Nel quadro del dibattito in corso volentieri pubblichiamo questo secondo contributo inviatoci dall’Avv. Guido Ferro Canale.


Rilevanza e irrilevanza dell’obiezione di principio

Introducendo questa serie di riflessioni sull’argomento del Concilio imperfetto, ho avuto cura di premettere che non era mia intenzione tornare sull’aspetto strettamente teologico della questione, cioè sul problema della compatibilità dell’istituto con il dogma del Primato, così come definito al Vaticano I. Ma, affinché non sembri che io voglia semplicemente ignorare la difficoltà, mi sembra qui doveroso spiegare perché essa mi sembri superabile, o meglio perché si riduca all’esigenza di trovare la spiegazione migliore per una compatibilità di cui, invece, siamo e dobbiamo essere assolutamente certi. Il ragionamento si può formulare nei termini del sillogismo che segue:

· le leggi ecclesiastiche universali non possono comandare nulla che il diritto divino vieti, né vietare nulla che il diritto divino comandi;

· ma proprio (varie) leggi ecclesiastiche universali, prevedendo il Concilio imperfetto, comandano di attenersi alle sue decisioni;

· dunque, attenersi alle sue decisioni non può essere contrario al diritto divino, quasi che esso non avesse il potere di renderle.
La conclusione non ha, a mio avviso, bisogno di essere spiegata, ma la premessa maggiore forse sì. E dopo, naturalmente, sarà necessario esaminare in dettaglio queste leggi ecclesiastiche universali. È il duplice scopo di quest’articolo.

Premessa maggiore: l’indefettibilità delle leggi ecclesiastiche universali

L’espressione “legge ecclesiastica” designa, nel suo senso tecnico, tutte e sole le disposizioni canoniche di diritto umano. Resta dunque escluso il diritto divino e, con esso, anche l’infallibilità propriamente detta, che riguarda l’insegnamento della dottrina rivelata o almeno della morale naturale. Tuttavia, in quest’altro ambito viene in rilievo una proprietà affine della Chiesa: l’indefettibilità. La differenza può essere illustrata da un esempio concreto e attinente al nostro tema: senz’alcun dubbio la simonia è un peccato gravissimo, come dire che è contraria al diritto divino; ma ciononostante il diritto divino non afferma e non esclude che l’elezione simoniaca del Romano Pontefice debba essere nulla. Di fatto, Giulio II, asceso al soglio dopo il Pontificato di Alessandro VI, che si diceva fosse stato acquistato dal Cardinale spagnolo, ritenne di intervenire con la bolla Cum tam divino, in modo tale che l’eletto per simonia, anche se nessuno ne fosse mai venuto a sapere niente, sarebbe sempre stato un usurpatore e nullo qualunque suo titolo;[1] quattro secoli dopo, tuttavia, S. Pio X ha ritenuto preferibile disporre in senso opposto e (fermo restando che la simonia è un delitto canonico oltreché un peccato, fermo altresì che in genere le nomine ottenute per simonia sono nulle) ha eccettuato espressamente l’elezione del Papa dalle norme generali, disponendo che resti valida ed efficace anche in caso di simonia.[2] Se si trattasse di due atti infallibili in senso stretto, non potrebbero essere diametralmente opposti come invece sono, perché uno sarebbe la verità cattolica e l’altro l’eresia. Sono invece atti indefettibili, che cioè non possono contraddire il diritto divino, però possono avere un contenuto reciprocamente opposto: noi siamo tenuti a credere che entrambe le soluzioni siano compatibili con la Legge di Dio, anche se magari più o meno opportune secondo le contingenze storiche del momento. In termini più tecnici: qui si parla di “legge ecclesiastica universale” come di una legge rivolta a tutti i fedeli cattolici,[3] ai quali è fatto obbligo o divieto di fare qualcosa:[4] nel nostro esempio, accettare o rifiutare come Papa legittimo un eletto per simonia.[5] Ebbene, in atti simili la Chiesa non potrà mai comandare il male morale o vietare il bene, non potrà mai contraddire il diritto divino naturale o positivo, perché altrimenti le porte degli inferi avrebbero prevalso. Pertanto, se riscontriamo l’esistenza di una legge ecclesiastica universale, siamo assolutamente certi, per quanto appena detto, che il suo contenuto non contraddice il diritto divino. Potrà essere più o meno conveniente, potrà essere perfino pericoloso per qualche punto di dottrina (il che porrà eventualmente altri problemi), ma non vi sarà mai quell’incompatibilità totale che è propria della contraddizione logica.

Premessa minore. Le leggi ecclesiastiche universali sul Concilio imperfetto

A questo punto sarà chiaro al lettore perché io pensi di poter superare per questa via la polemica teologica: se riesco a dimostrare che l’istituto del Concilio imperfetto è previsto da una legge ecclesiastica universale (o più di una), cade in radice la tesi che esso contraddica il diritto divino, in particolare il dogma del primato… o qualunque altro, se è per questo.
Fortunatamente, il compito è piuttosto agevole, una volta che si tenga presente che il termine “legge” non va riferito solamente ad atti formali dell’autorità ecclesiastica: se questi mancano, infatti, in diritto canonico ha forza di legge l’opinione comune e costante dei dottori. Il principio, tradotto in norma positiva dal can. 20 CIC17, era tuttavia già invaso nell’uso da secoli, tanto che i commentatori del Codice pio-benedettino non lo vedono affatto come una novità bisognosa di essere spiegata: semplicemente, siccome nelle questioni pratiche si chiede agli esperti in caso di dubbio sul da farsi, la linea di azione che essi hanno reputato corretta, se non è solo l’opinione comune ma anche costante, quindi se ha superato la prova del tempo, offre una certezza morale sufficiente per agire e analoga alla legge scritta. Orbene, su tale premessa possiamo subito indicare che:

· nel caso dello scisma di Papi, quello con la situazione più chiara di tutti, il Concilio imperfetto è prescritto dal cap. Si vero, ossia la parte pertinente del decreto Frequens del Concilio di Costanza;[6]

· la già citata Cum tam divino di Giulio II, per il sospetto di simonia, finché è rimasta in vigore, lo prevedeva consentendo espressamente ai Cardinali di convocarlo;[7] può essere il caso di notare che tale facoltà si aggiunge a quella di procedere direttamente ad una nuova elezione, tenendo in non cale la precedente, appunto perché nulla;[8]

· il consenso degli autori estende l’istituto alla generalità dei casi di Papa dubbiamente eletto, sia pure con problemi rispetto alla competenza esclusiva del Collegio cardinalizio ad interpretare le leggi che regolano il Conclave e giudicare la validità dell’elezione;[9]

· l’ipotesi del Papa eretico, per una vera unanimità morale degli autori, ivi compresi anche coloro che non la ritengono possibile,[10] casomai si verifichi comporta la necessaria perdita dell’ufficio, che secondo i più avviene ipso facto, secondo altri richiede una sentenza previa che accerti e dichiari l’eresia,[11] ma mette comunque capo ad una pronuncia giudiziaria, almeno dichiarativa, che (per alcuni con la possibile alternativa del Collegio cardinalizio) spetta al Concilio imperfetto;[12]

· tutti gli autori, infine, concordano nell’equiparare al Papa eretico il caso del Papa scismatico, che peraltro è di gran lunga il meno studiato.

Sono, in buona sostanza e non a caso, tutte le ipotesi di Concilio imperfetto esistenti, già indicate nel primo articolo.

Alcune possibili obiezioni

Mi sembra opportuno, anche per economia di trattazione, anticipare alcune obiezioni che verrebbero (e verranno comunque, mi sa…) verosimilmente sollevate.

In primo luogo, qualcuno potrebbe dire che il c.d. ius suppletorium opera soltanto nei casi non disciplinati dal diritto divino; quindi, invocando la communis opinio doctorum per escludere che simili questioni contraddicano il Primato io starei, in realtà, incorrendo in petizione di principio. L’obiezione è insidiosa e ho dovuto riflettere bene per essere sicuro della risposta. Nondimeno:

1. la Chiesa non può sbagliarsi nel recepire una definizione dogmatica; se dunque così tanti autori – non solo canonisti, ma anche teologi: valga per tutti il nome di Louis Billot – seguitano ad ammettere, quantomeno in via ipotetica, l’istituto del Concilio imperfetto anche dopo le definizioni del Vaticano I,[13] è perlomeno dubbio che simili casi straordinari debbano ritenersi compresi in esse; ma poiché nulla si intende definito, se ciò non risulti in modo manifesto, ai fini pratici deve optarsi per la conclusione che da esse li esclude;

2. la Chiesa ha il potere di stabilire procedure elettorali da osservarsi a pena di nullità (come fa almeno da quando è stato istituito il Conclave) altri vizi invalidanti l’elezione del Papa che non sono previsti con tale effetto dal diritto divino, come è stato senz’altro il caso della simonia, finché era in vigore la bolla di Giulio II; da ciò segue che esiste almeno un caso in cui sicuramente esiste il potere di deporre il Papa, poiché tutti ammettono che esiste un giudice dell’elezione contestata;[14] ma se giudizio dev’essere, che lo compiano i Cardinali o il Concilio imperfetto, ad esso si dovrà attribuire forza di giudicato, cioè quell’efficacia propria delle sentenze non più impugnabili che, appunto come tali, se sono sbagliate cambiano la realtà giuridica in modo tale da renderla conforme al proprio contenuto;[15] e così, Tizio che era Papa legittimo, ma per un errore giudiziario non è stato riconosciuto tale, necessariamente perde la potestà, deve cioè essere – in buona sostanza – deposto per effetto della sentenza erronea, se si vuole che la controversia abbia termine e che si possa validamente eleggere un Successore di Pietro;[16]

3. se poi qualcuno volesse ipotizzare che l’autorità ecclesiastica competente, quale che sia goda dell’infallibilità nel decidere simili questioni, di tale testi non ho trovato traccia presso alcun autore e, comunque, sarebbe agevolmente smentita dall’altalena di decisioni contrastanti sulla validità dell’elezione di Formoso (che, oltretutto, oggi è comunemente reputato Papa legittimo benché l’ultima di tali pronunce sia stata a lui avversa). Del resto, sempre la Cum tam divino, già più volte citata, taglia la testa al toro: autorizzando la convocazione di un Concilio imperfetto, essa (in modo implicito ma ovvio) comanda a tutti i fedeli di seguirne le decisioni, quindi anche di non obbedire all’eletto dichiarato illegittimo, neppure sotto pretesto di erroneità della sentenza, e di riconoscere chi sarà stato eletto in sua vece, quand’anche la decisione fosse erronea.[17] Conclusioni, queste, che in quanto desunte da una legge ecclesiastica universale sono certamente compatibili con il diritto divino. Ma se cade l’ostacolo di principio, allora il ius suppletorium può e deve operare.


Seconda possibile obiezione: non vi è affatto una lacuna nella legge, bensì una chiara volontà legislativa di abrogare l’ipotesi eccezionale di giudicabilità del Papa eretico, rendendo assoluto il principio “Prima Sedes a nemine iudicatur”, che appunto per questo è stato enunciato al can. 1556 CIC 1917 senza più la nota clausola “nisi forte deprehendatur a fide devius”.[18]
Intanto, il Codice si indirizza ai fedeli di rito latino e perciò non è una legge ecclesiastica universale: già solo per questo, difficilmente potrebbe cambiare in modo implicito norme universali. Ma soprattutto, una simile lettura innovativa è contraria alle sue stesse regole di interpretazione: non c’è dubbio, infatti, che il can. 1556 riproduca il diritto anteriore, dove il principio dell’ingiudicabilità della Prima Sedes era spesso enunciato in termini assoluti, ma si sottintendeva sempre la nota eccezione; il can. 6 n. 2° ci prescrive di non allontanarci, in caso di dubbio, da quel che è il diritto anteriore come interpretato dai probati auctores (che già sappiamo cosa dicano). D’altronde, il silenzio si spiega benissimo in altri modi: il caso era comunemente ritenuto impossibile o comunque rarissimo e, secondo un’antica massima assai lodevole, il legislatore tralascia quel che accade solo di rado;[19] in più, almeno per quanto riguarda la volontà dei compilatori, il solo fatto che il can. 188 – sulla rinuncia implicita ad ogni ufficio da parte dell’eretico pubblico – annoveri espressamente tra le proprie fonti anche il §6 della Cum ex Apostolatus officio, quindi il caso, a rigore diverso, dell’invalidità dell’elezione al Papato di un eretico, fa pensare che volessero ricondurre a tale fattispecie tutte le possibili varianti della tremenda fattispecie, prevedendo sempre la decadenza automatica sine ulla declaratione, alla Bellarmino (il che comunque non esclude l’utilità di un provvedimento dichiarativo, solo la sua giuridica necessità prima di un nuovo conferimento dell’ufficio).
D’altro canto, il consenso sulla soluzione da darsi attesta anche l’esistenza di una lacuna, appunto perché la soluzione è per la giudicabilità del Papa, sia pure in termini differenti e con differenti giustificazioni.[20] Certo, la tesi secondo cui l’eretico, anche pubblico e notorio quanto si voglia, resterebbe Papa senza che si dia alcun rimedio giuridico al riguardo, non difesa che io sappia da nessuno fino a tutta la canonistica classica, giudicata assai improbabile dal Bellarmino, abbracciata in età moderna dal solo Bouix, ha trovato oggigiorno alcuni agguerriti difensori;[21] ma non bastano pochi autori isolati a scalfire la vera unanimità morale, che dura almeno dal tempo del Decretum di Graziano, sul fatto che il Papa eretico deve perdere l’ufficio, di diritto e anche di fatto: la divisione tra chi lo considera iam depositus e chi deponendus è importante, però certamente non infirma il principio comune a entrambi, cioè che la Chiesa possiede un mezzo giuridico per liberarsene e darsi un altro Papa legittimo. Ora, per gli uni e per gli altri, che si tratti di una sentenza dichiarativa o di una deposizione vera e propria, il giudice competente è proprio il Concilio imperfetto. Ergo

Infine, terza ma non meno importante delle possibili obiezioni: il mio ricorso al decreto Frequens. Dopotutto, il Concilio di Costanza non gode di buona fama presso molta parte dell’apologetica cattolica e il Frequens, in particolare, è ricordato quasi solo per la pretesa di legare le mani al Papa imponendo la celebrazione periodica dei Concili generali. Premesso che quest’ultima, all’evidenza, è materia ben diversa dallo scisma di Papi e che la piena libertà di azione rivendicata dai Pontefici, a partire almeno da Pio II, sull’anquomodo e quando della convocazione di un Concilio non tange il caso specialissimo della pluralità di pretendenti, a mio avviso il Frequens è un ottimo esempio di come la “non incompatibilità” della legge ecclesiastica universale con il diritto divino vada intesa in maniera molto rigorosa e tutto implichi fuorché una certezza anticipata di piena armonia. Chiariamo, anzitutto, che il Frequens è stato senz’altro una legge in piena regola: Martino V ed Eugenio IV, se anche mancassero atti di conferma espressa da parte loro, lo hanno applicato e hanno fatto mostra, il secondo specialmente, di volervisi attenere con il massimo scrupolo; ma vi è almeno un atto di conferma espressa da parte di Eugenio, il breve Ad ea ex debito, tanto più significativo in quanto posteriore al dramma del conciliabolo di Basilea.[22] Quindi, l’approvazione pontificia è sicura. Inoltre, se è vero che una legge umana non può mai obbligare il Papa in termini stretti e assoluti, tuttavia in generale è conveniente che egli la osservi; più nello specifico, la libertà di cui egli gode per diritto divino nello stabilire se e quando convocare un Concilio non esclude a priori che, in circostanze particolarissime, egli si impegni a compierne una celebrazione periodica, vuoi ad maiora mala vitanda ossia per contenere le derive conciliariste, vuoi perché ritiene che l’opera di riforma della Chiesa possa esser meglio attuata attraverso lo strumento conciliare, ma sia destinata a protrarsi per diverso tempo e più tornate. Ciò non significa che tale legge sia in armonia con il principio della libertà (e superiorità) del Papa, evidentemente; ma se resta sottinteso che si tratta di norma umana e che quindi il Papa può derogarvi se ravvisa circostanze diverse da quelle per cui essa è stata emanata, non si dà un’incompatibilità logica stretta; e infatti il problema è sfociato in scontro aperto nel momento in cui i basileesi hanno preteso di trasformare il Frequens quasi in legge divina, o comunque in corollario intangibile del “dogma” della supremazia conciliare. Infine, ma non certo da ultimo, vi è un consenso generale degli autori nel ritenere che le previsioni del Frequens relative allo scisma di Papi siano sopravvissute al superamento dello scisma di Basilea e rimaste in vigore anche in seguito.[23]
Orbene, vale per il Frequens quel che si è detto per la Cum tam divino, ma con l’importante differenza che il decreto di Costanza, oltre a non presupporre necessariamente un dubbio probabile sulla legittimità dell’elezione, prevede addirittura una deposizione papale latae sententiae. Vediamo il testo:
Chiunque si comportasse da romano pontefice, entro un mese dal giorno in cui venisse a sapere che un altro od altri hanno assunto le insegne del papato, o che hanno cominciato a governare come papi, sotto minaccia dell’eterna maledizione e della perdita di ogni diritto, se per caso ne avesse acquistati [sul] papato, e di essere considerato inabile a qualsiasi dignità attiva e passiva, sia tenuto ad indire e pubblicare il predetto concilio, entro il termine di un anno, nel luogo già stabilito, a convocarvi con lettere il suo competitore o competitori, e così gli altri prelati e principi, per quanto sarà in lui. Sia tenuto, inoltre, sotto minaccia delle pene predette, a recarsi personalmente al luogo del concilio nel tempo stabilito, e a non muoversi fino a che il concilio non abbia risolto la questione dello scisma; con questa clausola, però: che nessuno dei contendenti sul papato presieda il concilio come papa. Anzi, perché la chiesa possa godere tanto più liberamente e tempestivamente di un unico e indiscusso pastore, tutti quelli che sono in lotta per il papato, per autorità di questo santo sinodo siano ipso iure sospesi da ogni ufficio, dal momento in cui il concilio sarà cominciato. Nessuno, inoltre, obbedisco ad essi, o ad uno di loro, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma, fino a che la stessa causa non sia stata risolta dal concilio.”.[24]

Il testo latino nel Mansi è molto chiaro rispetto alla sanzione comminata: “teneatur sub interminatione maledictionis aeternae, & amissione iuris, si quid for[t]e sibi quaesitum esset in papatu, quam ipso facto incurrat”. Ora, il diritto canonico distingue con molta cura tra il diritto ad un ufficio (ius ad rem) e quello su un ufficio (ius in re): il primo spetta, in particolare, all’eletto che deve ancora accettare il Pontificato e consiste nel diritto di diventare Papa, senza però esserlo ancora; il secondo corrisponde alla titolarità piena (cfr., da ultimo, il can. 178 CIC 1917). Quindi, parlando di perdita ipso facto di un diritto in Papatu, il decreto Frequens sta dicendo che, per il caso in cui quel pretendente fosse davvero il Papa legittimo, per effetto dei delitti creati dal decreto stesso verrebbe deposto. O “privato”, se si preferisce questo termine, che sta ad indicare la perdita dell’ufficio proprio in quanto comminata come sanzione penale. Se qualcuno si domandasse la giustificazione teologica di una simile legge, credo che la storia e il testo la chiariscano a sufficienza: il Concilio di Costanza, amaramente ammaestrato da decenni in cui tutti più o meno ammettevano che “ad un certo punto” il Papa troppo ostinato nella rivendicazione dei propri diritti divenisse egli stesso reo del delitto di scisma, però nessuno sapeva di preciso dove tracciare la riga, ha inteso risolvere il problema per il futuro creando una serie di obblighi precisi la cui violazione, in quelle particolari circostanze, comporta di per sé che lo scisma si perpetui e fors’anche si aggravi; non si dice espressamente che essa rende il Papa scismatico (e invero non è prevista la scomunica), però vi è una tendenziale equiparazione.

Questo è il quadro generale. Proseguiremo esaminando vari problemi relativi alle singole possibili ipotesi di Concilio imperfetto, non escluse le molte riflessioni canoniche e teologiche sul problema della simonia; esamineremo più da vicino qualche esempio storico poco noto; e naturalmente tratteremo in dettaglio il caso più importante, quello del Papa eretico.


[1] Cfr. Giulio II, bolla Cum tam divino del 14 gennaio 1505, approvata dal Concilio Ecumenico Lateranense V il 16 febbraio 1513, in Bullarium Romanum t. V, Torino 1860, n. V, pagg. 405-8. Testo latino e traduzione italiana disponibili entrambi in Rete, anche a parte.
[2] Cfr. S. Pio X, Costituzione Apostolica Vacante Sede Apostolica del 25 dicembre 1904, in AAS 1 (1909) 7-16, n. 79: “Simoniae crimen, tam divino quam humano iure detestabile, in electione Romani Pontificis omnino sicut reprobatum esse constat, ita et Nos reprobamus atque damnamus, huiusque criminis reos poena excommunicationis latae sententiae innodamus; sublata tamen irritatione electionis simoniacae, quam Deus avertat, a Iulio II (vel alio qualicumque decreto pontificio) statuta, ut praetextus amputetur impugnandi valorem electionis Romani Pontificis.” – “Il delitto di simonia, odioso tanto per il diritto divino quanto per l’umano, nell’elezione del Romano Pontefice, come risulta che è stato disapprovato, così anche Noi disapproviamo e condanniamo, e leghiamo i colpevoli di questo delitto con la pena della scomunica latae sententiae; eliminata tuttavia l’invalidaziome dell’elezione simoniaca, che Dio la scongiuri, disposta da Giulio II (o da qualunque altra norma pontificia), per eliminare un pretesto per impugnare la validità dell’elezione del Romano Pontefice.”.
[3] E non, come in altri impieghi dell’espressione “legge universale” da parte dei canonisti, a tutti i fedeli di rito latino, o a tutti gli appartenenti ad una data categoria (es. Parroci, Vescovi…), anche se a volte una legge può essere formalmente di quest’ultimo tipo e sostanzialmente universale nel senso che qui rileva, un po’ come il Catechismo Romano era indirizzato ai Parroci, affinché fungesse da riferimento alla predicazione, però sostanzialmente consisteva in un atto magisteriale destinato a vincolare direttamente le coscienze dei fedeli.
[4] Alcuni teologi, p.es. il Card. Billot (cfr. L. Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, vol. I, pagg. 469-71, che primanda tra l’altro a Pio VI, bolla Auctorem fidei del 28 agosto 1794, sugli errori del Sinodo di Pistoia, prop. 79), ravvisano l’indefettibilità anche nelle leggi universali che semplicemente permettono qualcosa (sembra, dunque, che escludano che all’interno della Chiesa possa darsi una forma di tolleranza del male, anche laddove sarebbe lecita in ambito secolare) e perfino nell’approvazione o emanazione diretta di leggi particolari da parte del Papa. Qui però mi limito a quella che è la tesi più restrittiva – propugnata ad es. da M. Cano – perché tutti concordano che almeno in questi casi l’indefettibilità entri in gioco.
[5] In effetti, buona parte delle norme riferite all’elezione del Papa rientra nel concetto di “legge ecclesiastica universale”, perché concorre a definire chi sia, o non sia, il Papa legittimo che tutti i fedeli hanno l’obbligo di riconoscere per tale. Altra questione è se esista una certezza infallibile che il personaggio che pro tempore sembra che sia stato legittimamente eletto – perché nessuno ha sollevato pubblicamente dubbi ed egli gode di riconoscimento universale – sia davvero il Pontefice legittimo: i due problemi non vanno confusi.
[6] Concilio Ecumenico di Costanza, Sess. XXXIX, 9 ottobre 1417, decreto Frequens generalium Conciliorum, in J.D. Mansi (cur.), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio…, 1159B–1161D. Una trad.it. di tutti i decreti conciliari in ordine cronologico (su un’unica pagina, che bisogna scorrere per trovare quello di interesse) a questo link; salvo errore, è tratta da G. Alberigo (cur.), Decisioni dei Concili Ecumenici, Torino 1975.
[7] Naturalmente, la Cum tam divino è stata abrogata e l’ipotesi non è più attuale, ora che l’elezione pontificia simoniaca è espressamente tenuta ferma e valida al diritto (anche se, sia detto per inciso, non escluderei in astratto che la gravità dello scandalo possa essere di una tale portata da rendere moralmente doveroso per l’ipotetico Papa scellerato rinunziare all’ufficio conseguito in modo tanto turpe). Essa, però, rileva sotto il già citato profilo dell’indefettibilità: il fatto della vigenza storica, oltretutto prolungata per quattro secoli, dimostra una volta per sempre che il suo contenuto non è incompatibile – nel senso rigoroso e stretto del termine – con il dritto divino.
[8] Cfr. Giulio II, Cum tam divino, cit., §8: “Et insuper liceat Cardinalibus qui electioni praedictae simoniacae non interfuerint et a praefato sic electo discesserint, adhibitis secum aliis Cardinalibus, etiam illis qui huiusmodi simoniacae electioni consenserunt, et postea eisdem Cardinalibus in dicta simonia non complicibus se univerint, si se cum eisdem unire voluerint, alioquin sine eis ad alterius nihilominus Pontificis electionem non expectata alia sententia declaratoria simoniacae electionis huiusmodi (eadem tamen praesente nostra constitutione semper in suo robore permanente) libere alias tamen canonice devenire, et Concilium etiam generale indicere et convocare in loco idoneo, prout eis videbitur expedire.” – “E inoltre sia lecito a quei Cardinali, che non abbia preso parte alla predetta elezione simoniaca e si siano allontanati dal suddetto [personaggio] che è stato così eletto – associati a sé gli altri Cardinali, anche queli che hanno consentito a siffatta elezione simoniaca e in seguito si siano uniti ai medesimi Cardinali non complici della detta simonia, se [questi ultimi] vogliano unirsi con loro, altrimenti senza di loro – giungere nondimeno liberamente, tuttavia secondo i canoni nelle altre cose, all’elezione di un altro Pontefice, senza attendere un’altra sentenza dichiarativa di siffatta elezione simoniaca (restando però sempre nel nostro vigore la medesima presente Nostra Costituzione) e anche indire un Concilio generale e convocarlo in luogo idoneo, secondo quel che parrà loro opportuno.”. Cfr. A.S. Camarda, Constitutionum Apostolicarum, una cum Caeremoniali Gregoriano de pertinentibus ad electionem Papae, synopsis accurata et plana necnon elucidatio omnium fere difficultatum, quae evenire possunt circa pertinentia ad electionem Romanorum pontificum, Diss. LXII – Quinam est legitimus Judex intrusi?, Rieti 1737, pagg. 275-7, che distingue: si può procedere senz’altro ad una nuova elezione nei casi in cui l’usurpazione è notoria, mentre negli altri bisogna convocare il giudice competente, che è il Concilio generale, soprattutto se almeno alcuni dei Cardinali hanno votato per l’eletto e sono, dunque, parte in causa.
[9] A questo proposito bisogna valutare le posizioni dei diversi autori secondo le particolarità del diritto positivo del tempo in cui scrivono, che più di uno di loro dà per sottintese. Per la tesi della competenza dei Cardinali, cfr. M. da Casola, Compendio di Diritto Canonico, Genova 1967, pag. 190: “Se il dubbio probabile riguarda la legittimità dell’elezione, il Papa non è validamente eletto. Affinché il R. Pontefice ottenga la giurisdizione suprema si richiede che sia legittimamente eletto; ora l’elezione dubbiamente valida non è legittima. Se però il dubbio oggettivo è probabile e non universale, ma di difficile soluzione, il giudizio spetta al Collegio dei Cardinali a norma della Cost. ‘Vacantis Apostolicae Sedis‘, nn. 3-4.” (non è detto cosa dovrebbe accadere se il dubbio fosse anche universale; verosimilmente l’A., come il suo maestro Conte da Coronata, ritiene che l’universalità stessa basti a risolvere il dubbio in senso contrario all’eletto, il che può andar bene nell’immediato ad cautelam, ma come regola generale mi pare eccessiva). Nel senso della competenza del Concilio, invece, cfr. F.M. Cappello, De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam, vol. II – De Curia Romana “Sede Vacante”, Roma 1912, pag. 16: “Dubio extante de legitimitate electionis, seu quinam verus ac legitimus Pontifex sit, Doctores communiter docent generali Concilio ius competere rem dirimendi, prout factum fuisse om nibus compertum est schismatis occidentalis tempore.”; F.X. Wernz – P. Vidal – P. Aguirre, Ius canonicum ad normam Codicis exactum, vol. II – De personis, Roma 1943, pagg. 520-1: “R. Pontifex, de cuius canonica electione non constet, atque post accuratum examen positiva solidaque dubia existant, omnino non acquisiverit unquam a Christo Domino iurisdictionem papalem. Quare Episcopi in Conc. generali congregati, si ad examen vocant huiusmodi casum dubium, non iudicant de vero Papa, utpote Pontificia iurisdictione carente.”.
[10] Cfr. L. Billot, op.vol.cit., pag. 615: “Hac igitur suppositione semel facta, concedunt omnes auferendum fore vinculum communionis et subiectionis, propter auctoritates divinas quae expresse iubent separationem ab haereticis, Tit. III-10, 2 loan. 10, etc. Sed aliqui cum Caietano vohmt ut papa factus haereticus subsit potestati ministeriali Ecclesiae in ordine ad depositionem, dicuntque hanc esse unicam exceptionem in generali doctrina paulo supra asserta et declarata. Alli vero statuunt quod talis ipso suo facto a pontificatu excideret, ita ut ex parte Ecclesiae non esset locus depositioni, sed solum sententiae declaratoriae de vacatione sedis.” – “Pertanto, una volta fatta quest’ipotesi, tutti concedono che dovrà essere eliminato il vincolo di comunione e sottomissione, in virtù dei testi scritturistici che comandano espressamente la separazione dagli eretici (Tt 3,10, 2v 10, etc.). Ma alcuni con il Gaetano vogliono che il Papa, divenuto eretico, sottostia alla potestà ministeriale della Chiesa in vista della deposizione, e dicono che questa è l’unica eccezione nella dottrina generale poc’anzi affermata e spiegata. Altri invece pongono che costui per il suo stesso fatto decaderebbe dal pontificato, in modo tale che da parte della Chiesa non vi sarebbe luogo ad una deposizione, ma solo ad una sentenza dichiarativa della vacanza della Sede.”.
[11] Tra le alternative resta incerto – e merita perciò una menzione a parte – Ph. Maroto, Institutiones iuris canonici ad normam novi Codicis, vol. II, Madrid-Roma-Barcellona 1919, pag. 184: “Per haeresim certam et notoriam aut manifestum schisma Summum Pontificem amittere suam potestatem auctores quidam affirmanl; sed utrum iste casus revera possibilis sit, merito dubitatur; supposito autem quod Papa ut homo privatus (nam ut Doctor Ecciesiae non potest errare in fide, cum sit infallibilis) in haeresim incideret, quomodo tunc sua potestate privaretur, a diversis diversae sententiae excogitatae sunt, quae tamen omnes probabilitatis limites non excedunt. Certum est hucusque nullum exemplum in tota historia inveniri, quo verus Papa inciderit etiam ut homo privatus in manifestam haeresim vel schisma”. Il canonista spagnolo è anche uno dei pochi che non confina lo scisma in una nota o in un inciso.
[12] Non bisogna confondere l’insistenza di alcuni autori sulla non necessità di una sentenza previa – nel senso che la decadenza dall’ufficio si verificherebbe ipso facto, come insegnato dal Bellarmino – con l’esclusione della stessa possibilità di una pronuncia dichiarativa, a decadenza avvenuta: fanno opportunamente chiarezza F.X. Wernz – P. Vidal – P. Aguirre, op.vol.cit., pag. 518, secondo cui “Quare omnino dicendum est ipso facto R. Pontificem haereticum excidere sua potestate. Sententia vero declaratoria criminis, quae tanquam mere declaratoria non est reicienda, illud efficit ut Papa haereticus non iudicetur, sed potius iudicatus ostendatur, i.e. Concilium generale declarat factum criminis, quo ipse Papa haereticus sese ab Ecclesia separavit suaque dignitate privavit.” – “Perciò bisogna assolutamente dire che il Romano Pontefice eretico decade dal proprio potereipso facto. Invece, la sentenza dichiarativa del reato, che in quanto meramente dichiarativa non è da respingersi, produce l’effetto, non che si giudichi il Papa eretico, ma piuttosto lo si mostri già giudicato, cioè il Concilio generale dichiara il fatto del reato con cui il Papa eretico in persona si è separato dalla Chiesa e provato della propria dignità. ”.
[13] Cfr. L. Billot, op.vol.cit., pag. 610 per il caso del Papa dubbio in circostanze simili al Grande Scisma d’Occidente, o comunque tali da rendere impossibile il rispetto dell’ordinaria legge pontificia: “supposita semel talium occurrentia circumstantiarum, sine difficultate admittendum quod potestas electionis devolveretur ad concilium generale. Ex ipso enim iure nattirali est. quod in eiusmodi casibus attributio potestatis superioris deveniat per devolutionis viam ad potestatem proxime seqtientem, quantum praecise requiritur ut possit societas conservari”; quanto al caso del Papa eretico, la sua adesione alla tesi della sentenza dichiarativa si ricava da pag. 615 (cit. supra, nt. 10), per i termini in cui riferisce l’opinione della decadenza ipso facto, da pag. 616 dove vi presta la propria adesione (“ex duobus dicendi modis hic posterior videtur unicam premere viam in qua certissima ecclesiasticae constitutionis principia adhuc illaesa servantur.”) e da pag. 619, dove interpreta il noto passo di Innocenzo III nel senso che, possibile o impossibile che sia il caso, il Papa eretico dovrebbe sottostare al giudizio della Chiesa nel senso già spiegato (“At vero non adstruit Innocentius casum ut simpliciter possibilem, sed necessitatem fidei extollens, tantam illam esse ait, ut si per possibile vel impossibile Pontifex inveniretur in fide devius, iam subiaceret iudicio Ecclesiae ea ratione quae supra fuit declarata.”).
[14] Concedo che il caso del Papa dubbio sia o possa essere diverso da quello del Papa dapprima incontestato e poi messo sotto accusa per un’eresia posteriore all’elezione: il primo infatti, secondo molti autori, in presenza di vero dubbio non riceverebbe affatto la giurisdizione da Cristo. Ma questo, in verità, mi sembra un arrampicarsi sugli specchi: poniamo che all’interno del Conclave risulti una maggioranza dei due terzi, all’eletto si chieda se accetti e questo risponda in senso affermativo; ma al momento di raccogliere le schede per bruciarle ci si accorge (caso molto improbabile, però non impossibile) che si è contato male, perché ce n’è qualcuna di troppo e risulta votata; in pèresenza di più schede che elettori la votazione è nulla. Però, non è certo il dubbio, che in quel momento non esisteva in nessuno, ad aver impedito a Cristo (!) di conferire la giurisdizione all’eletto accettante, bensì il fatto ostativo, in quel momento ancora ignoto. Però il fatto opera se esiste davvero, non se viene erroneamente supposto, o erroneamente qualificato come ostativo, a posteriori in sede di decisione!
[15] Neppure Dio può cambiare il passato, quindi la sentenza erronea in fatto (o in diritto per quel che rileva) non muta la realtà storica. Questo, peraltro, è il motivo per cui le sentenze nelle cause di nullità matrimoniale non passano mai in giudicato: se il consenso degli sposi esisteva ed era valido, nessun potere umano lo può togliere di mezzo, neppure quello del giudice; ma se non esisteva o era invalido, la sentenza non può trasformarlo in valido. Ma lo stesso non può dirsi del vincolo che si viene a creare tra Papa e Chiesa, che invece è dissolubile: il Papa può sempre rinunziare e, in circostanze come quelle che vengono ipotizzate, si può ben sostenere che il Papa vittima dell’errore giudiziario sarebbe moralmente tenuto a farlo, per evitare uno scisma; e questo perfino se si volesse negare la forza di giudicato alla decisione ossia qualunque dissolubilità del vincolo ex parte Ecclesiae, il che peraltro riterrei erroneo.
[16] Alla sentenza va per forza di cose equiparata la decisione, presa lì per lì in Conclave, di accantonare una votazione sulle prime ritenuta valida (quand’anche sia già intervenuta l’accettazione) e riprendere le operazioni elettorali. Il diritto canonico conosce due forme di impugnazione sempre ammissibili, la querela nullitatis e la restitutio in integrum; non è però questo il momento per interrogarsi sulla loro applicabilità concreta a decisioni simili.
[17] Va peraltro detto che, se lo sconfitto resistesse e mantenesse seguaci, si ricadrebbe nel caso dello scisma di Papi, disciplinato dal Frequens; supposto che il Concilio imperfetto non venga convocato da lui ma dal suo rivale, anche solo ad cautelam, potrà seguirne una nuova deposizione, la cui validità non dipenderebbe dalla prima.
[18] Costituisce prezioso insegnamento di Norberto Bobbio il rilievo che tutte le lacune della legge si trasformano in antinomie, perché l’interprete deve scegliere se limitarsi a ravvisare il silentium legis (passando magari a cercar le norme applicabili per analogia) oppure eliminarlo subito mediante un’interpretazione a contrario (“Se il legislatore non ha menzionato questo caso rispetto alla tal legge, è segno che per esso ha voluto l’oppostodi ciò che detta legge dispone”). Ma proprio per questo, in ambito canonico è sempre la communis opinio degli interpreti autorizzati delle leggi a stabilire, in via interpretativa, se vi sia una lacuna e, quindi, a colmarla.
[19] Cfr. Pomponio e Celso, D.1.3.3-5
[20] In altre parole: non sono io ad aver bisogno di un’aggiunta al can. 1556, sono i miei avversari che avrebbero bisogno di escludere il Papa dal can. 188 n. 4°, ma ben difficilmente lo possono fare, nel momento in cui il rimando al §6 della Cum ex Apostolatus indica esplicitamente che, redigendo il testo, la commissione ha pensato anche e proprio all’ufficio papale. Purtroppo, i materiali dei lavori preparatori del Codice sono andati in larga parte dispersi e non so se, tra quelli superstiti ed editi, vi sia qualcosa che possa gettar luce sul punto (da questo link sembrerebbe di no); segnalo però che, nello Schema del 1914, quello che allora era il can. 185 rimandava già in nota alla Cum ex Apostolatus, ma senza specificare i paragrafi, il che suffraga ulteriormente l’ipotesi di una scelta voluta e precisa (motivata magari dall’osservazione di qualche Vescovo?)..
[21] Tra questi, se eccettuiamo coloro che considerano impossibile che un vero Papa cada mai in eresia (che è la tesi che va sotto il nome di Albert Pigge e il cui campione parrebbe oggi p. Cavalcoli, anche a costo di contorsionismi che hanno un che di eroico o forse di folle), va ricordato almeno Mons. Schneider, data la sua singolare variante secondo cui il Papa eretico può, sì, essere giudicato, però soltanto una volta morto e con il permesso del successore
[22] Cfr. Eugenio IV, breve Ad ea ex debito all’imperatore Federico III, 5 febbraio 1447, in A. Mercati (cur.), Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili, Roma 1919, pagg. 168-9, qui 169: “Concilium autem generale Constantiense, decretum, frequens, ac alia ejus decreta, sicut caetera alia concilia catholicam militantem Ecclesiam repraesentantia, ipsorum potestatem, authoritatcm, honorem, et eminentiam, sicut et caeteri antecessores nostri, a quorum vestigiis, deviare nequaquam intendimus, suscipimus, amplectimur, et veneramur.” – “Accettiamo poi, abbracciamo e veneriamo il Concilio generale di Costanza, il decreto Frequens e gli altri suoi decreti, come gli altri rimanenti Concili che rappresentano la Chiesa militante, il loro potere, l’autorità, l’onore e l’eminenza, come i Nostri predecessori, dalle cui rme noon intendiamo in alcun modo deviare.”.
[23] Lo stesso dicasi per l’altra disposizione dello stesso decreto che dichiarava nulla e non convalidabile l’elezione papale affetta da timore grave; qui però si discute se possa essere stata abrogata implicitamente dal can. 120 CIC 1917, secondo cui l’elezione del Papa era retta “unicamente” dalla Cost. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis di S. Pio X (cfr. in senso affermativo F.X. Wernz – P. Vidal – P. Aguirre, op.vol.cit., pagg. 481-3; personalmente propendo per la negativa, ma il tema non è rilevante ai nostri fini).
[24] Come si vede, l’unico nesso tra questo paragrafo e la celebrazione periodica dei Concili è che vi sia un “luogo già stabilito” dove il Concilio dovrebbe riunirsi; ma l’inciso si può sopprimere senza nulla togliere all’effettività della norma. Inoltre, l’unico presupposto è che ci siano due o più persone che di fatto si comportano come Romani Pontefici, le quali, a prescindere dalla rispettiva legittimità, ricevono dalla legge il potere, ma anche il dovee, di convocare il Concilio. Il punto avrà una sua importanza nel prosieguo.

Immagine in evidenza da qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Costanza#/media/File:Vaclav_Brozik_-_Hus.jpg