Nel quadro del dibattito in corso volentieri pubblichiamo questo terzo contributo inviatoci dall’Avv. Guido Ferro Canale.


La s. m. di Clemente XIII Carlo Rezzonico veneziano, morto [il] 2 febbraio 1769 alle cinque ore della notte per un prolasso dell’auricola destra del cuore per cui restò improvvisamente soffogato. Avea seduto dal 6 luglio 1758. Era nell’età di 76 anni.”. Così comincia una delle fonti più significative per la storia del Conclave del 1769, celebrato nell’arco di tre mesi fra il 15 febbraio e il 19 maggio: il diario del Card. Filippo Maria Pirelli, che per una segnatura d’archivio troppo generica è rimasto sconosciuto e inedito fin oltre la metà del Novecento.[1]

Il Collegio cardinalizio era chiamato ad eleggere un nuovo Sommo Pontefice nelle circostanze peggiori che a quegli uomini di Ancien Régime, aristocratici quasi tutti, fosse dato immaginare: le Corti borboniche, coalizzate nel Patto di famiglia, erano compatte nell’ostilità alla linea intransigente di Clemente XIII, strenuo assertore delle immunità ecclesiastiche contro le ingerenze giurisdizionaliste, e reclamavano a gran voce la soppressione della Compagnia di Gesù; storicamente, i Papi, nella loro connaturale “politica dell’equilibrio” tra le potenze della Cristianità, avevano potuto contare sul contrappeso costituito dalla Casa d’Austria, ma ora anch’essa, legatasi per matrimonio a più di un ramo della dinastia francese, sembrava allineata sulle stesse posizioni o, perlomeno, assai propensa a lasciare che la politica ecclesiastica seguisse il corso tracciato sotto i cieli di Parigi o di Madrid.[2] E si trattava di cieli che minacciavano tempesta per la Santa Sede, beninteso tempesta in nome dello zelo più nobile per la somma purezza della vera religione, perché ciascuno di quei troni ancora si gloriava di professarsi cattolico. Ma, occupata Avignone, occupato il Contado Venassino, lo Stato Pontificio stesso serrato in una tenaglia di borboniche sinergie tra i due feudi ribelli di Napoli – che ancor inviava l’omaggio rituale della “chinea”, ma si impadroniva di Benevento e Pontecorvo – e Parma, il cui duca era stato scomunicato da Clemente XIII, tiravano forti venti di minaccia e perfino di guerra contro quel Pontefice che avesse osato proseguire sulla linea del defunto.[3] Poteva sembrare, a qualche sguardo meno avveduto, l’ennesimo episodio della contesa plurisecolare tra Pontefici e Re per stabilire a chi spettasse il ruolo primario nella Cristianità; era invece l’avvisaglia e per così dire il germe di ben altro uragano, che in meno di una generazione avrebbe spazzato via tutto quel mondo di cui i più avvertivano acutamente la crisi, ma ancor non sapevano immaginarsi la fine: invero, almeno uno dei partecipanti al Conclave del 1769 arrivò a vedere il nuovo secolo, Roma stessa occupata, il Papa in esilio e la fortunosa elezione di Pio VII in quel di Venezia.[4]

Il motivo di questa deviazione, peraltro solo apparente, all’interno della nostra programmata serie di articoli sul Concilio imperfetto, sta tutto nei gravi sospetti di simonia che aleggiano da sempre intorno all’elezione di Clemente XIV: si tratta, per quanto ne so, dell’unico caso seriamente discusso nell’arco temporale in cui è rimasta in vigore la Cum tam divino di Giulio II. Vediamo allora, senza pretendere di stabilire qui una verità storica indiscussa che non vi sarà forse mai, i principali elementi a carico dell’eletto Ganganelli; discuteremo poi se e in che misura si possa parlar di un accordo simoniaco tale da invalidare l’elezione.

· Il primo indizio a suo carico è già tale da ingenerar sospetti pesanti: le Corti erano state molto esplicite, anche pubblicamente, sul fatto che non avrebbero accettato che venisse eletto un Papa che non garantisse loro la soppressione della Compagnia di Gesù; frate Lorenzo Ganganelli non solo è stato effettivamente eletto, per giunta all’unanimità[5] e quindi anche con il concorso di quei Porporati “di Corte” cui si applica tanto bene l’invettiva dantesca sul vizio di “puttaneggiar coi regi” (Inf. XIX 108), ma fin dai primi tempi del Pontificato ha preso a lavorare alla soppressione della Compagnia, cercando l’intesa con le Corti su una bozza di motu proprio, e infine l’ha disposta con il noto breve Dominus ac Redemptor.[6]

· È vero che le discussioni con i principi, necessarie sempre, ad onta della clausura del Conclave,[7] nel 1769 lo erano parse tanto che, proprio dentro al Conclave stesso, si erano lasciati entrare l’imperatore e il fratello granduca di Toscana; è parimenti vero che, in quelle circostanze, un Papa poteva ben determinarsi in autonomia, senza alcun accordo simoniaco previo, a sopprimere i Gesuiti come male minore rispetto a quelli che si minacciavano; di più, lo stesso Ganganelli aveva difeso in astratto il potere del Pontefice di provvedere in tal senso e affermato apertamente di essere del parere che ciò sarebbe stato opportuno; questi elementi possono dunque far pensare ad una sua decisione indipendente; ma tali dichiarazioni appartengono già al periodo del Conclave, sono quindi assai meno neutre e ben più sospette di quel che sembra;

· in pubblicazioni francesi e toscane, di cui pervenne notizia al Sacro Collegio, si auspicava l’elezione di un frate, ma soprattutto, un gradimento esplicito in tal senso era contenuto nelle istruzioni del ministro di Luigi XV, Choiseul, al Card. de Bernis; si dà il caso che Ganganelli fosse, in quel momento, l’unico frate insignito della porpora.[8]

· Non si può, poi, trascurare il fatto che i Cardinali, in quel tempo, erano quasi tutti membri di casate illustri, non di rado anzi esistevano vere e proprie dinastie cardinalizie,[9] mentre l’origine assai più modesta del Ganganelli, l’estraneità all’albagia aristocratica e il suo profilo dimesso, se non proprio incolore, erano tratti che ben potevano raccomandarlo agli occhi delle Corti, perché suscettibili di renderlo assai più facile a manovrarsi;[10]

· di fatto, già all’apertura del Conclave correva voce che egli godesse il favore della Corona di Spagna,[11] la più decisa a sopprimere i Gesuiti… e fu l’unico candidato che ricevette sempre qualche voto ad ogni scrutinio, dall’inizio alla fine;

· ma, ammesso pure che non vi fosse stato un accordo antecedente al Conclave, o anche solo all’ingresso nel medesimo dei Cardinali spagnoli, buoni ultimi ad arrivare, sembra acclarato che un accordo fu raggiunto alla vigilia del voto che lo elesse, con un suo impegno formale a procedere alla soppressione della Compagnia. Pare, in effetti, che l’unico dubbio sia se l’impegno assunto sia stato soltanto verbale o – com’è meno probabile – anche scritto. Vale la pena riportare per esteso il giudizio più moderato:
Si trattò con lui allo scopo di ottenere uno scritto od una formale promessa che, se eletto papa, avrebbe soppresso la Compagnia di Gesù. A tanto non puntavano solamente i cardinali spagnuoli, ma anche il card. de Bernis, molto apertamente, secondo quanto scrive l’informatore vallicelliano, il quale, sotto la data del giorno 8 aprile, scrive (cod. cit., ff. 66v-67); « … non ha lasciato [il card. de Bernis] di fare sottoscrivere un foglio che chiunque fosse papa avesse d’abolire la suddetta Religione, ritirare il Breve di Parma e riconoscere quel Principe per legittimo Sovrano di quel Ducato; ma il tentativo è stato inutile». Anche il card. Ganganelli dunque si deve essere sotratto alla richiesta, destro come era. «Ganganelli si porta con molta destrezza» riconosceva lo stesso informatore il 18 marzo (ibidem, f. 62v) «e riceve spesso de’ pieghi da mons. Azpuru. Si crede che questo sia il papa de’ Borboni, ma in esso non concorreranno mai i Rezzonici». E pare si sia sottratto all’impegno scritto, ma non affatto al verbale esplicito. Accadde il 12 di maggio, di sera. Andato da lui un conclavista del card. de Solis, per sentire quali fossero le sue intenzioni circa la soppressione dei Gesuiti, gli fece tali dichiarazioni da non potersi dubitare che, se fosse stato eletto papa, ne avrebbe procurato l’estinzione (PASTOR, XVI, 2, p. 56, n. 3). Quelle dichiarazioni furono subito trasmesse all’Azpuru. Il giorno 13, i cardinali de Solis e La Cerda ricevevano dall’ambasciatore l’ordine di andare in Ganganelli col voto e coll’opera, se vedessero che non potessero riuscire Cavaghini o Sersale. Allora de Solis si recò di persona dal Ganganelli ed ebbe la certezza che avrebbe corrisposto pienamente ai desideri dei monarchi borbonici (PASTOR, ibid. p. 57). Il de Bernis invece titubava ed espresse le sue incertezze nel congresso dei ministri del giorno 14, provocando la risposta, che lo doveva rassicurare. Per assicurarsi tuttavia meglio, mandò, andò, trattò personalmente con Ganganelli, e ne sostenne poi calorosamente la elezione (PASTOR, ibidem, pp. 57, 58, 65).”.[12]

Supposto, quindi, che un accordo in tal senso vi sia stato e che abbia svolto un ruolo determinante nel farlo eleggere (il che, storicamente parlando, sembra quantomeno la lettura più probabile degli eventi), vale la pena domandarsi se e fino a che punto quell’intesa costituisse simonia, e simonia tale da invalidar l’elezione stessa.

La simonia in generale

Al fine di consentire un più agevole apprezzamento del problema, cominciamo inquadrando il concetto di simonia così come articolato dalla riflessione teologica e canonica. “A costituire essenzialmente la simonia concorrono tre elementi, cioè: a) da una parte, qualcosa di spirituale, che si dà come merce; b) dall’altra, qualche cosa di temporale, che si dà come prezzo; c) una delle due cose data per l’altra, cioè contrattualmente.”. La prospettiva, insomma, è quella dello scambio, nella sua forma più cruda la compravendita di uffici ecclesiastici o degli stessi Sacramenti; se non vi fosse un’intesa, se una delle due parti supponesse erroneamente un accordo, o un’intenzione dell’altra parte, che in realtà non ci sono, si avrebbe la simonia mentale, che è peccato – perché per parte sua la parte in errore vuole commettere l’atto simoniaco nella convinzione che sia tale – ma non costituisce delitto.[13] Altra cosa, sebbene in concreto la distinzione possa riuscir difficile, è l’accordo tacito o implicito, che è un vero accordo e integra il delitto anche se le parti, senza dire o scrivere nulla di apertamente compromettente, per così dire “si annusano e si capiscono”. Inoltre, un patto che obblighi solo per gratitudine o benevolenza (p.es. “Se mi conferirai il beneficio, mi impegno per gratitudine a prestarti il tal servizio senza mercede”), anche se sia tale per davvero e non per dissimulare un obbligo stretto di pagare il prezzo (quindi, in pratica, il pagamento è rimesso alla buona volontà della parte), costituisce comunque un accordo simoniaco.[14]

Va ancora precisato, peraltro, perché ha un’attinenza diretta con il nostro tema, che la nozione di “prezzo” non si limita né al solo denaro né ai soli beni materiali: essi identificano la simonia c.d. di diritto divino, la sola attestata dalla Scrittura nell’episodio eponimo di Simon Mago; ma, per diritto ecclesiastico, costituisce simonia anche scambiare cose spirituali per altre cose spirituali, o annesse allo spirituali per altre dello stesso genere. Più in generale, dunque, il corrispettivo viene inquadrato in tre categorie:[15] “a) ‘Munus a manu‘ cioè prestazioni reali, dando denaro o cose equivalenti, per es. una casa, condonando un debito, ecc.; b) ‘Munus a lingua‘, cioè favoritismi, per es. prestando un favore a voce o per scritto; lodando, raccomandando, dicendo male di un concorrente; c) ‘Munus ab obsequio‘, cioè servizi, per es. insegnare al figlio, custodire la casa.”.[16]

Infine, per quanto riguarda il particolare ambito degli uffici ecclesiastici – ma forse ancor più degli annessi benefici – esisteva ed era assai comune all’epoca la c.d. simonia confidentialis o confidentia beneficiorum: in tempi in cui tutte le famiglie di qualche importanza avevano membri ecclesiastici il cui status doveva rispecchiare e magari accrescere quello del casato, capitava che qualcuno procurasse ad altri un beneficio con l’intesa che questi poi ne procurasse il trasferimento, ad un tempo prestabilito, o almeno cedesse parte dei redditi ad un parente o amico del primo;[17] simili accordi potevano attuarsi solo con il permesso della Sede Apostolica, perché richiedevano una deroga al divieto di simonia di diritto ecclesiastico, ma nella politica di potenza delle casate erano comuni – e, beninteso, autorizzati di volta in volta – anche al livello dei Cardinali.

Già da questi cenni rapidi e introduttivi ad un argomento vasto, si capisce bene quanto sia ampio il campo di applicazione del delitto, dimodoché un accordo – implicito o, a maggior ragione, espresso, foss’anche solo a voce e non per iscritto – del tipo “Il nostro partito ti vota e tu in cambio ti impegni a sopprimere i Gesuiti, una volta eletto” viene senz’altro a costituire uno scambio di cosa spirituale (l’elezione al Papato) contro altra cosa spirituale. Tanto più che il Sacro Collegio non avrebbe potuto, neppure con un consenso unanime, derogare alla bolla di Giulio II. Resta da vedere, però, se ogni simonia comportasse, a termini della bolla stessa, l’invalidità dell’elezione papale.

La Cum tam divino e i suoi problemi interpretativi

Per mettere in luce i punti dubbi della bolla pontificia, su cui i canonisti hanno discusso per secoli (e che spiegano almeno in parte la scelta legislativa opposta da parte di S. Pio X), la cosa migliore è partire dal testo, in particolare dal §1: “…in virtù di questa nostra costituzione, da valere in perpetuo, con autorità apostolica, e nella pienezza dei poteri a noi concessi, stabiliamo, ordiniamo e decretiamo che se mai (ciò che Dio nella sua clemenza ed ineffabile bontà non permetta), dopo la morte nostra o dopo quella dei nostri successori nel governo della Chiesa universale, accadrà che per suggestione dell’inimico dell’uman genere, nonché per tendenza ed impulso di ambizione o di cupidigia, l’elezione del romano pontefice, per opera dell’eletto, ovvero per quella di alcuno o di alcuni componenti il Sacro Collegio dei cardinali in qualunque modo votando, abbia luogo e si compia simoniacamente, dando, promettendo o riscuotendo danaro, beni di ogni sorta, castelli, cariche, benefici, facendo dei compromessi o contraendo delle obbligazioni, direttamente o per mezzo di altro o di altri quali che siano, ed in qualunque modo avvenga l’elezione […];[18] in tal caso non solamente l’elezione o acclamazione così compiutasi deve aversi come nulla e non conferire all’eletto o acclamato con tali mezzi facoltà alcuna di governare, ma qualsiasi cardinale intervenuto al Conclave abbia diritto di apporre e di eccepire contro siffatto eletto od acclamato la taccia di simonia, indubbiamente e veramente eretico dichiarandolo, per modo che da nessuno possa venire per pontefice romano riconosciuto. Che anzi lo stesso eletto in siffatta maniera resti ipso fatto e senza altra dichiarazione esautorato del posto cardinalizio che precedentemente occupava, e di qualunque altra dignità, delle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali, delle abbazie e di qualunque altro beneficio e pensione che riteneva quale titolo o commenda, o sotto qualunque altra forma e ragione. Non apostolico, ma apostatico si proclami l’eletto e come simoniaco ed eresiarca sia dichiarato inabile a tutti quei benefici e dignità.”.[19]

Notiamo, in primo luogo, che il testo è imperniato sull’equiparazione giuridica della simonia all’eresia, che ovviamente è un principio di diritto umano (salvo che qualcuno ritenga per davvero la simonia moralmente lecita, il fatto di commettere il peccato non prova di per sé che si neghi la sua natura di peccato), ma saldamente stabilito nel diritto canonico del tempo. In particolare, si dà per scontato che già esista un diritto di ciascun Cardinale intervenuto all’elezione di opporre alla validità di essa la vera et indubitata haeresis del soggetto; ora, in forza del predetto principio, il rimedio viene esteso anche al caso dell’elezione simoniaca, dichiarata nulla ipso iure a prescindere da qualunque dichiarazione formale.

I paragrafi successivi rinforzano il testo e ne completano l’impianto: l’elezione simoniaca non può mai essere “sanata” né dall’intronizzazione, né dal trascorrere del tempo, né dall’accettazione dell’eletto, quand’anche prestata dall’intero Sacro Collegio (in altre parole, non è un problema di vizio del consenso degli elettori, cui essi potrebbero ovviare con una ratifica); anzi, chi ha prestato obbedienza a costui la può e la deve revocare, senza poter per ciò essere tacciato di scisma; i Cardinali poi, se costui volesse ingerirsi nel governo della Chiesa, hanno il diritto di chiamare in soccorso il braccio secolare; quelli di loro che hanno concorso nella simonia sono ipso iure privati di ogni ufficio e beneficio, a meno che, “dal papa eletto nel modo accennato dianzi completamente ed effettivamente separandosi, non si riuniscano e congiungano a quegli altri cardinali che alla simoniaca elezione non assentirono; e questo entro il termine di otto giorni da quello in cui vennero dai colleghi su ciò interpellati, personalmente, dove si possa, ovvero con pubblica notificazione. Ed in tal caso, ove agli altri cardinali essi riuniscansi e si congiungano, venendo reintegrati, riabilitati, restituiti e ricollocati nello stato originario”; quanto poi ai mediatori del nefando contratto, “qualunque sia il loro grado, ordine e dignità, anche se patriarcale, arcivescovile, vescovile; siano pure ambasciatori e inviati di re e di principi, partecipando a tal simoniaca elezione vengano tosto esautorati delle loro chiese, benefici, prelature e feudi, e di tutti gli altri beni ed onori”; infine ma non da ultimo, tutti gli impegni assunti con il patto simoniaco, “anche prima della elezione, e fra chiunque o per mezzo di chiunque appartenente od estraneo al Sacro Collegio e qualunque possa essere il modo adoperato e per quanto solenne la forma, anche se accompagnata da giuramento, siano ess[i] condizionali od eventuali”, sono dichiarati privi di qualunque valore e chi li trasgredisce non può essere tacciato di spergiuro.

Tutto chiaro e rigoroso, in apparenza. Ma in realtà c’è un problema: sebbene, a quanto si dice, così non fosse stato all’elezione di Papa Borgia,[20] ordinariamente – e tanto più dopo l’entrata in vigore di una bolla come la Cum tam divino – gli accordi simoniaci si fanno di nascosto, sono anzi occulti nel senso giuridico del termine, cioè senza un numero di testimoni sufficiente a dimostrarne l’esistenza in un processo; per contro, tutto il tenore e l’intero impianto della bolla suppongono una situazione di simonia resa pubblica, o perfino notoria, magari a partire dalla rivelazione di un singolo Cardinale, ma con successive possibilità drammatiche, dalla spaccatura del Sacro Collegio all’intervento armato delle potenze cattoliche, fino al climax del Concilio generale. Si deve quindi ritenere che la simonia occulta non invalidasse l’elezione? Lo hanno sostenuto molti autori, affermando che in un caso simile non si potrebbe formulare l’eccezione “come se” si trattasse di eresia vera et indubitata, per di più sarebbe grandissimo il pericolo di accuse pretestuose e di scismi;[21] ma la tesi va compresa bene, perché può darsi il caso che qualcosa sia occulto all’inizio e diventi pubblico poi, anche mediante più rivelazioni successive. Quindi, se si tratta del caso limite in cui due sole persone sanno del delitto, l’eletto e il singolo elettore da lui comprato (che potrebbe essere un capofazione che porta con sé un pacchetto di voti, ma non mette “i suoi” a parte della simonia, anche solo per timore che vogliano una fetta della torta), l’eletto non può che essere canonicamente accettato e riconosciuto;[22] sugli altri casi, nei diversi autori influisce molto l’altra tesi, comunissima dopo Suárez, secondo cui la Chiesa sarebbe infallibile nel riconoscere la persona del Pontefice legittimo, cosicché il semplice fatto della sua accettazione universale fa escludere a priori che sia avvenuta una simonia invalidante.[23] Io non condivido affatto questa tesi; ma, a parte gli argomenti teologici, all’epoca aveva una sua plausibilità perché, in concreto, l’elezione avveniva sempre a Roma o dintorni ed era affare europeo; chi poteva e doveva sapere qualcosa stava in Italia o comunque in Europa; nei mesi occorrenti perché le navi portassero la notizia fino, poniamo, alle missioni cattoliche dell’Estremo Oriente, secondo logica qualcuno avrebbe detto qualcosa, vi sarebbe stato un ritiro almeno parziale dell’adesione all’eletto e questa non sarebbe mai divenuta universale. Ma quest’assunto (inespresso dagli autori), ragionevole se si ipotizza un lasso temporale di mesi, è probabilmente caduto già con l’invenzione del telegrafo.

Inoltre, i canonisti, muovendo dal principio che le leggi penali e invalidanti sono di stretta interpretazione, hanno concluso tra l’altro[24] che la simonia invalidava l’elezione papale solo se commessa con il consenso dell’eletto e se aveva avuto un peso determinante (quindi non se la maggioranza si sarebbe raggiunta comunque), che solo i Cardinali presenti all’elezione stessa potevano sollevare il problema,[25] mentre i laici potevano sottrarsi all’obbedienza solo una volta che ciò fosse accaduto… e soprattutto che, per quanto le pene si incorressero ipso facto, occorreva pur sempre un processo per accertare il fatto. E questo è semplicemente ovvio. Il Card. Tizio dice che Papa Vattelapesca è stato eletto per simonia: chi è parte dell’asserito accordo e che cosa ne dice? Quanti voti sarebbero stati comprati o determinati dalla simonia? Se c’è un documento che contiene il testo dell’accordo, chi ci dice che non sia falso? E così via. Alcuni autori, però, arrivano ad esigere la notorietà del fatto affinché la nullità si produca; una tesi intermedia asserisce che la nullità esiste fin dall’inizio – esclusa però la simonia occulta – tuttavia obbliga in coscienza soltanto dopo la sentenza dichiarativa del fatto;[26] una terza, che ha dalla sua S. Alfonso il quale la definisce comune,[27] ammette l’effetto invalidante anche dell’occulta, però afferma che, in questo caso, siccome la generalità del mondo cristiano non ne sa nulla e il Papa si presenta come qualcuno che ha ricevuto i voti dei due terzi dei Cardinali, opererebbe la supplenza di giurisdizione per errore comune, sicché tutti gli atti del Pontefice sarebbero comunque validi e, anzi, egli godrebbe perfino dell’infallibilità nelle definizioni.[28] Non così, invece, nella simonia pubblica… anche se, mi permetto di osservare, può esistere un tempo in cui il fatto è di pubblico dominio, ma la maggior parte dei fedeli non ne sa ancora nulla.

Questo genere di controversie non poteva che gettare un’ombra di incertezza davvero inopportuna sull’effettiva portata della norma invalidante. Alla luce di ciò, come sarebbe stato giudicato il caso di Clemente XIV, se fosse divenuto di pubblico dominio allora quel che è noto a noi oggi? Pare che le Potenze, in effetti, abbiano minacciato di rivelare l’accordo simoniaco per fare pressione su di lui affinché lo adempisse; e anche se ciò non fosse avvenuto, si può ben immaginare uno scenario in cui, convintosi di aver scelto il soggetto sbagliato, qualche monarca volesse ritentare il gioco facendo scoppiare uno scandalo… o magari chissà, una Sede vacante. O un Concilio generale controllato da amici, impresa non impossibile data la diffusione delle teorie giurisdizionaliste.

La parola alla difesa

Supponiamo dunque – in uno scenario ucronico ma forse presente al pensiero di Clemente XIV mentre, ormai insediato sul Soglio, rifletteva sul da farsi – che almeno uno dei suoi elettori, vuoi per pentimento, vuoi come arma di ricatto, abbia denunziato pubblicamente l’esistenza di un patto simoniaco, che lo scandalo abbia messo in subbuglio l’intera Cristianità e che altri Cardinali si siano uniti al primo, finendo – vista la gravità della cosa e l’impossibilità di risolverla con una nuova elezione senza suscitare uno scisma – per convocare il Concilio generale.[29] Il quadro degli elementi a disposizione dell’accusa è già stato offerto. A parte contestar l’esistenza di un accordo simoniaco vero e proprio, punto su cui possiamo anche dare per scontato ai nostri fini che perderebbe, cosa potrebbe dire la difesa?

Almeno due carte sarebbero state giocate di sicuro. Intanto, la necessaria verifica del carattere determinante dei voti comprati, visto che l’elezione era stata unanime. Ma soprattutto, nel merito, l’eccezione pensando alla quale era stato strutturato tutto l’accordo: non è simonia, insegnano i dottori comunemente, se l’eligendo promette ai Cardinali elettori di compiere il proprio dovere, o che farà qualcosa di utile per la Chiesa;[30] quindi, avrebbe ragionato la difesa, anche ammesso che Ganganelli non si fosse limitato a considerazioni generali ma avesse assunto un vero e proprio impegno a sopprimere la Compagnia di Gesù, ciò sarebbe stato consentito in ragione della rispondenza di tale provvedimento al bene della Chiesa.

Sulla questione del carattere determinante del voto, in verità, si sarebbe potuta sollevare una tempesta di indignazione all’idea che un eletto comunque reo di simonia potesse restare Papa e non è da escludersi che qualcuno avrebbe provato a sostenere che in simili circostanze egli, ancorché in ipotesi vero Papa, avesse il dovere di rinunciare. Nondimeno, se la materia fosse stata discussa a dovere, la difesa avrebbe avuto una buona freccia al suo arco: al penultimo scrutino, il n. 184 della sera del 18 maggio, secondo il diario di Pirelli non c’erano stati, per il controverso frate, che cinque voti iniziali, saliti però a diciotto in sede di accessus; la mattina erano stati dodici più uno, ma insomma, con tutto questo non si poteva certo dire che fosse vicino alla maggioranza dei due terzi… al massimo, e non è poco, che sul suo nome convergesse una minoranza di blocco, capace di impedire agli altri di raggiungere il quorum. Ma l’accusa avrebbe dovuto dimostrare che tutto l’aumento di voti da diciotto ai quarantacinque con cui Ganganelli era stato eletto fosse dovuto all’asserita simonia, o almeno che fossero simoniaci quindici voti, perché la maggioranza dei due terzi, con quarantasei elettori in Conclave, era a trentun suffragi validi. I Cardinali spagnoli erano due, i francesi altrettanti: ammesso pure che un accordo vi fosse stato e ne fossero consapevoli tutti costoro, restava da provare che erano invalidi altri undici voti. E chi poteva mai dire se per davvero il tal Cardinale tenesse le parti della tal Corte, se si prescindeva dal legame della nazionalità? Correvano sempre voci in tal senso; ma la voce pubblica non è una prova, al massimo un motivo di sospetto.

Si può facilmente immaginare la ridda di testimonianze e controtestimonianze sui legami dei vari Porporati, che non di rado risultavano anche da pensioni corrisposte in via ufficiale. Servirebbe uno studio storico molto approfondito per avere un’idea dell’effettiva consistenza dei “partiti delle Corti” e, in ogni caso, resterebbe difficile capire fino a che punto si sarebbero potute dimostrare le effettive scelte dei singoli in Conclave, ma soprattutto le loro motivazioni;[31] supponiamo però dimostrato l’impatto determinante dell’accordo, o in alternativa accantonato in favore dell’altro problema, la liceità o meno dell’accordo (sia che questo apparisse di più agevole soluzione, sia che apparisse scandaloso e nocivo per l’unità della Chiesa risolvere il caso senza entrare nel merito della moralità di un patto comunque comprovato: entrambe opzioni possibili e sensate).

Ebbene, il giudizio sulla rispondenza del patto all’utilità della Chiesa si sarebbe trasformato, per forza di cose, in giudizio sulla Compagnia di Gesù: forse da un lato sarebbe stato inevitabile per le Corti far finalmente sottoporre al vaglio di un processo le accuse che da diversi anni, ormai, circolavano sul conto dei Gesuiti e che avrebbero corso il rischio di essere sconfessate da un’assise tanto augusta, ma dall’altro era sicuro che il Concilio si sarebbe dovuto chiedere se fosse poi così irragionevole, dato il livello di ostilità ormai palesato dalle Corti stesse, sopprimere la Compagnia. Quindi, l’assoluzione di Ganganelli, se così motivata, sarebbe stata la condanna a morte della Compagnia… ma non necessariamente viceversa: il Concilio si sarebbe potuto limitare a dire, ad es., che l’utilità della soppressione non era evidente, che il Papa godeva senz’altro di un potere di valutazione discrezionale in proposito, ma che appunto per questo costituiva simonia, e non rientrava nella famosa eccezione, promettere in anticipo di esercitarlo in un senso soltanto: non ogni atto potenzialmente lecito, ma solo un atto palesemente necessario o utile poteva andar esente dalla taccia di simonia e, soprattutto, dalle relative conseguenze.

Forse frate Lorenzo Ganganelli, divenuto Clemente XIV, pensò di sottrarsi all’impegno assunto con le Corti; di certo temporeggiò assai più di quanto esse abbiano gradito. Forse, considerando le possibili conseguenze, si figurò proprio uno scenario come quello appena descritto, in cui la sua assoluzione avrebbe segnato il destino della Compagnia (lasciando comunque assai danneggiata la sua reputazione personale, come minimo) senza che la sua condanna potesse assicurarne la salvezza. Due cose sono certe: egli infine procedette alla soppressione e, anche allora, nessuno dei Cardinali che lo avevano eletto fece valere la simonia. Si dice che in punto di morte Clemente fosse preda dei rimorsi, addirittura che sia stato assistito in “bilocazione” da S. Alfonso in persona; la tradizione letteraria filoilluminista, dal canto suo, lo arruolò rappresentandolo come uno di loro, un philosophe, la voce della “ragione” all’interno della Chiesa, e la polemica circa l’autenticità del corpus di lettere divulgato sotto il suo nome ha infuriato per tutto l’Ottocento. Tramontati però i miti, caduto l’interesse, oggi le valutazioni degli storici, come in una sorta di ritorno al punto di parteggia, riecheggiano quelle dei contemporanei: uomo pio, di buone intenzioni e consapevole dei pericoli posti dal sistema di pensiero anticristiano che ormai era venuto alla luce, ma debole di carattere e ambizioso. È mancato e, presumibilmente, mancherà fino alla fine del mondo un giudizio autoritativo: né un Concilio né un processo di canonizzazione ne hanno mai vagliato la condotta; la vox populi, sia o non sia vox Dei, si è sempre espressa in senso negativo. Io, almeno per quanto riguarda la simonia, tutto sommato credo che – de iure e supposta una decisione non viziata da argomenti di carattere politico, diplomatico o simili – anche il Concilio avrebbe condannato e giustamente.

Conclusione

Quali lezioni ci insegna il caso Ganganelli, con tutto il retroterra giuridico, morale, ma anche storico che abbiamo potuto ripercorrere?

1. Innanzitutto, io credo che si debba sempre ricordare il grande peso che le passioni umane, ivi compresi gli interessi materiali, possono svolgere e svolgono non di rado nell’elezione del Romano Pontefice. La retorica secondo cui il Papa è “scelto dallo Spirito Santo”, che peraltro confonde l’assistenza con un’ispirazione vera e propria, non deve far velo alla realtà, almeno quella storica, perché sui Conclavi recenti siamo assai meno informati.

2. Inoltre, anche la previsione espressa di una nullità ipso iure, che non richiede alcun atto dichiarativo, e del diritto dei Cardinali di procedere senz’altro ad una nuova elezione non ha potuto evitare il problema del necessario accertamento del fatto, che passa necessariamente per un processo e un’istruzione probatoria e una decisione.

3. Nondimeno, la formulazione delle leggi positive conta: proprio il tenore letterale della bolla ha ingenerato dubbi circa l’inclusione della simonia occulta.

4. Anche in presenza di un testo dalla retorica draconiana e dalla vigenza indiscussa, le esigenze di certezza giuridica connesse all’esercizio di fatto dell’ufficio di Romano Pontefice troveranno modo di farsi valere anche attraverso interpretazioni limitative del testo stesso.

5. In questo caso specifico, pare che l’opinione comune le abbia fatte valere ammettendo la supplenza di giurisdizione in favore del “Papa” che tale non è, ma è creduto dalla maggior parte del popolo, però solo se la simonia è occulta.

6. La previsione di un vizio invalidante l’elezione del Romano Pontefice, se per un verso tutela i valori dell’ordinamento ecclesiale (soprattutto quando reagisce contro un delitto gravissimo), per altro crea opportunità notevoli per gli individui più spregiudicati, non solo perché la persona dell’eletto ne è resa ricattabile, ma anche perché, dinanzi al giudice dell’elezione e cioè al Concilio generale, possono brigare in modo da far sì che il loro interesse si realizzi comunque.

7. Non è facile che un meccanismo del genere, anche quando espressamente previsto dalla legge e anche quando vi sarebbero fondate ragioni almeno di sospetto, si metta davvero in funzione: devono essere superate molte remore, non solo individuali.


[1] V. in L. Berra, Il diario del Conclave di Clemente XIV del Card. Filippo Maria Pirelli, in Archivio della Società Romana di Storia Patria 85-6 (1962-3), pagg. 25-319. Sulla persona dell’autore, cfr. M. Ferrara, s.v. Pirelli, Filippo Maria, in Dizionario Biografico degli Italiani vol. LXXXIV, Roma 2015. Purtroppo, non ho avuto modo di consultare il recente studio di A. Ciciliani, Il Conclave del 1769. Clemente XIV e i Passionisti, Trapani 2023, che – stando alla quarta di copertina – offre sulla vicenda una prospettiva diversa, in cui l’elezione del Ganganelli sarebbe stata profetizzata da S. Paolo della Croce, suo amico personale (egli invero provvide, nel giro di pochi mesi dall’elezione, a dare una veste giuridica definitiva ai Passionisti, congregazione di appartenenza dell’A.).
[2] Cfr. l’annotazione di Pirelli dopo lo scrutinio serale dell’11 marzo, in L. Berra, Il diario…, cit., pag. 118: “È certo che la regina [Maria Teresa d’Austria, qui considerata quale regina d’Ungheria] non si scosterà dalla Francia, così per le figlie maritate nella casa Borbone, come perché accendendosi la guerra per gli affari di Polonia ed interessandosi la Francia per quei confederati, è impossibile che non si unisca il re di Prussia colla Unghe[2]ria, e allora converrà che la Francia e Vienna vadano di accordo.”.
[3] Anche il monumento funebre di Clemente XIII, non ultima tra le opere di Antonio Canova, commemora la sua resistenza in difesa della Compagnia di Gesù: “On admire dans la basilique de Sainl-Pierrc de Rome, le tombeau de Clément XIII, l’un des chefs-d’œuvre de Canova. L’immortel statuaire a placé aux pieds du Pontife deux lions qui, par leur beauté, attirent tous les regards. Celui qui dort, c’était, dans la pensée de l’artiste, le symbole de la mansuétude et de la confiance; celui qui veille et qui semble vouloir se dé[3]fendre en montrant ses griffes, c’est, toujours d’après Canova, l’image de Clément XIII ne voulant pas condumner la Société de Jésus. Les Jésuitcs n’existaient plus quand Canova, l’un de leurs derniers élèves, traduisit dans le marbre les résistances catbo[3]liques de Clément XIII, et proclama sa reconnaissance pur une ingénieuse allégorie.”. J. Crétineau-Joly, Clément XIV et les Jésuites, Bruxelles 1847, pag. 226, nt. 1.
[4] Mi riferisco a Enrico Benedetto Stuart, Duca di York e Principe di S. Romana Chiesa (1725 – 1807), quasi un simbolo vivente del mondo che tramontava nel rosso delle ghigliottine: ultimo della spodestata dinastia inglese (quindi de iure Re Enrico IX, come fu scritto sulla sua tomba), ultimo ancora in vita dei Cardinali creati da Benedetto XIV, ultimo discendente dei Plantageneti che abbia assolto la funzione sacrale di “re taumaturgo”, anzi ultimo re taumaturgo in assoluto, se non contiamo (come probabilmente non va contato) l’unicum di un Carlo X poco convinto, subito dopo l’incoronazione, a Reims.
[5] Per la precisione, all’unanimità meno un voto: il suo, che non avrebbe potuto dare validamente a sé stesso e che espresse, invece, in favore del Card. Rezzonico, nipote del defunto Clemente XIII e capo (in verità un tantino malaccorto) di uno dei principali partiti che componevano il Conclave.
[6] Cfr. amplius M. Rosa. s.v. Clemente XIV, papa, in Enciclopedia dei Papi, Roma 2000.
[7] Non dimentichiamo che, nella prassi, era non solo tollerato, ma anche assecondato il diritto di esclusiva da parte dei Principi cattolici, che i Cardinali stranieri erano quasi sempre nominati su proposta dei rispettivi governi, che la figura del “Cardinale della Corona”, ambigua come e più della generalità degli agenti di collegamento, era comunemente accettata… e che alcuni Porporati, nel 1769, pensavano in un primo momento di chiedere all’imperatore di mettere la propria spada al servizio della Chiesa e difendere lo Stato Pontificio dalle aggressioni predette (ma l’idea fu scartata dallo stesso Sacro Collegio).
[8] Cfr., in proposito, un anonimo informatore sul Conclave cit. in L. Berra, Il diario…, cit., pag. 76, nt. 134: “1’8 aprile, facendosi correre da qualcuno la voce, che il frate cardinale era favorito dalla Francia, trasmette all’amico, cui inviava o fin[8]geva di inviare le sue lettere, questa informazione: «Vi fu ancora chi con som[8]ma destrezza procurò di scoprire se Ganganelli fosse accetto e sussistesse la voce che correva che tutta la Francia lo acclamava per Papa; e si è scoperto che fra le Istruzioni del suddetto Duca di Choiseul si dice che nella circostanza che s’avesse mai cli conchiudere e concorrere in un Frate, ci va molto pensato»”. Cfr. anche l’annotazione del Card. Pirelli, pag. 64
[9] Cfr. L. Berra, Il diario…, cit., pag. 43: “In quel conclave stesso, su quarantasei cardinali presenti, poco meno di quaranta appartenevano a nobili e potenti casate; parecchi erano di principato pontificio o di origine pontificia, i Colonna, gli Orsini, i Chigi, gli Albani, i Corsini, che in conclave entravano a coppie di zio e nepote o addirittura di fratelli e che nel Sacro Collegio costituivano come delle dinastie ereditarie; zio e nepote erano Alessandro e Giovan Francesco Albani, zio e nepote Neri e Andrea Corsini, Neri potente in Curia e Andrea, che l’ar[9]dore della giovanile età adoperava a procacciare nel governo della Chiesa maggior fortuna a sé ed alla sua casata. Ora brigava con Giovan Francesco Albani, uomo di pochi scrupoli e ne favoriva le ambizioni e gli interessi.”.
[10] Ma, secondo la corrispondenza del Card. de Bernis, longa manus della Corona di Francia, Ganganelli era a sua volta ingannatore e manovriero: “Bernis avait pour mission de gagner à la cause des puissances ou de neutraliser tous les Cardinaux dont le vote ne lui était pas connu d’avance. On lit dans sa lettre du 20 avril à d’Aubeterre: «Ganganelli, avec lequel j’ai une petite galanterie sourde, m’a fait assurer que sa voix était à mes ordres. En attendant, il la donne à nos ennemis, et c’est pour mieux les tromper. Il n’aime pas la façon de négocier de mes collègues; mais il prétend avoir beaucoup d’estime pour moi.»”. J. Crétineau-Joly, Clément XIV…, cit., pagg. 258-9. Significativo anche il rapporto dell’ambasciata di Francia a Roma, incaricata di far pervenire notizie su tutti i Cardinali in vista del Conclave: “On ne connaît son penchant ni pour la France ni pour les autres nations. Il se trouve toujours du côté le plus utile à ses vues, tantôt Ze[10]lante et tantôt anti-Zelante, selon le vent le plus fa[10]vorable. Il ne dit jamais ce qu’il pense. Sa grande étude est de plaire à tout le monde et de faire voir qu’il est du parti de celui qui lui parle. Il n’ose pas s’opposer aux désirs des souverains; il craint les Cours et les ménages. Le Pape a pour lui beaucoup d’estime, et il obtient ce qu’il veut par mille manœuvres secrètes. Mais comme il s’est mêlé de trop d’affaires, ses intrigues ont diminué son crédit dans le Sacré Collège, qui, au premier Conclave, barrera vraisemblablement son ambition quelque masquée qu’elle soit sous le froc. Il est nécessaire de gagner ce Cardinal pour tous les objets qui ont rapport au Saint-Office, parce que son vœu attire la plupart des autres. Quant aux affaires ecclésiastiques qui concernent la France, on ne peut pas se fier entièrement à lui; mais la crainte du mécontentement du Roi peut seule le déterminer à seconder les vues toujours justes et pacifiques de Sa Majesté pour le maintien de la Religion.”. Cit. Ibid., pag. 286.
[11] Cfr. L. Berra, Il diario…, cit., pag. (20 marzo): “Se questo partito lo prende la cosa può riuscir facilissima mente perchè dalle Corti non solo non è escluso ma espressamente voluto Ganganella e spezialmente da Spagna”. Le tre righe che seguivano immediatamente sono state cancellate. (Nel diario Ganganelli è sempre chiamato Ganganella; ignoro se questa variante sia altrimenti attestata)
[12] L. Berra, Il diario…, cit., pag. 91, nt. 163. J. Crétineau-Joly, Clément XIV…, cit, pagg. 293-4, dà invece per certa l’esistenza dell’assicurazione scritta, sotto forma di un biglietto indirizzato al Re di Spagna, sia pure in termini volutamente impersonali: “Solis négocie mystérieusement avec Ganganelli: il en obtint un billet adressé au Roi d’Espagne. Dans ce billet, Ganganelli déclare «qu’il reconnaît au Souverain Pontife le droit de pouvoir étendre en con[12]science la Compagnie de Jésus, en observant les règles canoniques, et qu’il est à souhaiter que le futur Pape fasse tous ses efforts pour accomplir le vœu des Couronnes.» Cet engagemen( n’est pas très explicite. Le droit invoqué n’a jamais été contesté, et, dans d’autres cir[12]constances, Solis se serait bien gardé de l’accepter comme obligatoire. Mais il savait que le caractère de Ganganeili ne tiendrait pas à la lutte, et qu’une fois pris entre le double écueil de son honneur et de son repos, il n’hésiterait pas à seconder la violence des désirs de Charles III. En le menaçant de publier cet acte, on devait faire du Pape futur tout ce que l’on voudrait; cette oppression morale restait pour les trois Puissances une garantie dont le texte même du billet n’était que l’occasion. D’ailleurs l’Italien, qui refusait d’aller au-delà par écrit, ne cachait pas à l’Espagnol ses plans ultérieurs. Il ouvrait son âme à l’espoir de réconcilier le Sacerdoce et l’Empire; il aspirait à les réunir dans la paix sur le cadavre de l’Ordre de Jésus, et à recouvrer ainsi les villes d’Avignon et de Bénévent.”.
[13] Cfr. L. Ferraris, s.v. Simonia, in Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, vol. VII, Parigi 1858, n. 8: “Simonia mentalis est voluntas, seu propositum internum, quo quis dum dat, seu confert alteri rem spiritualem, intendit illud obligare ad reddendum aliquid temporale, aut econtra dum confert aliquid temporale, intendit illum obligare ad reddendum aliquid spirituale, ut si episcopus conferat beneficium clerico, ut ideo in compensationem obigatus sit ei servire, aut clericus serviat episcopo ea intentione, ut in mercedem debitam conferat beneficium, et tandem beneficium conferatur nulla tamen reali, vel signis facta conventione seu pacto”.
[14] Cfr. inter cetera Suprema Sacra Congregazione del S. Uffizio, decreto 2 marzo 1679, propp. 45-6 (DH 2145-6).
[15] Tripartizione risalente a S. Gregorio Magno, C.I q.1 c.94 Sunt nonnulli (Homiliarum in Evangelia libri duo, I IV 4, in PL 76, 1075-1312C, qui 1091D-1092A): “Sunt nonnulli, qui quidem nummorum praemia ex ordinatione non accipiunt, et tamen sacros ordines pro humana gratia largiuntur, atque de largitate eadem laudis solummodo retributionem quaerunt. Hi nimirum quod gratis acceptum est gratis non tribuunt, quia de impenso officio sanctitatis nummum expetunt favoris. Unde bene, quum iustum virum describeret Propheta, ait: Quisas) excutit manus suas ab omni munere. Neque enim dicit, *qui excutit manus suas a munere*, sed *adiunxit*: ab omni, quia aliud est munus ab obsequio, aliud *munus* a manu, aliud *munus* a lingua. Munus *quippe* ab obsequio est subiectio indebite impensa. Munus a manu pecunia est; munus a lingua favor. Qui ergo sacros ordines tribuit, tunc ab omni munere manus excutit, quando in divinis rebus non solum nullam pecuuiam, sed etiam humanam gratiam non requirit.”.
[16] Cfr. M. da Casola, Compendio di Diritto Canonico, Genova 1967, pagg. 446-7.
[17] Cfr. L. Ferraris, loc.op.vol.cit., n. 14.
[18] M. Bonacina, Tractatus de legitima Summi Pontificis electione, Lione 1637, pagg. 94-5, riporta l’opinione comune affermando che non è simoniaca l’elezione influenzata da suggerimenti, esortazioni, o anche da richieste (preces) di ottenere un beneficio, purché restino a livello di semplici richieste e non vi sia accordo neppure implicito, perché la richiesta in sé è un atto lecito.
[19] “…nostra perpetuo valitura Constitutione, Apostolica auctoritate, et de potestatis nostrae plenitudine, statuimus, ordinamus, decernimus, et definimus, quod si, quod Deus pro sua clementia, et ineffabili bonitate avertat, contigerit, postquam Nos, vel Successores nostros successive, ipse Deus ab hujusmodi universalis Ecclesiae regimine absolverit, humani generis inimico procurante, et ambitione, vel cupiditate ad hoc inclinante, seu impellente, electionem Romani Pontificis ab eo, quem eligi contigerit, vel ab aliquo, seu aliquibus de caetu Cardinalium quomodolibet votum dantibus, per simoniacam haeresimin dando, promittendo, vel recipiendo pecunias, bona cujusque generis, castra, officia, vel beneficia, seu promissiones, et obligationes, commissam, per se, vel alium, seu alios quomodocunque, et qualitercunque etiam in duarum partium, vel omnium Cardinalium unanimi concordia, quomodolibet etiam per viam assumptionis, unanimiter nemine discrepante, etiam sine scrutinio facta, celebrari, vel fieri, non solum hujusmodi electio, vel assumptio, eo ipso nulla existat, et nullam eidem sic electo, vel assumpto, administrandi in spiritualibus, et temporalibus facultatem tribuat, sed etiam contra dictum sic electum vel assumptum, de simoniaca labe, a quocumque Cardinali, qui eidem electioni intervenit, opponi, et excipi possit, sicut de vera, et indubitata haeresi, ita quod a nullo pro Romano Pontifice habeatur, quinimo ipse sic electus, a priori suo Cardinalatus, et alio quocunque honore, Ecclesiis Cathedralibus etiam Metropolitanis, et Patriarchalibus, Monasteriis, dignitatibus, et aliis quibuscunque beneficiis, et pensionibus, quae tunc obtinebat in titulum, vel in commendam, aut alias quomodocumque eo ipso, absque alia declaratione, privatus existat, et idem electus non Apostolicus, sed Apostaticus, et tanquam simoniacus, et haeresiarcha, et ad praedicta omnia, et singula perpetuo inhabilis habeatur.
[20] Cfr. G.B. Picotti – M. Sanfilippo, s.v. Alessandro VI papa, in Enciclopedia dei Papi, Roma 2000: l’elezione era stata unanime, ma non per uno spontaneo riconoscimento delle qualità dell’eligendo. “Dopo due scrutini, nei quali ciascuna delle due parti saggiava il terreno, quando si andò profilando, nel terzo, la possibilità della elezione di un fautore di Giuliano della Rovere, o forse del napoletano Oliviero Carafa, aderente di Ascanio, ma non così acceso che non si potessero raccogliere sopra di lui voti delle due fazioni e togliere quindi significato alla elezione, Ascanio mise innanzi quello che era il suo vero candidato, che poteva disporre di tanti mezzi ed era così privo di scrupoli da rendere sicura l’elezione. Con promesse simoniache, forse con denaro, furono tenuti fermi gli oscillanti, tratti alcuni degli avversari, guadagnati sopra tutto quei cardinali della baronia romana, il Colonna, l’Orsini, il Savelli, senza il concorso dei quali, o almeno di qualcuno di loro, non si poteva avere elezione. Quando questa fu sicura, piegarono anche gli altri, i migliori dei quali, forse, per evitare uno scisma. La mattina dell’11 agosto 1492, dopo un ultimo scrutinio tenuto ‘ex composito’, si poté annunziare al popolo il gaudio grande che Rodrigo Borja era papa Alessandro VI.”. Ampio resoconto della vicenda in L. von Pastor, The History of the Popes from the close of the Middle Ages, vol. V, Londra 1901, pagg. 375-419. Un punto di vista apologetico in P. De Roo, Material for a history of Pope Alexander VI, his relatives, and his time, vol. II, New York 1924, pagg. 307-72.
[21] Cfr. per tutti A.S. Camarda, Constitutionum Apostolicarum, una cum Caeremoniali Gregoriano de pertinentibus ad electionem Papae, synopsis accurata et plana necnon elucidatio fere omnium difficultatum, quae evenire possunt circa pertinentia ad electionem Romanorum pontificum, Diss. XXXV, Rieti 1737, pag. 239: “Inquires septimo an ad hoc, ut electio Papae sit nulla iuxta Constitutionem Iulianam, sufficiat simonia realis occulta? Respondeo negative cum Passerino num. 10 pro se citante Iacobatium, Gambarum, Sopranum, Bonaccinam, & alios, cujus ratio evidentissima est, quia ex verbis Constitutionis Iulii II simonia, ob quam electio Papae est nulla, debet esse illa sola, de qua potest apponi, & excipi, sicut de vera, & indubitata haeresi, ita ut ob eam liceat negare obedientiam electo, & ab eius obedientia recedere; atqui haec omnia locum habere non possunt ubi simonia est occulta, & nullo modo ad forum externum deducta, igitur ad nullitatem electionis non sufficit simonia realis occulta. Tum quia, si ob simoniam occultam liceret excipere contra electionem Papae, & illi obedientiam negare immineret maximum periculum dissensionum, & schismatum, quibus saepe subiiceretur Ecclesia, via etiam aperiretur Principum, & Rerum publicarum passionibus, & violentiis, ut sub quacumque apparenti, & grata pravis affectionibus probabilitate liceret electionem Papa impugnare, igitur ad evitanda huiusmodi absurda, dicendum est, simoniam occultam non sufficere ad nullitatem electionis Papae”.
[22] Se l’eletto per simonia si pente, può rinunciare al Pontificato; ma se si pente l’elettore corrotto e lancia l’accusa? Non è detto che ciò basti perché la simonia smetta di essere occulta in senso tecnico, ossia perché si possa provare in giudizio: di norma si presta piena fede al c.d. “teste qualificato”, cioè che depone su fatti commessi in relazione al proprio ufficio, e anche a chi confessa… ma qui parliamo di una confessione che implica necessariamente altri.
[23] Si noterà, sul piano lessicale, che la Bolla esclude un effetto sanante o convalidante per il consenso di tutti i Cardinali, senza tuttavia parlare del consenso di tutta la Chiesa.
[24] Sono state proposte diverse restrizioni meno importanti, p.es. la simonia a prezzo vile, per parvitas materiae, quella commessa in vista dell’elezione ma a Sede non ancora vacante, o l’assicurazione di amicizia fatta arrivare da un eligendo a un principe perché desista da un’opposizione ingiusta alla sua persona, etc. etc. Qualche autore, ma con poco seguito, ha anche provato a restringere l’invalidità solo a quella simonia che presenti un’apparenza di eresia, manipolando in tal senso il parallelismo della Costituzione di Giulio II.
[25] Cfr. però, in senso contrario, F.M. Cappello, De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam, vol. II, Roma 1912, pag. 483: “Eiusmodi exceptio potestne ab aliis etiam Cardinalibus, re cognita, fieri, aut a fidelium coetu? Potest fieri a ceteris Cardi[25]nalibus, a clero populoque romano, nec non ab aliis quibus[25]cumque officialibus. Id enim manifesto eruitur ex § 2a Constitu[25]tionis, quae licentiam tribuit Cardinalibus, clero ac populo ceterisque Officialibus impune discedendi a Papa simoniace electo, lamvero si citra culpam obedientiam detractare Pontifici per si[25]moniam designato fas est, eo ipso excipi quoque potest contra eumdum, modo simonía vere notoria fuerit ac publice constet.”.
[26] In questo senso P.M. Passerini, Tractatus de electione Summi Pontificis, Roma 1670, pagg. 92-3.
[27] E in ciò riceve una conferma indiretta, a dibattito ormai concluso per la sopravvenuta abrogazione della bolla, da F.M. Cappello, op.vol.cit., pagg. 481-2: “Camarda, Passerini, Wernz, aliique plures cano[27]nistae putant verba Iulii II de simonia notoria dumtaxat esse intelligenda. Alii vero, et quidem non pauci, sive ex theologorum sive ex canonistarum agmine, fatentur Constitutionem Iulii II quamlibet respicere simoniam, non modo scilicet notoriam sed etiam occultam, ita ut in utroque casu electio simoniaca inva[27]lida sit.”. Egli peraltro sta per la prima opinione.
[28] Cfr. S. A.M. de’ Liguori, Theologia Moralis, Lib. III, Tract. I, Cap. II, Dubium III – De simonia, Art. III – Quae sint poenae simoniae, Qu. IV – An electio Pontificis simoniaca sit nulla (ed. Parigi 1835, vol. I, pagg. 312-3). A suo parere, inoltre, la bolla di Giulio II non avrebbe che precisato e chiarito quanto già stabilito da Niccolò II nel 1059 (dist. 79, c. 9 Si quis pecunia), mentre è infondata l’obiezione di Suárez e di altri, che, rifacendosi al c. Licet che obbliga a riconoscere Papa chi è stato eletto dai due terzi dei Cardinali e obiettando che la Chiesa resterebbe senza Capo o almeno gravemente incerta circa la sua identità, giungevano a negare tout court la nullità dell’elezione simoniaca. “Nec obstat textus in cap. Licet supra allatus, nec ratio adducta quod Ecclesia remaneret sine Capite; nam ut recte dicunt Less[ius] l. 2 c. 35 n. 46 et Viva ibid. cum sententia communi: ex vi l. Barbarius, posito communi errore cum titulo colorato, si occulta esset simonia, eo casu Ecclesia suppleret jurisdictione; unde omnes actus hujusmodi Pontificis bene erunt validi, et ejus definitiones adhuc infallibilem habebunt auctoritatem, ut declaratur in cit. cap. Licet. Secus si simonia esset publica.”.
[29] Suppongo, per semplicità, che in questo scenario non sia deflagrata la contesa circa la superiorità del Concilio sul Papa, che verosimilmente sarebbe stata tirata in ballo, ma non era necessaria per dirimere la vertenza de qua.
[30] “Quinto electionem validam esse dum Cardinalis eligendus in Papam promittit aliis Cardinalibus se facturum aliquid in utilita[30]tem totius Ecclesiae seu id, ad quod Papa te[30]netur ex officio: haec enim electio simoniaca non est, cum solum exigatur id quod officio, seu dignitati ad quam eligitur adnexum est, seu quod utilitatem respicit totius Ecclesiae, cui Papa maxime consulere debet; alioquin etiam simonia committeretur, dum is cui Ca[30]nonicatus confertur iurat se praestiturum ea, quae ad suum pertinent officium, ita communiter Doctores in genere loquentes”. M. Bonacina, op.cit., pag. 96.
[31] È forse opportuno rammentare che il voto era segreto, ma solo relativamente tale, perché ogni scheda doveva essere contrassegnata in modo tale che si potesse, all’occorrenza, risalire al suo autore per assicurarsi che non avesse votato per sé stesso. Ad ogni modo, poiché tutte le schede, già allora, si bruciavano dopo gli scrutini, non erano disponibili come prova di chi avesse votato per chi e in quale occasione.

Immagine in evidenza modificata con PixlrX dalla foto di Sailko, CC BY 3.0, da Wikimedia Commons, Antonio Canova, monumento funebre a Clemente XIV.