che poteva rifarsi a S. Gregorio Magno e ai suoi Moralia in Iob, dove il grande Pontefice, esortando i lettori ad obbedire ai superiori benché malvagi, formulava però un’eccezione: salva fide.[33] Sulle sue orme, S. Isidoro di Siviglia, nel Liber Sententiarum, aveva ammesso per questo solo caso il diritto degli inferiori di accusare il vescovo.[34] Nessuno dei due parlava esplicitamente del Papa, ma le decretali pseudoisidoriane[35] avevano accresciuto di molto il prestigio della tesi inserendola nella loro versione della (falsa) lettera di S. Clemente Romano a Giacomo fratello del Signore. E soprattutto, l’applicazione al Papa era stata fatta da lui stesso, stavolta in un atto autentico: “Leggiamo che solo il Romano Pontefice ha giudicato i presuli di tutte le Chiese; ma non leggiamo che questi sia stato giudicato da qualcuno: anche se papa Onorio, dopo la sua morte, è stato condannato dagli orientali, ciò fu dovuto al fatto che questi era stato accusato di eresia, unica motivazione che permetta ai sudditi di opporsi ai loro superiori e di respingere i loro sentimenti perversi: ma anche in questo caso a nessun patriarca né a nessun vescovo è permesso di proferire una sentenza contro il pontefice della prima sede, se prima questi non ne abbia il preliminare consenso e l’autorità”.[36]

Così Adriano II, condannando il sinodo di Fozio contro il suo predecessore. Lo spettro di Onorio, dunque, era evocato; il caso di eresia era ritenuto possibile; il giudizio pure… ma occorreva comunque che fosse il Papa stesso ad autorizzare l’avvio della procedura (tanto più che nessun altro aveva il potere di convocare un Concilio; ma questo punto non era affatto pacifico, dato che tutti quelli ecumenici erano stati convocati dagli imperatori).

Ai vescovi, tuttavia, si applicavano anche teorie più severe riguardo alla perdita della potestà, prima fra tutte quella che rovesciava il classico assioma Praesis ut prosis – che esprime l’imperativo per cui degli uffici ecclesiastici si è titolari per giovare non a sé stessi, ma agli altri – desumendone che, inversamente, non potesse ricoprirli chi amava il comando per il comando, sfruttava i beni ecclesiastici a vantaggio proprio e dei suoi amici, etc. etc. Che ciò potesse comportare la rimozione da parte di un’autorità superiore era sicuro; esisteva però anche un dovere degli inferiori di dissociarsi dalla condotta disordinata e di opporsi agli atti ingiusti, dovere che rendeva assai labile, in tempi in cui si andava per le spicce, il confine tra conservazione e perdita dell’ufficio (talvolta anche della testa). Una variante, simile ma non identica, ragionava negli stessi termini ma sui diversi presupposti dello scandalum e dell’infamia: questa è la perdita della buona reputazione, che per il Medioevo faceva quasi tutt’uno con lo status sociale, e tale perdita può aversi anche senza colpa del malcapitato (in effetti, il giuramento purgativo serviva soprattutto, di fronte ad accuse non provate, per ristabilire la reputazione nell’illibatezza precedente); quello è il comportamento pubblico che crea occasione di peccato per altri, ma non è necessariamente correlato all’esercizio dell’ufficio.

Il problema era particolarmente acuto nel caso della simonia, delitto allora tra i più frequenti che si commettessero sia al conferimento dei vari uffici, sia poi nel loro esercizio: una solida tradizione canonica la equiparava formalmente all’eresia,[37] punendola con pene severissime e imponeva un obbligo di sfuggire il reo come un appestato, tanto nelle cose sacre quanto nelle profane. La riforma gregoriana era di là da venire e al momento sembrava che il maggior impegno per il rispetto della disciplina ecclesiastica e la santificazione delle anime provenisse dalla corte di Ottone; ma l’avversione per la simonia era già profonda, anche tra i fedeli, che dopotutto, essendo tassati dalle decime, non apprezzavano affatto i modi ben poco ortodossi in cui vedevano utilizzato il relativo gettito.

Infine, come ultima ipotesi, si può menzionare l’eventualità dell’abbandono della diocesi da parte del vescovo, che così manifesta per facta concludentia il proprio disinteresse per la cura del gregge (non a caso, molti secoli dopo il CIC 1917 ravviserà in casi del genere una forma di rinuncia tacita all’ufficio), cui preferisce verosimilmente una vita mondana, finanziata però con i redditi dei beni della Chiesa, che vengono dunque distratti dagli scopi istituzionali.

Il quadro giuridico, dunque, risultava piuttosto intricato: all’epoca, era molto più facile considerare il Papa “solo” come vescovo di Roma, perché la frequenza dei suoi interventi negli affari delle Chiese locali era decisamente minore di oggi; ma un ambito in cui avveniva ed era rivendicata da secoli quale sua prerogativa speciale era proprio il giudizio sui vescovi. Di lì, in particolare, la tesi dell’ingiudicabilità assoluta, suffragata da tutta la serie già vista di auctoritates; altri testi vi potevano aprire una breccia, per il caso di delitto contro la fede, e si poteva tentare di allargarla alla simonia, però – anche ammessa l’ipotesi – i precedenti di Simmaco e di Leone III parlavano chiaro, spettava comunque al Papa convocare il Sinodo che si sarebbe dovuto occupare delle accuse. Questo, poi, doveva senz’altro seguire la procedura giudiziaria, ma non era affatto chiaro quali poteri avesse sulla persona del Papa: Leone si era “misteriosamente” trovato senza più accusatori, quindi il processo si era potuto chiudere con la purgatio, ma nel caso di Simmaco, dapprima comparso in giudizio e poi rimastone lontano, i sinodali non avevano ritenuto di poter esercitare poteri coercitivi né di dichiararlo contumace. Infine, l’imperatore poteva presiedere il Sinodo e probabilmente anche convocarlo, ma qualunque giudizio a carico di un ecclesiastico spettava all’autorità ecclesiastica.

La posizione di Raterio

Visto quanto sopra, non stupirà che nello stesso partito imperiale ci fossero idee diverse su come affrontare il caso di Giovanni XII: in particolare ne aveva una propria Raterio, vescovo di Verona.[38] Stimato da Liutprando come uno dei primi letterati del tempo, tanto che sembra molto probabile che la Historia Ottonis gli sia stata inviata in omaggio, egli era – anche per ragioni autobiografiche – un convinto assertore del principio, affermato soprattutto dalle pseudoisidoriane, secondo cui i vescovi non potevano esser giudicati che da sé stessi, cioè da loro propria confessione, oppure dalla Sede Apostolica in quanto Sede suprema, e argomentava in tal senso estendendo a tutti loro la linea degli apocrifi simmachiani;[39] ci sarebbero, quindi, buone ragioni per reputarlo contrario alla deposizione di Giovanni XII e per leggere in questo senso la sua assenza al Sinodo. Ma a novembre 963, mentre esso era in pieno svolgimento, ecco una sua lunga missiva ad un confratello che invece vi partecipa, “Uberto, vescovo di Parma, che era forse il più potente ecclesiastico italiano del momento”.[40]

Raterio esordisce con un’elegante citazione sallustiana – “Impegnarsi in sforzi vani e in cambio della propria fatica ottenere nient’altro che odio è proprio di una follia estrema”[41] – perché vuole spiegare all’illustre interlocutore il perché dei suoi annosi contrasti con il clero veronese; ma tra i vari motivi adduce anche il mal esempio di Giovanni. Il suo problema, dice sgranando citazioni di canoni, è che ritiene che il Vescovo debba poter controllare direttamente l’utilizzo dei beni ecclesiastici per i vari scopi, inclusa l’assistenza materiale, nonché l’amministrazione dei Sacramenti, ma diversi suoi chierici si sono costituiti quasi in potentati indipendenti: vivono in concubinato con figli e figlie, si comprano vigne e campi, sono protetti da qualche nobile locale, grandeggiano facendosi servire da suddiaconi e altri minoriti. Poi però allarga il discorso e dice di non aver trovato uno solo che custodisca e rispetti i canoni, “dal più insignificante della Chiesa al più importante, dal più stolto a quello che ama essere chiamato il più saggio, dal laico fino al Pontefice (o sacrilegio!) Sommo”;[42] e se cerca la causa di tanto male, la trova nei falsi vescovi, quelli che pensano che a loro sia stato detto “Pasci le mie pecore” senza la premessa “Se mi ami”; non ama Cristo chi non segue i suoi comandamenti. Vedendo i vescovi stessi calpestare, in particolare, le norme della Scrittura che vietano di assumere nel clero chi non sia marito di una sola moglie, mentre proprio tra loro c’è chi ne ha cento e infinite, gli amanti del mondo dicono che l’osservanza della Legge è impossibile, o son presi dal demone della disperazione, o giungono ad affermare che la Scrittura mente. E sono pure condannati dai canoni quei chierici che prendono le armi, foss’anche in mezzo ad un tumulto; ma adesso sembra che sia quasi un obbligo di fedeltà verso il proprio signore, pena lo spergiuro.

A questo punto, dopo aver ripetuto che personaggi simili non si devono né ammettere né tollerare nel clero, tantomeno nell’episcopato, Raterio… finge di addurre per finta il caso di Papa Giovanni. “Metti tuttavia che uno di costoro a piacere, magari legato a due donne prima di entrare a far parte del clero, magari da chierico sia stato lussurioso, quindi dopo aver ricevuto l’episcopato legato a molte donne, dedito alla guerra, spergiuro, colpevole di darsi alla caccia, all’uccellagione, al gioco d’azzardo o all’ubriachezza, per un’occasione qualunque sia desiderato per l’ufficio apostolico della celebre sede di Roma, dove cioè per consuetudine si suole ammonire l’ordinando: Bada di non aver fatto qualche promessa del tuo agli elettori, sappi che ciò è simoniaco e contro i canoni. Se costui dunque, mercé la pubblica violazione della legge, sarà stato collocato nella Sede Apostolica – il che può certo permettere il longanime Iddio, come [permette] la maggior parte delle cose – e io mi sarò rivolto a lui come chi ha subito ingiustizia al servo del diritto”,[43] ammesso pure che un uomo simile voglia fare giustizia, l’avversario – le cui colpe sono infinitamente minori perché non ha, come costui, recato oltraggio “a Dio e a tutte le leggi, tanto divine quanto umane”,[44] e al massimo usurpa illegittimamente il governo di una Chiesa sola, non del mondo intero – non potrà forse opporre ad un simile Papa il noto argomento della pagliuzza e della trave? E comunque, un Papa siffatto non scriverebbe per richiamare alla giustizia: i desideri affini tengono unite le volontà e i malvagi fanno squadra. Per non parlare del fatto che è eletto invalidamente chi ottiene l’episcopato per intromissione del potere secolare, il che rende comunque poco sensato richiederne l’aiuto: un ladro non viene che per rubare, uccidere e distruggere.[45] Riscontrata, dunque, in simili cattivi esempi la fonte del generale disprezzo dei canoni, più avanti riprende il discorso e sostiene che ad un individuo del genere debbono essere interdetti predicazione e ministero, sull’esempio dell’Antico Testamento, dove i figli di Aronne non potevano esercitare il sacerdozio se affetti da qualche tara fisica, il che sotto il Nuovo deve intendersi dei difetti morali.[46] Né manca, nel prosieguo, di richiamar l’esempio di Giuda, che commise sacrilegio comunicandosi nel momento in cui si accingeva a tradire Cristo, e l’equiparazione tra simonia ed eresia, che obbliga ad evitare l’immondo.[47]

Non c’è il minimo dubbio che Raterio – al di là dei problemi che effettivamente aveva a Verona – volesse scrivere proprio sul caso di Giovanni XII e in relazione al Sinodo; ma sarebbe interessante capire se si stia dichiarando implicitamente d’accordo con il programma (e allora le vicende veronesi fungono da giustificazione per la sua assenza) o se, parlando expressis verbis di illegittimità dell’elezione, non stia – sempre implicitamente – criticando il proposito di deporlo senza neppur sollevare il tema, il che darebbe un altro significato anche alla sua assenza. Purtroppo non conosciamo il tenore delle lettere di convocazione, né sappiamo quanto fossero dettagliati i piani per lo svolgimento del Sinodo;[48] tuttavia, è chiaro che Raterio, concordando senz’altro sul risultato ultimo ossia la destituzione dell’indegno, presenta il caso come una palese usurpazione, suffragata da due distinti capi di accusa, la simonia nell’elezione (di cui nessun altro parla) e l’intervento del potere secolare, cioè – verosimilmente – prima il giuramento imposto da suo padre, poi la sua stessa posizione di signore della città alla morte di Agapito.[49].

Almeno questi ultimi fatti erano notori e incontestabili: sarebbero bastati a risolvere la questione senza necessità di cercare eccezioni al principio Prima Sedes a nemine iudicatur (vuoi che Raterio non volesse indebolirlo, vuoi che prevedesse serie difficoltà nell’accettazione di una pronuncia di deposizione vera e propria). Egli non considerava, però, le ricadute sulla procedura: dichiarare che Giovanni non era mai stato Papa avrebbe comportato la nullità di tutti i suoi atti, non ultima l’incoronazione imperiale di Ottone; sì, il nuovo Pontefice l’avrebbe potuta rifare in men che non si dica… ma in tanto Ottone poteva convocare e presiedere il Sinodo, in quanto fosse l’imperatore. L’idea di Raterio era dunque eccellente quanto alla dimostrabilità dei fatti rilevanti, fors’anche quanto alla persuasività della decisione… ma avrebbe finito per rendere invalido il Sinodo, in quanto convocato e diretto da chi non ne aveva l’autorità. Probabilmente per questo si scelse di non seguirla. Con tre conseguenze: guadagno di certezza in termini di validità procedurale; impossibilità di evitare lo scoglio del Prima Sedes a nemine iudicatur; necessità, in ogni caso, di trovare capi di accusa tali da giustificare un provvedimento inaudito.

La narrazione di Liutprando: obiettivi e metodi

“La difesa di ogni avvocato è costituita da un sistema di pieni e di vuoti: fatti messi in rilievo perché favorevoli, fatti lasciati nell’ombra perché contrarî alla tesi defensionale. Ma, sovrapponendo le argomentazioni dei due contraddittori e facendole combaciare, si vede che ai vuoti dell’una corrispondono esattamente i pieni dell’altra. Il giudice così, servendosi di una difesa per colmare le lacune di quella contraria, arriva facilmente, come in certi giuochi di pazienza, a vedere innanzi a sé tutta ricomposta, pezzetto per pezzetto, la scacchiera della verità.”.[50] Queste parole di un grande avvocato si addicono molto bene alla Historia Ottonis, che è in sostanza una difesa della legittimità dell’operato di Ottone: almeno quanto le cose che dice sono significative quelle che non dice, vuoti cui corrispondono i pieni del “controsinodo”. Ma qual è la sua strategia difensiva?

Egli scrive “a caldo”, tra il giugno 964, quando si svolge il Sinodo lateranense che chiude l’opera così come ci è pervenuta, e la morte di Leone VIII, che egli indica ancora in vita, nel marzo 965, destinatari della difesa, come osserva l’editore,[51] non sono i romani, di cui sottolinea sempre l’incostanza e con cui non avrebbe senso passare sotto silenzio quel “controsinodo” che si è svolto sotto ai loro occhi;[52] si tratta di personaggi per lo più tedeschi, fedeli all’imperatore, ma perplessi di fronte al passo intrapreso. Dopotutto, sono tedeschi i mss. che ci tramandano le opere di Liutprando[53] e tedesche perfino le maggiori riserve manifestate sull’operato di Ottone: basti dire che la Continuatio Reginonis, pur molto simile alla Historia Ottonis, quasi sorvola sulle colpe di Giovanni XII, descritto solo come autore di soprusi in danno dei romani, e presenta la “sostituzione” come dovuta ad una richiesta di questi ultimi, dato che egli aveva abbandonato la propria sede;[54] non parliamo poi della deposizione di Benedetto V, che non aveva a suo carico un fardello di colpe personali.[55]

L’intera vicenda, d’altronde, si prestava ad accuse precise: “Quello stesso Ottone che all’inizio del 962, pochi giorni prima di ricevere l’incoronazione imperiale, aveva solennemente promesso protezione a Giovanni, ancora amico, dichiarando fra l’altro che non avrebbe mai preso alcuna decisione o proceduto ad alcuna ordinazione a Roma, su questioni relative al papa o ai Romani, senza il consenso del papa, meno di due anni dopo deponeva il pontefice cui aveva fatto questa promessa e che l’aveva in cambio incoronato. Per far questo egli invocava il tradimento della fedeltà giurata; inseriva nella prassi di elezione papale una clausola di veto a proprio vantaggio; riuniva manu militari un sinodo di ecclesiastici romani, su un ordine del giorno da lui deciso; e, per rispettare esteriormente la forma, imponeva che fosse il sinodo a pronunciarsi, cacciando un papa e nominandone un altro. Nessuna di queste deroghe e violazioni alla prassi […] viene rilevata in alcun modo da Liutprando”.[56] Che tace pure sull’esistenza stessa del “controsinodo”, su Leone VIII che era un laico, consacrato Papa in due giorni appena, e sul principio Prima Sedes a nemine iudicatur.

Se questi sono i “vuoti” della difesa di Liutprando, i “pieni” sono per lo più determinati dalle esigenze stesse del caso: insistere sulla rottura dell’alleanza da parte del Papa, giunto a prendere le armi di persona, e così giustificar la reazione di Ottone; poi, mostrare l’imperatore come campione disinteressato della Chiesa, privo di qualunque ostilità preconcetta verso il Pontefice; fare compiere, almeno formalmente, ai romani tutte le iniziative più importanti, non ultima la richiesta di un nuovo Papa; sottolineare i punti in cui l’iter procedurale è corretto.

Al netto di tutto questo, però, il “pieno” di gran lunga più vistoso di tutti sono le malefatte di Giovanni. Et pour cause: la strategia prescelta è la demonizzazione dell’avversario, tanto che l’editore ha adottato un titolo diverso per la Historia Ottonis, “De Iohanne papa et Ottone imperatore”, rilevando a buon diritto che il protagonista è proprio il Papa, ma in veste di antieroe. L’opuscolo infatti, costruito con sopraffina abilità narrativa e letteraria, presenta dapprima Giovanni XII (che, peraltro, non chiama mai Ottaviano)[57] come sanctissimus e papa universalis; poi, quando l’imperatore sbalordito chiede ragione del tradimento all’alleanza giurata, i romani fanno presente ai suoi inviati – tra cui doveva figurare Liutprando stesso – che, nientemeno, “L’odio di papa Giovanni verso il santissimo imperatore, cioè verso chi lo ha liberato dalle mani di Adalberto, non è per natura diverso dall’odio del diavolo verso il Creatore”: Ottone, invero, rispetta e protegge le leggi di Dio, le opere di pietà e di carità, i buoni costumi; ma “Papa Giovanni è contro tutto questo, e la gente lo sa bene”; lascia andare in rovina le chiese, le spoglia degli arredi sacri, colleziona concubine e adulterii e stupri, al punto che nessuna donna si azzarda più ad uscir di casa; ad almeno una delle amanti ha concesso perfino autorità su diversi luoghi…[58] Di qui in poi, la narrazione prosegue, in un “crescendo” quasi barocco nella ricerca della sorpresa, e presenta sempre più l’intera vicenda come uno scontro tra il bene e il male, dove il Papa si rivela via via campione del male, completamente controllato dal demonio, fino alla conferma definitiva, inequivocabile, data dal suo rifiuto deliberato di ricevere i Sacramenti negli otto giorni prima della morte.[59] In questo modo, anche prima della fosca conclusione, Liutprando mira a far sì che il lettore stesso esclami, con l’intero Sinodo, al culmine del dramma: “Una piaga inaudita va estirpata con un cauterio inaudito!”.[60]

Un’opera simile, godibilissima dal punto di vista letterario (e i suoi pregi stilistico-narrativi sono resi molto bene dalla traduzione), come fonte storica va ovviamente presa con le molle. Tuttavia, riferendo quanto avvenuto durante il Sinodo, Liutprando non poteva allontanarsi troppo dagli atti ufficiali, proprio in virtù dello scopo apologetico dell’opera.[61] Possiamo, quindi, fidarci del suo resoconto più o meno quanto potremmo fidarci degli atti stessi, se ne disponessimo. Ora, gli atti dei Concili non danno quasi mai risposte precise a domande che sono determinanti per lo storico, ad es. “Come mai questi esponenti del clero e del popolo romano sono qui? Quali contropartite possono essersi fatte promettere?”: in casi simili, i giochi lato sensu politici si fanno sempre a margine del Sinodo o Concilio, il cui scopo è dare valore giuridico a decisioni di fatto già prese.[62] Qui, per giunta, abbiamo una sorta di messinscena drammatica del Concilio ormai celebrato, con ciò che l’ha preceduto e seguito.[63] Tenendo presente tutto questo, nella seconda parte prenderemo in esame i singoli passaggi del giudizio sinodale, tentare di ricostruire gli eventi e valutarli.

[Capo II, continua…]


[1] “Iste denique infelicissimus, quod sibi peius est, totam vitam suam in adulterio et vanitate duxit.”. L. Duchesne (cur.), Le Liber Pontificalis, vol. II, Parigi 1892, ad voc., pag. 246.
[2] Cfr. per tutti É. Amann, s.v. Jean XII, in DTC VIII/1, Parigi 1924, coll. 619-26, qui 620: “Ce que le bon moine [Benedetto di S. Andrea del Soratte, autore di un Chronicon assai critico verso di lui] reproche à Octavien, ce sont les mœurs mondaines, faciles, mettons légères, si l’on veut, qu’il a introduites au Latran, l’absence de piété et d’esprit ecclésiastique, par quoi Jean XII ne différait guère, hélas! d’un bon nombre des évêques de l’époque. Mais on sentait courir à cette date, même à Rome, les premiers souilles précurseurs de la réforme ecclésiastique. Le mouvement clunisien avait été encouragé par Albéric dans Rome même, et telles il attitudes qui. cinquante ans plus tôt, à l’époque de Sergius III et de Jean X. avaient passe inaperçues, étaient vivement critiquées depuis que les clunisiens avaienl pris pied dans la ville. Enfin, si l’on veut porter un jugement équitable sur la conduite de Jean XII, convient de remarquer, que sa mauvaise réputation a vite dépassé les murs de Rome…”.
[3] Esso è, infatti, un Concilio generale senza Papa: dovrebbero esservi convocati tutti i Vescovi del mondo. Invece, il Sinodo de quo, composto solo di Vescovi romani e dei territori imperiali, corrisponde più alla teoria del Ballerini per cui, dato che il Papa eretico perde ogni autorità, per dichiarare il fatto basta una qualunque assemblea di chierici.
[4] Qui cit. in testo e trad. di Liutprando di Cremona, De Iohanne papa et Ottone imperatore. Crimini, deposizione e morte di un pontefice maledetto, ed. P. Chiesa, Firenze 2018. Né il titolo tradizionale né quello proposto dall’editore sono originali; per comodità del lettore userò il primo e fornirò i riferimenti in duplice formato, rimandando sia alla pagina del volume, sia – con la dicitura “Historia Ottonis” seguita dal numero di paragrafo – ad ogni altra edizione.
[5] Ovviamente, se non il Sinodo in sé, lo scontro tra il Papa e l’imperatore è narrato anche da altri testi: i principali, oltre a Liutprando, sono la Continuatio Reginonis, il Chronicon attribuito a Benedetto di S. Andrea del Soratte, il Liber Pontificalis e Flodoardo, tutti in rapporti di affinità molto stretta; ciascuno però conserva particolari ignoti agli altri, onde si ipotizza una fonte comune perduta, forse un resoconto redatto nell’immediato dalla cancelleria imperiale; “il fatto ad esempio che nessuna delle fonti che lo utilizzerebbero ricordi il ‘controsinodo’ del febbraio 964 fa pensare che esso non fosse in alcun modo menzionato nel resoconto, un po’ per rimuovere i suoi deliberati con una damnatio memoriae, un po’ forse anche per proteggere il clero che vi aveva preso parte e che aveva poi dovuto schierarsi dalla parte di Ottone: un colpo di spugna, insomma, che non lasciava residui. Il principale indiziato per la stesura del presunto resoconto perduto è in realtà il medesimo Liutprando”. P. Chiesa, Appendice. Le voci degli altri, in Liutprando di Cremona, op.cit., pagg. 79-115, qui pag. 83.
[6] P. Chiesa, Introduzione, in Liutprando di Cremona, op.cit., pagg. i-xlviii, qui pag. xliv (riferimenti in nota).
[7] Per i dettagli biografici, salva diversa indicazione, seguo R. Pauler, s.v. Giovanni XII, papa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LV, Roma 2001. Ancora utile, ma concentrato soprattutto sulla valutazione complessiva della condotta del Papa, É. Amann, op. cit.
[8] Sul conto del quale cfr. G. Arnaldi, s.v. Alberico di Roma, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. I, Roma 1960. In particolare, quanto al nome, “Nato da Alberico di Spoleto e da Marozia, figlia di Teofilatto ‘senator Romanorum’ e della senatrice Teodora, A. è generalmente menzionato come Alberico II, ma tale denominazione – respinta anche da altri studiosi (cfr. Gerstenberg, p. 26) – presuppone un inesistente rapporto di successione dinastica fra A. ed il padre: in effetti A. non raccolse l’eredità del governo paterno sul marchesato di Spoleto, ma, nei limiti consentiti dall’originalità della sua creazione politica, va piuttosto considerato come appartenente alla dinastia cittadina romana di Teofilatto, primo, perciò, del suo nome.”. Io mi sono attenuto all’uso generale, senza per questo disconoscere la correttezza di tali considerazioni. Cfr. Ibid. anche le ampie considerazioni sulla precisa natura e legittimazione del suo regime: “Figlio di Marozia, ed ora capo vittorioso dell’insurrezione cittadina contro di lei, A. rappresentava insieme ‘la tradizione dinastica e la rivoluzione’ (Falco, La Santa Romana Repubblica, p. 226). Scrivendogli in uno degli anni immediatamente successivi al 932 (prima del 935), l’abate di S. Benigno di Digione si rivolgeva a lui come al ‘vestararius, primus senator nec non unicus Romanorum dux’ […]. Più che un’enumerazione dei titoli e delle cariche di A. nella prima fase del suo regime, abbiamo qui la prova di come nel mondo circostante si cercava di interpretare, per approssimazione e con riferimenti al passato, la situazione radicalmente nuova che si era determinata a Roma. (‘Vestararius’, funzionario di Curia, come era stato Teofilatto; ‘primus senator nec non unicus Romanorum dux’ – e non, semplicemente: ‘dux’, ‘magister militum’ e ‘senator Romanorum’, come l’avo – per la posizione di assoluto predominio, acquistata da A. sia in città sia nell’ambito dell’aristocrazia). Ma la carica in Curia non era più un attributo necessario ad A. e, quanto ai rapporti con la cittadinanza e lo stesso ceto dirigente, l’investitura rivoluzionaria gli consentiva di adottare una formula molto più sbrigativa di quella suggerita dall’abate di S. Benigno: ‘senator omnium Romanorum’, cioè a dire, come scrisse il Ranke nella Weltgeschichtesenatore senza senato. Questa formula non era, però, che un’appendice del titolo di ‘princeps’, col quale egli espresse nel modo più efficace e diretto la pienezza del suo potere. È, invece, poco probabile che A. si sia intitolato anche ‘patricius’: questo titolo, infatti, non compare mai in documenti ufficiali, o, comunque, emanati da lui, salvo che non si voglia decifrarlo nel monogramma alquanto oscuro di una moneta […]. Ma si tratterebbe in ogni modo della riesumazione del patriziato carolingio o di una presunta dignità antico-romana, non certo di una concessione bizantina, perché altrimenti non si spiegherebbe come mai, nel De cerimoniis di Costantino Porfirogenito, A. sia menzionato due volte come πρίγκιψ. […] Nella stessa adozione del titolo di ‘princeps’, meglio che un’eco della tradizione imperiale romana è, forse, da vedere l’imitazione dei reggitori dei potentati meridionali, Capua e Salerno, che proprio allora riaffermavano più vigorosamente la loro autonomia all’interno della sfera d’influenza bizantina.”.
[9] R. Pauler, op.cit. Si può altresì aggiungere che non sappiamo per certo se Ottaviano sia nato dalla moglie legittima di Alberico o, come dice il monaco Benedetto di S. Andrea del Soratte, da una concubina. Il riferimento a Raterio va corretto, è in realtà pag. 86; se poi si riferisce a lui l’esempio di pag. 96, come sembra probabile, allora il vescovo di Verona ci dice che Ottaviano, come tanti figli di nobili, era stato “mandato a scuola” affinché ricevesse un’istruzione religiosa nella prospettiva dell’episcopato, il che peraltro non esclude che potesse condurre una vita molto libera. Quanto invece al divieto di Simmaco, in verità esso opera solo se il Papa vivente non è stato consultato prima e non è da escludersi, nel silenzio delle fonti, che Alberico lo abbia messo a parte dei propri disegni… però non si può evitare un giudizio di debolezza politica (fors’anche caratteriale) sul conto di Agapito.
[10] Qualche congettura in C. Baronio, Annales Ecclesiastici, vol. XVI, Friburgo 1864, pag. 84 (ad a. 955, n. 4): “Hic autem revera primus inventus qui mutavit sibi nomen, ut qui ex Octaviano, voluerit nominari Joannes, pro mutata, non exuta tyraunide: nam qui dictus est a patre ob temporale Urbis dominium Octavianus, ob spirituale nomen Joannes appellari idcirco voluit, vel quod eo nomine ejus patruus, Joannes XI papa sit appellatus, vel ut in nomine saltem bene posset audire in adulatoriis acclamationibus, quibus male usurpatum proferri soleret sacrum illud elogium: «Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes».”.
[11] Cfr. Ph. Jaffé, Regesta Romanorum Pontificum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, vol. I, Lipsia 1885, nn. 3674-99: già nel primo anno di Pontificato si vedono conferme di privilegi e concessioni richieste dai re dei Franchi e di Inghilterra. “Tuttavia, rispetto a Giovanni XIII, per esempio, i postulanti non provenienti dalla Germania o dall’Italia sono di numero sostanzialmente inferiore; un particolare che potrebbe dipendere dalla grave lacunosità dei documenti, ma che solleva anche la questione se il Papato – a causa della cattiva fama di G., del suo coinvolgimento fin troppo evidente nelle lotte di potere interne a Roma e delle sue spedizioni militari – non avesse sotto di lui perso credibilità.”. R. Pauler, op.cit.
[12] Liutprando di Cremona, op.cit, pag. 5 (Historia Ottonis 2).
[13] Pochi giorni dopo, un Sinodo romano accolse le richieste dell’imperatore per l’evangelizzazione della Germania orientale, in particolare la creazione di una sede arcivescovile a Madgeburgo, che fino ad allora era soltanto un monastero, fondato dall’imperatore stesso e a lui molto caro, tanto che volle esservi sepolto, come già la prima moglie Edith. L’effettiva costituzione dell’arcidiocesi restò tuttavia in sospeso per anni, tra varie contestazioni.
[14] R. Pauler, op.cit.
[15] Quali siano state le ragioni del cambiamento di fronte non è chiaro; in generale, se Alberico aveva adottato una linea volta ad assicurare l’autonomia di Roma mediante il controllo del territorio circostante, l’estraneità alle contese del resto d’Italia e buoni rapporti con Bisanzio, Giovanni XII la sostituì con un assai meno felice sforzo espansionistico, che Roma probabilmente non era in grado di sostenere e comunque, per forza di cose, lo faceva entrare nel gioco delle alleanze e delle rivendicazioni. Come scrive R. Pauler, op.cit., “G. continuò principalmente a perseguire gli obiettivi politici di suo padre, cercando di salvaguardare l’autonomia di Roma e del Patrimonio di S. Pietro, compito per il quale, tuttavia, gli mancava la necessaria prudenza. Avviò dunque pericolose imprese tanto a Nord, quanto a Sud: da una parte entrò in conflitto con il re Berengario II e con suo figlio Adalberto a causa dell’Esarcato di Ravenna; dall’altra, con l’appoggio dei marchesi di Spoleto e dei marchesi di Toscana, intraprese una sfortunata campagna militare contro Capua e Benevento per far valere le rivendicazioni papali sull’Italia meridionale.”.
[16] Comunque stiano le cose al riguardo (ed è improbabile che, dopo sette anni di Pontificato, non circolassero voci, o che l’imperatore non avesse né visto né sentito nulla quand’era a Roma…), è quasi certo che, se non fosse scoppiato un conflitto politico, Ottone non avrebbe minimamente degnato di considerazione la condotta del Papa (così anche É. Amann, op.cit., col. 624), condotta che forse annoverava davvero tra le intemperanze giovanili e passeggere, come gli fa dire Liutprando. Il Liber Pontificalis, invece, colloca già al tempo dell’incoronazione un primo tentativo dell’imperatore di ammonire il Papa affinché si ravveda; ma senza esito.
[17] Non è chiaro se vi sia stato un vero scontro militare, su cui Liutprando potrebbe aver preferito non calcare troppo la mano: Historia Ottonis 11 presenta uno scenario in cui sembra che su una sponda del Tevere stia il Papa armato di tutto punto, da solo o almeno senza menzione di compagni, sull’altra l’intero esercito imperiale, che non lo cattura appunto perché c’è di mezzo il fiume. Visti i dissidi interni alla città, egli potrebbe aver ritenuto più sicuro lasciare Roma con una schiera di armati e cercar rifugio nella Campagna, evitando lo scontro; di certo, i messi inviati a notificargli le citazioni a comparire al Sinodo sapevano dove cercarlo.
[18] Assai verosimile, qui, la Continuatio Reginonis, in P. Chiesa (cur.), Appendice, cit., pag. 90: “I Romani sono divisi: alcuni, che lamentavano di aver subito dal papa molti soprusi, appoggiavano l’imperatore, altri assecondavano il papa. Alla fine, nonostante le divisioni, accolgono in città il sovrano con il debito onore e fanno piena sottomissione a lui, consegnandogli ostaggi.”. Non è un caso che sugli ostaggi Liutprando sorvoli.
[19] Molti scrivono che Giovanni trovò rifugio a Tivoli (Tibur), intendendo Historia Ottonis15 come se i messi del Sinodo lo cercassero là; ma i mss. non hanno Tiburim bensì Tiberim, il Tevere, e il Liber Pontificalis afferma che egli si nascose nella Campagna “vivendo come una bestia”. Cfr. P. Chiesa, Note di commento, cit., pag. 63, nt. 146.
[20] Non è attestata dalle fonti contemporanee e costituisce probabile deformazione del racconto di Liutprando (che non si sarebbe certo lasciato sfuggire un pettegolezzo tanto gustoso) la versione secondo cui, dopo averlo colto in flagranza di adulterio, lo avrebbe ucciso un oste geloso della moglie, scagliandolo fuori della finestra.
[21] “Quali fossero stati i suoi rapporti con le fazioni romane, quali i suoi atteggiamenti nei confronti dell’imperatore, perché venisse scelto a pontefice nel difficile momento, non è facile dire. Negli avvenimenti che precedettero la sua elezione egli aveva tenuto un contegno analogo probabilmente a quello della maggior parte del clero romano. Gli verrà infatti rimproverato di aver violato la fedeltà promessa a Leone VIII alla cui elezione aveva partecipato, e pertanto egli dev’essere probabilmente identificato in uno dei quattro Benedetti, diaconi o suddiaconi, che parteciparono al sinodo del novembre 963; oppure, se si deve accettare la testimonianza di Flodoardo, in uno dei due scriniari di quel nome presenti nell’assemblea. Sembra invece da rifiutare la identificazione col cardinale diacono Benedetto che era stato in quell’occasione il violento accusatore di Giovanni XII (per questa e altre improbabili identificazioni, cfr. Baix, col. 32). Ma due Benedetti diaconi sono anche attestati tra il clero cardinale che si raccolse intorno a Giovanni XII al suo ritorno a Roma, ed approvò, nel sinodo del febbraio 964, la condanna di Leone VIII e dei suoi favoreggiatori romani, e probabilmente uno dei due dovette essere il futuro pontefice.”. P. Delogu, s.v. Benedetto V, papa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LV, Roma 2001.
[22] La tradizione lo dice morto il 4 luglio, non si sa tuttavia di che anno; potrebbe essere il 965, se è vero che, morto Leone, una delegazione di romani chiese all’imperatore di reintegrare Benedetto, ma proprio in quella si seppe della sua morte; però sembra più aderente ai fatti la Continuatio Reginonis, che riferisce che l’ambasceria chiese all’imperatore chi volesse veder eletto ed egli inviò a Roma, perché trattassero la questione per conto suo, i Vescovi Otgero di Spira e Liutprando di Cremona. Inoltre, il soggiorno amburghese di Benedetto, prima della morte, non può diventare troppo breve per spiegare la fama sanctitatis. “Una notizia di Tietmaro (p. 152) che riferisce di un prete Lievizo, restato al servizio del papa esiliato fino alla sua morte e poi passato a quello dell’arcivescovo Adeldag, permette di stabilire con sicurezza che B. V mori prima di questo ultimo cioè prima del 988.”. P. Delogu, op.cit.
[23] “Salva in omnibus potestate nostra et filii nostri posterorumque nostrorum, secundum quod in pacto et constitutione ac promissionis firmitate Eugenii pontificis successorumque illius continetur: id est ut omnis clerus et universi populi Romani nobilitas propter diversas necessitates et pontificum inrationabiles erga populum sibi subiectum asperitates retundendas sacramento se obliget, quatinus futura pontificum electio, quantum uniuscuiusque intellectus fuerit, canonice et iuste fiat; et ut ille, qui ad hoc sanctum atque apostolicum regimen eligitur, nemine consentiente consecratus fiat pontifex, priusquam talem in praesentia missorum nostrorum vel filii nostri seu universae generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione atque futura conservatione, qualem domnus et spiritalis pater noster Leo sponte fecisse dinoscitur.”. Privilegium Ottonianum 15, in P. Chiesa (cur.), Appendice, cit., pagg. 110-1. Per un verso, si vogliono certo impedire nuove eclatanti violazioni del diritto canonico, come l’elezione di Giovanni XII e, in misura forse minore, dello stesso Leone; per altro, un equilibrio precario tra le forze in gioco lascia ai romani l’elezione, ma differisce la consacrazione episcopale fino al momento in cui l’eletto avrà giurato di osservare e rispettare il Privilegium, anche e soprattutto in quel che riguarda la sua successione. L’imperatore, sotto altro punto di vista, rivendica per sé quel controllo sull’elezione del Papto che, negli ultimi sessant’anni circa, era stato appannaggio de facto della fazione aristocratica egemone; ma lo rende un dato de iure e questo, come ben sappiamo, garantirà in avvenire un duplice fronte di scontro, con i nobili romani e con la stessa Chiesa.
[24] R. Pauler, s.v. Giovanni XIII, papa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. VIII, Roma 1966.
[25] Intendo qui la deposizione di qualcuno che fino a quel momento è stato davvero il Papa, non la declaratoria di illegittimità dell’elezione (Formoso) né una condanna post mortem che non tange l’ufficio ricoperto (Onorio).
[26] Una serie di scritti falsi, nell’attribuzione e nel contenuto, che pretendevano di suffragare con precedenti l’ingiudicabilità assoluta del Papa, propugnata dai sostenitori di Simmaco (il cui caso era in realtà senza precedenti); creduti in seguito veri, entrarono nelle collezioni canoniche. Cfr. amplius, sui diversi apocrifi e la loro fortuna, S. Vacca, Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo dell’assioma fino al Decreto di Graziano, Roma 1993, pagg. 50-78.
[27] Cfr. S. Vacca, op.cit., pagg. 35-64.
[28] Si dice spesso che Fozio abbia accusato Niccolò I di eresia per la questione del Filioque, ma in realtà le fonti non lo dicono e sembra, piuttosto, che abbia reagito alla sentenza che respingeva le sue pretese sulla sede di Costantinopoli accusando il Papa di aver infranto la disciplina canonica, scomunicandolo quindi per tale motivo.
[29] “…Porro si Synodus universalis fuerit congregata, et facta fuerit etiam de sancta Romanorum Ecclesia quaevis ambiguitas et controversia, oportet venerabiliter et cum convenienti reverentia de proposita quaestione sciscitari et solutionem accipere aut proficere aut profectum facere, non tamen audacter sententiam dicere contra summos senioris Romae Pontifices.” (DH 664). Ci sono poche menzioni del Concilio o dell’affaire di Fozio nella letteratura ecclesiastica latina del periodo (curiosamente non ne parla S. Vacca, op.cit., eccezion fatta per la celeberrima Lettera 88 di Niccolò I; cfr. dunque F. Dvornik, The Photian Schism. History and Legend, Cambridge 1948, pagg. 279-91), ma a Roma se ne serbava memoria, il “controsinodo” di Giovanni XII sembra avervi fatto riferimento implicito e, tra gli imperiali, Raterio di Verona ha avuto per le mani e glossato uno dei codici più antichi del Costantinopolitano IV.
[30] Era ancora storia abbastanza recente il processo al cadavere di Papa Formoso, con tutta la querelle sulla validità delle sue ordinazioni, e Giovanni X, a tacer d’altri, era stato spodestato, sostituito mentre era ancora in vita e poi fatto morire; per non parlare di Giovanni XI, portato al Soglio pontificio – sebbene laico – dalla madre Marozia, vera padrona di Roma, che quasi certamente lo aveva generato con Papa Sergio III.
[31] Come effettivamente avvenuto nel secolo successivo (Sutri 1046): Gregorio VI riconobbe di essersi procurato l’ufficio con simoniaca haeresis e, di fronte al Sinodo che lo esortava a giudicare sé stesso, si giudicò indegno del Papato.
[32] “La procedura del giuramento purgatorio dava allo stesso chierico accusato l’alternativa di dichiararsi innocente con giuramento o di riconoscersi colpevole. Tale procedura era fondata su una decretale di Gregorio II dell’anno 726. Il pontefice scrive: De presbytero vero, si quilibet sacerdos a populo fuerit accusatus, si certi non fuerint testes, qui criminis illati approbent veritatem, jusjurandum erit in medio, et illum testem proferat de innocentiae suae puritate, cui nuda et aperta sunt omnia; sicque maneat in proprio gradu. Gregorius Papa II, Ad Bonifacium Episcopum, Ep. 13, in Mansi, 12, 245. Il ricorso al giuramento purgatorio tendeva a salvare gli ecclesiastici da una condanna affrettata e soprattutto a liberarli dalle accuse popolari, lasciando a loro la responsabilità morale di fronte a Dio. In caso di colpa generalmente manifesta, il giudice procedeva speditamente alla sentenza senza che fosse stata presentata un’accusa formale e fossero stati ascoltati testimoni. Il giuramento purgatorio venne progressivamente assimilandosi alla prova del processo germanico, sicché fu richiesta la partecipazione di congiuratori (sacramentales). E così quel giuramento purgatorio che in origine era semplicemente una prova sussidiaria, nel caso che mancassero accusa e testimoni o che sussistesse soltanto vaga fama pubblica e non vera «notorietà del delitto», finì con il diventare — specialmente nelle diocesi di Germania — una prova prevalente o addirittura esclusiva rispetto alle altre.”. S. Vacca, op.cit., pag. 91, nt. 29; cfr. amplius ibid., pagg. 90-5, per la vicenda di Leone III, e sull’istituto e i suoi influssi posteriori A. Fiori, Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della purgatio canonica, Francoforte sul Meno 2013 (pagg. 67-90 per Leone III e i giuramenti pontifici).
[33] Cfr. S. Gregorio Magno, Moralia in Iob XXV, 16 (PL 76, 344A-345C): “Nullus, qui talem rectorem (hipocritam), patitur, eum quem patitur accuset, quia nimirum sui fuit meriti perversi rectoris subiacere ditioni. Culpam ergo proprii magis, accuset operis quam iniustitiam gubernantis […] Quid ergo illos nobis praeesse despicimus, quorum super nos regimina ex Domini furore suscipimus? […] Sed quia rectores habent iudicem suum, magna cautela subditorum est non temere vitam iudicare regentium […] Igitur dum salva fide res agitur, virtutis est meritum, si quicquid prioris est toleratur […] ne eum sibi praeesse quisque despiciat, quem fortasse contingit ut in aliqua actione reprehendat […] Si autem magistrorum vita iure reprehenditur, oportet ut eos subditi, etiam cum displicent, venerentur […] Subtilis etenim via tenenda est rectitudinis et humilitatis, ut sic reprehensibilia magistrorum facta displiceant, quatenus subditorum mens a servanda magisterii reve rentia non recedat.” – “Chi subisce un superiore ipocrita, non accusi colui che gli tocca di patire, perché si è meritato di star sotto un superiore perverso, quindi accusi più le proprie colpe che l’ingiustizia di chi lo governa […] Perché dovremmo disprezzare coloro che dal furore di Dio hanno ricevuto autorità su di noi?[…] Ma siccome i superiori hanno per giudice Dio, i sudditi stiano bene attenti a non giudicare senza gravi ragioni la vita dei superiori […] Pertanto, salvo ciò che tocca la fede, è opera virtuosa sopportare in tutto il superiore. Nessuno disprezzi il suo superiore perché forse in qualche sua azione è reprensibile […] Anche se c’è motivo di riprendere la vita dei maestri, pure i sudditi li devono onorare, nonostante il dispiacere […] e non devono mai perdere la riverenza loro dovuta” (tr.it. in S. Vacca, op.cit., pag. 80).
[34] Cfr. S. Isidoro di Siviglia, Sententiarum libri tres III 39,2, in PL 83, 709: “Rectores ergo a Deo judicandi sunt, a suis autem subditis nequaquam judicandi sunt: exemplo Domini, qui per se vendentes columbas et nummulariorum mensas proprio evertit flagello, et projecit a templo (Matth. 21,12), vel etiam sicut dicit Psalmista: «Deus stetit in synagoga deorum, in medio autem deos discernit» (Psal. 82,1). Quod si a fide exorbitaverit rector, tunc erit arguendus a subditis; pro moribus vero reprobis tolerandus magis distringendus a plebe est.”.
[35] Abilissima falsificazione risalente alla metà del sec. IX che, in sostanza, aveva costruito falsi atti di governo e Magistero, attribuiti a Papi dei primi secoli, trasponendo al loro tempo scritti e concetti di epoca anche molto posteriore.
[36] “Siquidem Romanum pontificem de omnium ecclesiarum praesulibus judicasse legimus; de eo vero quemquam judìcasse non legimus: licei enim Honorio ab orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est quia fuerat super haeresi accusatus, propter quam solam licitum est minoribus majorum suorum motibus resistendi, vel pravos sensus libere respuendi: quamvis et ibi nec patriarcharum nec ceterorum antistitum cuipiam de eo quemlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae sedis pontificis consensus praecessisset auctoritas. ”. Adriano II, Allocutio III ad Concilium Romanum (a. 869), in Mansi 16, 126; tr.it. in S. Vacca, op.cit., pagg. 121-2. “Quanto al principio invocato, papa Adriano potrebbe essere stato a conoscenza dell’apocrifo concilio di Sinuessa, addotto anche da Niccolò I nella lettera a Michele imperatore di Costantinopoli, nell’865. Il papa, per sostenere la sua tesi si richiama, come esempio storico, anche al concilio Palmare (501) durante il quale i sinodali, chiamati a giudicare il papa Simmaco, non osarono emettere alcun giudizio contro il pontefice perché non si era mai verificato che il vescovo della Sede Apostolica fosse stato giudicato dai suoi sudditi. Il sinodo non ha voluto mettersi contro il pontefice, capo della Chiesa, e pertanto ha affidato e demandato ogni giudizio a Dio.”. Ibid., pag. 123.
[37] Cfr. in argomento, da ultimo, I. Rosé, Simon le Magicien hérésiarque? L’invention de la simoniaca heresis par Grégoire le Grand, in F. Mercier – I. Rosé (curr.), Aux marges de l’hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de l’accusation d’hérésie au Moyen Âge, Rennes 2018, pagg. 201-38. In particolare, il termine simonia non esisteva ancora – è attestato con sicurezza solo dall’età di Gregorio VII – ma l’espressione simoniaca haeresis è stata coniata e diffusa da S. Gregorio Magno (“Grégoire parle pour la première fois de simoniaca heresis dans un texte à consonance exégétique, l’une de ses Homélies sur l’Évangile prononcée le 11 mars 591 [Hom. XVII 12], au baptistère du Latran, devant des évêques suburbicaires, qui traite longuement des devoirs épiscopaux en commentant la mission de prédication confiée aux apôtres par le Christ (Lc 10, 1-7). L’expression se diffuse ensuite dans sa correspondance, où on la retrouve à 31 reprises.”) per indicare una vera e propria eresia, dato il suo asserto costante che ritener lecito conferire gli Ordini sacri in cambio di denaro (o altri favori) è stata la prima di tutte le eresie, condannata già dagli Apostoli, o addirittura da Cristo in persona, nella cacciata dei mercanti dal Tempio. La tradizione canonica posteriore, però, si è mossa nel senso di un’equiparazione tra il delitto di simonia, punito in origine “solo” con la privazione di uffici o ministeri, e l’eresia, sanzionata in modi ben più gravi: cfr. A. Recchia, Symoniaca heresis. Denaro e corruzione nella Chiesa da Gregorio Magno al Decreto di Graziano, Città del Vaticano 2022.
[38] Sul suo conto cfr. M. Rossi, s.v. Raterio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXXIX, Roma 2019 (nel frattempo sono uscite, per le cure di Mons. Dario Cervato, le edizioni italiane delle Lettere e dei Sermoni).
[39] In proposito cfr., anche per i riferimenti, S. Vacca, op.cit., pagg. 140-2. L’A. non si è tuttavia avveduto della Lettera 16, di cui diremo subito infra nel testo, o perlomeno non discute la posizione ivi chiaramente assurta da Raterio circa il caso di Giovanni XII, caso su cui, invece, sembra pensare che non si sia mai pronunziato (cfr. pag. 142).
[40] Cfr. MGH, Die Briefe der Deutscher Kaiserheit 1, pagg. 72-106 (nell’edizione MGH dell’epistolario è la Lettera 16, nota anche con i titoli De contemptu canonum e Volumen perpendiculorum). Secondo un’allusione contenuta nel testo della lettera stessa, Uberto era considerato degno del Papato: se dunque, in quel momento, si pensava a lui come ad un “papabile” del Sinodo, la missiva avrebbe il triplice scopo di presentare il caso di Raterio – sostanzialmente una sorta di appello al Papa futuro – esortare quest’ultimo ad impegnarsi contro la generale inosservanza della disciplina ecclesiastica e fornire argomenti per la legittimità della sua eventuale elezione.
[41] “Frustra autem niti neque aliud se fatigando nisi odium quaerere extremae dementiae est”. G. Crispo Sallustio, Bellum Iugurthinum 3,3.
[42] “…a vilissimo utique ecclesiae usque ad praestantissimum, a stultissimo usque ad illum, qui sapientissimus afectat vocari, a laico usque ad pontificem, proh nefas, summum.”. Raterio di Verona, Lettera 16, in Die Briefe…, pag. 80.
[43] “Pone tamen quemlibet eorum forte bigamum ante clericatum, forte in clericatu extitisse lascivum, inde post sacerdotium multinubum, bellicosum, periurum, venatibus, aucupiis, aleae vel ebriositati obnoxium expeti qualibet occasione ad apostolicatum Romanae illius sedis, ubi scilicet solet consuetudinaliter ordinandus moneri: Vide, ne aliquam promissionem tui electoribus feceris. Scito, quia simoniacum et contra canones est. Iste igitur si inlegalitate publica […] forte fuerit in apostolica sede locatus, quod utique pacienter, ut plurima, permittere valet longanimis Deus, quem si ego adiero velut iniuriatus ad iuris ministrum…”. Ibid., pag. 86. Non abbiamo altre informazioni sull’accusa di simonia scagliata contro Ottaviano, cui quindi non sarebbe bastato il giuramento per esser sicuro dell’elezione. Bigamus probabilmente significa solo che Ottaviano aveva avuto due concubine prima di entrare nel clero (forse le due “ereditate” dal padre, di cui diremo?), ma ho preferito lasciar incerto il tipo di legame. Si noti poi che la lex, per un autore altomedioevale, è prima di tutto una solenne dichiarazione pubblica, spesso assembleare, che riafferma, magari precisandola e con qualche modifica, una consuetudine o tradizione; in questo senso, inlegalitas nel nostro caso viene ad essere l’esatto contrario di lex, la consacrazione, quasi, di una rottura con tutti i precedenti.
[44] “…nonne ille, qui me tam sacrilege iniuravit – sed non adeo ut iste Deum et omnia iura, tam divina quam humana, siquidem ille me homunculum unum, iste totum penitus mundum, ille unam adulteravit ecclesiam, iste eandem et omnes per universum orbem diffusas –”. Ibid.
[45] Cfr. Ibid., pagg. 8-8.
[46] “Cui enim nec ordinationis legalitas nec conversationis suffragatur honestas et ili magis congruens mentis et corporis deest integritas, si praedicationis illi interdicitur, non mireris, auctoritas, cum et ministrandi Domino interdicatur illi potestas.”. Ibid., pag. 92.
[47] Cfr. Ibid., pagg. 94-7.
[48] Tuttavia, una pluralità di indicazioni fa pensare che lo scopo preannunziato consistesse appunto nell’ammonire il Papa affinché si ravvedesse dalla cattiva condotta: è la versione del Liber Pontificalis, che trova un riscontro indiretto in Historia Ottonis 5, dove l’imperatore annuncia il proposito di provvedere in tal senso, una volta vinta la guerra contro Berengario. Il tema è assente dalla Continuatio Reginonis e da Benedetto di S. Andrea del Soratte.
[49] Dal canto suo – lo noto per completezza – Baronio, che per la verità, seguendo Flodoardo, non fa parola del giuramento imposto da Alberico e considera Ottaviano già chierico in precedenza, ritiene comunque illegittima l’elezione, per difetto dell’età canonica e perché tutto sarebbe avvenuto per vim et metus; reputa che sia poi intervenuta l’accettazione universale per aver la Chiesa ritenuto che sopportare un simile indegno fosse un male minore rispetto ad uno scisma di Papi; nondimeno sembra escludere che tale accettazione abbia avuto un effetto sanante, perché, quando poi viene a trattare del Sinodo di deposizione, osserva che il problema della validità dell’elezione non vi è stato sollevato. Cfr. C. Baronio, op.vol.cit., rispettivamente pagg. 83-4 (ad a. 955, nn. 1-4) e 129 (ad a. 963, n. 18).
[50] P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano 1999 (ed. or. ampliata 1954), pagg. 123-4.
[51] Cfr. P. Chiesa, Introduzione, cit., pagg. xxix-xxxiii.
[52] Più o meno per gli stessi motivi sembrano da escludere gli “italiani”, se questo nome può indicare un gruppo a parte in un simile contesto.
[53] La Historia Ottonis, in particolare, ci è pervenuta in dieci manoscritti, ma Chiesa ritiene di aver dimostrato che uno di loro, detto F perché proviene da Frisinga, “è il progenitore di tutti gli altri, compresa una famiglia denominata δ, in precedenza ritenuta indipendente”, cosicché ci troviamo in sostanza nella situazione del codex unicus, perché anche “l’editio princeps, uscita a Parigi nel 1514, che non deriva da nessuno dei manoscritti conservati”, presenta una lacuna comune ad altri mss. direttamente o indirettamente copiati da F, lacuna che corrisponde precisamente ad una singola riga di quest’ultimo. P. Chiesa, Nota al testo, in Liutprando di Cremona, op.cit., pagg. lxiii-lxv, qui lxiii.
[54] Anche Flodoardo riprende la tesi dell’abbandono, ma aggiunge – con maggior rispetto per la verità dei fatti, d’altronde scrive a Reims, fuori dei dominii della Casa di Sassonia… – che il Papa non intendeva tornare “perché era accusato di empietà (quia de inreligiositate sua conripiebatur)”. Cit. in P. Chiesa (cur.), Appendice, cit., pag. 97.
[55] Invero, “l’impressione suscitata dalla violenza dei fatti fu grande, e, se i più accaniti partigiani imperiali non esitarono a qualificarlo ‘invasor’, altri, pur sostenitori dell’imperatore, lo considerarono ‘innocentem’ (Liber pontificalis, II, p. 246); ‘qui dignus Apostolicae Sedis videretur… nisi quod per tumultum electus est, expulso eo quem ordinari iussit imperator’ (Adamo di Brema, Gesta, p. 69); addirittura ‘papa’, secondo Tietmaro, che vide nella peste che infierì sull’esercito di Ottone durante il ritorno in Germania, un castigo del cielo per le violenze compiute (Tietmaro, Chronicon, pp. 72 ss., 82).”. P. Delogu, op.cit. Va notato che Tietmaro, che ha il vantaggio di scrivere all’incirca cinquant’anni dopo i fatti, afferma apertamente che solo Dio avrebbe potuto giudicare Benedetto, anche se si limita a sperare che questi fosse innocente: “Romanorum prepotens imperator augustus valentiorem sibi in Christo domnum apostolicum, nomine Benedictum, quem nullus absque Deo indicare potuit, iniuste, ut spero, accusatum, deponi consensit, et, quod utinam non fecisset, exilio ad Hammabureg religari precepit.” (cit. in S. Vacca, op.cit., pag. 150, nt. 28). Tuttavia, egli menziona l’incoronazione di Ottone da parte di Giovanni, ma non la successiva deposizione di quest’ultimo, e sembra che tenda a confondere le diverse spedizioni dell’imperatore in Italia,
[56] P. Chiesa, Introduzione, cit., pag. xlii.
[57] Difficilmente si può pensare ad un errore, ma in verità altre fonti danno prova di una certa confusione al riguardo: Flodoardo si esprime come se Ottaviano fosse il Papa e non avesse altro nome, mentre chiama “Giovanni” Leone VIII; a distanza di qualche decennio, una fonte che parrebbe dipendere da Benedetto di S. Andrea del Soratte fa di Giovanni il nome e di Ottaviano il soprannome (!): “Vidimus Johannem, cognomento Octavianum in volutabro libidinum versatum, etiam contra eum Ottonem, quem augustum creaverat, conjurasse; quo fugato, Leo neophytus in pontificem creatur. Sed Ottone caesare Roma discedente, Octavianus Romam redit, Leonem fugat, Johannem diaconem naso, dextris digitis, ac lingua mutilat, multaque c[a]ede primorum in urbe debacchatus, in brevi moritur.”. Gerberto d’Aurillac, Acta Concilii Remensis, in MGH SS III, pag. 672.
[58] Liutprando di Cremona, op.cit., pagg. 5-7 (Historia Ottonis 4).
[59] Non mi trovo concorde con P. Chiesa, Introduzione, in Liutprando di Cremona, op.cit., pag. xxxviii, e Id., Note di commentoIbid., pag. 71, nt. 188, che giunge a parlare di possessione diabolica: il posseduto non è responsabile di quel che commette sotto possessione, mentre qui lo stesso Liutprando ci presenta una scelta volontaria di Giovanni, ispiratagli bensì dal diavolo, ma che – e proprio qui sta l’orrore – trova rispondenza perfetta nell’anima di lui. Cfr. il testo, ivi pag. 27 (Historia Ottonis 20): “una notte, fuori di Roma, mentre se la spassava con una donna sposata, egli fu percosso alle tempie dal diavolo [= subì un colpo apoplettico], con tale violenza che in capo a otto giorni morì per il colpo. E, per istigazione di colui che l’aveva percosso, non volle ricevere il viatico dell’Eucarestia (Sed eucharistiae viaticum ipsius instinctu qui eum percusserat non percepit), come spesso abbiamo sentito affermare – e ci assicuravano che era testimonianza veritiera – dai suoi parenti e amici che erano presenti.”. In latino, instinctus è l’ispirazione, l’impulso, il suggerimento, ma non certo la costrizione materiale subita dal posseduto. Il dettaglio degli otto giorni, invece, potrebbe corrispondere ad una simbologia di resurrezione ribaltata, alla perdita definitiva della speranza di far parte della nuova creazione escatologica; in ogni caso, sottolinea che Giovanni, evidentemente dato ancora per lucido e consapevole del pericolo di morte, ha a disposizione un lasso di tempo entro cui un cristiano appena passabile si prepara alla morte, ma rifiuta tout court di farlo.
[60] Si riconosce, in altre parole, che il caso non ha precedenti e si replica dimostrando che altrettanto vale per Giovanni, “codesto mostro, che nessuna virtù ha potuto redimere dai suoi vizi”. Liutprando di Cremona, op.cit., pag. 23 (Historia Ottonis 17).
[61] Così, a ragione, P. Chiesa, Note di commento, cit., pagg. 52-3, nt. 84.
[62] Non vorrei che il ragionamento suonasse un po’ cinico, ma se consideriamo p.es. l’andamento del IV Concilio di Costantinopoli, dove fu deposto Fozio, vediamo che alla sua convocazione si era giunti proprio perché imperatore e Papa avevano già raggiunto prima un accordo sull’accettazione, da parte di Costantinopoli, della sentenza papale di illegittimità dell’assunzione di Fozio all’ufficio di Patriarca, di cui era invece sempre rimasto titolare legittimo Ignazio; da questo punto di vista, perfino un Concilio Ecumenico non era che un’elaborata coreografia volta ad attuare l’accordo stesso (e infatti si videro la comparizione dell’accusato, il suo silenzio e la condanna, la dichiarazione di pentimento di quanti avevano abbandonato Ignazio per seguire Fozio etc. etc.). Nel nostro caso, naturalmente, l’orchestrazione previa deve essere stata anche più meticolosa: l’imperatore aveva bisogno di un Sinodo o Concilio che apparisse libero, dove le accuse emergessero spontaneamente, per iniziativa dei romani, e sempre i romani stessi chiedessero a gran voce un altro Papa. Così verosimilmente fu fatto: nessun bisogno di falsificare gli atti ufficiali, quando basta mettersi d’accordo prima su chi deve dire o fare cosa.
[63] Un guasto nella tradizione manoscritta fa sì che la Historia Ottonis si interrompa a metà della frase che Ottone rivolge a Benedetto V, ma probabilmente l’opuscolo non andava oltre il Sinodo lateranense.

Immagine (modificata) di Pub. Dom.: Anonimo, Ottone I incontra Giovanni XII, Laboratorio di Diebold Lauber, 1450.