Alcuni passi del De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione (III, c. 53) del cardinale Prospero Lambertini, poi papa Benedetto XIV, un’autorità imprescindibile nel campo dei Santi, delle rivelazioni e delle visioni.
«La rivelazione privata non è proposta alla Chiesa, ma è solo per una persona specifica … Pertanto qui si tratta non delle rivelazioni che furono fatte agli Apostoli e ai Profeti, su cui si fonda la fede cattolica, secondo la dottrina di san Tommaso: “La nostra Fede si basa sulla Rivelazione fatta ai Profeti e agli Apostoli, che scrissero i Libri Canonici, non invero su una eventuale rivelazione fatta ad altri Dottori” (S.T. p. I, q. I, art. 8 ad 2) … Sulle rivelazioni private il santo Dottore dice così: “In ogni tempo non mancarono mai persone dotate di spirito profetico, non per rivelare nuove dottrine di fede, ma per guidare la condotta degli uomini” (S.T. p. II-IIae, q. 174, a. 6 ad 3) … Le visioni e le apparizioni sono di tre generi: naturali, demoniache e celesti, anche dette divine … Le rivelazioni celesti e divine sono quelle per cui Dio talora illumina e istruisce una certa persona per la salvezza eterna sua o di altri … Il principale segno di riconoscimento delle rivelazioni divine è la concordanza con le Sacre Scritture, con le Tradizioni divino-apostoliche, con gli usi e le definizioni della Chiesa. Tuttavia non perché conformi alle Sacre Scritture, alle Tradizioni apostoliche e agli usi e definizioni della Chiesa, debbono essere immediatamente credute per divine; ma, se qualcosa vi sia di contrario, debbono essere subito rigettate fra le falsità e le illusioni del Demonio. Dice infatti l’Apostolo ai Galati “Se anche un Angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema!“; e ai Tessalonicesi: “Mantenete le tradizioni che avete appreso“; e agli Ebrei: “Non lasciatevi sviare da dottrine diverse e peregrine“. Lo stesso deve dirsi delle rivelazioni in cui vi è qualcosa di contrario all’unanime sentenza dei Santi Padri e dei Teologi: l’unanime sentenza dei Padri non può infatti errare nello stabilire materia di fede … Il Cardinale de Lugo (de Fide disput. I sect. 11) insegna che colui al quale la rivelazione privata [celeste o divina, ndr] viene fatta deve credervi e obbedirvi … Arauxo ha lo stesso parere … Per quanto riguarda gli altri, a cui la rivelazione non è diretta, tanto il Cardinale de Lugo quanto Arauxo asseriscono che essi non sono tenuti a credere a tale rivelazione in ragione della rivelazione stessa; e, se vi credono, che tale assenso non possa essere di fede cattolica o divina … L’assenso non può essere se non della sola fede umana … Che dire delle rivelazioni private approvate dalla Sede Apostolica, come quelle della beata Ildegarda e delle sante Brigida e Caterina da Siena? Abbiamo detto nel libro II, cap. 32, n. 11 che alle predette rivelazioni, anche se approvate, non dobbiamo né possiamo prestare un assenso di fede cattolica, ma solo di fede umana secondo le regole di prudenza, per cui queste rivelazioni sono probabili e piamente credibili … Il Cardinale Caietano insegna che dobbiamo aderire “alle rivelazioni cattoliche fatte agli Apostoli e ai Profeti” (Tom. 2 Opusculorum, tract. 31, cap. 1), come a fondamenti della nostra fede; ma per quanto riguarda rivelazioni private che furono fatte ai Santi, anche se approvate, dice che dobbiamo aderivi come molto probabili: “Aderiamo alle rivelazioni cattoliche, come a necessarie, così che qualcuno si dimostra eretico se con pertinacia le avversa. Alle rivelazioni fatte ai Santi, la dottrina dei quali la Chiesa ha accolto, aderiamo come a molto probabili, come hanno scritto sant’Agostino e san Tommaso e come dimostra di continuo l’esperienza, maestra delle cose” … A proposito delle Rivelazioni di santa Brigida aggiunge Vasquez (3 part. tom. 2 disp. 117 num. 76): “Codeste rivelazioni di santa Brigida sono state approvate come pie, perché si possano accogliere senza alcuna superstizione con prudenza” … Da ciò ne consegue che uno possa, salva l’integrità della fede cattolica, non prestare il suo assenso alla rivelazioni private e non prenderle in considerazione, purché ciò avvenga con la dovuta modestia e riserbo, non senza ragione e senza disprezzo»


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