Nel quadro del dibattito in corso volentieri pubblichiamo questo quinto contributo inviatoci dall’Avv. Guido Ferro Canale.


Capo II. Roma, 6 novembre / 4 dicembre 963: il Sinodo, passo dopo passo.

1 – L’apertura

L’esordio, a mio avviso, è il momento meno felice del racconto di Liutprando: rasenta quasi la comicità involontaria, perché Ottone apre il Sinodo esclamando “Quanto sarebbe bello che papa Giovanni fosse presente ad un sinodo così illustre e santo!” e fa mostra di meravigliarsi della sua assenza, chiedendone ragione ai romani, quasi avesse dimenticato di essere entrato in città sostanzialmente da conquistatore e che quel Sinodo, che si apre appena tre giorni dopo la presa dell’Urbe, è stato organizzato in anticipo da lui stesso, non certo dal Papa.

Non si tratta però di un semplice infortunio, si badi bene: fare di meglio sarebbe, per il povero Liutprando, quasi impossibile. Non può dire che l’imperatore ha organizzato il Sinodo in anticipo, deve presentarlo come una richiesta dei romani, perché altrimenti trasparirebbe che Ottone è parte in causa; deve sorvolare sul motivo della convocazione, perché essa dovrebbe provenire dal Papa perfino se fosse l’accusato, come nel caso di Simmaco; ma, se deve far entrare in gioco l’autorità imperiale solo in funzione di supplenza, non gli resta che presentarci quest’Ottone sorpreso.

2 – Le accuse e il giuramento

L’esordio di Ottone svolge, comunque, anche un’altra funzione narrativa: serviva un pretesto qualsiasi perché i romani presenti dessero la stura alle accuse. E infatti essi gli rispondono, in modo quasi sgarbato, che la malvagità di Giovanni è nota al mondo intero, tanto che l’unico vizio di cui non si può accusarlo è l’ipocrisia, perché è un lupo che neppure si prende la briga di travestirsi da agnello. Al che, l’imperatore pretende accuse specifiche, che arrivano al volo.

Si alzò allora Pietro cardinale presbitero[1] e testimoniò che celebrava la messa senza comunicarsi: l’aveva visto lui. Giovanni vescovo di Narni [il futuro Giovanni XIII] e Giovanni cardinale diacono dichiararono che aveva ordinato un diacono in una stalla di cavalli senza rispettare i tempi canonici: l’avevano visto loro. Benedetto cardinale diacono, insieme agli altri diaconi e presbiteri, disse che faceva ordinazioni episcopali per denaro e che aveva ordinato un vescovo di dieci anni nella città di Todi: lo sapevano per certo. Sui furti di oggetti sacri (De sacrilegiis)[2] dissero che non erano necessarie tante domande: avremmo potuto constatarli di persona ancor meglio che sentirli raccontare. Sugli adulteri dissero di non aver visto personalmente, ma di sapere con assoluta certezza che se la faceva con la vedova di Rainerio, con Stefania, già concubina del padre, e con la vedova Anna insieme a sua nipote, e che aveva reso il santo palazzo un autentico bordello. La caccia, dissero, la praticava alla luce del sole; aveva accecato Benedetto, suo padre spirituale, che era morto poco dopo; aveva ucciso Giovanni cardinale suddiacono, amputandogli i genitali; appiccava incendi; si cingeva di spada e si armava di elmo e corazza; di tutto questo diedero testimonianza. Che brindasse alla salute del diavolo lo gridarono tutti, ecclesiastici e laici; dissero che al gioco dei dadi invocava l’aiuto di Giove, di Venere e degli altri demoni; che non celebrava i mattutini e le ore canoniche e che non si faceva il segno della croce.”.[3]

Da un punto di vista compositivo, notiamo che i capi di accusa – distintamente formulati per augusta volontà, come appena detto, ma non meno per utilità del narratore[4] – vengono presentati secondo il c.d. “ordine nestoriano”:[5] i più forti sono collocati all’inizio e alla fine, mentre in mezzo stanno i più deboli, in particolare gli adulterii, che tanta impressione avevano suscitato alcuni paragrafi sopra, alla prima rivelazione della malvagità di Giovanni, ma che qui, pur ripresi puntualmente, di per sé hanno un valore legale basso se non nullo, poiché Papa Simmaco era stato imputato proprio di accuse analoghe,[6] ma il Sinodo chiamato da Teodorico a giudicarlo aveva infine dichiarato che, per quel genere di fatti, Dio aveva riservato a sé il giudizio sul Romano Pontefice.[7] Infine, l’effetto suasorio dell’ordine nestoriano è rafforzato dalla composizione ad anello: gli ultimi argomenti, proprio come i primi, sono mancanze relative alla celebrazione del culto divino.

Segue un atto importante cui, in verità, la Historia Ottonis si limita ad alludere:[8] le accuse sono formalizzate per iscritto. Solo così diventano accuse in senso tecnico; il già nominato Benedetto cardinale diacono (personaggio di incerta identificazione) assume il ruolo di accusatore.[9] Al che, il Sinodo si trasforma automaticamente in tribunale e l’imperatore assume, comme il faut, un ruolo “garantista”: è noto, egli dice per bocca di Liutprando che traduce dal sassone al latino,[10] che spesso i buoni sono vittima di calunnie da parte dei malvagi; perciò egli scongiura tutti di non imputare al Papa “crimini che non siano stati da lui effettivamente commessi e che non abbiano avuto testimoni di fede sicura”. Ma l’assemblea tutta, “come un solo uomo”, risponde con un solenne giuramento di verità, invocando su di sé la condanna eterna se mai mentisse, e anzi aggiunge un’altra accusa: essere sceso sul campo di battaglia, armato di tutto punto, per fronteggiare proprio l’esercito di Ottone; propone quindi di notificare al Papa le accuse, affinché venga a discolparsi.[11]

Vediamo qui l’importante passaggio procedurale successivo alla formalizzazione dell’accusa: i due giuramenti a carico dell’accusatore, quello de veritate dicenda, che gli vietava di mentire, e il iusiurandum calumniae, ossia di essere convinto della verità dell’accusa, che riposava su solidi argomenti. L’implorazione messa in bocca all’imperatore li combina entrambi, ma nella risposta, probabilmente per ottenere maggior pathos, resta traccia solo dell’assoluta certezza sulla verità delle accuse.

3 – La prima citazione

La lettera indirizzata al Papa che Liutprando ci presenta subito dopo potrebbe essere una rielaborazione di quella ufficiale (che certo dovette esistere), e sarebbe allora una rielaborazione profonda, perché non segue le regole dello stile cancelleresco, ma si presenta come un’allocuzione dell’imperatore a Giovanni; tuttavia, può darsi che proprio Liutprando abbia suggerito tale forma e magari composto la lettera. Ad ogni buon conto, il contenuto dovette essere pressapoco identico: Ottone si meraviglia dell’assenza del Pontefice – salutato “con tutte le qualifiche ufficiali che ancora gli spettano”[12] – che non ha voluto vedere lui, che è venuto a Roma per servire Dio ed è il difensore suo e della sua Chiesa; lo informa che contro di lui sono state sollevate accuse “che ci scandalizzerebbero se fossero dette di guitti da teatro”; gli espone i capi principali e lo esorta a comparire per difendersi, assicurandogli che non ha nulla da temere “da parte della massa sconsiderata”, perché “vi promettiamo con giuramento che nulla vi sarà fatto all’infuori di quanto stabilito dai sacri canoni”. Le accuse sono enunciate “in sintesi alcune (quaedam sub brevitate)”, o non basterebbe tutta una giornata: “siete stato accusato – non da pochi ma da tutti, laici ed ecclesiastici – di omicidio, di spergiuro, di furto di oggetti sacri, di incesto con vostre parenti e con due sorelle. Vi rivolgono anche un’altra accusa, orribile anche solo a sentirla: che abbiate brindato alla salute del diavolo, e che nel gioco dei dadi abbiate invocato l’aiuto di Giove, di Venere e degli altri demoni.”.[13]

Il tenore letterale del testo rispecchia molto da vicino l’elenco snocciolato dai vari denunzianti; si può almeno presumere, tuttavia, che la lettera effettivamente inviata contenesse maggiori dettagli – come doveva contenerli il vero e proprio libello di accusa[14] – perché quel che leggiamo non basterebbe certo a mettere l’accusato in grado di difendersi (non basta dire, p.es., che avrebbe spergiurato, bisognerebbe anche specificare rispetto a quale giuramento e in che modo).

Nel processo romano di età imperiale, condotto per autorità pubblica, il convenuto doveva ricevere tre successive citazioni a comparire – con un intervallo di dieci giorni tra la prima e la seconda: D.5.1.69 – e, se queste andavano a vuoto, un edictum peremptorium che lo avvertiva che sarebbe stato dichiarato contumace e il giudizio avrebbe seguito il proprio corso anche in sua assenza;[15] la triplice citazione, pienamente recepita in diritto canonico (del resto i Vescovi, da Costantino in poi, erano anche giudici in temporalibus), era stata regolarmente applicata nei Concili dell’antichità, a partire almeno dal caso di Dioscoro a Calcedonia, ma con il temperamento di un’anticipazione dell’edictum peremptorium, in modo tale che l’assenza al giorno della terza convocazione consentisse già di procedere in contumacia. In teoria, il contumace poteva anche vincere;[16] in pratica, soprattutto nei processi per eresia o gravi mancanze disciplinari, il suo rifiuto di sottostare all’autorità del giudice era considerato come una prova piena a suo carico. Non è quindi iun problema da poco il fatto che, nella Historia Ottonis, noi non vediamo tre citazioni, ma soltanto due.

Il tenore della prima ci svela implicitamente l’arcano: si considera che la convocazione del Sinodo sia già nota al Papa e si fa conto che egli fosse tenuto a partecipare alla seduta di apertura. Tuttavia, non si fa conto che sia già al corrente delle accuse, formalizzate soltanto a Sinodo aperto: dobbiamo dunque pensare che la convocazione, sia o non sia arrivata a Giovanni in qualche modo,[17] impiegasse qualche formula generica, magari quegli stessi concetti di “servizio di Dio” e “difesa della Chiesa e del Papa” impiegati qui da Ottone.[18]

4 – La risposta di Giovanni XII

La risposta del Papa arriva in forma scritta e nella sostanza deve ben corrispondere a quella pervenuta, ma è lecito dubitare che il testo sgrammaticato che ci presenta Liutprando sia conforme all’originale;[19] però potrebbe anche essere stata autografa. Giovanni, che aveva certo a disposizione buoni consiglieri in materia canonica, si rivolge a tutti i Vescovi, ignorando programmaticamente Ottone, e senza convenevoli li accusa di voler fare un altro Papa (come in effetti era); quindi aggiunge che, se tale è il loro intento, li scomunica, in modo tale che non possano consacrare nessuno né celebrare la Messa.[20] Più che un apologeticum, come lo chiama Liutprando, è un contrattacco.[21] Di certo sottintende un’impostazione difensiva ben precisa, che sarà poi seguita nel “controsinodo”; ma a Liutprando interessa soprattutto come prova che il Papa è venuto a conoscenza delle accuse e del proprio dovere di presentarsi al Sinodo, tuttavia non è comparso, non ha scritto nulla sul merito e non ha addotto giustificazioni, anzi! In questo modo, egli vuole far sì che il lettore passi sopra ad una mancanza grave: la citazione successiva – che è solo la seconda, dato che le accuse non erano contenute nella convocazione – sarà già formulata come edictum peremptorium.

5 – La seconda citazione

Il Sinodo torna a riunirsi il 22 novembre e invia una risposta severa: il Papa avrebbe dovuto giustificare la mancata comparizione mediante ambasciatori e comprovate, valide ragioni; “Se non rimanderete oltre di venire al sinodo e di discolparvi dalle accuse che vi vengono imputate (obiecta purgare), avremo senz’altro rispetto per la vostra autorità (auctoritati vestrae procul dubio oboedimus)”; in caso contrario, la sua scomunica sarà tenuta in non cale e anzi ritorta contro di lui, perché Giuda, che aveva ricevuto da Cristo stesso il potere di legare e di sciogliere, lo ha perso nel momento in cui ha tradito e venduto il Signore: “finché fu probo con gli altri discepoli poté legare e sciogliere, ma dopo che, divenuto omicida per avidità, volle uccidere Cristo che è la vita di tutti, chi mai poté più sciogliere che fosse legato, o chi mai poté più legare che fosse sciolto, se non sé stesso, che strangolò con un cappio infamante?”.[22] I due messi incaricati della notifica, però, non riescono a trovare Giovanni, che è andato a caccia con arco e frecce, quindi riportano la lettera al Sinodo, che si riunisce una terza volta il 4 dicembre.[23]

Il riferimento a Giuda, al di là dell’aspetto retorico, è parso stravagante perché sembra affermare che l’indegnità della condotta comporti in automatico la perdita del potere di legare e di sciogliere: al che Baronio reagisce indignato, accusando i sinodali di eresia donatista.[24] Ma in verità il donatismo non si preoccupava tanto della giurisdizione,[25] piuttosto negava la validità degli atti sacramentali compiuti da ministri indegni, e proprio per refutarlo si affermava, sulla scorta di una nota decretale di Anastasio II (relativa, sarà il caso di ricordarlo, ai sacramenti amministrati da Acacio dopo la sua scomunica), che Giuda aveva esercitato con efficacia il ministero apostolico, pur essendone del tutto indegno.[26] L’argomento era stato usato ancora di recente, a sostegno della validità delle ordinazioni compiute da Formoso, quali che potessero essere stati i suoi delitti; non mi sembra, dunque, azzardato pensare che il Sinodo stia contestando a Giovanni l’errore dottrinale che ravvisa nel suo asserto sull’effetto della scomunica e per questo minacci di ritorcergliela contro; ma la questione era assai meno pacifica di quanto potesse sembrare[27] e non mi stupirei se, melius re perpensa, la faccenda fosse stata accantonata proprio per questo.[28] Liutprando, tuttavia, apporta una precisazione al caso di Giuda, specificando che la validità del suo ministero ebbe termine con il tradimento. Non si tratta di una posizione estemporanea, poiché egli l’aveva già sostenuta in precedenza riguardo alle ordinazioni formosane;[29] ma ciò significa che, mentre Formoso (e implicitamente il Sinodo) poteva essere accostato al Giuda prima del tradimento, non così Giovanni, che viene collocato dopo.[30]

Da un altro punto di vista, però, il tratto più sorprendente della seconda citazione sta nell’invito esplicito rivolto al Papa affinché si purghi dell’accusa[31] con l’assicurazione che, se lo farà, verrà obbedito.[32] Ci si può legittimamente chiedere cosa sarebbe successo se si fosse presentato: forse il giuramento non sarebbe stato ritenuto valido per mancanza di coniuratores che attestassero la credibilità del giurante, requisito estraneo in origine al diritto canonico, ma fermamente radicato nella prassi germanica. Non c’è dubbio, però, che imperatore e Sinodo volessero far credere al Romano Pontefice che avrebbero onorato con il massimo scrupolo il precedente di Leone III.

6 – Riprovazione e sostituzione

A questo punto Ottone, affermando di aver aspettato a farlo perché avrebbe voluto che il Papa fosse presente, ma ormai è certo che non verrà, accusa a sua volta Giovanni, almeno nel senso corrente del verbo: espone, infatti, che il Papa ha tradito l’alleanza con lui, ha spergiurato e si è anche messo, in elmo e corazza, a capo della guerra contro di lui. “‘Il santo sinodo si pronunci su tutto questo!’ (‘Quid super hoc sancta synodus decernat, edicat‘.).”.[33] Mossa di notevole importanza e gravità: l’imperatore rivela sostanzialmente la propria qualità di parte in causa, tanto più che chiede al Sinodo di pronunciarsi. Può tuttavia farlo senza assumere – formalmente, se non altro – il ruolo di accusatore[34] perché, accanto alla procedura penale vera e propria, mutuata dal diritto romano i canoni prevedevano la denuntiatio evangelica, in cui un fedele metteva l’autorità ecclesiastica al corrente del peccato di un altro senza presentare formale accusa (anche perché poteva non trattarsi di un reato): il reo era prima paternamente ammonito ed esortato a correggersi, poi se del caso sanzionasse perché persisteva nel peccato, il tutto sulla scorta di Mt 18,15-19.[35] Non era però così scontato che la procedura fosse applicabile al Papa, in assenza di precedenti.

A queste parole i vescovi romani, il resto del clero e il popolo tutto risposero: ‘Una piaga inaudita va estirpata con un cauterio inaudito! Se, con i suoi costumi corrotti, fosse di danno solo per sé stesso, e non per tutti, lo si [dov]rebbe in qualche modo sopportare (quoquo modo tolerandus esset). Ma quanti che eran casti si son depravati per desiderio di imitarlo! Quanti probi si son pervertiti per l’esempio che dava! Chiediamo perciò alla vostra maestà imperiale che codesto mostro, che nessuna virtù ha potuto redimere dai suoi vizi, sia cacciato dalla santa Chiesa di Roma, e che al suo posto sia elevato un altro, che grazie all’esempio di una specchiata condotta possa essere per noi guida e giovamento, che onestamente viva e di retto vivere ci offra un modello!’. E l’imperatore: ‘Sta bene – disse -. Il mio più grande desiderio è che si trovi un uomo del genere, da porre a capo di questa sede santa e universale’.[36]
A queste parole, tutti come un sol uomo dissero: ‘Leone, venerabile protoscriniario della santa Chiesa di Roma, uomo di provata onestà e meritevole della massima dignità sacerdotale: lui scegliamo come nostro pastore, come sommo e universale papa della santa Chiesa di Roma, rimosso (
reprobato) l’apostata Giovanni per i suoi perversi costumi’. Questa frase venne ripetuta tre volte; con il benestare dell’imperatore conducono allora Leone fra le acclamazioni al palazzo del Laterano, secondo il cerimoniale; al momento canonico lo elevano al sommo sacerdozio nella chiesa di S. Pietro con la santa consacrazione, e gli giurano di essergli fedeli.”.[37]

La prima cosa che si nota è che l’assemblea sembra reagire alle parole di Ottone, ma in realtà parla di tutt’altro. Non si tratta, ovviamente, di un dettaglio casuale: assunta come regolare la convocazione del Sinodo, la contumacia del Papa implicava legalmente che si potessero considerar provate tutte le accuse… tranne, forse, proprio quella mossa da Ottone, nella misura in cui non faceva parte delle citazioni inviategli, punto su cui Liutprando si mostra – una volta di più – ambiguo.

Inoltre, qui troviamo l’unico riferimento, beninteso implicito, al principio per cui il Papa peccatore deve essere tollerato ossia non può essere giudicato; ma con la precisazione significativa che ciò non vale per quella condotta che, in concreto, dà scandalo, ossia trascina altri al peccato. Se vi potesse rientrare la denuncia di Ottone non viene detto – probabilmente no – ma è chiaro il riferimento al principio Praesis ut prosis, qui visto come giustificazione perché si rimuova il Papa “nocivo”. Liutprando non accenna all’abbandono della sede come possibile giustificazione concorrente, almeno non in modo esplicito (dopotutto, se un mostro simile abbandona la diocesi che regge le fa quasi un favore!), ma questa tesi si trova nella Continuatio Reginonis ed è probabile che fosse almeno adombrata nella pronuncia. Del resto, la declaratoria di contumacia escludeva di per sé che il Papa fosse giustificato da timore grave; e se non era giustificata la sua assenza dal Sinodo non lo era neanche la scelta di allontanarsi da Roma.[38]

Terzo ma non ultimo aspetto, il delicatissimo rapporto tra Sinodo e autorità imperiale, che sul primo sta esercitando la presidenza. Da un lato, i sinodali presentano la sostituzione del Papa come un loro richiesta a Ottone (e così si esprime anche il Liber Pontificalis), in quella che potrebbe essere un’applicazione “estensiva” del potere confermatogli dal Privilegium Ottonianum, ma già esistente; dall’altro, Ottone stesso si è appena rimesso all’autorità del Sinodo, che qui sta esprimendo un giudizio chiarissimo. Qualcuno ha parlato di “condivisione di responsabilità”, che può esser vero nel senso che, per Liutprando, è bene mostrare che la decisione ha l’appoggio congiunto delle due autorità, sinodale ed imperiale, tuttavia “a pronunciare la condanna del papa è il sinodo, non l’imperatore, ma essa diviene esecutiva solo dopo aver ottenuto il benestare dell’imperatore, attraverso una petitio; ugualmente sarà il sinodo ad effettuare la nuova elezione, e anche questa volta l’imperatore darà il suo benestare.”.[39]

Perfino i Concili Ecumenici avevano chiesto conferme agli imperatori, che erano garanti della regolarità della procedura e mettevano a disposizione quello che poi si sarebbe chiamato il “braccio secolare”; ma se l’imperatore avesse deciso in prima persona avrebbe abdicato al ruolo di garante, violato l’exemplum di Costantino – che, secondo una stiria allora assai diffusa, a Nicea aveva rimesso ai vescovi ogni giudizio sui vescovi perché “voi stessi siete stati dati da Dio a noi come altrettanti dèi: non è opportuno che un uomo giudichi gli dèi” (sic!)[40] – e invalidato l’intera procedura, perché non si può essere insieme giudice e parte. Nello stesso tempo, il narratore fa in modo che, almeno ad una prima lettura, si colga soprattutto la richiesta di sostituire il Papa, non la deposizione, che costituiva di certo il nodo più problematico.

Perché “apostata”? L’ambiguità intenzionale di una motivazione nascosta

La contumacia permetteva, come ho detto poc’anzi, di considerar provate tutte le accuse e questo, a mio parere, permette di risolvere buona parte delle diatribe tra gli storici: non è decisivo questo o quel capo, ma tutti concorrono a fondare la condanna e il cumulo conta più dell’apporto singolo.

Senonché Liutprando, proprio nel momento culminante, non si limita a far dire al coro dei romani che Giovanni XII viene rigettato ob improbos mores,[41] ma aggiunge un epiteto dei più pesanti, oltretutto in posizione enfatica perché chiude il periodo: apostata. Non può essere certo un caso, ancor meno una svista; neppure un’iperbole, quanto mai inappropriata in un luogo simile. No, Liutprando vuole dire esattamente ciò che apostata significa: Giovanni XII, oltre a tutte le altre nefandezze, ne ha commessa una ancor più grave, ha rigettato la religione cristiana.

Ce lo conferma, sebbene in maniera indiretta, un’altra sua opera, la Relatio de legatione Constantinopolitana, scritta nel 968 o nei primi mesi del 969 per informare gli imperatori[42] sull’insuccesso di una sua missione presso la corte bizantina, da lui ascritto, tra l’altro, ad una gaffe di Giovanni XIII: credendola un affronto volontario e deciso da Ottone, avevano arrestato Liutprando. “Il 17 settembre però, mentre mi trovavo tra la vita e la morte, sono stato convocato a palazzo. E quando giunsi alla presenza del patrizio Crisogono, un eunuco, accogliendomi benevolmente, con altri tre [funzionari] si alzò davanti a me. L’inizio del loro discorso fu di questo tenore: ‘Il pallore fisso nel tuo viso, il tuo intero corpo emaciato, i capelli in disordine, la barba lunga contro l’usanza mostrano mostrano che il tuo cuore è colmo di un dolore enorme per il fatto che si è prolungato il termine per il ritorno dal tuo signore. Ma ti preghiamo di non andare in collera né con il santo imperatore né con noi. E ti spieghiamo il motivo per cui sei stato trattenuto. Il Papa di Roma – se tuttavia bisogna chiamare papa colui che ha comunicato ed esercitato il ministero con il figlio di Alberico, apostata, adultero, ladro di oggetti sacri – ha inviato al nostro santissimo imperatore una lettera degna di sé, indegna di lui, chiamandolo imperatore dei Greci, e non dei Romani; non c’è dubbio che ciò sia stato fatto per volere del tuo signore.’”.[43]

Anche a voler supporre che Liutprando, qui, stia inventando di sana pianta una giustificazione per il fallimento, deve pur sempre mettere in bocca ai bizantini qualcosa di verosimile. Pare dunque che essi sapessero che Giovanni di Narni era stato prima tra gli accusatori di Giovanni XII, poi tra i partecipanti al “controsinodo”, e che non avessero apprezzato tanta disinvoltura; è probabile che avessero ricevuto gli atti di entrambi i Sinodi. Di sicuro, perché il discorso suonasse verosimile, doveva esser loro giunto un provvedimento ufficiale che bollava Giovanni XII proprio come “apostata, adultero e ladro di oggetti sacri”,[44] in termini che rendessero impossibile restare in comunione e tantomeno esercitare l’episcopato con lui. Ecco qui, insomma, non solo la conferma dell’esistenza di una pronuncia di deposizione – fors’anche di scomunica – ma, nello stesso tempo, un’indicazione piuttosto precisa sul suo contenuto.[45]

Se, forti della consapevolezza così raggiunta, torniamo a guardare il testo della Historia Ottonis, vediamo che in realtà all’accusa di apostasia viene abilmente preparato il terreno, come a quella che è destinata ad essere la più grave di tutte:

· le prime mancanze del Papa denunciate nel Sinodo non sono quelle sessuali, che già allora come poi presso i posteri dovevano esser quelle di cui si parlava di più, bensì quelle cultuali, tanto gravi da ingenerare il dubbio “Ma costui crede in ciò che fa?!”;

· di lì a poco, non è un accusatore solo o due, bensì un coro unanime in cui si uniscono vescovi, chierici e laici, ad affermare che Giovanni brinda alla salute del diavolo;

· sempre per un generale “dixerunt”, egli mentre gioca d’azzardo invoca l’aiuto degli dèi pagani, diavoli a loro volta;

· lo stesso coro conferma quindi con giuramento tutte le accuse, compresa la più tremenda;

· nella prima lettera di Ottone al Papa essa, menzionata per ultima, figura e suona senza dubbio alcuno come la più grave;

· infine, si può forse aggiungere anche la seconda lettera, dove Giovanni è accostato a Giuda e alla sua disperazione finale, culminata nel suicidio per impiccagione.

Baronio, tratto in inganno dalla forma letteraria prescelta da Liutprando e convinto di aver dinanzi agli occhi una fedele trascrizione degli atti sinodali, ha creduto che Giovanni XII fosse stato sostituito senza neppure una sentenza di condanna previa e ha protestato con indignazione: “Hai visto la mostruosità, un capo sostituito al capo di prima senza che questo fosse stato mozzato da una sentenza? Hai fatto caso al miracolo, un’esecuzione senza sentenza, quando ogni esecuzione si dice esecuzione di una sentenza? Infatti l’esecuzione si concepisce relativamente ad una sentenza. Ma essa dov’è? Non si trova da nessuna parte, né pronunciata a voce né resa per iscritto.”.[46] E certo, se tale fosse stato davvero il tenore degli atti, non sarebbero stati diversi i commenti dei sostenitori di Giovanni XII. Ma Liutprando compie una rielaborazione letteraria e, pur consapevole dell’ovvietà per cui prima un Papa va deposto e solo dopo se ne può eleggere un altro, preferisce porre l’enfasi sull’unanimità dei romani nel volersi liberare di Giovanni per avere Leone. Non arriva, però, a scoprire il fianco ad un’accusa grave come quella del Baronio: mettendo in bocca al coro la frase “reprobato… Ioanne apostata”, secondo le regole rigorose della consecutio temporum egli sta facendo dire a tutti che eleggono Leone dopo aver “riprovato” Giovanni “l’apostata”. Ecco la traccia letteraria lasciata dalla sentenza di deposizione, nonché il culmine della preparazione testé descritta.

Ma allora come mai una conclusione di tanto peso è lasciata quasi in ombra? Pieni e vuoti, ancora una volta. Esisteva una linea di pensiero e auctoritates che permetteva di giudicare il Papa in caso di delitto contro la fede e solo in quello, dunque, per rafforzare le pretese di legittimità della sentenza, occorreva trovarne uno e includerlo; ma, se la struttura della narrazione è anche solo vagamente indicativa, si è scelto di considerare un po’ tutte le accuse, specialmente però quelle relative al culto divino e all’invocazione dei demoni, come prove di apostasia. Giovanni XII, in altre parole, commette cotante enormità perché non crede in Dio; brinda alla salute del diavolo perché venera il diavolo; ne invoca l’aiuto quando gioca di azzardo proprio perché è un suo devoto. E sempre il diavolo lo vuole a capo della Chiesa, in modo che, anche solo con la forza del suo cattivo esempio, trascini alla rovina il mondo intero: è chiaro quale sia il dovere di tutti! Così, più o meno, doveva suonare in parte qua la pronuncia. Ma la prova di un delitto così grave sarebbe dovuta essere a prova di bomba… e i ragionamenti indiziari non lo sono mai;[47] in più, un’accusa formale di apostasia non pare che fosse stata formulata prima e notificata all’imputato. Meglio dunque, per Liutprando, tener fermo il tremendo giudizio e mascherarne il fondamento, in modo che il lettore arrivi a condividerlo – o a trascurarlo, come pare abbiano fatto i più – sull’onda dell’indignazione.[48]

Il “controsinodo”

L’indagine non sarebbe completa se non desse voce anche alla difesa di Giovanni, a quell’unico esempio che ce n’è rimasto a parte l’apologeticum tramandato da Liutprando: il “controsinodo”.

Teniamo presente che i problemi del buon Ottaviano sono speculari a quelli di Ottone: egli non può che distogliere l’attenzione dalla propria condotta, dato che sa che tutti sanno che è (come minimo) reprensibile; per lo stesso motivo, non può nemmeno insistere troppo che Prima Sedes a nemine iudicatur, perché formalmente è stato citato per una purgatio canonica e negare la legittima applicazione dell’istituto al Papa cozzerebbe con il precedente di Leone III (e di Carlo Magno, il cui prestigio non va sottovalutato); deve quindi giustificare la propria mancata comparizione in termini di procedura… e sotto questo profilo le ragioni non gli mancano. In più, ci sono buone ragioni per ritenere che egli non volesse precludersi una rappacificazione con l’imperatore[49] e neppure con i partecipanti al Sinodo del 963, buona parte dei quali, infatti, è lì ad appoggiarlo. Il risultato sono atti sinodali molto più “morbidi” di quel che ci si potrebbe aspettare.

Giovanni, piissimo e mitissimo papa della santa Chiesa romana, disse: ‘Sapete, fratelli carissimi, che io sono stato cacciato a forza dalla mia sede per mano dell’imperatore (me fuisse expulssum imperiali vi a propria sede), e questo è durato due mesi. Chiedo perciò (Quapropter) a voi: quel sinodo che è stato riunito dall’imperatore Ottone e dai suoi arcivescovi e vescovi (suisque archiepiscopis atque episcopis), il 4 dicembre, nella mia chiesa e senza che io fossi presente (me absente in ecclesia mea), può essere definito regolare, oppure no?’ . Il santo concilio rispose: ‘Quel sinodo non può essere definito regolare, poiché è del tutto contrario ai decreti dei santi padri’. Il papa piissimo e mitissimo disse: ‘Con che nome allora potremmo chiamarlo?’. Il santo concilio rispose: ‘Un bordello per adùlteri’.[50] Il papa piissimo e mitissimo disse: ‘Dobbiamo perciò condannarlo?’. Il santo concilio rispose: ‘Va condannato in forza dell’autorità dei santi padri (Auctoritate sanctorum patrum dampnanda)‘. Allora il papa piissimo e mitissimo condannò quel sinodo in perpetuo, e tutti i presenti unanimemente approvarono (cum eorum consona responsione).”.[51]

Qui notiamo subito alcune cose, oltre al silenzio totale sulle accuse, che non sorprende visto quanto già detto.[52] Giovanni, in primo luogo, si duole di essere stato scacciato dalla imperialis vis – difficile dargli torto – e istituisce un nesso esplicito (Quapropter) tra essa e il Sinodo, a sua volta esplicitamente ricondotto ad un’iniziativa di Ottone e dei “suoi” (suis) arcivescovi e vescovi… ma nessuno di loro viene sanzionato, né qui né in un altro punto del “controsinodo”. Inoltre, non viene neppure condannato l’intero Sinodo, ma soltanto la sua terza sessione, quella in cui Giovanni è stato dichiarato contumace, deposto e sostituito. Ma, forse soprattutto, non si dice che sia illegittimo in sé tenere un Sinodo in cui il Papa dovrebbe purgarsi, solo che è contrario ai decreti dei santi Padri – cioè ai precedenti: e si intende anzitutto Simmaco – che un Sinodo venga riunito in una chiesa di Roma[53] in assenza del Papa. Il termine chiave è proprio absens: il suo impiego al posto di contumax, quale egli è stato giudicato dal Sinodo, implica che l’assenza fosse giustificata (presumibilmente dalla imperialis vis, senza nulla togliere ai vizi di procedura). Saltando la declaratoria di contumacia, saltano tutti i provvedimenti consequenziali; e forse si può perfino dire che non è necessario punire i loro pretesi autori, perché, in termini giuridici, non hanno fatto proprio nulla.

Proseguiamo: “Il papa chiese allora al santo concilio: ‘Dite, fratelli carissimi: i vescovi che sono stati ordinati da noi hanno il potere di fare ordinazioni all’interno della nostra giurisdizione vescovile (in nostro patriarchio)[54], oppure no?’. Il santo concilio rispose: ‘Assolutamente no (Minime)‘. Il papa piissimo e mitissimo disse: ‘Cosa pensate allora del vescovo Sicone, che è stato tempo fa consacrato da noi? All’interno della nostra giurisdizione vescovile egli ha ordinato Leone – curiale, neofita e a noi spergiuro – prima ostiario, lettore, accolito, suddiacono, diacono e subito dopo (subito) presbitero; e poi senza alcun diritto (sine aliqua probatione) e contro tutti i decreti dei padri, ha avuto l’ardire di consacrarlo nella nostra sede apostolica’. Il santo concilio rispose: ‘Sicone sia deposto dalla sua carica, come pure chi è stato ordinato da lui(Deponatur ipse et qui ab eo est ordinatus)‘. Il papa piissimo e mitissimo disse: ‘Nessuno sa dove si nasconde’. Il santo concilio rispose: ‘Lo si cerchi ovunque, se siete d’accordo, fino alla terza seduta; se non lo si trova, sia sottoposto alle sanzioni canoniche’. Il papa piissimo e mitissimo rispose: ‘Così sia’.”.[55]

Qualche precisazione: con il verbo deponatur, il “controsinodo” non intende la privazione dell’ufficio papale, che Leone nella sua ottica non ha mai conseguito, e neppure quella che oggi chiameremmo riduzione allo stato laicale, perché, come vedremo tra poco, ritiene nulli tutti questi di atti di ordinazione;[56] intende dunque una declaratoria di nullità con allontanamento dall’esercizio di fatto degli Ordini putativi. Sicone, vescovo di Ostia e dunque consacrante principale di Leone, viene rimproverato anche per averlo ordinato prete “all’improvviso” (subito), senza rispettare i cc.dd. interstizi canonici tra un Ordine e l’altro, nonché poi vescovo sine aliqua probatione, che non significa “senza alcun diritto”, ma senza averlo prima “sperimentato, messo alla prova” per un certo tempo nell’esercizio delle funzioni sacerdotali, secondo l’ammonimento dell’Apostolo a non aver fretta di imporre le mani ad alcuno (1Tm 5,22). Tutto il passo richiama molto da vicino la declaratoria romana di nullità dell’elevazione di Fozio a Patriarca e della stessa sua ordinazione.

Il “controsinodo” stabilisce di condannare alla stessa pena di Sicone anche i due consacranti ausiliari, Benedetto di Porto e Gregorio di Albano: Giovanni decreta la nullità degli ordini di Leone e fulmina l’anatema (l’unico) contro chi dovesse aiutarlo a “riprendere le dignità ecclesiastiche di cui è stato privato da questa legittima decisione”; e gli ordinati da lui – sette presbiteri e due diaconi nelle Tempora di dicembre, ci dice il Liber Pontificalis – sono costretti a comparire tenendo in mano un cartello che dice “Mio padre nulla aveva di suo e nulla diede a me”, e rimessi nel grado che avevano prima. Così termina la prima sessione.

La seconda si apre l’indomani e vede Benedetto di Porto e Gregorio di Albano comparire reggendo cartelli dove ammettono la colpa di aver consacrato Leone, “curiale, neofita e […] spergiuro”, al posto di Giovanni, “mentre era in vita mio padre” (perché consacrati da lui, come anche Sicone); la sentenza su di loro è differita alla terza sessione. Frattanto, il Papa fa condannare le ordinazioni simoniache che dice compiute da Leone (senza indicare chi siano gli accusati, però)[57] e rimettere al proprio giudizio gli abati che hanno preso parte al Sinodo ottoniano (che non troviamo indicati come tali nell’elenco di Liutprando). A questo punto l’interlocuzione prende una piega singolare: “Il papa piissimo e mitissimo disse: ‘Può qualcuno vendere il proprio grado ecclesiastico a un altro, oppure no?’. Il santo concilio rispose: ‘Assolutamente no: nessuno può comprarlo né venderlo (neque vendi neque emi ab aliquo potest)‘. Il papa benevolo e mitissimo disse: ‘Stabilite [anche] questo principio (Hoc etiam statuite), che un inferiore non si arroghi mai il diritto di togliere il grado a un superiore; se dovesse farlo, incorra nella scomunica fino a quando non si corregge’”, e così pure i monaci che abbandonano il loro monastero; “Il santo concilio disse: ‘Questi princìpi, da noi stabiliti e ratificati, restino come legge(Statutum atque confirmatum hoc a nobis maneat)’.”.[58]

Non c’è il minimo dubbio che qui l’intento sia di rimediare a vari disordini asseritamente occorsi nel Sinodo del 963 o durante il governo di Leone VIII, anche se noi non abbiamo nessun dettaglio che ci aiuti a capire di chi, precisamente, si stia parlando; troviamo però qui, in mezzo a faccende assai meno importanti, l’unica enunciazione di quello che potrebbe essere il principio Prima Sedes a nemine iudicatur… solo che non lo è: si tratta, invece, dell’asserto più generale che un inferiore non può “priori suo gradum tollere” (una privazione involontaria, contrapposta alla volontaria compravendita testé condannata). In più, non vi è una declaratoria di eresia o simili in capo a chi dovesse tentare un atto del genere: la formula “incorra nella scomunica fino a quando non si corregge”, tanto più visto l’accostamento ai monaci fuggiaschi o ambiziosi, fa intendere che basta che tornino alle funzioni di prima e tutto si sistema. In altre parole, Giovanni XII, che pur potrebbe appellarsi agli esempi di Simmaco, di Marcellino e via dicendo, non vuole qui ribadire espressamente come tale il principio dell’immunità giurisdizionale del Papa. Forse perché l’esempio più recente di Leone III imporrebbe comunque di temperarlo ammettendo la purgatio canonica, forse in quanto l’autorità di S. Gregorio Magno e S. Isidoro di Siviglia, più le varie pseudoisidoriane, quantomeno suggerisce l’eccezione del delitto contro la fede… e forse anche perché non lo ha invocato per prima cosa, come motivo assorbente di nullità del “controsinodo”, e non intende farlo adesso.

D’altronde, se spingesse la questione al livello dei princìpi, la logica gli imporrebbe di procedere per eresia tanto contro l’imperatore quanto contro buona parte degli stessi sinodali che ora gli stanno dando man forte; invece, riaffermando in termini generali un principio in sé pacifico, egli può mandare comunque un messaggio preciso senza entrare in altri problemi specifici della posizione del Papa in genere e sua in particolare (purgatio canonica, ruolo dell’imperatore, ruolo del Sinodo…).

L’indomani si tiene la terza e ultima sessione. Ancora nessuna traccia di Sicone, forse rifugiatosi presso l’imperatore; viene privato dell’ufficio.[59] Giovanni reitera, quindi, la declaratoria di nullità delle ordinazioni di Leone, disponendo altresì che i colpiti, giusta il precedente stabilito sotto Stefano III per un altro usurpatore manu militari, Costantino II, potessero essere promossi sacerdoti o diaconi, ma mai vescovi.[60] L’ultima disposizione, motivata da cosa non si sa, è un divieto: “che nessun laico possa stare intorno all’altare o nel presbiterio quando si celebra la Messa. Chi lo farà sarà scomunicato finché non abbia fatto penitenza.”.[61] E su questa singolare nota di rispetto per la sacralità da parte di un Papa accusato dell’esatto contrario – non a caso Baronio grida al miracolo, acclama Dio che, pur mediante un uomo così privo di nerbo per la lussuria, fa vibrare il nerbo dell’ecclesiastica disciplina[62] – cala il sipario sul cupo dramma: il 28 febbraio 964 Giovanni trionfa, ma gli restano meno di due mesi da vivere… e la sua storia sarà raccontata da quei nemici con cui forse, in questo momento, ancora spera di riuscire a far la pace.

Conclusioni

L’intera triste vicenda offre senz’altro materia di riflessione più che abbondante; qui mi limito a fissare i punti che più hanno colpito me.

· Il Papa, anche nell’ambito in cui è immune, deve sempre stare attento a come si muove. Ciò non vale solo rispetto ad alleanze e guerre: l’immunità giuridica non lo mette al riparo da golpe militari, né da tentativi di assassinio, che a modo loro risolvono benissimo tutti i problemi legali, perché non c’è alcun dubbio che, in caso di successo, rendano la Sede vacante.

· Se il Papa, anche nella vita privata, dà scandalo ad un livello intollerabile, da un lato minerà quel tipo di devozione che renderebbe impensabile un tentativo di deporlo, dall’altro indurrà molti, anche tra i benintenzionati, a cercar mille vie per liberare la Chiesa dallo scandalo.

· Non si può neppur dire che tali tentativi siano illegittimi a priori: sebbene abbia torto la posteriore glossa al Decretum, laddove afferma che l’ostinazione nel delitto è eresia e quindi il Papa può essere giudicato per qualsiasi reato notorio,[63] il ragionamento non è del tutto errato. Più il peccato di qualcuno è pubblico, magari anche ostentato, più è lecito il dubbio che egli non lo consideri affatto un peccato; il dubbio, in altre parole, che ci troviamo non solo in presenza di un Papa donnaiolo (ad esempio), ma di un comportamento che manifesta un’eresia. Se il dubbio è lecito, diventa doveroso aprire un’indagine; e quando si comincia ad indagare… in genere qualcosa salta fuori sempre.

· Le norme di procedura non stanno lì per caso: presidiano valori come l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa, il principio del contraddittorio tra le parti. Chi le viola, soprattutto in contesti simili, ha fretta – troppa fretta – di raggiungere un risultato predeterminato. Viceversa, rispettarle con il massimo scrupolo fa molto per assicurare legittimità alla decisione.

· Ci possono essere ottimi motivi per dubitare che un Papa sia stato validamente eletto, tuttavia non è da escludersi che, perfino in tal caso, prevalga l’interesse a tener fermo almeno qualche atto del suo Pontificato e si opti per una sentenza che non lo dichiari illegittimo fin dall’inizio (effetto ex nunc, non ex tunc).

· Più in generale, non è detto che tutte le questioni giuridiche, nella Chiesa, vengano risolte: Leone VIII è stato annoverato tra i Papi legittimi anche se nessuno ha annullato il “controsinodo” e, fatto ben più importante, senza che ciò implicasse il riconoscimento di una superiorità dell’imperatore sul Papa. Anzi, questa stessa inclusione non corrisponde ad un giudizio definitivo: è toccata anche a Benedetto V. “L’importante” è che non ci siano state contestazioni da Giovanni XIII in avanti.

· La logica non è esattamente il forte degli esseri umani: se Leone VIII era Papa legittimo, all’evidenza i romani non avevano il diritto di eleggere nessuno, foss’anche stato mille volte più degno e il più santo del mondo. Ma chi era mosso dall’avversione per Giovanni XII come persona – e poteva avere di che, intendiamoci – avrà secondato le simpatie personali anche riguardo al successore, a prescindere dalle pur giustificate riserve sull’elezione di un neofita e su un controllo imperiale che poteva essere visto come una pesante ingerenza negli affari dell’Urbe (e(/o nella politica delle grandi famiglie).

· Questo tipo di reazioni “di pancia” (“Tizio mi piace, quindi è il Papa; Caio non mi piace, quindi non è il Papa”), ovviamente, non risolve i problemi, casomai li complica e ne crea di nuovi. Ma esisterà sempre… e bisognerà sempre farci i conti. Che si “depongano” i Papi o no.


[1] “Qui il termine cardinale non ha nulla in comune con la dignità o con qualche preminenza; con esso s’intende il concetto giuridico di incardinazione da una Chiesa locale ad un’altra. A Roma, prima del secolo VIII, abbiamo anche dei vescovi e dei presbiteri qualificati come cardinali. I vescovi cardinali erano i sette vescovi delle diocesi suburbicarie, vicino a Roma, che venivano chiamati dal papa ad esercitare delle funzioni liturgiche nelle basiliche principali dell’Urbe. Per questo, il loro titolo richiama l’idea di un trasferimento o piuttosto di una estensione del loro ministero. I presbiteri cardinali erano i capi, i presidenti, oppure i semplici presbiteri delle chiese titolari di Roma, che venivano trasferiti nelle altre chiese. Quanto ai cardinali diaconi, la loro origine, senza dimenticare il loro servizio nell’amministrazione delle sette regioni di Roma, è legata sempre ad un trasferimento da una chiesa ad un’altra, o da un titolo in una nuova chiesa nella quale dovevano esercitare il loro ministero. I cardinali sono solo coloro che svolgono servizi liturgici.”. S. Vacca, op.cit., pag. 145, nt. 10
[2] Sacrilegium è propriamente il “furto di oggetti sacri”. Per la Continuatio Reginonis, Giovanni XII e Adalberto sono fuggiti trafugando il tesoro di S. Pietro (“plurimum thesaurum sancti Petri rapientes fugae subsidia petunt”), “da sempre oggetto di molte donazioni e riguardato come santissimo”. P. Chiesa, Note…, cit., pag. 58, nt. 109.
[3] Liutprando di Cremona, op.cit., pag. 15 (Historia Ottonis 10). “Tunc consurgens Petrs cardinalis presbiter se vidisse illum celebrasse et non communicasse testatus est. Iohannes episcopus Narniensis et Iohannes cardinalis diaconus se vidisse illum diaconem ordinasse in equorum stabulo non certis temporibus sunt professi. Benedictus cardinalis diaconus cum caeteris condiaconibus et presbiteris dixerunt se scire quod ordinationes episcoporum precio faceret, et quod annorum decem episcopum in Tudertina civitate ordinaret. De sacrilegio dixerunt non esse necesse percontari, quia plus videndo quam audiendo scire potuissemus. De adulterio dixerunt quod oculis non viderent, sed certissime scirent, viduam Rainerii et Stephanam patris concubinam et Annam viduam cum nepte sua abusum esse, et sanctum palatium lupanar et postribolum fecisse. Venationem dixerunt publice exercuisse; Benedictum spiritalem suum patrem lumine privasse, et mox mortuum esse; Iohannem cardinalem subiaconem virilibus amputatis occidisse; incendia fecisse; ense accinctum, galea et lorica indutum esse testati sunt. Diaboli in amorem vinum bibisse omnes tam clerici quam laici acclamarunt; in ludo aleae Iovis, Veneris caeterorumque daemonum adiutorium poposcisse dixerunt; matutinas et canonicas horas non celebrasse nec signo crucis se munisse professi sunt.”. Liutprando, forse per preziosismo, preferisce la forma diacon, -is alla ben più comune diaconus, -i; tuttavia, qui le accosta e alterna (diaconus… diaconemdiaconus… condiaconibus) per creare variatio e non appesantire.
[4] “Partendo dalla richiesta di Ottone che i presenti formulino circostanziati capi di accusa, Liutprando riesce a rappresentare, in una climax stilisticamente elegante e variata, una situazione dove tutti hanno qualcosa da dire e vogliono dirlo, e dove i primi isolati pronunciamenti si trasformano ben presto in un incontenibile fiume di contestazioni. Il primo a testimoniare, Pietro cardinale presbitero, lo fa alzandosi (consurgens), quasi timidamente, quasi timidamente, in quello che risulta ancora un congresso ordinato e silente; subito è sostituito da altri due, Giovanni vescovo di Narni e Giovanni cardinale diacono, che danno l’impressione di essersi già alzati in piedi mentre ancora Pietro parla. Il successivo accusatore, Benedetto cardinale diacono, dà la stura al coro: con lui intervengono caeteri condiacones et presbiteri. E a questo punto è il diluvio: le successive accuse, numerose, multicolori e sempre più pesanti, se non per il contenuto almeno per il numero, sono pronunciate da un impersonale soggetto collettivo (dixerunt), in un crescendo di velocità e concitazione; alla fine tutti, tam clerici quam laici, sono in piedi a gridare (acclamant). La potenza del brano è legata all’abilità con cui Liutprando sa dosare gli infiniti verbali, che gli permettono un’esposizione sintetica, ma insieme completa e convincente nella sua apparente concretezza; l’effetto, certo voluto, è quello di suscitare nel lettore un impeto di indignazione.”. P. Chiesa, Note di commento, cit., pag. 57, nt. 105. Aggiungo che il brano sottolinea anche, per contrasto, la forza della parola di Ottone, che subito riporta calma e ordine.
[5] Dal nome di Nestore, il vecchio re di Pilo, che nell’Iliade (IV 361-6) dispone i soldati più deboli in mezzo allo schieramento, dietro una prima fila potente, ma davanti ad un’ultima fila di valorosi, in modo tale che, volenti o nolenti, non possano darsi alla fuga e siano costretti a combattere. Talora è detto anche “ordine omerico”.
[6] Cfr. la sintesi in S. Vacca, op.cit., pag. 34: Festo caput Senatusaccusò Simmaco “presso il re di varie infrazioni, e cioè di avere irregolarmente celebrato la Pasqua il 25 marzo anziché il 22 aprile, avere alienato in modo non legittimo i beni ecclesiastici, e non escluse l’accusa infamante di turpi pratiche con donne.”.
[7] Si tratta della prima affermazione ufficiale del principio Prima Sedes a nemine iudicatur e appunto per questo mi sembra importante far notare che non è formulata in termini assoluti, bensì riferiti alle specifiche accuse mosse. Cfr. il testo della sentenza in MGH AA 12, pag. 431: “Symmachus papa sedis apostolicae praesul ab huiusmodi propositionibus impetitus quantum ad homines respicit, quia totum causis obsistentibus superius designatis constat arbitrio divino fuisse dimissum, sit immunis et liber…”. Totumè l’intero caso, dei cui sviluppi processuali si dà conto nelle pagine precedenti: l’ostacolo maggiore era il fatto che il Papa non acconsentiva più a partecipare al procedimento.
[8] Anche questo “vuoto” si spiega con una duplice debolezza: gli apocrifi simmachiani vietavano assolutamente ai fedeli o ai chierici di accusare i loro vescovi, o ai vescovi di accusare il loro metropolita, e comunque richiedevano un numero spropositato di testimoni per la condanna, ora quaranta, ora settantadue. Secondo un’applicazione rigorosa di quei “precedenti”, il semplice fatto che Benedetto cardinale diacono e altri chierici o vescovi suffraganei di Roma presentassero il libello di accusa era sufficiente per scomunicarli; ma l’imperatore non poteva assumere in prima persona il ruolo di accusatore, né poteva credibilmente farlo qualcuno di fuori Roma.
[9] Il diritto penale romano (che almeno in teoria restava legge nel foro canonico) prevedeva la c.d. azione penale popolare, ossia attribuiva a tutti senza distinzione la facoltà di agire in giudizio per far accertare un reato e infliggere la relativa pena; se però l’accusa fosse risultata infondata, sottoponeva l’accusatore stesso alla legge del taglione, condannandolo a subire quella sanzione che egli aveva chiesto che fosse irrogata per l’altro
[10] Di questo suo ruolo “non si può storicamente dubitare, perché un’eventuale millanteria in proposito sarebbe stata facile da smentire, e anche piuttosto pericolosa”; resta, invece, “Difficile dire esattamente a cosa corrispondesse il Latinus sermo in cui Liutprando è incaricato di parlare: probabilmente più una protoforma di volgare che un latino grammaticale, visto che tra gli astanti vi erano anche dei probabili illitterati come la militia Romana.”. P. Chiesa, Note…, cit., pagg. 58-9, nt. 116.
[11] Cfr. Liutprando di Cremona, op.cit., pag. 17 (Historia Ottonis11).
[12] P. Chiesa, Note di commento, cit., pag. 60, nt. 124.
[13] Liutprando di Cremona, op.cit., pagg. 17-9 (Historia Ottonis12). “Noveritis itaque non a paucis, sed ab omnibus tam nostri quam et alterius ordinis, vos homicidii, periurii, sacrilegii, et ex propria cognatione atque ex duabus sororibus incesti crimine esse accusatos. Dicunt et aliud auditu ipso horridum, diaboli vos in amorem vinum bibisse; in ludo aleae, Iovis, Veneris caeterorumque daemonum auxilium poposcisse.”. Non è sicurissimo cosa si intenda parlando di incestus “ex propria cognatione atque ex duabus sororibus”: in latino, incestus è il contrario di castus (cfr. S. Isidoro di Siviglia, Etymologiae X 148) e quindi, anche in diritto penale, ha un campo semantico più vasto del nostro “incesto” (cfr. Papiniano, D.48.5.39.pr., per i rapporti con figliastra, matrigna e nuora, Ulpiano, D.23.2.56, per il concubinato con la figlia della sorella, Paolo, D.48.18.5, per qualunque cognata – all’epoca, parente in linea materna – con cui non si possa contrarre matrimonio, presa contra fas). In più, non è chiaro se qui “ex propria cognatione” ed “ex duabus sororibus” si riferiscano ad uno stesso fatto o a due distinti. Historia Ottonis 4 menziona rapporti illeciti con due sorelle, una non nominata e l’altra, Stefania, morta da poco e definita amita, che secondo come si sceglie di tradurre è la “zia paterna” oppure, per eufemismo non classico, “l’amante del padre”: in genere si opta per la seconda soluzione, sul presupposto che sia la stessa Stefania detta al n. 10 “patris concubina”; nel caso, però, l’incestus ex propria cognatione dovrebbe riferirsi ad un’altra vicenda, forse ai rapporti con la “nipote” – non della vedova Anna, dunque, ma – proprio del Papa (come in effetti vorrebbe la grammatica del latino classico, posto che il testo del n. 10 dice “cum nepte sua” e suus si riferisce sempre al soggetto della frase, altrimenti si usa eius; il Medioevo è però assai più elastico in proposito e, per quanto lo stile di Liutprando sia molto più corretto della media, non mi ritengo abbastanza esperto per prendere posizione al riguardo). In alternativa, si potrebbe trattare di un’unica vicenda, sempre riferita alle due concubine del padre, ma colta da un punto di vista diverso: l’affinità contratta ex copula illicita (oggi chiamato “impedimento di pubblica onestà” e molto ridotto nell’estensione, ma ancora in vigore per questo caso). Infatti, “Dal secolo IX almeno si introdusse il principio che l’affinità non derivava propriamente dal matrimonio, ma dall’unione carnale, sia matrimoniale sia fornicaria o adulterina” [P. Pellegrino, L’impedimento di pubblica onestà nel diritto matrimoniale canonico (can. 1093 CIC), in Ius Canonicum 82 (2001), pagg. 549-70, qui 550]. Sicché, fornicando con Alberico, ciascuna delle due concubine aveva contratto affinità con tutti i parenti di sangue di lui, incluso Ottaviano, proprio come sarebbe accaduto in caso di matrimonio; e S. Isidoro di Siviglia, Etymologiae X 148, tra gli esempi di incestusadduce proprio gli illeciti rapporti con un’affine (“Incestus, propter inlicitam commixtionem vocatus, quasi incastus; sicut qui virginem sacram, vel adfinitatis suae proximam stupravit”). A questo proposito si può ricordare che, al n. 4, Stefania è definita amita e concubina, la sorella coniunx: può essere una scelta dovuta al criterio della variatio, posto che coniunx è talora l’amante, spec. nella poesia d’amore (cfr. Virgilio, Ecl. VIII 18 e 66; Properzio II 8, 29; Ovidio, Heroides II 103); ma può anche indicare un vero tentativo di contrarre matrimonio, con ulteriore scandalo perché tale affinità rendeva il matrimonio nullo e tutti lo sapevano. Non mi stupirei se Liutprando avesse orchestrato l’intera ambiguità terminologica (amitaconcubinaconiunx) per far sì che il lettore pensasse al peggio senza prendersi la responsabilità di un’affermazione esplicita.
[14] Secondo la fonte, l’accusa di aver indossato armi e corazza, presentandosi così davanti a tutto l’esercito imperiale, è sollevata dopo che il libello sottoscritto da Benedetto cardinale diacono e da altri è già stato presentato; qui deve ritenersi implicita nel capo di spergiuro, l’unico che altrimenti non troverebbe corrispondenza in quanto detto finora.
[15] Cfr. Ulpiano, D.5.1.68 e D.5.1.71.
[16] Cfr. Ulpiano, D.5.1.73.pr.: “Et post edictum peremptorium impetratum, cum dies eius supervenerit, tunc absens citari debet: et sive responderit sive non responderit, agetur causa et pronuntiabitur, non utique secundum praesentem, sed interdum vel absens, si bonam causam habuit, vincet.”.
[17] Notiamo che nell’apologeticum egli scrive: “Noi abbiamo sentito dire che voi volete fare un altro Papa.”. Dicendosi informato dalla voce pubblica, si può anche intendere che Giovanni neghi di aver ricevuto la convocazione (una parte dello scritto, questa, che Liutprando avrebbe tutto l’interesse ad eliminare dal suo resoconto); di sicuro la rende irrilevante, perché implica che il vero intento del Sinodo non sia quello ivi descritto.
[18] “[N]el linguaggio dell’epoca, il servitium Dei è un’attività di carattere strettamente religioso, come ad esempio quella cui si dedica un monaco. L’impiego di questo termine da parte di Ottone potrebbe voler pretendere che la sua visita a Roma fosse dovuta a ragioni devozionali; ma è anche possibile che il servitium Dei sia invece connesso al ruolo di defensor che l’imperatore assumeva, ricordato immediatamente dopo con una distinzione tradefensor ecclesiae e defensor papae (vestri). Nella successiva lettera presentata al cap. 14, del servitium Dei appare investito l’intero sinodo.”. P. Chiesa, Note…, cit., pag. 60, nt. 126. Sia dato aggiungere che – forse qui davvero involontariamente – tutta la prima citazione, com’è riferita da Liutprando, sembra giocata sul doppio senso come e più di una minaccia mafiosa… e tale dev’essere comunque suonata alle orecchie del destinatario.
[19] Almeno uno degli errori, la doppia negazione stigmatizzata nella replica di Ottone, dovrebbe però risalire proprio all’originale: inventare un difetto di forma quasi satirico poteva essere tollerabile se il contenuto restava riferito in modo fedele, non però se diventava un punto su cui si soffermava la replica, a questo punto altrettanto fittizia. La reazione del Baronio, che leggeva la Historia Ottonis in un ms. dove l’errore era stato corretto, può dare l’idea di come sarebbe stata accolta un’invenzione pura e semplice: cfr. C. Baronio, op.vol.cit., pag. 132 (ad a. 963, n. 37).
[20] Oggi la pena della scomunica non sortirebbe alcun effetto invalidante sugli Ordini conferiti, ma all’epoca la faccenda era assai meno sicura: chiunque consigliasse Giovanni XII ricordava bene, oltre a tutta la querelle su Formoso, il precedente di Fozio, che, a giudizio di Niccolò I, non era mai divenuto vescovo appunto perché consacrato dallo scismatico – e già scomunicato – Gregorio di Siracusa. Cfr. Concilio Ecumenico Costantinopolitano IV, Actio VII, in C. Leonardi – A. Placanica (curr.), Gesta sanctae ac universalis octavae synodi quae Constantinopoli congregata est, Anastasio bibliothecario interprete, Firenze 2013, pagg. 212-3 (Actio VII, rr. 726-769). non è comunque sicuro che Giovanni intendesse che la scomunica fosse invalidante: torneremo sul punto nella seconda parte.
[21] Chiesa traduce il termine con “rescritto” e osserva che Liutprando lo “usa anche in Ant. IV 28, V 13e V 32, nel senso di ‘risposta’” (P. Chiesa, Note, cit., pag. 63, nt. 133); ma un rescritto in senso tecnico è redatto in calce alla richiesta cui risponde, mentre non sembra questo il caso. Inoltre, apologeticum ha un significato tecnico processuale di “risposta agli accusatori in cui si nega l’accusa o si svolge altra difesa”, palesemente più adatto al contesto e, per di più, risultante dalle Etymologiae isidoriane, come dire uno dei fondamenti della “cultura generale” per tutto il Medioevo latino e oltre: “apologeticum est excusatio, in quo solent quidam accusantibus respondere, in defensione enim aut negatione sola positum est” (S. Isidoro di Siviglia, Etymologiae VI 8,6; cfr. anche S. Gerolamo, Epist. 84, 11 “et ipsum nomen apologetici ostendit accusationem: non enim defenditur, nisi quod in crimine est”). Del resto, la distanza dall’usus scribendi dell’Antapodosis, dove peraltro Liutprando è meno vincolato ad un registro ufficiale, non mi sembra incolmabile: nei primi due passi si tratta comunque di una risposta che vuole in qualche modo giustificare una decisione, nel terzo Guilla, moglie di Berengario, rischierebbe di essere accusata di adulterio se non inventasse lì per lì un’altra spiegazione per la presenza notturna del prete suo amante dove non dovrebbe essere (e la domanda sul perché vi si trovasse era stata rivolta a lui, quindi l’intervento di lei “Andava con le nostre serve, lo sciagurato!” è e non è una risposta in senso stretto, mentre appare chiarissima la funzione difensiva, ma non a pro’ del prete!).
[22] Liutprando di Cremona, op.cit., pag. 21 (Historia Ottonis 14). “Quamdiu enim bonus inter condiscipulos fuit, ligare atque solvere valuit; postquam vero cupiditatis causa homicida factus vitam omnium occidere voluit, quem postea ligatum solvere aut solutum ligare potuit, nisi se ipsum, quem infelicissimo laqueo strangulavit?”. Si noti la paronomasia valuit / voluit, che rimarca l’antitesi.
[23] Altro problema procedurale: la notifica dell’edictum peremptorium è andata a vuoto e neppure la Historia Ottonis suggerisce che l’allontanamento del Papa sia qualcosa di più che una coincidenza; semmai, il risalto che si dà alla caccia deriva dal divieto per i chierici di praticarla, che ne fa l’ennesima colpa di Giovanni.
[24] “Quam insuper ille inlolerabilis in his error, et inter haereses numerandus, dum illud erroneum et haereticum asserunt episcopi isti, quod exemplo Judae confirmant, nimirum propter peccata auferri a Pontificibus clavium potestatem, ligandi atque solvendi a Deo traditam facultatem? Professi sunt hac ipsi suis scriptis, Epistola tunc ad Joannem Pontificem data; quod esse haereticum Catholicus quis negabit? Sed quanta in illis episcopis inscitia cum novitate? Quae illa nova phrasis ab Ecclesiastica consuetudine abhorrens, qua Romanos vocant episcopos, sive Romanos pontifices, ipsos Romanae Sedis suffraganeos?”. C. Baronio, op.vol.cit., pagg. 131-2 (ad a. 963, n. 37).
[25] In verità, la tesi che il iudex non fosse tale se non possedeva egli per primo la iustitia non era poi così inaudita o peregrina: la si trova enunciata, sia pure senza indicazioni sulle conseguenze pratiche, in S. Isidoro di Siviglia, Etymologiae IX 4,14 (“Iudices dicti quasi ius dicentes populo, sive quod iure disceptent. Iure autem disceptare est iuste iudicare. Non est autem iudex, si non est in eo iustitia”) e XVIII 15,6, quasi testualmente identico. La Lettera 16 di Raterio, che svolge tutto un articolato argomento sulla situazione in cui si verrebbe a trovare il Papa indegno che dovesse fare da giudice, può essere letta anche come un’implicita presa di distanza dalla linea che prima facie sembra sia stata sposata dalla seconda citazione, perché non gli nega in radice il potere di giudicare.
[26] Cfr. Anastasio II, Lettera I ad Anastasio imperatore, n. 7, in A. Thiel (cur.), Epistolae Romanorum Pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S. Hilaro usque ad Pelagium II, pagg. 615-23, qui 622: “Nam et Judas, quum fuerit sacrilegus atque fur, quidquid egit inter apostolos pro dignitate commissa, beneficia per indignum data nulla ex hoc deterimenta senserunt, declarante hoc ipsum Domino manifestissima voce: Scribae, inquit, et Pharisaei super cathedram Moysis sedent; quae dicunt facite, quae autem faciunt, nolite facere. Dicunt enim et non faciunt.”.
[27] Oltre al caso di Fozio, in cui ci si era regolati in senso diametralmente opposto, si osservi che ancora due secoli dopo Graziano in persona, commentando dist. 19 c. 8, rimproverava Anastasio perché, decidendo per la validità delle ordinazioni acaciane, avrebbe contraddetto i canoni e le disposizioni dei suoi predecessori.
[28] Va altresì notato che il testo dell’apologeticum – “…ut non habeatis licentiam nullum ordinare et missam celebrare”. Liutprando di Cremona, op.cit., pag. 18 (Historia Ottonis 13) – non parla espressamente di invalidità: licentia è il permesso, ma un atto compiuto senza permesso può essere egualmente valido. Di fatto, Giovanni ha poi dichiarato nulla la consacrazione di Leone VIII, ma per un altro motivo: i suoi consacratori, a loro volta consacrati tempo addietro da lui, non potevano conferire l’Ordine sacro nella giurisdizione ecclesiastica che era rimasta di sua spettanza.
[29] Cfr. P. Chiesa, Note…, cit., pag. 63, nt. 143.
[30] La ragione non è indicata e probabilmente Liutprando ha voluto combinare tre allusioni distinte: l’insistenza del passo sul fatto che Giuda vendette Gesù per denaro, per cupidigia, chiama in causa la simonia, che è una delle accuse mosse contro Giovanni XII; la definizione di proditor richiama, ovviamente, la violazione della parola data a Ottone, che un po’ tutta l’opera assimila a Cristo; ma il tradimento peggiore che un cristiano possa commettere è il ripudio della fede. E in questo senso mi sembra plausibile leggervi un riferimento all’accusa più grave della lettera precedente, quei brindisi e quelle invocazioni ai demoni che possono qualificarsi come apostasia.
[31] Va notato che, sia per la Rhetorica ad Herennium (II 16,23), secondo cui “Purgatio est, cum consulto a nobis factum negamus”, sia ancor più chiaramente per S. Isidoro di Siviglia, Etymologiae II 5 (“purgatio est, cum factum quidem conceditur, sed culpa removetur”), purgarsi significava negare la colpa, non necessariamente il fatto.
[32] Il traduttore attenua oboedimus, ma a torto: il senso è proprio che, se Giovanni giurerà, conserverà l’ufficio.
[33] Edictum è la pronuncia ufficiale del magistrato.
[34] Che non si potesse fungere contemporaneamente da accusatore e da giudice, oltre ad essere ovvio, era stato esplicitamente ribadito da Papa Simmaco in una lettera all’imperatore Anastasio, scritta nel corso del processo cui il Pontefice veniva sottoposto e in cui pareva che anche l’imperatore volesse immischiarsi.
[35] Ricordiamo che, nella seconda citazione, il Sinodo richiama l’esempio di Giuda e afferma implicitamente che ogni Apostolo aveva ricevuto il potere di legare e sciogliere, quindi, per giustificare la propria autorità sul Papa, si rifà o a Mt 18,19 o, meno probabilmente, all’interpretazione di Mt 16,16-18 secondo cui Pietro aveva ricevuto questo potere non in persona propria soltanto, ma di tutto il Collegio apostolico.
[36] Ho sostituito “dovrebbe” al “potrebbe” di P. Chiesa, perché l’originale ha tolerandus. “Ad haec Romani pontifices reliquusque clerus et cunctus populus responderunt: ‘Inauditum vulnus inaudito est cauterio exurendum! Si corruptis moribus soli sibi et non cunctis obesset, quoquo modo tolerandus esset. Quot prius casti huius facti sunt imitatione incesti! Quot probi huius exemplo conversationis sunt reprobi! Petimus itaque magnitudinem imperii vestri monstrum illud, nulla virtute redemptum a vitiis, a sancta Romana ecclesia pelli, aliumque loco eius constitui, qui nobis exemplo bonae conversationis praeesse valeat et prodesse, sibi recte vivat ac bene vivendi nobis exemplum praebeat’. Tunc imperator: ‘Placet – inquit – quod dicitis, nihilque gratius nobis quam ut talis qui huic sanctae et universali sedi praeponatur inveniri possit’.”. “Nulla virtute redemptum / a vitiis” è una citazione di Giovenale, Satire IV 3-4, dove il protagonista è un adultero che rifugge soltanto dalle vedove e che deflora una vestale; Giovanni, già si è visto, non rifugge neppure dalle vedove e, sebbene l’accusa non compaia in Historia Ottonis 10, al n. 4 si è detto che ha stuprato più di una vergine. Commento di Giovenale: “alter / si fecisset idem caderet sub iudice morum” (vv. 11-2): in questo caso è appunto ciò che accade.
[37] “His dictis, omnes una voce dixerunt: ‘Leonem venerabilem sanctae Romanae ecclesiae protoscriniarium, virum approbatum et ad summum sacerdoti gradum dignum, nobis in pastorem eligimus ut summus et universalis papa sanctae Romanae ecclesiae, reprobato ob improbos mores Iohanne apostata’. Cumque hoc tertio omnes dixissent, annuente imperatore nominatum Leonem ad Lateranense palatium secundum consuetudinem cum laudibus ducunt, et certo tempore in ecclesia Sancti Petri ad summum sacerdotium sancta consecratione attollunt, et fideles ei adfuturos iureiurando promittunt.”. Liutprando di Cremona, op.cit., pagg. 21-3 (Historia Ottonis 1-6). Dato il parallelo che tutta l’opera traccia tra Giovanni e il diavolo, non è forse inutile notare che la Patristica latina applica con una certa frequenza il termine apostata agli angeli ribelli (cfr. Thesaurus linguae Latinae, ad voc.).
[38] Cfr. il passo in P. Chiesa (cur.), Appendice…, cit., pagg. 90-1: “L’imperatore convoca un sinodo, radunando un gran numero di vescovi; con il loro parere (consilio) invia un’ambasceria al papa fuggiasco, chiamandolo, in forza dell’autorità dei canoni, a tornare alla pontificia sede apostolica. Il papa rifiuta categoricamente (Illo tamen omnimodis renuente); allora il popolo di Roma, per unanime consenso, elegge e ordina al suo posto Leone protoscriniario, uomo valente e capace.”. Benedetto di S. Andrea del Soratte, per quanto critico verso Ottaviano, riconosce che il suo movente è il metus, pur senza dire se sia un timore giustificante o la paura del colpevole: “Apostolicus Iohannes in Campaniae partibus secessit, relicta sedis apostolice [sic] propter metum imperatoris.” (Ibid., pag. 93). Non so fino a che punto la Campagna romana – che dovrebbe cominciare alle porte dell’Urbe stessa – sia fuori della Diocesi di Roma, né quale fosse di preciso, all’epoca, l’estensione del toponimo. Dal canto suo, il Liber Pontificalis non parla espressamente di abbandono della Sede, però depone chiaramente nel senso del timore che pervade il peccatore incorreggibile: “L’imperatore, dopo essersi consultato con i suoi uomini, scese nuovamente a Roma, per ammonire, insieme ai suoi arcivescovi e vescovi, quel pontefice protervo e scellerato a rinsavire dai numerosi e gravi crimini che commetteva. Ma quel malvagio, non appena sentì dell’arrivo dell’imperatore, fuggì nella Campagna, e lì rimase nascosto fra i boschi e i monti, come una bestia. Allora tutti i Romani, tanto gli ecclesiastici che i laici, con unanime consenso e volontà chiesero all’imperatore di assegnare alla santa madre Chiesa un pontefice degno e un pio rettore. A tale pressante richiesta, tutto il popolo ricevette dall’imperatore questa risposta: ‘Scegliete uno che sia degno, e ben volentieri ve lo concederò’.” (ivi, pag. 99).
[39] P. Chiesa, Note…, cit., pag. 65, nt. 159.
[40] L’episodio è narrato da Rufino, Historia Ecclesiastica I 2 (PL 21, 468), riportato per esteso in S. Vacca, op.cit., pagg. 24-5. Non ho verificato fino a che punto sia storicamente attendibile, ma ai nostri fini basta che fosse considerato vero; cfr. Ibid., pagg. 113, 139, 140, per ulteriori riferimenti in scrittori successivi (rispettivamente Niccolò I, Attone di Vercelli, Raterio; cfr. anche pag. 160, il Sinodo di Sutri del 1046), a conferma della fortuna dell’exemplum.
[41] L’accostamento tra improbos e reprobato non è soltanto un gioco di parole: secondo S. Isidoro di Siviglia, Etymologiae X 135, “Inprobus dictus quod instat etiam prohibenti” – “È detto inprobus perché insiste anche davanti a chi proibisce”. In altre parole, l’incorreggibilità delle colpe, più della loro gravità, comporta la reprobatio.
[42] Dal 967, Ottone I si era associato nell’impero il figlio Ottone II.
[43] “Decimo quinto autem Calendas Octobris, mortis vitaeque medius, ad palatium sum convocatus. Cumque ad Christophori patricii eunuchi praesentiam venirem, benigne me suscipiens, mihi cum tribus aliis assurrexit. Quorum hujusmodi fuit narrationis initium: «Ostendunt pallor in ore sedens, macies in corpore toto, crinitum caput, prolixa contra morem barba, immensum cordi tuo inesse dolorem, eo quod redeundi ad dominum tuum terminus est dilatatus. Verum ne sancto imperatori, neve nobis succenseas, oramus. Reddimus autem tarditatis tuae causam. Papa Romanus – si tamen papa est vocandus, qui Alberici filio apostatae, adultero, sacrilego, communicavit, comministravit – litteras nostro sanctissimo imperatori, se dignas, illoque indignas, misit, Graecorum illum, et non Romanorum imperatorem vocans; quod tui domini consilio actum esse, non est ἀμφίσβητον.»”. Liutprando di Cremona, Relatio de legatione Constantinopolitana 50, in PL 136, 929B-C. Curiosamente, Chiesa non considera affatto questo brano nel suo pur corposo commento alla Historia Ottonis.
[44] Va tuttavia notata una possibile lettura alternativa: adulternon è soltanto chi commette adulterio, ma anche colui che, eletto illegittimamente, usurpa una diocesi. Quindi, non escluderei che l’interlocutore – nella realtà storica o sotto l’abile penna di Liutprando – stesse alludendo anche ad una sua illegittimità originaria, che avrebbe viziato all’origine il preteso titolo imperiale di Ottone, secondo la stessa prospettiva di chi gli attribuiva un qualche valore. Invece, sacrilegus potrebbe anche avere il significato esteso proprio dell’omologo italiano, ma le tre accuse sono disposte in climax discendente (con ogni probabilità perché si trovano in un’incidentale, cosicché il centro dell’attenzione deve restare altrove) e difficilmente il nostro “sacrilegio” sarebbe parso meno grave dell’adulterio (in entrambi i sensi appena visti), mentre ciò sembra più giustificabile per il “furto di oggetti sacri”.
[45] Un’altra possibile conferma ci viene da Flodoardo, che riferisce che il Papa non intendeva tornare a Roma che il Papa non intendeva tornare a Roma “perché era accusato di empietà (quia de inreligiositate sua conripiebatur)”. Irreligiositas può essere sia la condotta contraria a specifici doveri morali (inclusa la castità) sia la vera e propria mancanza di fede; e qui il cronista potrebbe aver compendiato le accuse intendendo il vocabolo in entrambi i sensi.
[46] “At quis aliquando accusatus haeresiarcha, vel infamissima quaeque persona convicta in Synodo, absque sentenlia lata, omniumque subscriptione firmata, publiceque recitata legitur e throno deposita, in ordinem redacta, et alia in ejus locum suffecta? At hic una brevique interlocutione imperatoris, imo nec interlocutoria sententia, sed rogationc ipsius imperatoris, successor est datus Joanni, nulla in eum prorsus sententia lata. Nam rogante Synodo imperatorem (ut habent Acta verbatim quam fidelissime ab eodem auctore conscripta) ob immania flagitia Joannem pelli, et alium aliquem virum frugi subrogari, haec ad eos imperator […] Vidisti monstrum, suffectum caput priori capite nulla praeciso sententia? Attendisti prodigium, executionem absque sententia, cum omnis executio sententiae dicatur executio? relative enim se habet ipsa executio ad sententiam. Sed ubi ista? nusquam nec prolata verbis, nec scriptis edita reperitur.”. C. Baronio, op.vol.cit., pag. 131 (ad a. 963, nn. 33-4).
[47] Un ipotetico avvocato di Giovanni avrebbe, ad es., potuto far notare che un apostata non si sarebbe fatto scrupoli a comunicarsi mentre celebrava la Messa: occorre la fede, o almeno un certo timore superstizioso, per evitar la Comunione in peccato mortale. Certi brindisi ben potevano essere le intemperanze di un giovinastro avvinazzato e, se tutti i giocatori di azzardo che esclamano “Sangue di Giuda!” stessero veramente chiamando in aiuto Giuda Iscariota…
[48] Ci fu anche scomunica? P. Chiesa, Note…, cit., pag. 63, nt. 142, lo reputa improbabile, perché un provvedimento simile avrebbe dovuto lasciar traccia nelle fonti, almeno nel “controsinodo”. Ma in quest’ultimo non c’è traccia nemmeno della deposizione come tale e, anzi, di nessuna delle accuse. Viceversa, mi sembra probabile che nella percezione dell’epoca deposizione e scomunica formassero quasi un tutt’uno, perché un atto tale da meritare l’una meritava anche l’altra, o viceversa se si preferisce; del resto, al tempo l’accezione di “scomunica” era assai più vasta e imprecisa, ma senza il minimo dubbio era impensabile che un apostata non fosse scomunicato, quindi, se riteniamo dimostrata la condanna (anche) per questo capo, dobbiamo ritener dimostrata pure la scomunica. Il silenzio del “controsinodo”, unica fonte che potrebbe levare grida indignate, si spiega probabilmente con la strategia di relativo appeasement seguita in quel momento da Giovanni XII (cfr. subito infra nel testo).
[49] La Continuatio Reginonis, in P. Chiesa (cur.), Appendice…, cit., pag. 91, ci dice che “Giovanni – ormai da chiamarsi di nuovo Ottaviano – vedendosi deposto, indotto da tardivo pentimento rompe il patto con Adalberto, che ritorna in Corsica”, mentre egli, rientrato a Roma, “infligge crudeli mutilazioni a Giovanni diacono e Azzone scriniario; il vescovo Otgero di Spira lo fa arrestare, e lo tiene nel suo palazzo con una breve ma dura prigionia; presto però lo lascia libero, sperando nel perdono dell’imperatore. Ma questa sua speranza va delusa per disposizione divina: il 14 maggio Giovanni se ne va dal mondo.”. Historia Ottonis 20 precisa che ad uno fu mozzata la mano destra, all’altro la lingua: poiché si trattava dei due ambasciatori inviati da lui all’imperatore nel 960, P. Chiesa, Note…, cit., pag. 81, nt. 187, ipotizza che siano stati puniti per aver confermato le rivelazioni di Ottone al Sinodo circa l’alleanza giurata, facendolo dunque passare per traditore (“difficilmente Giovanni avrà avvalorato una simile dichiarazione […], ma avrà invece attribuito la richiesta di aiuto all’iniziativa dei due ambasciatori”). In effetti, il taglio della lingua si spiega bene in una logica di contrappasso e quello della mano è una delle sanzioni tipiche del delitto di falso. Si tratta, in ogni caso, di sanzioni “mirate”, che non trovano traccia negli atti del “controsinodo” e che, a ben vedere, andrebbero in qualche modo a giustificare la condotta dell’imperatore, tratto da loro in inganno.
[50] Qui è impossibile, almeno per un orecchio moderno, non sentire una nota di ironia mordace, come se Giovanni stesse facendo dire al suo Sinodo (i cui membri, in larga parte, stanno sconfessando sé stessi…) che egli potrà anche essere un adultero, ma ben altro e più grave adulterio hanno favorito i partigiani dell’imperatore!
[51] P. Chiesa (cur.), Appendice…, cit., pag. 105; l’originale latino, tratto dall’edizione MGH, è alle pagg. 100-4.
[52] L’unica difesa d’ufficio della persona del Papa, se così vogliamo chiamarla (ed è forse una forzatura), è affidata alle formule protocollari; fa indubbiamente un certo effetto veder Giovanni definito non solo “piissimo e mitissimo”, ma addirittura “piissimo e vicino agli angeli”. Formule di protocollo e nulla più, in sé; ma in questo particolare contesto, anche solo per il fatto di associarsi alla rivendicazione del titolo papale, sono pure un guanto di sfida.
[53] Sappiamo da Liutprando che la sede era S. Pietro, quindi non si può tradurre “nella mia chiesa”, perché questa sarebbe la cattedrale ossia l’Arcibasilica lateranense; potrebbe però essere Ecclesia = diocesi.
[54] Patriarchīum, grecismo (< πατριαρχεῖον) di età medioevale, non attestato nel Thesaurus linguae Latinae , è in genere, dunque verosimilmente anche qui, la residenza di un patriarca e, nella Roma di allora, il palazzo dei Papi accanto al Laterano: l’accusa è dunque ancor più specifica e l’oltraggio implicito maggiore. Liutprando però ci dice che nel palazzo del Laterano (Lateranense palatium) è avvenuta l’acclamazione, non la consacrazione, e probabilmente per questo Chiesa ha tradotto dando a patriarchiumun senso più lato.
[55] P. Chiesa (cur.), Appendice…, cit., pag. 105.
[56] Sono elencati tutti gli Ordini minori, tranne l’esorcistato. L’omissione mi sembrapolemica, non casuale.
[57] Sarà lecito veder qui un esempio della strategia difensiva “La padella disse al paiolo…”.
[58] P. Chiesa (cur.), Appendice…, cit., pag. 107. Ho corretto il “dunque” di Chiesa, che istituisce un nesso con la lotta alla simonia che precede immediatamente e il principio che si va ad enunciare, con “anche”, perché il testo originale ha appunto etiam e non c’è traccia di un ergo, di un igitur o di un itaque o altra congiunzione simile.
[59] Superfluo dire che qui non si vede la minima traccia di citazioni a comparire. Quanto a rispetto della procedura, qui tra i due contendenti il più pulito ha la rogna!
[60] La vicenda di Costantino II (767-69) si legge come un romanzo assai truculento: cfr. Redazione, s.v. Costantino II papa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXX, Roma 1984 (ripresa in Enciclopedia dei Papi s.v. Costantino II, antipapa). Per quanto riguarda il nostro tema, così decise il Concilio che giudicò il caso da lui aperto: “Nella terza sessione fu deciso che i sacramenti da lui impartiti dovevano essere considerati invalidi, ad eccezione del battesimo e della cresima. Pure invalide dovevano venir considerate le ordinazioni da lui compiute. Pertanto gli otto vescovi da lui consacrati vennero retrocessi al grado da loro rivestito in precedenza nella gerarchia ecclesiastica, se avevano ricevuto un ordine minore. I padri conciliari ammettevano tuttavia che essi potessero venire rieletti all’episcopato e potessero ricevere la consacrazione relativa. Quanto agli otto presbiteri ed ai quattro diaconi ordinati da C. II, se laici al momento dell’ordinazione, dovevano passare ‘in religioso habitu’ ed in clausura monastica il resto della loro esistenza; se chierici, venivano retrocessi al grado ricoperto in passato. Avrebbero potuto, in futuro, essere innalzati al presbiterato, ma sarebbe stata loro interdetta la pienezza del sacerdozio: il grado episcopale.”.
[61] P. Chiesa (cur.), Appendice…, cit., pag. 108.
[62] Cfr. C. Baronio, op.vol.cit., pag. (ad a. 964, n. 14): “Ita quidem in enervato lasciviis homine nervos Ecclesiasticae disciplinae Deus, cui ipsa Petri cathedra curae est, servans, eos in schismaticos tetendit, et secundum illud Davidicum: «Percussit inimicos suos in posteriora, opprobrium sempiternum dedit illos» [Ps. 77,66 Vulg.]; quos voluit, ab Apostolica Sede emisso sua potentia fulmine (cujuscumque manu non interest) jacere prostratos.”.
[63] “Quod [‘A fide devius’] intelligit Huguccio, cum Papa non vult corrigi; si enim paratus esset corrigi, non posset accusari […]. Sed quare non potest accusari de alio crimine? Poniamus quod notorium sit crimen eius vel per confessionem, vel per facti evidentiam: quare non accusatur vel de crimine simoniae, vel adulterij [si] etiam cum admonetur, incorrigibilis est, et scandalizatur Ecclesia per factum eius? Certo credo quod si notorium est crimen eius, quandoque, et inde scandalizatur Ecclesia, et incorrigibilis sit: quod inde possit accusari. Nam contumacia dicitur haeresis […] & contumax dicitur infidelis […]. Hic tamen specialiter fit mentio de haeresi, ideo quia et si occulta esset haeresis de illa posset accusari: sed de alio occulto crimine non posset.”. Glo. A fide devius, dist. 40 c. 6 Si Papa. Non è forse un caso che, a margine di questa glossa, l’Arcidiacono annoti che la denuntiatio si fa in vista della correzione (emenda del reo), a cui il Papa non può essere costretto: può darsi che stesse sconfessando implicitamente quanto avvenuto proprio nel caso di Giovanni XII.