Nel quadro del dibattito in corso volentieri pubblichiamo questo nono contributo inviatoci dall’Avv. Guido Ferro Canale. A conclusione di questo capitolo va detto che l’analisi di questi eventi storici, utile per l’oggi e per il domani, in nulla lede la grandezza del pontificato bonificiano
I singoli momenti dell’iter processuale
Alcune considerazioni si impongono subito.
Innanzitutto, questo è un processo politico. Con il che non intendo dire che tutto il materiale di accusa sia inventato, bensì che politiche sono le ragioni e preoccupazioni dell’accusatore: se effettivamente taluni detti o atti di Bonifacio potevano ingenerare il sospetto che stesse negando il c.d. “dualismo gelasiano” per rivendicare una qualche titolarità diretta del potere temporale (e non a caso il dubbio è rimasto aperto fino ai giorni nostri), il re di Francia non si curava tanto della verità in sé, quanto di far prevalere il proprio punto di vista, secondo cui il giudizio papale sulla condotta del monarca doveva limitarsi ad una mera potestas directiva, dimodoché potesse sfociare al massimo in un consiglio e mai in un ordine, o in un atto rilevante sul piano giuridico come, p.es., l’annullamento delle leggi regie: è, non a caso, la linea sostenuta poi per secoli dai teologi gallicani.
Dal momento in cui la contesa ha raggiunto per lui il livello dei princìpi, Bonifacio si è incamminato deciso lungo la via che portava alla deposizione di Filippo il Bello,(1) vedendo la questione esclusivamente come propria responsabilità personale di Pontefice: non pare, ad es., che abbia mai pensato di sfruttare contro il re la sua richiesta di convocazione di un Concilio, cui avrebbe effettivamente potuto deferire tutto il tema dei rapporti tra i due poteri. (2) Ci sono pochi dubbi che la tesi della potestas directiva ne sarebbe uscita sconfessata e condannata: come minimo sarebbe stata diversa tutta la storia futura del gallicanesimo. E chissà se ci sarebbe stato un gallicanesimo!
Fortunatamente, ai nostri fini non è necessario risolvere dispute plurisecolari sull’esatta natura del rapporto tra i due poteri, né comprendere quale fosse la vera opinione di Bonifacio in proposito: considerato il carattere postumo del processo, che rendeva ovviamente impossibile esplorare in via diretta la mens dell’accusato, o consentirgli la purgatio canonica, un esito obiettivamente corretto avrebbe dovuto fare applicazione del principio in dubio pro reo, ritenendo che, magari con qualche esagerazione retorica, il Papa avesse semplicemente ribadito il principio che ogni uomo ed ogni attività umana, dunque pure i re e il governo dei regni, debbono sottostare al giudizio supremo della Sede Apostolica circa la loro conformità alla Legge di Dio (ratione peccati). (3)
Infine ma non da ultimo, ci sono pochi dubbi sul fatto che Clemente V, pur avendo consentito ad aprire la procedura, dall’inizio alla fine abbia sempre avuto l’intenzione di risolvere la questione mediante un accordo con Filippo il Bello, perché non credeva alla verità delle accuse e sapeva bene che gli interessi del re erano politici. Lo stesso cambiamento di passo, che ha visto trascorrere anni interi senza che nulla o quasi si muovesse sul fronte del negotium Bonifatianum, rispecchia l’intento di addivenire ad una composizione complessiva del dissidio con la Corona francese, intento poi coronato da successo. Ed è importante notarlo qui perché ci dice qualcosa di controintuitivo, cioè che a volte perfino il problema del Papa eretico si risolve da solo, senza una decisione.
Gli articoli di accusa iniziali
Gli atti che hanno messo in moto la procedura giudiziaria sono due: quello di Nogaret in marzo, quello del suo collaboratore Plaisians a giugno. Il primo non ha mai ricevuto l’adesione del re, pur richiesta, mentre il secondo sì, dopodiché è stato letto pubblicamente ai giardini del Louvre, approvato anche dai convenuti e divulgato. Sembrerebbe allora di dover concludere che solo quest’ultimo vada preso in considerazione; ma Plaisians dichiara di aderire ad cautelam all’atto di Nogaret e, in concreto, entrambi sono stati inseriti nel fascicolo del processo. Inoltre, essi sono complementari su un punto importante: mentre Nogaret – riprendendo nella sostanza il manifesto di Lunghezza, pervenuto al re e una copia del quale stava nell’archivio personale del giurista, ma distanziandosene nella forma perché non si potesse eccepire contro di lui la scomunica lanciata sui fautori dei cardinali Colonna – si è concentrato soprattutto sull’illegittimità di Bonifacio perché era invalida la rinuncia di Celestino, parlando anche di eresia ma senza entrare in dettagli, al contrario Plaisians relega l’illegittimità in un inciso e si dedica soprattutto ai crimini di Bonifacio, descrivendo in dettaglio specialmente le molteplici eresie che gli sono imputate. (4) Ora, dalla Rex gloriae sappiamo che il processo ha riguardato tanto l’eresia quanto l’illegittimità, il che ci conferma che, sebbene nel frattempo Nogaret fosse stato scomunicato, entrambi gli atti hanno assolto la loro funzione; di entrambi, pertanto, ritengo qui opportuno proporre al lettore la parte centrale, ossia l’elenco dei capi di accusa. Noto solo un’altra differenza, che mi sembra importante: Nogaret, ragionando in ottica di Sede vacante e implicito impedimento dei Cardinali, chiede al re di convocare il Concilio in prima persona; tra marzo e giugno, però, questa linea di azione deve essere parsa un po’ troppo rischiosa rispetto a quella poi seguita, che prevedeva di richiedere la convocazione prima a Bonifacio stesso, poi ai Cardinali, e solo in estremo subordine un’iniziativa diretta. Fino a che punto ciò indichi una percezione di debolezza degli argomenti contrari alla rinuncia di Celestino, oppure di forza almeno psicologica del possesso della Sede da parte di Bonifacio, (5) non saprei dire; ma questa scelta può certo concorrere a spiegare la differente impostazione dei due libelli, perché è molto più difficile giustificare il fatto di rivolgere una simile richiesta a qualcuno che si assume non essere mai stato Papa che non al detentore della Sede, accusato di eresia.
L’atto di Nogaret (12 marzo 1303), §§3-156
Ometto i paragrafi introduttivi e conclusivi, per concentrarmi solo sulle accuse.
“[3] Siede infatti sulla cattedra di S. Pietro un maestro di menzogne, che, mentre in tutti i modi fa il male, si fa chiamare Bonifacio e così ha preso per sé un nome falso; e senza essere né il vero capo né il vero maestro, si proclama signore, giudice e maestro di tutti gli uomini. (7)
[4] Essendo infatti entrato di nascosto, in modo estraneo alla procedura comune stabilita dai santi Padri, e inoltre contro le norme della ragione, e così ‘non per la porta’ nell’ovile del Signore, non è né un pastore né un mercenario, ma piuttosto ‘un ladro e un brigante’. (8)
[5] E infatti, mentre viveva il vero sposo della Chiesa di Roma, con false lusinghe e con menzogne ha ingannato e indotto quello sposo, beato nella sua semplicità, ad abbandonare la propria sposa, contro la verità che grida ‘Non separi l’uomo ciò che Dio ha unito!’, e infine, mettendogli addosso le mani violente, persuadendolo a torto che provenisse dallo Spirito Santo quel che diceva quel celebre seduttore, non ha avuto terrore di impossessarsi, con amplessi nefandi, della stessa santissima Chiesa maestra di tutte le Chiese, dicendosi suo sposo quando non poteva esserlo. (9)
[6] Non consente infatti a detto divorzio il vero Romano Pontefice Celestino, che è stato ingannato con tanti tranelli; nulla infatti è tanto contrario al consenso quanto l’errore, come attestano anche le leggi umane; e taciamo della violenza. /10)
[7] Ma poiché ‘lo Spirito soffia dove vuole’ e ‘chi agisce secondo lo Spirito di Dio non è sotto la legge’, la santa universale Chiesa di Dio, senza conoscere le frodi di quell’impostare, titubante e perplessa, se fosse venuto dallo Spirito Santo che Celestino abbandonasse il suo governo, esigendolo i peccati del popolo, per il timore di uno scisma ha tollerato il predetto seduttore finché, secondo l’insegnamento del Signore, ‘dai suoi frutti’ si potesse comprendere se un uomo siffatto fosse giunto a detto governo venendo dallo Spirito Santo o da un’altra parte. (11)
[8] E i suoi frutti, come si espone chiaramente più sotto, ora sono a tutti evidenti: da essi risulta chiaro a tutti che non è venuto da Dio, ma da un’altra parte, e quindi ‘non per la porta nell’ovile’; infatti, i suoi frutti sono pessimi, ‘il loro termine è la morte’; e perciò è necessario che un albero tanto malvagio, secondo la sentenza del Signore, ‘sia tagliato e gettato nel fuoco’. (12)
[9] Né può giovargli come scusa quel che dicono alcuni, che dopo la morte di detto Celestino, Sommo Pontefice, i Cardinali hanno di nuovo prestato il loro consenso a lui, dato che non sarebbe potuto essere lo sposo di colei che consta che ha contaminato mediante l’adulterio, mentre viveva il primo marito, data la [propria] fedeltà alla Sposa. (13)
[10] Poiché pertanto ciò che si commette contro Dio è compiuto ad offesa di tutti, (14) e in un crimine così grave, soprattutto in ragione delle conseguenze, ogni membro del popolo, anche una donna o un infame, è ammesso [ad accusare], io, come l’asina sellata, assumendo per potenza di Dio, non mia, la voce di un uomo perfetto, capace di sostenere un peso simile, rimproverando la follia di detto falso profeta Balaam, che vedo pronto, su richiesta del re Balaac, a maledire il popolo benedetto dal Signore, supplico voi, eccellentissimo principe, signore Filippo, per grazia di Dio re dei Francesi, affinché, come al profeta Balaam, che in antico si recava a maledire il popolo del Signore, è andato incontro l’angelo del Signore ‘con la spada sguainata lungo la strada’, così a detto portatore di pestilenza, che è di gran lunga peggiore di Balaam, vogliate andare contro con la spada sguainata voi, che siete stato unto per eseguire la giustizia e perciò, come l’angelo di Dio, siete servo e dell’ufficio vostro, affinché egli non possa compiere il male del popolo che si prefigge. (15)
[11] Sostengo pertanto che il predetto, che si attribuisce il nome di Bonifacio, non è il Papa, ma detiene ingiustamente la Sede che occupa di fatto, al fine di compiere il massimo danno a tutte le anime della santa Chiesa di Dio, e il suo ingresso [nel Pontificato] è stato viziato in molti modi; ‘non è entrato per la porta, ma da un’altra parte, ragion per cui deve essere considerato come un ladro e un brigante’. (16)
[12] Parimenti sostengo che detto Bonifacio è un eretico manifesto, completamente separato dal corpo della Chiesa per molte varietà di eresia, da dichiararsi a luogo e tempo appropriati. (17)
[13] Parimenti sostengo che detto Bonifacio è un orribile simoniaco, quale mai nessuno è stato fin dal principio del mondo, e in lui la peste di questo crimine è così notoria in tutto il mondo che è palese per tutti indistintamente quelli che vogliono capire, tanto che, bestemmiando pubblicamente, ha dichiarato di non poter commettere simonia. (18)
[14] Parimenti sostengo che detto Bonifacio, avviluppato in delitti manifesti, enormi, senza limiti, è in essi talmente incallito che è del tutto incorreggibile e posto stabilmente nella profondità dei mli, tanto che non può più essere tollerato senza un sovvertimento della condizione generale della Chiesa. Infatti la sua bocca è ‘colma di maledizione’, e i suoi piedi e passi ‘veloci a spargere il sangue’; dilania completamente le chiese, che dovrebbe nutrire; dilapida malamente i beni dei poveri; abbraccia gli uomini malvagi che gli fanno regali, perseguita gli uomini giusti; soadroneggia sul popolo, non lo serve; impone alle chiese, al popolo di Dio e ai principi dei popoli un fardello pesante e un giogo intollerabile; nel popolo disprezza gli umili, accoglie gli abietti; ‘non raccoglie con Cristo, ma disperde’; introduce nuove e altre inaudite sette di perdizione; bestemmia la via della verità, per rapina si crede sempre eguale al Signore Gesù Cristo benedetto. E, costantemente in preda ad un’avidità estrema, ha sete di oro, brama l’oro e con sottile ingegno l’oro estorce da ogni popolo; e omesso completamente il culto del Signore, con parole finte, ora blandendo, ora minacciando, ora con false leggi, fa mercato di tutti noi per trarne denaro, invidiando ascuno quello che ha, non amando nessuno, fomentando le guerre, osteggiando e detestando la pace dei sudditi; è infatti inveterato in peccati nefandi, contrario e opposto a tutte le vie e gli insegnamenti del Signore, vero abominio del Tempio, che descrive Daniele, del Signore profeta; (19) e perciò le armi e le leggi e anche tutti gli elementi debbono insorgere contro di lui, che così sovverte la condizione della Chiesa, per i peccati del quale Dio flagella il mondo intero, e non c’è più nulla che valga a saziare quell’insaziabile, se non soltanto l’insaziabile bocca dell’inferno e il fuoco inestinguibile che dura in eterno. (20)
[15] Poiché pertanto è appropriato che detto delinquente, che offende in egual modo Dio e tutti, sia condannato in un Concilio generale, secondo la volontà e il giudizio di tutti, chiedo, richiedo con quanta insistenza posso e supplico voi, signore re predetto, che notifichiate ai prelati, ai dottori e ai popoli, e ai principi vostri fratelli in Cristo, soprattutto ai Cardinali e ai prelati tutti, che tutti convocate a Concilio generale; una volta condannato in esso il nefandissimo predetto, i venerabili Cardinali provvedano a dare alla Chiesa un Pastore; davanti ad esso Concilio mi offro e sono pronto a perseguire a norma di legge i fatti sopraddetti.”. (21)
L’accusa di Plaisians (13-14 giugno 1303), §§7-36 (22)
“[7] Io Guillaume de Plaisians, cavaliere, dico, sostengo e affermo che Bonifacio, che adesso siede a capo della Sede Apostolica, è un eretico perfetto, (23) nelle eresie e per le eresie, i fatti enormi e le dottrine perverse da dichiararsi più sotto, che credo che siano veri e di poter dimostrare, o che basteranno di per sé a dimostrare che egli è un eretico perfetto, nel luogo e nel tempo che spetteranno, e presso coloro dinanzi a cui ciò si potrà e dovrà fare secondo il diritto; e ciò giuro su questi santi Vangeli di Dio da me toccati in presenza. (24)
[8] Per prima cosa, non crede all’immortalità o incorruttibilità delle anime razionali, ma crede che l’anima razionale si corrompa insieme con il corpo. (25)
[9] Parimenti, non crede che ci sarà la vita eterna, né che in definitiva gli uomini possano conseguire il riposo, ma che tutta la sorte e parte di consolazione e di gioia sarà in questo mondo, e perciò afferma che far godere il proprio corpo di qualunque godimento non è peccato. E per l’abbondanza di siffatto fermento, non si è vergognato di affermare a voce e dichiarare pubblicamente che preferirebbe essere un cane o un asino o una bestia qualsiasi, piuttosto che un francese, il che non avrebbe detto se credesse che un francese abbia un’anima possa meritare la beatitudine eterna; e questo ha insegnato a moltissimi, che lo hanno riconosciuto in punto di morte. (26)
[10] Parimenti, contro di lui su questo opera la pubblica fama.(27)
[11] Parimenti, non crede da fedele che, tramite le parole stabilite da Cristo, pronunziate sull’ostia, secondo il rito della Chiesa, da un presbitero fedele e regolarmente ordinato, sia lì il corpo di Cristo; ed è per questo che non gli fa alcuna riverenza, o modesta [soltanto], quando viene elevato dal sacerdote, né si alza in piedi per esso, anzi gli sta davanti voltandogli le spalle, e fa onorare di più sé stesso, e ornare di più la parte delle chiese dove siede, che l’altare dove si consacra l’ostia. (28)
[12] Parimenti, su ciò è pubblicamente infamato. (29)
[13] Parimenti, si dice che affermi che la fornicazione non è peccato, come non lo è sfregarsi le mani, e di ciò vi è pubblica voce e fama. (30)
[14] Parimenti, ha affermato piuttosto spesso che, per abbattere il re e i francesi, se non si potesse fare altrimenti, farebbe sprofondare sé stesso e il mondo intero e la Chiesa intera. E quando alcuni astanti gli dicevano: ‘Dio ce ne scampi!’, rispondeva ‘No, Dio non ce ne scampi!’; e quando gli uomini onesti che avevano sentito le parole predette gli rispondevano di non dirle, perché la Chiesa di Dio e tutti i cristiani ne avrebbero sofferto un grande scandalo, rispondeva: ‘Non mi preoccupo di alcuno scandalo che venga, purché siano distrutti i francesi e la loro superbia: poiché è necessario che gli scandali vengano’. (31)
[15] Parimenti, un certo libro composto dal maestro Arnaldo di Villanova, medico,.che conteneva l’eresia o sapeva di eresia, riprovato, condannato e bruciato dal vescovo di Parigi e dai maestri della facoltà teologica di Parigi, e dallo stesso Bonifacio pubblicamente, in poieno Concistoro dei Cardinali, allo stesso modo riprovato, condannato e bruciato, poi una volta riscritto, anche se conteneva lo stesso errore, ha chiamato a nuovo esame e l’ha perfino approvato. (32)
[16] Parimenti, per rendere eterna la sua dannatissima memoria, ha fatto innalzare nelle chiese statue d’argento di sé stesso, mediante ciò inducendo gli uomini all’idolatria. (33)
[17] Parimenti ha un diavolo personale, del cui consiglio si serve in tutto e per tutto. Perciò ha detto una volta che, se tutti gli uomini del mondo stessero da una parte ed egli solo dall’altra, non lo potrebbero ingannare, né sul diritto, né sul fatto; il che non potrebbe accadere, se non impiegasse l’arte demoniaca. E di ciò è pubblicamente infamato. (34)
[18] Parimenti pratica i sortilegi, consultando uomini e donne che pretendono di predire il futuro. E di ciò è pubblicamente infamato. (35)
[19] Parimenti ha dichiarato pubblicamente che il Papa di Roma non può commettere simonia, affermare la qual cosa è eretico. E questo delitto è condannato tanto nell’Antico Testamento quanto nel Nuovo, nei sacri Concili generali. Perciò pubblicamente, tramite un certo usuraio di nome Simone, fa mercato delle prelature maggiori, delle procuratorie, delle dignità e dei benefici ecclesiastici, per i quali l’ordine sacro è annesso in modo speciale e necessario, nonché delle assoluzioni e delle dispense, al modo che al mercato si è soliti comprare e vendere le cose profane. E su ciò opera contro di lui la pubblica fama. (36)
[20] Parimenti, aggredendo lo speciale lascito di Cristo, fatto ai suoi stessi figli quando ha detto ‘Vi lascio la pace’, con tutto il suo potere impedisce la pace tra i cristiani e si sforza di seminare discordie e guerre. Perciò una volta, quando si diceva al suo cospetto che certe parti volevano, in un modo buono determinato, raggiungere tra sé un accordo amichevole, li ha vietato la pace, proibendo all’altra parte di accordarsi per la pace; e poiché l’altra parte supplicava umilmente che le desse il permesso di accordarsi, disse che non l’avrebbe fatto; e se il Figlio di Dio o l’Apostolo Pietro fosse sceso in terra e glielo avesse ordinato, gli avrebbe risposto: ‘Non ti crederò’. (37)
[21] Parimenti, comportandosi alla maniera degli eretici perfetti, che sostengono che presso di loro soltanto ci sarà la Chiesa fedele, mentre chiamano patarini coloro che sono veri cultori della fede ortodossa, perché si allontanano dai loro errori, egli per il fatto che la nazione francese, nazione notoriamente cristianissima, non segue i suoi errori nella fede, tutti e ciascuno li considera e dichiara pubblicamente, a quanto si dice, patarini. (38)
[22] Inoltre è gravato del delitto di sodomia, tenendo con sé concubini. E di ciò è infamato pubblicamente e nel modo più volgare. (39)
[23] Parimenti, ha fatto compiere e intimato di compiere in sua presenza molti omicidi, perfino di chierici, godendo della loro morte; e se dapprincipio i suoi sgherri non li colpivano mortalmente, tante volte ordinava di colpirli, dicendo ‘Dagli, dagli! (Percute, percute!)’, che perciò [ne] son morti diversi. (40)
[24] Parimenti, avendo condannato al carcere un certo nobile, proibì che a costui, che lo chiedeva ed era pentito, in punto di morte fosse amministrato il Sacramento della Penitenza, ragion per cui sembra che creda che il Sacramento della Penitenza non sia necessario alla salvezza per coloro che peccano. (41)
[25] Parimenti ha costretto alcuni sacerdoti a rivelargli la confessioni delle persone e poi,senza la volontà di coloro che si erano confessati, le ha rese pubbliche a loro confusione e vergogna, per far sì che ricomprassero (redimere). /42) Tanto che una volta un vescovo della Spagna, che aveva confessato nel foro sacramentale a un Cardinale un delitto occulto ed enorme, egli dopo aver reso di pubblico dominio la sua confessione, che aveva costretto il medesimo cardinale a rivelargli, ha pubblicamente deposto per quel delitto e poi, ricevuto il denaro, lo ha ristabilito nell’ufficio. Ragion per cui sembra che professi un’eresia riguardo al Sacramento della Penitenza. (43)
[26] Parimenti, nelle vigilie di digiuno e in Quaresima non digiuna, ma indifferentemente mangia carne, senza una buona ragione, e lascia che ne mangino i suoi domestici e familiari, dicendo che non c’è peccato in questo, agendo contro la condizione generale della S. Chiesa e tentando di sovvertirla di nascosto. (44)
[27] Parimenti ha svilito e svilisce la condizione e il Collegio dei Cardinali e gli ordini dei monaci bianchi e neri, i Francescani e i Domenicani, dei quali ha detto molte volte che il mondo andava in rovina per causa loro, e che erano falsi ipocriti e che nulla di buono sarebbe mai caitato a chi si confessasse da loro, o fosse loro amico, o li tenesse in casa propria. E non ha mai detto una paola buona di alcun prelato, o religioso, o chierico, ma sempre rimproveri e insulti scorretti, per ledere la loro reputazione; e si rallegra delle accuse contro di loro, per fare in modo che gli paghino un riscatto (redimere). E su ciò vi è pubblica voce e fama. (45)
[28] Parimenti, sforzandosi di distruggere la fede, ha concepito un odio contro il regno di Francia, per avversione alla fede, poiché ivi ci sono e ci sono stati lo splendore della fede e un grande sostegno ed esempio per la Cristianità. E prima che tenesse codesta sede, si troverà che ha detto che, se fosse Papa, vorrebbe mettere sottosopra tutta la Cristianità pur di distruggere la nazione, che egli chiama la superbia, dei francesi. (46)
[29] Parimenti è infamato perché, quando gli ambasciatori del re di Inghilterra, in nome dello stesso re, gli hanno chiesto di concedere la decima del regno d’Inghilterra, ha risposto che non avrebbe concesso loro la decima, se non d’intesa che con essa facessero guerra al re di Francia. E oltre a ciò, si dice che abbia dato grandi quantità di denaro a certe persone, perché impedissero che si facesse la pace tra i detti due re. L’ha impedito perfino di persona, secondo le sue forze, con ambasciatori, lettere e quant’altri modi ha potuto, anche concedendo favori. (47) Si dice altresì che abbia comunicato a Federico [III di Aragona], che ha in mano l’isola di Sicilia, che se avesse voluto tradire il re Carlo [II di Angiò] e, infranta e non osservata la pace stretta con lui, che aveva giurato di osservare, muovere insieme con lui contro detto re e uccidere tutti i francesi, egli per fare ciò gli avrebbe dato mezzi, aiuto, consiglio e sostegno e, in compenso per averlo fatto, gli avrebbe accordati e concessi detti regni. (48) Ha altresì confermato il re di Germania come futuro imperatore e ha dichiarato pubblicamente che lo faceva per distruggere la nazione, che chiama la superbia, dei francesi, che dicevano di non sottostare ad alcuno sul piano temporale, asserendo che su ciò mentivano spudoratamente, affermando che chiunque, anche un anelo disceso dal cielo, abbia detto che tutti i regni del mondo no stanno sotto il medesimo re di Germania è anatema. E tuttavia in precedenza aveva detto pubblicamente, con una certa frequenza (anche se io, in veste di accusatore, non dirò che abbia detto il vero), che costui era un traditore del proprio signore e che lo aveva ucciso a tradimento e che non era degno di essere detto né nominato re, né debitamente eletto. E ha annullato gli accordi definiti tra il medesimo re di Germania e il re di Francia per il bene della pace, nei quali si facevano salvi i diritti di entrambi e, individuate le intromissioni dell’una e dell’altra parte, dall’una e dall’altra parte si ristabilivano le cose nello stato debito; (49) e si dice che abbia intimato ai procuratori del re di Germania, in forza dei giuramenti prestati, di non osservare quegli accordi, in ciò osteggiando il bene della pace e sforzandosi di seminare zizzania tra i cristiani. (50)
[30] Parimenti è pubblicamente infamato, che la Terra Santa è stata perdita per colpa sua ed è caduta in mano ai nemici di Dio e della fede; e che egli ha attivamente sostenuto questa perdita e ha rifiutato di dare aiuto ai cristiani che la difendevano e ha eliminato il sussidio stabilito e assegnato dai Sommi Pontefici per consumare nella persecuzione dei cristiani, dei fedeli e degli amici della Chiesa i tesori e il denaro della Chiesa che dovevano essere rivolti a quegli impieghi, come patrimonio di Gesù Cristo, e per arricchire con essi i suoi parenti. (51)
[31] Parimenti si dice pubblicamente che è simoniaco, anzi la fonte e il fondamento della simonia, non solo nel conferimento dei benefici, ma perfino nell’ammissione agli ordini e nella concessione delle dispense; ha messo in vendita tutti i benefici della Chiesa, tanto che nella maggior parte dei casi [si danno] a chi offre di più, [e a chi offre di più] ha conferito le chiese, e ha reso schiavi e soggetti a tributi riscossi con violenza (tailliabiles) la Chiesa e i prelati delle Chiese, non per il bene della fede, non per la sconfitta degli infedeli, ma affinché egli sconfiggesse i fedeli e affinché, attingendo ai beni della Chiesa e al patrimonio del Crocifisso, arricchisse i propri parenti; e ha avuto l’arroganza di crearli marchesi, conti, baroni e per loro non ha avuto timore di costruire grandi fortezze, dopo aver sradicati e abbassati molti nobili, di Roma e altrove. (52)
[32] Parimenti si dice pubblicamente che ha sciolto diversi matrimoni legittimamente seguiti da copula, contro il comandamento del Signore, in danno e scandalo di molti, e un suo nipote coniugato, affatto ignorante e indegno, che conduceva e conduce una vita notoriamente dissoluta, ha innalzato alla vetta del cardinalato mentre era viva la moglie, che ha costretta ad emettere il voto di castità e si dice che in seguito da lei ha generato due bastardi. E su ciò è pubblicamente infamato. (53)
[33] Parimenti è pubblicamente infamato di aver trattato in modo inumano e rinchiuso in carcere e ivi fatto morire in modo rapido e segreto il suo predecessore Celestino, uomo di santa memoria che conduceva una santa vita: forse essendo consapevole che questi non avrebbe potuto rinunciare e che, perciò, egli Bonifacio non aveva avuto un ingresso legittimo nella sede; e su ciò vi è in tutto il mondo voce pubblica e fama. Ha anche fatto rinchiudere e morire in carcere diversi grandi eruditi che conducevano una vita regolare, che avevano tra loro tenuto una disputa su quest’argomento, ‘Se quegli avesse potuto rinunziare’. (54)
[34] Parimenti ha richiamato al secolo persone religiose che conducevano una vita regolare, senza una causa ragionevole, in scandalo di molti. (55)
[35] Parimenti è infamato per aver detto che in breve tempo farà di tutti i francesi o martiri o apostati. (56)
[36] Parimenti è pubblicamente infamato perché non cerca la salvezza delle anime, ma la loro rovina.”.(57)
I capi di accusa, come si è in parte già mostrato nelle note e come del resto ci si poteva aspettare, contengono un miscuglio di fatti veramente notori e scandalosi, di affermazioni almeno verosimili ma non scevre di forzature interpretative… e di quelle che è difficile non definire pure invenzioni.
Che Benedetto Caetani, ben prima dell’elezione, ma anche in seguito, avesse badato molto – perfino per l’epoca – ad accrescere il proprio patrimonio personale e quello della sua casata, fino ad allora estranea al gioco delle grandi famiglie romane, era sotto gli occhi di tutti; la guerra, anzi la vera e propria crociata bandita contro i Colonna, nata oltretutto proprio da volgarissime questioni di soldi rubati (e prontamente restituiti), non aveva certo scandalizzato solo Dante Alighieri; e i moniti che, già tra il 1297 e il 1298, gli indirizzava Jacopone da Todi dovevano echeggiare, se non sulle labbra, certo nei cuori di molti. (58) Chi poi era più addentro alle cose della corte romana sapeva quanto egli non solo si augurasse di vivere a lungo, ma anche si adoperasse per raggiungere un obiettivo che in un cristiano, per quanto non illecito, fa certo pensare. (59) Ed è anche vero che sosteneva che il Papa non potesse commettere simonia, intendendo con ciò che tutti i beni della Chiesa erano in suo potere e che la plenitudo potestatis gli permetteva di disporne liberamente. (60)
Altre affermazioni, probabilmente vere o almeno assai verosimili dato l’uomo e il suo carattere fumantino, sono state oggetto di chiare forzature interpretative: è il caso di molte tra quelle sui francesi e, tra i gesti, della collocazione di statue in alcune chiese, ma in segno commemorativo di particolari eventi e non perché o in modo tale che ne sorgesse un culto alla sua persona.
Infine, alcuni capi di accusa sono, se non inventati di sana pianta, certo completamente inediti, dalla sodomia al possesso e al culto di un demone personale. E inaudita deve considerarsi la stessa eresia: fino ad allora neanche gli scritti dei suoi nemici, per quanto feroci nell’invettiva, ne avevano mai parlato. Ciò non implica necessariamente che tutte le accuse di carattere dottrinale siano false in termini fattuali: dopotutto, il différend tra Bonifacio e il Papa era ben reale e la sua natura era al tempo stesso, inscindibilmente, teologica e politica. Ma l’assenza di fama, malgrado i reiterati asserti in contrario, non solo deve invitarci alla cautela: era anche un problema dal punto di vista giuridico, data l’importanza che essa rivestiva come elemento e requisito della procedura. Il punto non poteva sfuggire all’occhio attento del Papa giurista, qui oltretutto chiamato in causa in prima persona; né sfuggì poi ai difensori postumi o, in definitiva, allo stesso Clemente V: se il processo si chiuse con un’inchiesta super zelo, ciò si deve innanzitutto a questo vizio di origine.
La risposta di Bonifacio VIII (15 agosto 1303)
La Nuper ad audientiam (61) costituisce la reazione indignata di Bonifacio alle accuse lanciate contro di lui e alla richiesta di un Concilio: egli giudica il tutto come un espediente con cui il re cerca di sottrarsi alla sanzione per le sue colpe, oltretutto in modo giuridicamente non corretto perché – scrive ricordando, curiosamente, il caso di Papa Simmaco – neppure quand’egli è accusato di eresia ci si può separare dal proprio vescovo prima della sentenza di condanna.
“Certo, con quale sincerità di pensiero, con quale carità, con quale zelo abbia proceduto a questi atti siffatta conventicola, con quale temerarietà lo abbia osato, capiscano all’evidenza coloro che danno peso alla verità e i saggi sappiano al volo. Li preghiamo: fissino lo sguardo alle calunnie sacrileghe, guardino il tempo degli insulti, vedano la giustizia del mandato del re; desideriamo che non trascurino la lega e la confederazione, che evitino con prudenza di accogliere Stefano [Colonna] in persona e che considerino nondimeno con diligenza che la condizione della Chiesa e dei Sommi Pontefici vacilla, a meno che non si reprimano iniziative tanto ridicole e tanto superbe con la stessa violenza con cui sono state assunte e non si stronchi la radice interiore da cui sono spuntate. Giacché, levando la loro bocca fino al cielo e mentre la loro lingua percorre la terra, han commesso la calunnia sacrilega di accusarci di eresie, in modo menzognero e con menzogne, e dopo aver inventato altre calunnie sacrileghe, per quanto hanno potuto [Ci] hanno fatto a pezzi con i delitti [a Noi imputati]. Ma dove si è sentito al mondo che siamo stati cosparsi della macchia dell’eresia? Chi, non solo della nostra parentela, ma dell’intera Campagna, donde abbiamo tratto origine, è tacciato di questa nomea? Certamente ieri e avantieri, presso il medesimo re, mentre lo addolcivano a suon di benefici, siamo stati cattolici. Ma qual è la causa di un cambiamento tanto improvviso? Qual è la causa dell’irriverenza filiale? (62)
Sappiano tutti in verità che il sapone del rimprovero, con cui volevamo detergere le ferite dei suoi peccati, e l’asprezza della penitenza, con cui si sarebbero coperti i delitti una volta purgati, lo hanno mosso ad escogitare inganni e lo hanno eccitato a false follie. Noi abbiamo una dignità più alta del vescovo di Milano e il re di Francia è inferiore a quella che è stata di Valentiniano Augusto, di chiara memoria. Quegli, come un principe umile e cattolico, non ha arrossito di dichiarare che, addove avesse commesso colpe come uomo, si sarebbe sottomesso al vescovo di Milano e avrebbe necessariamente sopportato le medicine del curante. Questi invece, preda della superbia come Sennacherib, ha disprezzato e deriso Noi, che con moniti salutari lo rimproveravamo, ha scosso il capo alle nostre spalle. Ma tema ciò che contro quel Sennacherib è detto: ‘A chi hai fatto oltraggio? Chi hai bestemmiato? Contro chi hai levato la tua voce ed hai alzato gli occhi al cielo? Contro il Santo di Israele!’. Ed ecco il Santo di Israele, ossia il Vicario di Dio, egli che è anche il successore di Pietro, al quale è stato detto ‘Pasci le mie pecore’ e ‘Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell’Inferno non prevarranno contro di essa; e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche in cielo e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche in cielo’. Ragion per cui chi non si trova sulla nave di Pietro perirà nel naufragio, e chi in essa si trova bisogna che soggiaccia al governo del timoniere. (63)
Risultando pertanto chiara la calunnia dell’accusatore, in causa della falsità di siffatta accusa, deve risultare di conseguenza che egli calunnia nelle altre accuse. Si considerino a fondo la causa e il tempo degli insulti, che seguono immediatamente l’ordine con cui abbiamo ordinato che si rendesse di pubblico dominio che egli è scomunicato per cause previste dalla legge, e da questo contesto e dalla criminosità degli atti, chi non presumerà a buon diritto che questo zelo non [sia] di carità ma a scopo di vendetta? Chi non penserà che egli sia giunto all’improntitudine di una temerarietà così grande? Rafforza questa conclusione una congettura fondata sui trascorsi pregressi. Così, un tempo, quando gli abbiamo inviato, tramite il diletto figlio Giacomo dei Normanni, notaio Nostro, i punti in cui passava il limite, riassunti in una Nostra lettera, la prese male e ne fu indignato e, montato in collera, prese ad insultare, senza timore di ciò che sta scritto: ‘Non insulterai il capo del tuo popolo!’. Ma poco prima, quando credette che noi avessimo desistito, Ci considerò padre santissimo in Cristo e così Ci chiamò in una sua lettera. Ora però, poiché sotto lo stimolo della coscienza, in forza del dovere dell’ufficio pastorale, non possiamo omettere di correggerlo, gonfiato, rimpinguato, ingrassato si è opposto, pur essendo stato amato, e ai peggiori insulti ne ha aggiunti di peggiori. Da queste circostanze ci convinciamo che in loro [arde] uno zelo malvagio e in lui stesso dimostriamo un fomite di iniquità, possiamo dirgli con il profeta: ‘Si rende forse il male per il bene, che hanno scavato la fossa della mia vita?’. Ma, per opera del Signore, cadrà nella fossa che ha fatto e il suo dolore ricadrà sul suo capo. (64)
Il carattere perverso del predetto ordine dimostra questa sua intenzione. Sono infatti precise le parole dei canoni: contro colui che, per un sospetto di dubbio valore, si sia allontanato dal proprio vescovo prima del momento della sentenza, permane la manifesta censura in cui sarebbero incorsi i chierici di Papa Simmaco, che da lui, accusato perfino di eresia si sono allontanati prima del tempo, se tramite un provvedimento del Sinodo non si fosse agito misericordiosamente verso di loro. La predetta alleanza ha reso evidenti la medesima intenzione e il medesimo zelo […] (65)
Non vacillerà forse la condizione della Chiesa e non sarà svilita l’autorità dei Romani Pontefici, qualora ai re e ai principi e agli altri potenti si apra una simile via, si spalanchi un simile ingresso? Subito, infatti, il Romano Pontefice, il successore di Pietro, che sta a capo di tutti con la voce chiara di Pietro in persona, quando vorrà provvedere alla correzione di un principe o di un potente e metter mano alle misure forti, sarà detto eretico, perfino notoriamente, e reo di delitti scandalosi, in modo che così si sfugga alla correzione e sia completamente sconvolta la potestà suprema. Lungi dalla condotta dei Nostri tempi questo precedente (exemplum) rovinoso, lungi da Noi tanta pazzia! Lungi una negligenza tanto degna di condanna che permettiamo ad un errore simile di venir su senza stroncarlo nel momento stesso in cui spunta! Qualora sull’accusa di eresia indirizzata a Noi contro di Noi venga chiesto a Noi, senza il Quale non può riunirsi un Concilio generale, lo concederemo forse, creando soprattutto un precedente tanto odioso, per non parlare al momento della molteplice scomunica da cui sono astretti gli accusatori, dal momento che i calunniatori e anche i nemici o i loro alleati, con cui sono in lega, procedono con uno zelo malvagio, come risulta da molti elementi? Daremo forse in tal modo alimento a questa pestilenza? Evidentemente, quel che in forza delle cause predette, secondo la saggezza dei canoni, dovremmo respingere [se fatto] contro la persona di altri prelati potremo giustamente rifiutare contro la Nostra, senza fare ingiustizia ad alcuno, se parrà opportuno a Noi e ai Nostri fratelli, affinché d’ora in poi nessun re, o principe, o altro potente, sull’esempio del re di Francia, così prorompa in parole di calunnia sacrilega contro il Romano Pontefice, nessuno così eviti la correzione da parte sua. (66)
Per tacere del re dei Franchi privato del regno da Zaccaria, il grande Teodosio di divina memoria, messo fuori della Chiesa da Ambrogio, vescovo di Milano, si è forse acceso in tal modo contro di lui? Lotario, re glorioso, ha forse levato così il calcagno contro Papa Niccolò, o contro Innocenzo Federico? Forse il re di Francia è più grande di costoro? Forse Noi siamo inferiori in dignità ai Nostri predecessori? Forse procediamo in modo meno giusto? No, nulla di queste tre opzioni. Ma essi, come dovevano, sopportarono umilmente; costui invece, come Adonia, si è levato con veemenza, insieme con gli dei della terra, contro il Dio di Abramo, perché lo ha fatto contro di Noi, che di Lui facciamo le veci in terra, tanto che, se persevererà (il che non sia!), precipiterà con peso maggiore in un giusto giudizio. Ma con ciò nessuno creda che siamo soddisfatti e che non procederemo – nonostante la copertura di siffatto appello ridicolo, che non poteva essere interposto [rivolgendolo] ad un’autorità maggiore o uguale, cioè a nessun mortale (67) – riguardo ai delitti predetti e ad altri notevoli del re in persona e dei suoi seguaci, come sarà conveniente, a suo tempo e luogo, a meno che non si correggano e paghino la debita soddisfazione, perché del loro sangue non venga chiesto conto alle Nostre mani.”. (68)
È difficile non dar ragione a Bonifacio per quanto riguarda i moventi del re; ai nostri orecchi suona un po’ più azzardato che qualcuno neghi di essere eretico perché non lo erano i suoi genitori o quelli della sua regione, ma all’epoca “eretico” significava innanzitutto “membro di un gruppo ereticale”, cosa che egli indubbiamente non era – e infatti questo passaggio non è stato fatto censurare da Clemente V, anzi la Redemptor noster contiene un ragionamento analogo, ancor più sviluppato – mentre l’assenza di fama era decisiva perché gli accusatori, pur non essendovi tenuti a quello stadio della procedura, non avevano indicato nessun mezzo di prova, appellandosi soltanto all’infamia facti: il giudice canonico aveva ed ha il potere-dovere di rigettare in limine le richieste manifestamente destituite di fondamento e qui Bonifacio preannuncia (pur lasciandosi socchiusa la porta per un ripensamento) che, se gli verrà presentato, respingerà quest’atto di accusa e la correlata richiesta di convocare il Concilio, richiesta che, date le circostanze, giudica a buon diritto sovversiva.
Supplemento di accusa: la perseveranza finale nell’eresia
La morte di Bonifacio VIII, se non aveva de iure e non ebbe de facto per esito di porre termine all’iniziativa giudiziaria intrapresa contro di lui, costrinse però gli accusatori ad includere un nuovo elemento, che assumeva carattere essenziale: al fine di ottenere la condanna della sua memoria, occorreva dimostrare che egli, oltre ad essere stato eretico, nell’eresia era morto. Non solo un giuramento di innocenza in extremis, assimilabile ad una vera e propria purgatio canonica, ma anche un decesso munito dei conforti religiosi e dei segni esterni della pietà cristiana avrebbe potuto far chiudere il processo in limine, soprattutto considerando che uno dei capi di accusa consisteva nella negazione dell’immortalità dell’anima e dell’esistenza stessa di una vita eterna. Non sorprende, quindi, che nel momento in cui si è entrati nel vivo, cioè dopo l’autorizzazione di Clemente V all’avvio della procedura, nei vari documenti redatti in vista dell’avvio stesso si trovino indicazioni piuttosto precise al riguardo: la prima in ordine cronologico, almeno secondo la ricostruzione di Coste, viene in realtà da un memoriale non redatto come atto processuale, un’aggiunta di Pierre Dubois, consigliere del re, al suo De recuperatione Terrae Sanctae, ma riporta o dice di riportare una voce secondo cui Bonifacio sarebbe morto bestemmiando la Vergine, in merito a cui deporranno poi i testimoni, mentre una delle varie riscritture successive degli articoli di accusa, che da generici e impersonali dovevano farsi molto più precisi per consentire l’interrogatorio dei testi, si è opportunamente soffermata sulla perseveranza negli errori; e non è mancata l’accusa, a suo modo necessaria, di rifiuto del Viatico.
“Si dice che, mentre quattro religiosi vegliavano detto Bonifacio agonizzante, uno di loro gli disse, mentre gli altri sentivano: ‘Padre santo, raccomanda l’anima tua nelle mani della beata Vergine Maria’. Egli disse: ‘Taci, miserabile; non crediamo nell’asina né nel suo puledro!’.”. (69)
“Parimenti, è morto come uno che pensa male e un eretico senza fede, non solo non chiedendo i sacramenti della Chiesa, come doveva, ma rifiutandoli quando gli sono stati offerti e bestemmiando il Signore Iddio e la gloriosissima Vergine sua madre, con parole del tutto eretiche e di uno che nella fede vive non da cattolico, ma da perverso e senza criterio, e su ciò vi è pubblica voce e fama.”. (70)
Le memorie difensive (agosto 1310)
Lo scambio di memorie tra le parti che si erano presentate a sostenere rispettivamente l’accusa e la difesa contro Bonifacio ha riguardato soprattutto la procedura, come già si è avuto modo di dire, e la rispettiva legittimazione ad agire o resistere in giudizio, per motivi già sinteticamente esposti. Qualche punto, però, merita di essere ripreso e portato all’attenzione dei lettori. (71)
In primo luogo, accusa e difesa si sono, per così dire, scambiate le parti riguardo al giudice competente: quelli che prima insistevano per il Concilio generale ora sostengono che può procedere il Papa, mentre per la difesa, fermo che non si deve procedere affatto, se mai si dovesse sarebbe necessario farlo soltanto in Concilio generale. Ovviamente l’interesse rispettivo è accelerare o ritardare la procedura… ma gli argomenti addotti hanno un rilievo intrinseco.
Scrive dunque la difesa, lanciata al contrattacco: “In primo luogo, poiché la predetta vertenza della santa memoria del signor Bonifacio è difficilissima, e la più grande che vi sia stata nella Chiesa di Dio fin dal tempo della Passione di Cristo, e tocca la condizione della Chiesa universale e dei Re e dei Principi, e di Baroni e di Prelati, e in essa si agita una questione di fede, che è comune a tutti i cristiani, a ragione si deve riservare una vertenza tale e tanto grande per il Concilio generale e nella predetta vertenza non si deve fare nulla di nuovo sul alcun punto prima del Concilio predetto, ammesso che di essa si possa e debba trattare dopo la morte di lui, come [in realtà] non si deve; ed è appropriato che non si proceda in una vertenza tanto grande senza un Concilio generale, per questa ragione soprattutto, che non si trova scritto nei canoni né altrove che un processo di eresia contro il Papa si sia tenuto, o un’accusa di eresia contro il Papa sia stata esaminata, senza un Concilio generale. Né può valere in senso contrario il fatto che allora si trattava di eresia mentre il Papa era vivo […] dovendosi favorire il defunto piuttosto che il vivo, e anche perché gli stessi Guillaume de Nogaret e Guillaume de Plaisians affermano di aver proposto appello contro il signor Bonifacio al Concilio generale e hanno giurato su santi Vangeli di Dio che avrebbero proseguito detta vertenza del signor Bonifacio nel Concilio generale.”. (72)
Ma ecco già pronta la salva di replica: “Quando colui che detiene l’ufficio di Sommo Pontefice è accusato o denunziato per eresia, necessariamente è processato dal Concilio generale, perché da un altro non potrebbe esserlo; quando però egli è morto, ormai la Chiesa e tutti i cattolici sono sciolti dalla sua legge e dopo la morte non è Papa né de iure né de facto, e quando dopo la morte ci si querela avverso la sua eresia, non ci si querela avverso l’eresia del fu Papa come Papa, ma come di una persona privata; né poté essere eretico come Papa, ma come persona privata, né mai un Papa è stato eretico in quanto Papa, ma deviando dal Papato come un figlio del Diavolo, apostatando come Giuda. E perciò, quando ci si querela avverso la sua eresia una volta che egli è morto, non ha da esser convocato un Concilio generale. Siete Voi infatti, Padre santissimo, il Vicario di Gesù Cristo, che rappresentate l’intero corpo della Chiesa, che avete in mano le chiavi del Regno dei Cieli e tutto un Concilio generale non potrebbe conoscere della vertenza sopraddetta se radunato senza di Voi, e se non per mezzo Vostro, secondo quanto è stato stabilito dai Padri e l’opinione dei giurisperiti e della santa Chiesa di Dio, soprattutto perché si afferma che detto Bonifacio non è mai entrato al governo della Chiesa attraverso la porta, ma piuttosto è stato un ladro e un brigante, e su ciò bisognerà indagare in questa vertenza.”. (73) Ma Bonifacio, per i difensori, doveva almeno godere di una presunzione di legittimità, essendo stato riconosciuto come Papa dall’intera Chiesa, e qui si trattava anche di suoi atti ufficiali, non solo delle opinioni o azioni private.
Comunque, insiste la difesa, “né nei canoni, né nelle cronache o nelle storie si trova che sull’eresia di un Sommo Pontefice si sia svolta un’indagine o celebrato un processo dopo la sua morte; e ciò in ragione dell’eccellenza dello status di Papa e perché dopo la morte non si può temere che nuoccia alle sue pecore.”. (74) Al contrario, si ribatte: “Che dopo la morte di quel Bonifacio non si debba più indagare circa la sua eresia, si dimostra esser falso secondo ogni diritto, dal momento che anche dopo la morte di colui che ha detenuto l’ufficio papale si potrebbe indagare sulla sua eresia o favoreggiamento dell’eresia, né ciò è proibito da norma alcuna; anzi, si permette più facilmente che se fosse vissuto, poiché si agisce per il delitto non di un Papa, ma di una persona privata. E risulta da diversi esempi che dopo la morte di coloro che avevano detenuto l’ufficio di Papa si è indagato diverse volte circa la loro eresia o favoreggiamento dell’eresia, come si può vedere nel caso di Anastasio, che era stato Papa, e in diversi altri.”. (75)
Ancora: Bonifacio ha negato la verità di tutte le accuse a lui mosse con un atto formale, la Nuper ad audientiam, e tanto basta nel caso di un Papa, come è bastato per Leone (si intende qui Leone III). (76)
Ma l’accusa per parte sua nega che la Nuper sia una professione di fede cattolica e comunque che possa bastare: “Le affermazioni contenute in quest’articolo non contengono verità, ammesso – il che non sia! – che detto Bonifacio, dopo l’accusa di eresia a lui mossa, abbia professato in pubblico la fede cattolica, non basta, perché era eretico, e lo era stato da molto tempo prima, e perciò per celare la propria eresia ed essere tollerato dalla Chiesa, a parole, si fingeva cattolico in pubblico. Ragion per cui, come lo aveva fatto prima in maniera fraudolenta, così c’è una valida presunzione legale che in modo fraudolento abbia fatto lo stesso in seguito; e non si deve credergli, perché per gli eretici occulti è un’abitudine, questa di professare la fede in pubblico in maniera ipocrita e fraudolenta; e inoltre in lui non si può ravvisare alcun pentimento, giacché non ha confessato né riconosciuto l’eresia di cui era accusato, che sarà dimostrata pienamente”; (77) e comunque la professione di fede non giova agli eretici, se non la rendono davanti al loro giudice.
Non manca un rilievo preciso dei difensori sulle circostanze della morte: “in seguito, al momento della morte, al modo degli altri Sommi Pontefici ha riconosciuto e professato tutti gli articoli della fede, dinanzi a otto Cardinali, e anche su questo c’è la lettera di frate Gentile, Cardinale, che di ciò rende testimonianza.”. E si tratta, aggiungerei, della testimonianza del Penitenziere Maggiore. “Del resto, di colui che è già comparso dinanzi al giudizio di Dio a noi non è lecito dire altro che lo stato in cui lo ha trovato il giorno supremo”. (78) La risposta è dello stesso tono appena visto: “Ciò che poi si dice, che detto Bonifacio avrebbe riconosciuto gli articoli della fede al momento della morte, non è vero; e se li ha riconosciuti lo ha fatto in modo fraudolento, né gli ha potuto giovare se non ha abiurato l’eresia in maniera solenne davanti al proprio giudice e dal proprio giudice non è stato in maniera solenne riconciliato con la Chiesa, come si è detto.”. (79)
Infine, l’accusa non poteva tralasciar di prendere posizione sul punto dove sembrava più vulnerabile, la mancanza almeno relativa della fama necessaria: “Anche se per celare la propria eresia, onde esser tollerato, in pubblico, simulando e dissimulando, a volte ha professato il contrario dinanzi ali uomini per coprire la sua iniquità [e per celare l’eresia], insegnava in segreto la propria eresia; essendo tuttavia in genere e di frequente presenti diverse persone insieme; e queste cose sono più pericolose che se avesse professato l’eresia in pubblico davanti al popolo.”. (80) Si tratta di un vero e proprio slalom tra gli ostacoli, non saprei trovare un termine migliore, per arrivare ad imporre sulla memoria di Bonifacio il duplice marchio dell’eretico perfetto, che quindi non solo professa ma insegna l’eresia, e dell’eretico manifesto, dunque predicatore pubblico delle dottrine ereticali… ma solo per “un” pubblico e non per il grande pubblico.
È interessante notare come buona parte delle questioni agitate stia logicamente “a monte” della stessa apertura del processo, disposta con la Redemptor noster, ma non si possa considerar da essa preclusa, avendo Clemente V accordato udienza alle parti solo “per quanto e nella misura in cui si dovesse, a termini di diritto, procedere nell’affare stesso”. Il risultato però – e c’è da chiedersi fino a che punto previsto e voluto – è stato un affastellarsi di questioni preliminari, almeno alcune delle quali assolutamente inscindibili dal merito: p.es., come stabilire se dovessero essere ammessi i difensori di Bonifacio, quando contro di loro si eccepiva che favorivano un eretico, senza stabilire appunto se egli fosse eretico? Gli accusatori, data anche la particolare posizione di Nogaret, avevano tutto l’interesse a rendere la vita difficile alla difesa; ma probabilmente, con simili eccezioni, in ultima analisi non hanno giovato alla causa che propugnavano, offrendo a Clemente il destro per insistere affinché tutte le parti desistessero e il negotium proseguisse d’ufficio.
Per il resto, se alcune questioni sono di mero fatto, p.es. le circostanze della morte di Bonifacio – e per noi è un peccato che a questo proposito non sia stato escusso nessun teste a difesa – altre vertono unicamente sul diritto, come i poteri e i doveri del Papa accusato di eresia di fronte ad un atto formale di richiesta di convocazione del Concilio in proposito; altre ancora richiedono una valutazione più complessa sia in fatto sia in diritto, come il possibile rilievo della Nuper ad audientiam. Non ci è possibile seguire tutti gli sviluppi del contraddittorio sui singoli punti, piuttosto approfondito almeno sotto i profili giuridici; ai nostri fini, è sufficiente aver qui delineato un esempio concreto del livello di complessità e asprezza che può raggiungere – ed è forse fisiologico che raggiunga – una controversia sull’eresia di Papa, o detentore della Cattedra che sia.
L’esame di alcuni testimoni (primavera – estate 1310)
Come già si è detto, Clemente V, pur senza decidere nessuna delle molte questioni controverse, ha disposto l’audizione di quei testi che si poteva temere che non sarebbe più stato possibile sentire in futuro; (81) una prima tornata di deposizioni è avvenuta nella primavera del 1310, in maniera informale, una seconda in estate quando sono stati sentiti nuovamente diversi testi della primavera (ma non tutti), stavolta con tutti i crismi, inclusa la presenza dell’inquisitore, nella persona del celebre Bernardo Gui, che non è però chiaro quale ruolo abbia effettivamente svolto. I difensori, che puntavano al rigetto in limine delle accuse e contestavano l’ammissione di qualunque teste, non ne hanno indicato nessuno, quindi in sostanza sono state fatte suonare solo acune delle campane dell’accusa; la differenza maggiore tra le due tornate è che in primavera le deposizioni hanno riguardato l’intero spettro delle accuse, mentre in estate, per volontà espressa di Clemente V, ci si è concentrati soltanto sui temi dottrinali, esclusi gli altri.
Avendo datato e collocato in ordine cronologico i vari atti del processo, Jean Coste ha potuto segnalare per primo un fatto di sicuro momento, anche per un giudizio di credibilità: i testi in parola non sono quelli che erano stati preannunciati dall’accusa, ossia gli intimi di Bonifacio, e neppure personaggi importanti, ma chierici o laici che hanno riferito, quelli della primavera soprattutto, una messe di episodi completamente nuovi, di cui è sicuro che gli accusatori non avessero fin lì avuto notizia e che, se inventati da loro, sarebbero stati in qualche modo preannunziati almeno dai più recenti tra gli elenchi di articoli; invece – mi limito ad un solo esempio – la disputa tenuta a Napoli il 3 novembre 1294 per iniziativa dell’allora Card. Caetani non solo non era mai stata menzionata in precedenza, ma anche la negazione del dogma trinitario, attribuita dai testi concordi all’imputato, non era mai apparsa prima tra i capi di accusa (anche se, ovviamente, non tardò ad esservi inserita). può darsi, dunque, che Napoleone Orsini e chi per lui si siano concentrati proprio su questi soggetti, contando magari sulle previste deposizioni testimoniali in Italia per far deporre i familiares di Bonifacio, un elenco dei quali figura tra le carte di Nogaret. Sicuramente, però, il contenuto sostanziale delle deposizioni, soprattutto per la primavera 1310, non era precostituito né noto in anticipo all’accusa.
Peraltro, Coste, in quanto curatore di un’edizione critica, ha ritenuto di limitare il proprio studio delle deposizioni testimoniali a carico di Bonifacio alla critica interna, ossia ad un esame degli atti volto a scoprire tracce di accordi previ, manipolazioni e simili, e ai riscontri esterni più elementari, come l’identificazione dei personaggi, che comunque il più delle volte non sono altrimenti noti. All’esito di quest’importantissimo lavoro ha ritenuto che nel complesso, non potendosi scartare tutto il materiale istruttorio come semplice invenzione o frutto di manovre collusive, restassero aperti, e andassero segnalati agli storici in vista di ulteriori indagini, tre grandi punti o temi: i rapporti con il demonio; la sodomia; (82) quelle convinzioni ereticali che erano più vicine alle conclusioni filosofiche dell’averroismo latino, come la negazione dell’immortalità dell’anima, e quelle relative alla liceità di ogni atto sessuale. Ho quindi ritenuto opportuno, per ciascuno di essi, presentare ai lettori almeno una delle deposizioni reputate attendibili: questo dovrebbe rendere l’idea, da un lato, degli sforzi con cui si è cercato, partendo da dati sparsi e frammentari, di costruire l’immagine di un mostro fatto e finito; dall’altro, che qualcosa di quel materiale avrebbe davvero meritato un approfondimento istruttorio ulteriore, che tuttavia è mancato. Prescinderò, invece, dalla lista dei bona opera Bonifacii, utile forse per riequilibrare un po’ il quadro, ma solo nel contesto del processo intero, dove si volevano utilizzare mille e più atti illeciti come prova dell’eresia – in modo non troppo diverso da quel che si è visto con Giovanni XII – mentre qui vi è già stato un opportuno filtraggio.
Cominciamo, dunque, con la demonolatria e in particolare con una delle testimonianze ritenute “par ailleurs indemne de tout indice de distorsion et d’intervention extérieure”, anche se questi atti, “signes d’une idolâtrie formelle, étant ceux dont l’accusation avait besoin”, va da sé che “l’hypothèse d’une invention pure et simple est évidemment à considérer, mais nous ne nous sentons pas le droit d’afformer péremptoirement qu’il en fut ainsi”. (83)
“Il teste fratel Berardo da Soriano, del Terz’Ordine francescano, prestato giuramento dichiara con proprio giuramento [sic] che una volta, al tempo di nostro signore il Papa Niccolò III, quando l’esercito del Papa stesso si trovava sopra Soriano [intorno al 1278], il signor Benedetto Caetani, allora notaio del Papa, si recò presso detto castello di Soriano per ricevere detto castello in nome della Chiesa di Roma e poiché lo stesso signor Benedetto notaio promise allo stesso fratel Berardo e agli altri signori del castello stesso di soddisfar[li], anche se non li avesse soddisfatti il Papa, lo stesso signor Berardo lo ha seguito quasi come un servitore e dimorava allora a Viterbo con il medesimo come uno di casa e pressoché senza interruzione. E mentre il teste stesso e un altro, di nome Costanzo da Foligno, cameriere di detto signor Benedetto, si trattenevano di sera presso una finestra del palazzo dove era ospitato, vide il medesimo signor Benedetto che usciva in un giardino unito al medesimo palazzo e tracciava in detto giardino un cerchio con la spada e si collocava nel centro di esso e, così sedendo e tirando fuori un gallo e fuoco in una pentola di terracotta, vide che detto signor Benedetto uccise il gallo stesso e ne gettò il sangue su detto fuoco, e dalla commistura di sangue e fuoco appariva il fumo, mentre detto signor Benedetto leggeva in un libro ed evocava i demoni. Dopo quest’evocazione sentì un gran rumore, da cui il teste stesso fu terrorizzato, e infine sentì una voce che chiedeva e diceva: ‘Dacci la [nostra] parte’. E lo stesso signor Benedetto, mentre vedevano il teste stesso e il suddetto signor Costanzo, prese il gallo e lo gettò fuori del cerchio e disse: ‘Ecco la vostra parte’. E compiuti tali atti si allontanò dal giardino e, incontrando il teste stesso e il compagno, non parlò con loro, ma entrò in una stanza in cui non c’era nessuno, senza parlare con nessuno dei propri servitori. E il teste stesso, che dormiva con detto Costanzo accanto alla stanza di detto signor Benedetto sentì per tutta quella notte il signor Benedetto stesso che parlava e un’altra voce che gli rispondeva e nella stanza non c’era nessuno se non egli stesso.” (84)
Qui può essere il caso di aggiungere una dichiarazione scritta di Pietro Colonna che, senza essere una vera e propria testimonianza, ma piuttosto un preavviso di future deposizioni (poi non assunte), illustra bene come si comportasse il côté accusatorio quando inventava.
“Parimenti si dimostrerà, mediante i suoi domestici che lo servivano in camera, che a Perugia, una volta fatta l’elezione del signor Celestino, quasi impazzito di rabbia è entrato in casa e, dato il turibolo ad un suo domestico, che serviva nella sua camera, perché gli portasse il fuoco per fare la sua suffumigazione – sempre infatti, quando convocava i demoni e voleva avere una risposta da loro, faceva una suffumigazione – si chiuse nella stanza, mentre i detti tre domestici rimanevano fuori della stanza e, guardando con cautela attraverso forellini che erano nella porta, lo videro fare una suffumigazione abbondantissima, anche più del solito, mentre stava in ginocchio e l’intera stanza era piena del fumo della suffumigazione. E allora il medesimo Bonifacio iniziò a gridare: ‘Perché mi avete ingannato, perché mi avete ingannato?!’ io mi sono dato tutto intero a voi e voi avete promesso di farmi eleggere Papa, e adesso è stato fatto quell’altro!’; e su quest’argomento diceva molte cose contro i diavoli. Allora sentirono una voce esile come di bambino che rispondeva: ‘Perché ti agiti? Stando le cose così come stanno ora, non potevi essere Papa. Bisogna infatti che il tuo papato sia per mezzo nostro e che sia per un modo tale che tu non sia Papa vero né legittimo e così tra breve faremo in modo che accada: sta’ di buon animo!’. E siffatte parole, le prime e le seconde, saranno provate mediante gli stessi suoi domestici che [le] hanno sentite.”. (85)
La prossima deposizione conta sia per la sodomia sia per l’asserita liceità di tutti gli atti sessuali, con l’avvertenza, però, che si può sospettare della genuinità dell’espressione “non è peccato più che sfregarsi le mani”, che figura già negli articoli di Plaisians e tende a comparire un po’ troppo nelle deposizioni dei testi. Ciò non toglie, tuttavia, che in un contesto come quello descritto una qualche frase circa la liceità dell’atto proposto si presenti come una risposta perfettamente naturale.
“Il teste Lello Tommassoni, di Agrano, diocesi di Spoleto, prestato giuramento e interrogato dichiara che, al tempo in cui la Chiesa era vacante per la morte di Papa Niccolò IV, dimorando i Cardinali a Perugia, il teste stesso dimorava a Perugia per vendere calzature e, chiamato da un membro della servitù del signor Benedetto Caetani Cardinale, del cui nome non si ricorda, che portasse al medesimo Cardinale alcune paia di calzari, si recò con detti calzari presso il Cardinale in persona, che dimorava allora nelle case del signor Giovanni Serbelgioni di Perugia, e dopo che egli ebbe calzato lo stesso signor Cardinale, questi ordinò allo stesso servitore suo, che era andato per il teste stesso, che uscisse dalla stanza. E mentre quello si allontanava, lo stesso signor Benedetto Cardinale fece entrare lo stesso Lello in un’altra stanza più interna e cominciò a baciarlo, dicendogli: ‘Figlio, voglio che tu faccia quello che voglio’, sempre baciando e blandendolo e insistendo, dicendo così: ‘Voglio giacere con te e ti farò un gran bene’. E il teste stesso disse e gli rispose: ‘Signore, non fate questo, che è un grande peccato, e oggi, giorno di sabato, digiuno in onore della Vergine Maria’. E dichiara che detto signor Benedetto Cardinale rispondendogli disse: ‘Fare ciò non è peccato più che sfregare le mani insieme; e la Vergine Maria, per cui tu digiuni, non è più vergine di mia madre, che ha fatto tanto figli’. E dichiara che, siccome il teste stesso aveva ormai cominciato a gridare, un suo compagno, di nome maestro Pietro di Acquasparta, stando fuori della stanza e sentendo il teste stesso che quasi supplicava, lo chiamò, e allora il Cardinale stesso lo lasciò andare ed egli subito scappò dalla stanza senza il pagamento dei calzari. E dichiarò che a quel tempo il teste stesso aveva quattordici o sedici anni suppergiù, come crede.”. (86)
L’ultima deposizione della serie è una delle molte che riferiscono il tenore della già citata disputa napoletana del 1294, che, per quanto improvvisata e non ufficiale, pare abbia avuto un pubblico piuttosto numeroso (e d’altronde è normale che la dimora di un Cardinale di quell’importanza fosse piuttosto frequentato, anche e soprattutto da visitatori occasionali).
“Frate Giovanni da Monopoli, monaco del monastero di S. Stefano in Monopoli, della diocesi di Monopoli, prestato giuramento disse che, avendolo il suo abate andato a Napoli, al tempo e nel primo anno di pontificato del signor Papa Celestino, in occasione di una certa controversia sollevata contro il monastero dal vescovo di Monopoli, il teste stesso, sentendo che il signor Cardinale Benedetto Caetani aiutava quelli che ricorrevano a lui, si recò da lui per raccomandargli la pratica del monastero suddetto ed essendo andato trovò detto Cardinale che discuteva e ragionava con un chierico sulla legge di Maometto e sulla legge dei cristiani e divina, e il medesimo teste ha sentito che detto signor Benedetto Cardinale, dopo molte affermazioni da una parte e dall’altra, ha detto: ‘Le leggi sono state inventate dagli uomini e ivi sono state poste le pene più severe, temporali ed eterne, per questo solo scopo, che gli uomini si allontanino dai mali per timore delle pene e vivano in pace tra loro’. Aggiunse il Cardinale stesso: ‘Non esiste alcuna legge divina e tra le altre leggi quella dei cristiani è la peggiore: afferma infatti che una vergine abbia partorito, il che è impossibile; che Dio abbia assunto natura umana, il che è ridicolo; e che dall’ostia attraverso la pronuncia di alcune parole si ottenga il corpo di Cristo, il che è falso; afferma che Dio è uno e trino, il che non va creduto; afferma anche la resurrezione dei morti, il che non è vero, ma falso, perché i morti non risorgono e non risorgeranno e non sono risorti mai’, dicendo: ‘Io non credo che ci sia altra vita che questa e nell’altra vita mi faccia Iddio il peggio che potrà, perché non me ne curo’, affermando questo: ‘Io così credo e così penso e così deve credere e pensare qualunque persona istruita, e non come il volgo e alcuni in preda alle allucinazioni, che dicono di aver sentito gli angeli cantare’. A ciò furono presenti…”. (87)
Se la proposta oscena, una volta che la si dia per vera, si spiega fin troppo bene da sola e non ammette nessun tipo di giustificazione, qualche parola in più occorre per quanto riguarda la disputa e perfino in merito alla demonolatria.
Riguardo alla prima, va notato che l’editore ne accetta come sicura l’esistenza, come anche il tema (non implausibile nel contesto curiale di quegli anni) e che il Card. Caetani abbia assunto una parte critica nei confronti della legge cristiana e divina in generale, non però che sia giunto ad un simile genere di negazioni formali dei dogmi più importanti della fede: davanti ad un pubblico vasto e in un momento in cui tirava aria di Conclave prossimo venturo, sarebbe stato un atto suicida, in più l’evento avrebbe avuto ben altra eco. (88) Poiché però sono attestate anche in altre occasioni sue frasi che sembrano sottintendere un’incredulità di fondo quando ad immortalità e resurrezione, è possibile – o comunque non si può escludere a priori – che egli abbia assunto quella particolare parte nella disputa per esprimere il proprio vero pensiero. (89)
Quanto invece alle pratiche occulte, è noto e assodato che Bonifacio si interessasse molto di astrologia e di alchimia; in tempi in cui i confini tra scienza e magia erano assai permeabili in entrambi i sensi, poteva accadere che il già citato Arnaldo da Villanova, uno dei medici più celebri dell’epoca, oltre a dilettarsi di esegesi biblica e computo dell’avvento dell’Anticristo, curasse lo stesso Bonifacio per la calcolosi da cui era affetto – e che teneva a bada con l’acqua di Fiuggi – imponendogli il “sigillo del Leone”, misterioso elemento magico-astrologico su cui non saprei fornire ulteriori ragguagli; in un contesto del genere, esisteva ed è attestata anche una circolazione relativamente diffusa di testi di magia teurgica, cioè rituali di invocazione e simili. Di qui a dire che Bonifacio stesso li praticasse, che i riti funzionassero davvero, che adorasse il diavolo in senso tecnico, o quali tipi di patto diabolico possa aver casomai stretto, il salto è notevole. “Jusqu’à quel point le besoin de savoir et de pouvoir de Boniface l’aura-t-il coduit sur une voie où la foi elle-même était si facilement mise en cause? Voilà ce qu’il faut sans doute renoncer pour toujours a déterminer.”. (90)
Conclusioni
Il processo a Bonifacio, come ho già detto e com’è evidente a chi ne consideri la storia, è stato un processo politico che ha avuto una conclusione soltanto politica: un accordo che lo ha lasciato formalmente aperto, dando soddisfazione agli accusatori in altro modo. Certo, accettando la desistenza di tutte le parti, Clemente V non poteva esimersi dal dichiararsi disponibile a ricevere ex officio altre offerte di prova (91) e altri soggetti che volessero, avendone il diritto, sostenere l’accusa o la difesa; ma se i cronisti che hanno riportato che il Concilio di Vienne ha assolto Bonifacio avevano torto quanto al dato formale, avevano perfettamente ragione quanto alla sostanza politica, al fatto che questo processo interessava solo alla Francia, nonché alla volontà della S. Sede di mettere una pietra sopra all’intero caso.
Ci si può chiedere, tuttavia, se Clemente abbia fatto bene, se proprio per l’importanza eccezionale del caso non sarebbe stato necessario andare fino in fondo. Per quanto a me non piaccia mai vedere i processi restare in sospeso, senza risposte definitive, tutto sommato credo che abbia fatto bene. Noi non sappiamo a quali pericoli, a parte lo scandalo che è evidente, egli alludesse con tanta insistenza nella Rex gloriae: se davvero la difesa, o i Cardinali bonifaciani, o entrambi hanno messo in circolazione documenti pontifici falsificati, c’è da chiedersi fin dove sarebbero potuti arrivare. Ma, anche al di là dei rischi non teorici per la stabilità del Pontificato di Clemente, è un dato di fatto che, malgrado tutti gli sforzi del re di Francia e dei suoi alleati, non esisteva quella fama davvero diffusa di eresia che sola può consentire la celebrazione di un processo a carico di un Papa defunto; gli atti ufficiali e magisteriali, al netto delle espunzioni e delle dichiarazioni interpretative pro bono pacis con Filippo il Bello, erano tutto sommato in linea con i princìpi della ierocrazia papale; e se davvero Bonifacio non credeva all’immortalità dell’anima o alla resurrezione dei morti o a qualunque altro dogma, da ciò non era nato particolare scandalo, che sarebbe invece nato senz’altro se si fosse celebrato il processo, soprattutto in sede di Concilio. Non escludo che proprio il timore che sopravvenissero altri elementi a carico, troppi perché si potessero poi ignorare, abbia indotto Clemente a non procedere con le escussioni di testi in Italia e poi a guardarsi bene dal ricercare un qualunque altro elemento di prova: una sentenza di assoluzione, dopotutto, avrebbe rimestato nel torbido francese, in più per arrivarci sarebbe stato necessario un lavoro di portata tale che difficilmente, anche evitando il Concilio, sarebbe stato mantenuto il segreto… e se poi, putacaso, le prove a carico avessero costretto Clemente a pronunciare una condanna post mortem, sarebbe poi stata sicura, a quel punto, la legittimità dello stesso Clemente? Al tempo, non era ancora pacifica l’applicabilità alla Chiesa dell’istituto di diritto romano noto come “supplenza di giurisdizione per errore comune” e, comunque, una decretale di Innocenzo III pareva escluderla proprio per eretici e scismatici: almeno a partire da un certo momento in poi, tutti gli atti pubblici e anche privati di Bonifacio (come Papa, ma forse anche prima come Cardinale, come notaio…) sarebbero stati legalmente nulli, incluse le creazioni cardinalizie. E chi, a quel punto, avrebbe potuto garantire la validità dell’elezione di Clemente? Forse un atto formale di ratifica da parte dei superstiti Porporati “pre-bonifaciani”, atto cui i Colonna si sarebbero prestati certamente, pur di ottenere la vendetta sull’esecrato nemico. Ma con quali e quante altre ripercussioni? Nomine episcopali, conferimento di benefici, decisione di controversie, concessioni di privilegi, perfino l’arbitrato tra Francia e Inghilterra, affidato a Benedetto Caetani come persona privata: tutto sarebbe saltato, perché per il diritto di allora uno scomunicato non poteva firmare validamente neppure un contratto. Certo, si sarebbe potuta escogitare una sanatoria generale; ma la semplice possibilità di ridiscutere una simile caterva di provvedimenti non avrebbe forse scatenato la ridda e la ressa degli appetiti?
Se Bonifacio fosse eretico, o scettico, o se più semplicemente il suo attaccamento, indubbio ed eccessivo, alle cose di questo mondo lo abbia lasciato smarrito ed inquieto dinanzi alla prospettiva della morte, incapace di sentire dentro di sé la fiamma e il calore della speranza cristiana pur volendo magari continuare a credervi, resterà per forza di cose un mistero fino al Giorno del Giudizio.
Credo, nondimeno, che il suo caso abbia qualche lezione da insegnarci:
• una causa sull’eresia di un Romano Pontefice è destinata ad assumere dimensioni enormi e complessità anche maggiore, sia in fatto sia in diritto;
• anche gli accusatori mossi da zelo malvagio, scavando scavando, possono portare alla luce elementi degni di vaglio giudiziario;
• ma in assenza di dichiarazioni certe dell’interessato, e certamente o almeno prima facie eretiche, che facciano il giro del mondo mancherà, per forza di cose, lo specifico interesse all’accertamento della verità sul caso;
• infine, ma forse soprattutto, se si vuole che un caso del genere arrivi a sentenza bisogna che il giudice o i giudici non abbiano nulla da temere né dall’assoluzione né – in particolar modo – dalla condanna.
Note
1) Non che egli non fosse disposto a concessioni pratiche anche molto importanti, p.es. In tema di conferimento dei benefici, ma se in precedenza egli aveva ignorato più di una violazione dei diritti della Chiesa da parte del monarca francese, o non aveva reag ito che in modo blando, a partire dall’arresto del vescovo Saisset ha risposto colpo su colpo, senza mai cogliere possibili segnali impliciti di distensione: p.es. il fatto che così tanti prelati siano comunque arrivati a Roma per Ognissanti 1302 suggerisce che il re, di fatto, li abbia lasciati partire; ma per Bonifacio era inammissibile (giustamente) la rivendicazione dell’autorità di impedirlo e per questo, in definitiva, si è sentito in dovere di procedere con le sanzioni sia a coloro che non erano venu ti, sia soprattutto a Filippo stesso, benché a conti fatti non si potesse dire che il suo divieto avesse impedito al Papa di ricevere i suggerimenti voluti.
2) A meno che non debba interpretarsi in tal senso un suo accenno, durante il Concistoro di Anagni, al fatto che, invece dei soli vescovi e dottori di Francia, avrebbe potuto convocare il mondo intero, ma “ debiles sumus et annosi ” e ha preferito circoscrivere la convocazione a quelli che, essendo suoi sudditi, non potevano essere sospetti agli occhi del re. Cfr. P. DUPUY , Histoire …, cit., pag.
3) Lo stesso non vale necessariamente per le altre accuse di eresia, certo meno importanti per la Corona di Francia, ma di identico rilievo nella prospettiva della Chiesa: rispetto ad ognuna si sarebbero dovute vagliare le prove. Si tratta però di un’attività che non possiamo compiere a posteriori sugli atti di un’istruttoria rimasta incompleta.
4) Mentre non ci sono molti dubbi che l’eresia che aveva in mente Nogaret riguardasse la questione dei rapporti tra potere spirituale e temporale, nel caso di Plaisians ci si può chiedere quali siano le fonti di informazione utilizzate; J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pagg. 124 32, trattando la questione, conclude per un assemblaggio di fonti in buona parte non identificabili.
5) Psicologica, ma forse anche giuridica, per il principio In dubiis, melior est condicio possidentis . Vero è che, nel caso di una rinuncia dubbia, possessor si considera il primo titolare, cioè il rinunziante apparente, e non il secondo c he pur detiene materialmente l’ufficio; ma non è detto che questo caso particolare fosse già rettamente compreso.
6) J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pagg. 112-9 (documento A).
7) ““[3] Sedet enim in cathedra beati Petri mendaciorum magister, faciens se, cum sit omnifarie maleficus, Bonifacium nuncupari, et sic nomen sibi falsum assumpsit; et cum non sit verus presidens nec magister, se dicit omnium hominum dominum, iudicem et magistrum.
8) ““[4] Preter enim formam communem a sanctis patribus instit utam, contra regulas insuper rationis, et sic ‘non per ostium in ovile’ dominicum latenter ‘ingrediens’, non ‘pastor’ nec ‘mercenarius’, sed est potius ‘fur et latro’.
9) ““[5] Namque Romane Ecclesie coniuge vero vivente, fictis blanditiis, atque mendaciis, d dimittendum sponsam suam, coniugem ipsum simplicitate gaudentem, decipiens, et inducens conta veritatem clamentem ‘quod Deus coniunxit homo non separet’, ac tandem manus violentas in eum iniiciens, sibi falso persuadens hoc ex Spiritu sancto esse quod seductor ille dicebat, ipsam Ecclesiam sacrosanctam ‘omnium’ ecclesiarum ‘magistram’, e dicens eis coniugem, cum esse non posset, sibi appropriare nephariis amplexibus non expavit.
10) ““[6] Non consentit etenim verus Romanus pntifex Celestinus dicto divo rtio, qui tantis insidiis est deceptus; nil enim
tam contrarium cosensui, sicut error, ut etiam leges humanae testantur, ut de violentia taceamus”. Celestino essendo già morto, l’impiego del tempo presente non può avere che un valore drammatico, al pari della preterizione finale.
11) ““[7] Verum quia ‘spiritus ubi vult spirat’ et ‘qui spiritu Dei agitur non est sub lege’, universalis Ecclesia sancta Dei, nesciens fraudes supplantatoris illius, titubans et perplexa an a Spiritu sancto venisset, quod eius regi men dimitteret Celestinus, peccatis populi exigentibus, propter timorem scismatis, toleravit seductorem predictum, quousque, iuxta doctrinam Domini, ‘a fructibus eius’ posset percipi an homo huiusmodi ad dictum regimen a Spiritu sancto vel aliunde venisset ..”. Qui Nogaret deve ovviamente giustificare la mancanza di reazioni formali più tempestive, tanto più che non può richiamarsi espressamente al manifesto di Lunghezza.
12) ““[8] Fructus autem eius, ut inferius clare subicitur, nunc sunt omnibus manifesti; ex quibus non a Deo, sed ‘aliunde’, et sic ‘non per ostium in ovile’ venisse omnibus clare patet: fructus enim eius sunt pessimi, ‘quorum finis est mors’; et ideo necesse est ut tam mala arbor, iuxta sententiam Domini, ‘succindatur et in ignem ponatur’.
13) ““[9] Nec ad eius potest excusationem prodesse, quod ab aliquibus dicitur post mortem dicti Celestini, summi pontificis, cardinales in eum denuo consensisse, cum eius esse coniux non potuerit, quam, pimo vio vivente, fide data coniugi, constat per adulteri um polluisse.”. Nogaret sviluppa la metafora tradizionale nel legame tra vescovo e Chiesa come matrimonio applicando ad esso l’impedimento matrimoniale che contrae chi commette adulterio.
14) È una citazione della norma del Codice giustinianeo (C.1.5.4), in origine una costituzione di Onorio e Arcadio, che prevedeva appunto la qualifica di crimen publicum , e dunque l’azione penale popolare, contro donatisti e manichei.
15) ““[10] Quia igitur quod in Deum committitur, in omnium fertur iniuriam, et in tanto sce lere, maxime propter sequentia, quilibet de populo, etiam mulier aut infamis, admittitur, ego, quasi ‘subiugale iumentum’, virtute Domini, non propria, vocem hominis perfecti ad tantum onus sufficientis assumens, dicti falsi prophete Balaam vesaniam repreh endens, quem video, ad instantiam regis Balaac, hoc est demoniorum principis, cui servit, ad maledicendum populo a Domino benedicto paratum, vobis excellentissimo principi, domino Philippo, Dei gratia Francorum regi, supplico, ut, sicut angelus Domini prop hete Balaam, antiquitus qui ad maledicendum populum Domini procedebat, occurrit ‘gladio evaginato in via’, sic dicto pestifero, qui longe peior est dicto Balaam, vos qui unctus estis ad esecutionem iustitiae, et ideo sicut angelus Dei, minister potestatis et officii vestri, gladio evaginato occurrere velitis, ne possit malum populi perficere, quod intendit.”. Nella sua elaborata costruzione retorica, che applica al caso concreto, per ritenuta analogia, il celebre episodio biblico dell’asina di Balaam, ques to paragrafo si pone quale prima conclusione del testo, anche perché un cenno allo stesso episodio si era visto in esordio, al §2. Ma soprattutto, sotto il trasparente velame delle metafore piegate in funzione legittimante, qui Nogaret esprime il motivo ve ro del proprio atto, quello che dovrebbe smuovere Filippo e persuaderlo: al di là dei riferimenti al “popolo”, è evidente che per lui Bonifacio sta meditando la rovina del re.
16) ““[11] Propono siquidem predictum, qui se nominat Bonifacium, papam non esse, sed sedem quam obtinet de facto detinere iniuste, ad maximum dispendium animarum omnium Ecclesie sancte Dei, et vitiosum multtis modia habuisse ingressum; ‘nec intravit per ostium sed aliunde, quare fur censendus est et latro’.”. Siquidem dovrebbe, per la verità, avere valore causale, ma il contesto esige una consecutiva; a meno che non si voglia congetturare una confusione con l’enfatica equidem.
17) ““[12] Item propono quod dictus Bonifacius est hereticus manifestus, multis speciebus hereseos loco et tempor e congruis declarandis, a corpore Ecclesie prorsus abscissus.”. L’impiego della locuzione tecnica haereticus manifestus , che qui può solo significare che Bonifacio predicava l’eresia pubblicamente, ha un’importanza considerevole nell’economia dell’atto, pe rché da un lato impone all’accusatore un onere probatorio piuttosto pesante, dall’aktro però addossa alla controparte, in tesi, il macigno della pubblicità o addirittura notorietà del fatto.
18) ““[13] Item propono quod dictus Bonifacius est horribilis symoniacus, qualis ab mundi initio aliquis numquam fuit, pestisque criminis huius sic est in eo ubique terrarum notoria, quod patet omnibus intelligere volentibus indistincte, in tantum quod publice blasphemans predicavit simoniam committere se non posse.
19) Almeno da Gerolamo in poi, è tradizionale l’esegesi secondo cui l’abominio della desolazione, nella prospettiva escatologica neotestamentaria, è il trionfo dell’eresia insediata nel luogo santo.
20) ““[14] Item propono quod dictus Bonifacius, involutus manifestis criminibus enormibus infinitis, est in eis taliter induratus quod est prorsus incorrigibilis et positus in profundum malorum, in tantum quod amplius, sine subversione status Ecclesie, tolerari non potest. Est enim os eius ‘maledictione plenum’, et eius ‘pedes’ et gressus ‘veloces ad effundendum sanguinem’; ecclesias, quas debet nutrire, prorsus dilacerans, bona pauperum male consumens, nephandos homines munera sibi dantes amplectens, iustos viros persequens, in populo dominans, non serviens, ecclesiis, populo Dei et principibus populorum grave onus et importabile iugum imponens, humiles despiciens, abiectos prosequens in populo, ‘non cum Christo colligens sed disperdens’, novas ‘sectas’ et alias ‘perditionis’ inauditas introdicens, viam veritatis blasphemans, per rapinam estimans se Domino Jesu Christo benedicto semper equalem, et in summa avaritia constitutus, aurum sitit, aurum cupit, subtilique ingenio ab omni gente aurum extorquet; et omisso prorsus cultu dominico, verbis fictis, nunc blanditiis, nunc terroribus, nunc falsis disciplinis, ad finem pecunie de omnibus nobis negotiatur, omnibus invidens propter sua, neminem diligens, guerras nutriens, pacem subditorum persequens et detestans; est enim in peccatis nephandis inveteratus, omnibus viis et doc trinis Domini contrarius et repugnans, templi vera abominatio, quam Daniel, Domini propheta, describit: et ideo contra eum arma et leges debent insurgere, atque omnia elemeta, qui sic statum Ecclesie subvertit, propter cuius peccata Deus totum mundum flagellat, nilque sibi insatiabili superest quod ipsum valeat satiare, nisi solum insatiabile os inferni et ‘ignis inextinguibilis’ perpetuo perseverans.”. Il binomio arma et leges corrisponde ad un topos , frequente in Giustiniano ma non solo, secondo cui si tratta dei due pilastri della grandezza di Roma, ma l’aggiunta di tutti gli elementi è piuttosto inusuale; secondo J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pag. 118, nt. 8, è ripresa dalla bolla Vox in Rama di Gregorio IX, diretta contro i valdesi, accusati di pratiche demoniache e sodomitiche, così allusivamente richiamate anhe riguardo a Bonifacio, ma per ora non indicate apertamente.
21) ““[15] Cum igitur in concilio generali omnium consilio deceat et iudicio dictum flagitiosum dampnari, qui pariter Deum et omnes offendit, peto, requiro quanta possum instantia, et supplico vobis Domino regi predicto, ut prelatis, doctoribus et populis, atque principibus fratribus vestris in Christo, maxime cardinalibus et prelatis omnibus, intimetis, ut omnes generale concilium convocetis, in quo nephandissimo predicto dampnato, per venerabiles cardinales provideatur Ecclesie de pastore, coram quo concilio offero me paratum legitime prosequi supradicta.
22) Documento B in J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pagg. 143-63.
23) Haereticus perfectus è un’espressione tecnica relativamente poco usata, che non va confusa né con l’eresia formale né con quella manifesta. Bernardo Gui, che è pressapoco contemporaneo dei fatti qui narrati, spiega che va considerato perfectus , anche s e può darsi che si penta, quell’eretico che non solo abbraccia la dottrina falsa, ma ha assunto un impegno formale e rituale in tal senso e in più la insegna ad altri: “ Sciendum est itaque, quod haereticorum quidam dicuntur haeretici perfecti, quidam vero imperfecti. Dicuutur autem perfecti haretici, illi qui fideui et vitam haereticorum professi sunt, secundum ritum suum, eamque teuent seu servant et aliis dogmatizant; imperfecti autem haeretici dicuntur, illi qui fidem haereticorum quidem habent, sed vita m ipsorum quantum ad ritus et observantias eorumdem non servant; et isti proprie credentes haereticorum erroribus appellautur, et sic haeretici judicantur.”. B. GUI , Practica inquisitionis haereticae pravitatis , Pars IV, ed. Parigi 1886, pag. 218. Come mostra l’ultima parte del brano, questa categoria era necessaria per distinguere gli haeretici dai credentes haereticorum ,annoverati a parte dalle Decretali benché equiparati quoad poenam ; quindi l’elemento essenziale non stava tanto nell’assunzione di un im pegno rituale, quanto nell’insegnare l’eresia. Plaisians si assume l’onere di dimostrare che Bonifacio è un maestro di eresia, onere per certi versi più leggero della qualità di eretico manifesto.
24) ““[7] Ego Guillelmus de Plesiano, miles, dico, propono et assero, Bonifatium, nunc Sedi apostolice presidentem, hereticum fore perfectum, in heresibus et ex heresibus fatis enormibus et perversis dogmatibus inferius declarandis, que vera fore et me probare posse credo, vel que sufficient ex ipsis ad probandum ipsum hereticum perfectum, loco et tempore competenti, et coram quibus hoc fieri de iure poterit et debebit; et hoc iuro super hec sancta Dei evangelia presentialiter per me tacta.”. L’impiego dell’infinito futuro fore non è a rigore appropriato, dal momento che si assume che Bonifacio sia già eretico, ma il discorso è tutto proiettato verso il momento della sentenza di condanna.
25) ““[8] Primo, quia non credit immortalitatem, seu incorruptibilitatem animarum rationalium, sed credit quod anima rationalis sim ul cum corpore corrumpatur.
2)6 ““[9] Item quod non credit fore vitam eternam, nec finaliter refrigerium posse consequi homines, sed totam sortem et partem consolationis et letitie fore in hoc mundo; et per hoc asserit quod deliciare corpus suum quibuscunq ue deliciis non est peccatum. Et ex abundantia fermenti huiusmodi, ore publice dicere et predicare non erubuit se magis velle esse canem vel asinum, seu quodcunque animal brutum, quam Gallicum; quod non dixisset si crederet Gallicum habere animam que posset eternam beatitudinem promereri; et hoc quamplurimos docuit, qui hoc in mortis articulo recognoverunt.
27) ““[10] Item quod publica super his fama laborat contra ipsum.”. Ricordiamo il ruolo essenziale della fama nelle procedure inquisitorie e nella legislazione, anche sotto il profilo dell’ infamia facti.
28) ““[11] Item quia fideliter non credit quod verbis a Christo institutis, a fideli et rite ordinato presbytero dictis, in forma Ecclesie, super hostiam, sit ibi corpus Christi; et hinc est quod nullam rev erentiam, vel modicam ei facit, cum elevatur a sacerdote, nec ei assurgit, immo verso tergo ei assistit, et magis se honorari et locorum ubi sedet ornari facit, quam altare ubi hostia consecratur.”. L’esigenza che il sacerdote consacrante sia fidelis può sorprendere, essendo ben noto che anche il prete eretico consacra validamente, ma è probabile che si senta qui un’eco (più che del Concilio Lateranense IV come suggerisce J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pag. 145, nt. 5), di Innocenzo III, Lettera E ius exemplo all’arcivescovo di Tarragona o Professio fidei Waldensibus praescripta , 18 dicembre 1208, DH 790-7, qui 794: “ …quantumcumque quilibet honestus, religiosus, sanctus et prudens sit, non potest nec debet Eucharistiam consecrare nec altaris Sacrificium conficere, nisi sit presbyter a visibili et tangibili episcopo regulariter ordinatus. Ad quod officium tria sunt, ut credimus, necessaria: scilicet certa persona, id est presbyter ab
episcopo, ut praediximus, ad illud proprie officium constitutus, e t illa sollemnia verba, quae a sanctis Patribus in canone sunt expressa, et fidelis intentio proferentis”.
29) ““[12] Item quod super hec est publice diffamatus.”.
30) ““[13] Item fertur dicere fornicationem non esse peccatum, sicut nec fricationem manuum; et de hoc est publica vox et fama.
31) ““[14] Item dixit sepius quod, ad deprimendum regem et Gallicos, si aliter non posset fieri, precipitaret se et totum mundum et totam Ecclesiam. Et cum sibi, per aliquos astantes dicebatur: ‘Quod Deus averteret!’, respondebat: ‘Immo, non advertat Deus!’; et cum sibi replicabatur per bonos homines, qui audiebant predicta, quod non diceret, quia magnum scandalum pateretur Ecclesia Dei et omnes christicole, respondebat: ‘Non curo quecunque veniant scandala, dum tamen Gallici et eorum superbia destruantur: quia necesse est ut veniant scandala.”.
32) ““[15] Item quendam librum compositum per magistrum Arnaldum de Villanova, medicum, continentem sive sapientem heresim, per episcopum Parisiensem, et per magistros theologice facul tatis Parisiensis reprobatum, damnatum et combustum, et per ipsum Bonifatium publice et in pleno consistorio Cardinalium similiter reprobatum, condemnatum et combustum, postmodum rescriptum, idem vitium continens, revocavit et etiam approbavit.”. Si tratta del Tractatus de tempore adventus Antichristi , un lavoro di esegesi biblica che pretendeva di determinare con certezza appunto l’epoca della venuta dell’Anticristo da attendersi per il 1368 o poco dopo. Presentato dall’autore a Parigi, dove si era recato come ambasciatore del re di Aragona, nel 1300, il libro fu condannato; Arnaldo scrisse un appello alla Sede Apostolica, a quanto ci dice egli stesso con l’assistenza di Nogaret, ed effettivamente Bonifacio dapprima confermò la condanna per poi revocarla quando l’opera gli fu ripresentata completa delle risposte alle obiezioni e della parte metodologica che, afferma l’autore, era stata stralciata dai parigini prima dell’invio del libro a
Roma.
33) ““[16] Item ut suam damnatissimam memoriam perpetuam constituat, fecit imagines suas argenteas erigi in ecclesiis, per hoc homines ad idolatrandum inducens.
34) ““[17] Item habet demonem privatum, cuius consilio utitur in omnibus et per omnia. Unde dixit semel quod si omnes homines de mundo essent ab una parte et i pse ab alia, non possent eum decipere, nec in iure, nec in facto; quod non posset fieri, nisi arte demonica uteretur. Et super hoc est publice diffamatus.”. Non si deve intendere “stare da una parte” in senso geografico, ma “in una controversia”, come fa p alese il seguito della frase.
35) ““[18] Item sortilegus est, consulens divinatores et divinatrices. Et de hoc est publice diffamatus.”.
36) ““[19] Item publice predicavit papam Romanum non posse commttere simoniam, quod est hereticum dicere. Et hoc crimen est tam in veteri testamento, quam in nvo, in sacris generalibus conciliis reprobatum. Unde publice per quendam usurarium nomine Simonem, de prelaturis maioribus, personatibus [?], dignitatibus et beneficiis ecclesiasticis, quibus specialiter ordo sacer et ne cessario est adnexus, de absolutionibs et dispensationibus mercatur, sicut in foro rerum venalium de rebus prophanis consuevit mercari. Et super hoc laborat publica fama contra ipsum.”. Pur con una certa esitazione, ho supposto che personatibus , per me incomprensibile ma su cui l’editore non ha mosso rilievi né segnalato varianti, sia ablativo di * personatus, -us , voce ignota anche al Du Cange ma forse imparentata con personeta , ivi registrato nel senso di “procuratore”: sarebbero allora quegli incarichi che comportino l’amministrazione di patrimoni ecclesiastici non in titolarità diretta. Il Simone di cui si parla è un banchiere fiorentino, indubbiamente attivo presso la corte di Bonifacio, di cui non si hanno più notizie dopo l’attentato di Anagni, dove perse tutti i propri beni e a stento salvò la vita.
37) ““[20] Item contra specialem legatum Christi, factum suis propriis filiis, dicentis ‘Pacem relinquo vobis’, veniens, toto posse pacem impedit inter Christianos et discordias et guerras nititur seminare. Unde semel cum diceretur coram eo, quod partes quedam volebant, certo bono modo, inter se amicabiliter concordare, ipse pacem prohibuit, inhibens alteri parti ne concordaret ad pacem; et cum altera pars humiliter supplicaret, quod daret illi parti licentiam concordandi, dixit quod non faceret; et si filius Dei, vel Petrus apostolus in terram descendeet et hoc sibi preciperet, ipse diceret ei: ‘Non credam tibi’”. I difensori di Bonifacio faranno risaltare la contraddittorietà tra questo capo di accusa e quel lo relativo alla negazione dell’immortalità dell’anima, forse però più del dovuto trattandosi di un’iperbole. L’accordo in questione non riguardava un banale dissidio privato, ma avrebbe posto termine alla secolare faida tra gli Orsini e i Colonna, destinata invece a protrarsi fin oltre la metà del Cinquecento. Non si hanno, però, altre informazioni al riguardo, a parte la testimonianza a carico di Pietro Colonna.
38) ““[21] Item morem gerens perfectorum hereticorum, qui apud se solos dicunt fore fidelem Ecclesiam, eos autem qui sunt veri cultores fidei orthodoxe, quia ab eorum discedunt erroribus, asserunt Patarenos; quia natio Gallicana, natio notorie christianissima, suos in fide errores non sequitur, omnes et singulos reputat et publicat, ut dicitur, Patarenos.”. “Patarino” era diventato, all’epoca, sinonimo di “eretico” e qui si tratta, all’evidenza, della polemica sulla sovranità temporale. Secondo Villani, in occasione dell’attentato di Anagni Bonifacio diede del patarino allo stesso Nogaret, non si sa se con consapevole allusione al fatto che suo nonno era stato messo al rogo come cataro.
39) ““[22] Item sodomitico crimine laborat, tenens concubinarios, secum. Et de hoc est publice et vulgarissime diffamatus.
40) ““[23] Item plurima homicidia etiam clerico rum in sua presentia fecit fieri et mandavit, gaudens de morte ipsorum; et si in principio non percutiebantur per ministros suos mortaliter, totiens iubebat eos percuti, dicens: ‘Percute, Percute, Dali, Dali’, quod exinde mortui sunt quamplures.”. Si tratt a forse della generalizzazione di un sinolo episodio, risalente alla cerimonia di incoronazione e dove il tentativo di farsi strada a forza nella ressa era sfociato in una strage (cfr. J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pag. 309, ntt. 1 e 2). Di sicuro non esiste nessun’altra attestazione di tali omicidi, che pur avrebbero dovuto suscitare larga eco.
41( ““[24] Item cum quemdam nobilem condemnasset ad carcerem, ”. La forzatura interpretativa è palese: supposto vero l’episodio, si può benissimo ipotizzare un movente abietto, ma nient’affatto eretico, come la volontà di far finire il condannato all’inferno.
42) Il doppio senso è intraducibile: redimere fa ovviamente pensare, di primo acchito, ad uno scopo di induzione al pentimento, ma in realtà, come chiarisce il seguito dell’articolo, si tratta di indurli a “ricomprare” da lui uffici, dignità etc. che prima avevano e di cui egli li aveva privati grazie a quel che aveva appreso. Si tratta, quindi, della generalizzazione di un episodio specifico, quello di S ancho Gonzales, su cui v. nt. sg.
43) ““[25] Item compulit sacerdotes aliquos, ut sibi revelarent confessiones hominum et eas posrea, absque confitentium voluntate, ad eorum confusionem et verecundiam, ut eos redimere faceret, publicavit. In tantum quod semel quendam episcopum de Hispania, qui cuidam cardinali quoddam occultum et enorme crimen confessus fuerat in foro penitentie, publicata confessione sua, quam sibi ab eodem cardinali, invito et coacto dici fecit, publice deposuit propter illud crimen et pos tea, accepta pecunia, eum restituit. Propter quod in sacramento penitentie hereticare videtur.”. L’episodio rievocato, la cui fonte è probabilmente Pietro Colonna, riguarda Sancho Gonzales, eletto arcivescovo di Valencia, confermato nell’ufficio da Bonifacio il 13 luglio 1295 e consacrato da lui stesso, ma privato della sede il 13 novembre dello stesso anno, per irregolarità finanziarie e cumulo non autorizzato di benefici, fatti appresi “ ex tue confessionis assertione ”: che si tratti di confessione sacrame ntale non è dimostrabile. La stessa bolla gli manteneva alcuni uffici e lo assolveva dall’irregolarità anche pro futuro ; il 26 novembre è stata effettivamente
emessa una bolla che lo ristabiliva nella sede arcivescovile di Valencia, sicché almeno il sospetto che dietro a questo repentino cambiamento di rotta stia un atto simoniaco appare giustificabile.
44) ““[26] Item in vigiliis ieiunalibus et quadragesima non ieiunat, sed carnes indifferenter, absque causa, comedit et patitur sine causa suos domesticos et familiares comedere, dicens non esse peccatum in hoc, contra generalem statum sancte Ecclesie faciendo, et eundem latenter subvertere satagendo.”. Lo status generalis Ecclesiae , secondo un’opinione allora molto diffusa, assomigliava da vicino a quel che oggi potremmo chiamare “ordine costituzionale”: un complesso di disposizioni e consuetudini, magari non tutte di diritto divino, che si riteneva però sottratto al potere legislativo del Papa.
45) ““[27] Item statum et ordinem cardinalium deprimit et depressit et ordinem monachorum nigrorum et alborum, fratrum minorum et predicatorum, de quibus dixit multotiens quod mundus perdebatur per ipsos, et quod falsi hypocrite erant et quod nunquam bonum eveniret alicui qui confiteretur ipsis, vel esset familiaris ipsoru m, vel ipsos in domo sua teneret. Nec unquam verbum bonum dixit de aliquo prelato, vel religioso, vel clerico, sed semper convicia et opprobria mendosa, ut fame eorum detrahat; et, ut eos redimere faciat, gaudet in accusationibus eorundem. Et de hoc est pu blica vox e fama.”. Qui, con ogni probabilità, si sente l’eco delle dispute si privilegi degli Ordini mendicanti, tra cui quello di confessare senza riguardo ai confini territoriali delle parrocchie; va però detto che la pur contestatissima bolla Super cathedram (18 febbraio 1300), con cui Bonifacio li ha limitati su alcuni punti, revocata da Benedetto XI, fu rimessa in vigore dal Concilio di Vienne e regolò i rapporti tra medicanti e clero secolare fino all’epoca del Concilio di Trento. Non è certo da escludersi che l’irascibile Bonifacio si sia lasciato andare a commenti poco lusinghieri dinanzi a certe reazioni al suo provvedimento.
46) ““[28] Item fidem nitens destruere, ab antiquo concepit odium contra regnum Francie, in fidei detestationem, eo quod ibi est et fuit splendor fidei et magnum christianitatis sustentamentum et exemplar. Et antequam sedem istam teneret, reperietur dixisse, quod si esset papa, potius vellet totam christianitatem subvertere, quin nationem destrueret, quam appellat superbiam, Gallicorum.
47) Si deve trattare qui delle richieste di decima avanzate da Edoardo II d’Inghilterra a settembre 1302 e poi di nuovo a febbraio 1303, dunque in prossimità della conclusione del “trattato perpetuo di pace e amicizia” con Filippo il Bello, del 20 maggio 1303. non vi sono altre informazioni su eventuali tentativi del Papa di impedire la conclusione della pace, vuoi con il mezzo di pressione della decima vuoi in altri modi, ma certamente essa era poco opportuna per lui in quella temperie di scontro sempre più acceso con il re di Francia.
48) Federico III di Aragona, nipote per linea materna dell’imperatore Federico II, aveva accettato la corona di Sicilia l’8 febbraio 1296, incorrendo così nell’ostilità tanto degli Angioini quanto di Bonifacio, alto signore feudale del Mezzogiorno, Trinacria inclusa; la pace di Caltabellotta, del 24 agosto 1302, era stata confermata da Bonifacio il 21 maggio 1303, data ancora troppo recente perché se ne potesse aver notizia a Parigi: è probabile che qui Plaisians abbi a ripreso, alterandole in peggio, voci e ipotesi che circolavano, secondo cui il Papa avrebbe condizionato l’approvazione dell’accordo ad un impegno di Federico III a far guerra alla Francia. Dopo l’attentato di Anagni, ma prima della morte di Bonifacio, corsero altre voci, di una modifica del trattato in senso più vantaggioso per l’aragonese.
49) Alberto d’Austria, eletto re dei Romani il 27 luglio 1298, non aveva ricevuto la conferma pontificia che il 30 aprile 1303, con un’allocuzione concistoriale che l’ articolo riassume in maniera fedele, a parte l’aggiunta della distruzione della natio o superbia Gallicana : il carattere antifrancese del cambiamento di rotta era palese e tale fu giudicato dai contemporanei. L’accordo tra i re, invece, datava all’8 dicemb re 1299 ed era stato siottoposto al Papa già nel 1300, quando peraltro l’ambasceria francese era stata guidata proprio da Nogaret, ma doveva ritenersi incluso nella lettera con cui, il giorno stesso della conferma di Alberto, Bonifacio aveva annullato tutti gli accordi da lui conclusi con chicchessia, ordinando di non rispettarli. Ci sono pochi dubbi che il provvedimento, pur generale, avesse di mira specialmente quello con Filippo il Bello.
50) ““[29] Item diffamatus est, quod cum nuntiis regis Anglie, no mine eiusdem regis, peterent sibi dari decimam regni Anglie, [quod] ipse respondit eis quod non daret eis decimam, nisi ex pacto quod de ipsa guerram facerent contra regem Francie. Et ultra hoc magnas quantitates pecunie certis personis dedisse dicitur, ut impedirent ne pax inter dictos duos reges fieret. Ipse etiam, pro suis viribus impedivit nuntiis, litteris et aliis quibus potuit modis, etiam datis muneribus. Mandasse etiam dicitur Frederico, qui tenet insulam Sicilie, quod si vellet prodere regem Carolum, et fracta sibi pace et non servata, quam fecerat et se tenere iuraverat, cum eodem vellet se movvere contra dictum regem et occidere omnes Gallicos, quod ipse ad hoc faciendum daret sibi opem, auxilium, consilium et iuvamen et quod pro hoc faciendo dar et sii et concederet dicta regna. Confirmavit etiam regem Allemanie in futurum imperatorem et publice predicavit quod hoc faciebat ut destrueret nationem, quam vocat superbiam, Gallicorum, qui dicebant se non subesse alicui temporaliter, dicens quod de hoc mentiebantur per gulam, declarando quod quicunque, etiam ‘angelus de celo’ descendens, dixerit quod omnes reges mundi non subsint eidem regi Allemanie, quod ‘anathema sit’. Et tamen antea sepius dixerat publice (licet ego proponens non dicam ipsum verum dixisse) quod ille erat proditor domini sui et quod ipsum proditionaliter interfecerat, et non erat dignus dici nec nominari rex, nec debite electus. Et inter eundem regem Alemanie et regem Francie accordata pro bono pacis, in quibus ius utriusque salvaretur et occupationes quecumque hinc et inde reperirentur, hinc et inde ad statum debitum reducerentur, dissolvit et sub debito iuramentorum prestitorum a procuratoribus eiusdem regis Allemanie eisdem dicitur iniunxisse ne servarent, in hoc bono pacis inimican do et zizaniam inter Christianos seminare nitendo.
51) ““[30] Item diffamatus est publice quod Terra Sancta perdita est propter culpam suam et pervenit ad inimicos Dei et fidei; et quod ipse, opera data, hoc sustinuit et denegavit subsidium dare Christicolis qui eam defendebant et subsidium a summis pontificibus comstitutum et assignatum amovit ut thesauros et pecuniam Ecclesie que in illos usus debebat converti, velut patrimonium Jesu Christi, consumeret in persecutionem Christianorum, fidelium et amicorum Ecclesie, et inde suos ditaret parentes.”. Per ovvie ragioni di età anagrafica, non credo che qui parentes ” possano essere i genitori. Nel prosieguo del processo, all’ovvia obiezione che la Terra Santa era persa almeno dalla caduta di Acri nel 1291, Plaisians ribatté che la colpa di Bonifacio consisteva nel non aver saputo sfruttare l’offerta di aiuto dei Tartari. Su tutta la questione, cfr. amplius J. COSTE , Boniface VIII en procès ., cit., pag. 159, nt. 2.
52) ““[31] Item simoniacus esse publice dicitur, immo fons et fundamentum simonie, nedum on beneficiis conferendis, sed etiam in ordinibus tribuendis et dispensationibus faciendis; omnia beneficia Ecclesie venalia exposuit, ut in plurimis plus offerenti [dentur, et plus offerenti] contulit [ecclesias], Ecclesiam et prelatos Ecclesie servos constituit et tailliabiles fecit, non propter bonum fidei, non ad deprimendum infideles, sed ut fideles deprimeret et ut de bonis Ecclesie et patrimonio crucifixi, suos parentes ditaret eosque marchiones, comites, baron es presumpsit facere et fortalitia magna eisdem construere non expavit, eradicatis et depressis multis nobilibus, Romanis et aliis.”. Seguendo un’indicazione di Coste, ho colmato la lacuna nel testo attingendo alla versione dell’articolo riportata nelle in dicazioni di prova di Pietro Colonna. Le indicazioni sulle creazioni nobiliari dei parenti sono precise: il nipote Pietro II marchese della Marca di Ancona, il fratello Roffredo II conte di Caserta e, dei due figli di Pietro II, Benedetto III conte degli Aldobrandeschi, mentre Roffredo III conte di Fondi.
53) ““[32] Item publice dicitur quod plura matrimonia legitime copulata dissolvit contra preceptum dominicum, in damnum et scandalum plurimorum, et nepotem suum coniugatum ignarum penitus et indignum, qui vi tam ducebat et ducit notorie dissolutam, ad cardinalatus apicem sublimavit, vivente uxore quam compulit votum emittere castitatis et postea dicitur duo ex ea spurios genuisse. Et de hoc est publice diffamatus.”. Il nipote in questione è Francesco Caetani (1260 ca. 1317, Cardinale diacono di S. Maria in Cosmedin dal 17 dicembre 1295), sposato in giovane età con Maria, sorella di Rainaldo di Supino, il quale considerò sempre un oltraggio questo ripudio de facto e per questo passò tra i nemici dei Caetani, partecipando anche all’attentato di Anagni. Sia per grammatica sia per contesto, il preteso padre dei due bastardi non è Francesco come invece intende D. WALEY , s.v. Caetani, Francesco , in Dizionario Biografico degli Italiani , vol. XVI, Roma 1973 ma proprio Bonifacio.
54) ““[33] Item diffamatus est publice quod anteessorem suum, Celestinum, virum sancte memorie et sanctam vitam ducentem, sibi forte conscius quod renuntiare non potuisset et, propter hoc, legitimum ad sedem Bonifatius non habuisset ingressum, inhumaniter tractavit et inclusit in carcerem et ibi eundem celeriter et occulte mori fecit et de hoc est, per totum mundum, publica vox et fama. Plures etiam magnos litteratos regolarem vitam ducentes qui de hoc, ‘An ille renuntiare potuisset’, disputaverant, intrudi et mori fecit in carcerem.”. Pietro Colonna, nel corso dell’inchiesta super zelo, fece i nomi di tre arrestati: un frate minorita Geurzio, il domenicano Pietro di Atri e un cistercense non nominato, il solo che sarebbe morto in carcere. Vita regularis è indubbiamente “vita religiosa”, ma qui ho preferito tradurre alla lettera perché ritengo che si voglia anche sottolineare l’assenza di (altre) colpe: cfr. l’art. sg.
55) ““[34] Item quod personas religiosas, regularem vitam ducentes, sine causa rationabili, in scandalum plurimorum, ad seculum revocavit.”. Secondo J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pagg. 162 3, nt. 5, che contesta altresì la tesi che si tratti della sostituzione di canonici secolari ad alcuni capitoli di canonici regolari (il caso più eclatante fu certo quello del Laterano), una simile attività da parte di Bonifacio non è documentata.
56) ““[35] Item diffamatus est quod dixit quod i n brevi faceret omnes Gallicos martyres vel apostatas.”. Quest’articolo scomparirà del tutto nel prosieguo; se la frase è autentica, appare probabile che si riferisca al timore di uno scontro aperto tra la Chiesa e il re di Francia, dove evidentemente, nel la prospettiva di Bonifacio, martiri sarebbero stati per opera di Filippo il Bello i francesi suoi sostenitori, mentre i seguaci del re nel suo pensiero si andavano assimilando a dualisti manichei e dunque ad apostati.
57) ““[36] Item publice diffamatus est quia non querit salutem animarum, sed perditionem earum.”. L’ultimo articolo volge un po’ una funzione riassuntiva della mala condotta di Bonifacio e in un certo senso si riaggancia il primo: se haereticus perfectus è chi insegna l’eresia con le parole e con l’esempio, così portando le anime alla rovina, questo fa, dice Plaisians, l’intera condotta di Bonifacio.
58) La lauda O papa Bonifazio, molt’hai iocato al monno deve appunto datare al periodo che corre tra il manifesto di Lunghezza e la caduta di Palestrina: di qui la sua importanza per stabilire quali voci già corressero sul conto di Bonifacio e quali no. Analisi, testo e commento in J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pagg 63-9 (documento PR4); il tema fondamentale è indicato ai vv. 10 1, secondo cui “ Vizio enveterato convertese en natura; / de congregar le cose, grande n’ha’ avuta cura ”; seguono anche diversi episodi specifici; ma solo nel finale si trova un’allusione ad una possibile eresia, perché “ Non trovo chi recordi nullo papa passato / che ‘n tanta vanagloria se sia delettato. / Par che el temor de Deo dereto aggi gettato; / segno è de desperato o de falso sentire.” (vv. 79- 82).
59) Ut diu vivat , secondo il rapporto dell’ambasciatore aragonese Albalato nel 1301 (cit. Ibid ., pag. 68, nt. 2); e già la lauda di Jacopone, al v. 75, formula l’accusa precisa “ Pensasti per augurio la vita prolongare ”, dove augurium è certamente la magia teurgica, l’evocazione dei demoni e tutto ciò che comporterebbe.
60) Entro certi limiti, l’affermazione è senz’altro esatta: il Papa può provvedere agli uffici ecclesiastici in modi che sarebbero vietati a tutte le autorità inferiori proprio perché simoniaci, p.es. autorizzando la permuta tra quello di Tizio e quello di Caio, e così via.
61) In Les régistres de Boniface VIII , vol. III, s.l. s.d., coll. 890-4, n. 5383.
62) Sane, qua ad hec sinceritate mentis conventicula hujusmodi, qua charitate, quo zelo processerit, qua temeritate id auserit, qui veritatem considerant evidenter intelligant et qui sapiunt manifeste cogno scant. Intueantur blasphemias, quesumus, maledictorum tempus inspiciant, videant regii mandati justitiam, non negligant, optamus, colligationem et confederationem, ipsius receptationem Stephani prudenter avertant, et nutantem Ecclesie Summorumque Pontificu m statum, nisi tam fatua tamque superba, eodem, quo processerunt, comprimantur impetu, et occidant intus orta, attendant nihilominus diligenter. Nos siquidem, os suum ponentes in celum et lingua eorum transeunte super terram, heresis mendaciis mendaciter b lasphemarunt, blasphemiis aliisque confictis, quantum in eis fuit criminibus lacerarunt. Sed ubi auditum a seculo est quod heretica fuerimus labe respersi? Quis, nedum de cognatione nostra, immo de tota Campania, unde originem duximus, notatur hoc nomine? Certe heri et nudiustertius apud eundem regem, dum eum beneficiis mulcebamus, catholici fuimus; hodie vero ab ipso taliter blasphemamur. Sed que causa mutationis tam subite? Que causa irreve[ren]tie filialis?”. Non escluderei che al posto di avertant debba leggersi
advertant , anche se il textus receptus soddisfa il canone della variatio.
63) Vere sciant cuncti, quod increpationis nitrum, quo peccatorum suorum purgare volebamus vulnera, et penitentie acrimonia, qua crimina tegerentur purgata, eum ad concinna ndum animaverunt dolos, et ad falsas insanias provocaverunt. Major episcopo Mediolanensi sumus, et quam fuerit clare memorie Valentinianus Augustus, est rex Francie minor. Ille, sicut humilis et catholicus princeps, non erubuit profiteri, se Mediolanensi e piscopo, cum, ut homo, delinqueret, submissurum et necessario subiturum medicamenta curantis. Hic autem, sicut Sennacherib, in superbiam datus, nos, qui eum salubribus corripiebamus monitis, sprevit et subsannavit nos, post tergum nostrum caput movit. Sed paveat quod contra eum Sennacherib dicitur: Cui exprobrasti? Quem blasphemasti? Contra quem exaltasti vocem tuam, et elevasti in excelsum oculos tuos? conira Sanctum Israel. Et ecce Sanctus Israhel, id est Dei vicarius, hic et Petri successor, cui dictum e st: «Pasce oves meas.» et: «Tu es Petrus et super hanc petram edificabo Ecclesiam meam et porte Inferi non prevalebunt adversus eam, et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in celis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in celis .» Propter quod qui in navi Petri non est naufragio peribit, et qui in ea est, oportet quod gubernatoris gubernationi subsistat.
64) Cum igitur de calumpnia objectoris propter falsitatem hujusmodi objecti criminis pateat, per consequens quod calumpnietur in objectis aliis debet patere. Maledictorum penitus consideretur causa tempusque mandato continuum, quo mandavimus eum ex legitimis causis excommunicatum publice nuntiari, et, hoc contextu et sceleritate actuum. quis non jure presumet eum non caritatis sed ad vindiciam zelum? Quis non cogitabit ipsum ad tante temeritatis audaciam devenisse? Id preteriti temporis roborat conjectura. Olim itaque, dum capitula, in quibus excedebat, nostris comprehensa litteris, per dilectum filium Jacobum de Normannis, notar ium nostrum, transmisimus, egre tulit, et indignatus exititit, et, in furiam versus, maledicere cepit, non veritus quod scriptum est:«Principem populi tui non maledices!». Cum autem nos cessare credidit, paulo ante, nos in Christo patrem
sanctissimum habu it et sic nos suis litteris appellavit. Nunc vero, quia, urgente conscientia, ex debito pastoralis officii, ipsius correctionem omittere non valemus, dilatatus, impinguatus, incrassatus recalcitravit dilectus, et pejora pejoribus addidit maledicia. Ex quib us ejus in hiis malum convincimus zelum, et iniquitatis in ipso fomitem comprobamus, ei dicere cum propheta possumus: «Numquid redditur pro bono malum, quia foderunt foveam anime mee?» Sed, faciente Domino, incidet in foveam quam fecit, et dolor ejus in verticem ipsius descendet”. Anche Bonifacio designa gli accusatori come obiectores , perché ha compreso perfettamente che l’oggetto del preannunziato giudizio è la sua privazione dell’ufficio.
65) Hunc ejus animum mandati premissi perversitas approbat. Direc ta sunt enim verba canonum, [adversus] eum, qui ab episcopo suo ante sententie tempus pro dubia suspitione discesserit, manifestam manere censuram, quam clerici Symachi pape, qui ab eo, etiam de heresi accusato, contra regulas ante tempus discesserunt, incurrissent, nisi providentia synodi actum fuisset misericorditer cum eisdem. Eundem zelum et animum predicta colligatio patefecit. […]”. Non risulta che Simmaco fosse accusato di eresia, salvo che pensiamo di considerar tale la disputa sulla data della Pasqua, e non ritrovo questo dato in alcuna fonte.
66) Nonne Ecclesie nutabit status et Romanorum Pontificum vilescet auctoritas, si talis regibus et principibus aliisque potentibus aperiatur via aditusque pandatur? Confestim enim Romanus Pontifex, Petri succe ssor, qui clara ipsius Petri voce omnibus preest, cum circa alicujus principis vel potentis volet correctionem intendere et mittere manus ad fortia, dicetur hereticus vel notorie et in scandalum criminosus, ut sic fugiatur correctio et supprema [sic] potes tas penitus confundatur. Absit a secta nostrorum temporum hoc pernitiosum exemplum, absit a nobis tanta vecordia: absit tam dampnabilis negligentia, quod talem errorem sinamus succrescere, quin in ipsius sui ortu succidamus eundem. Nunquid, si, super heres i nobis imposita contra nos, petatur a nobis, sine quo congregari non potest, consilium [sic] generale, illud, in exemplum tam detestabile, maxime, ut omittamus ad presens de excommunicatione multiplici, qua «imponentes tenentur astricti, calumpniatoribus malo, ut ex pluribus patet,
procedentibus zelo ac etiam inimicis aut eis confederatis quibus colligati sunt,» etiam concedemus taliterque fomentum dabimus huic pesti? Nempe quod, in aliorum prelatorum persona, ex predictis causis, secundum scita canonum re pellere deberemus, illud in nostra, sine alicujus injuria, si nobis et fratribus nostris videbitur, poterimus merito refutare, ut nemo deinceps rex, aut princeps, vel alius potens, Francie regis exemplo, contra Romanum Pontificem sic prorumpat in verba blasphemie, nullus sic ejus correctionem evitet.
67) Nel tentativo di impedire eventuali provvedimenti sanzionatori da parte di Bonifacio, o comunque di vanificarne l’efficacia, Plaisians e tutti gli altri avevano dichiarato di appellare in via preventiva (il che era allora consentito dal diritto canonico) al Concilio generale, al futuro Pontefice legittimo o alla Chiesa Romana, che in questo contesto deve probabilmente intendersi rappresentata dai Cardinali. Ma nessuno di questi tre destinatari esiste in atto o possiede in atto un’autorità almeno uguale al Romano Pontefice in carica: il futuro Papa, legittimo o meno, per definizione non c’è ancora e chissà quando ci sarà; il Concilio deve anzitutto essere ritualmente convocato; la Chiesa di Roma, Sede plena , si identifica con il proprio vescovo. Non a caso, dunque, vi era stata l’adesione all’atto precedente di Nogaret, che permetteva di sostenere che la Sede fosse vacante; ma Bonifacio non ha mai preso
conoscenza di quell’atto, che non è stato divulgato all’epoca.
68) An sic, ut taceamus de rege Francorum a Zacharia regno privato, dive recordationis Theodosius magnus, ab Ambrosio, Mediolanensi episcopo, extra ecclesiam factus, contra eum exarsit? An Lotharius gloriosus rex contra Nicolaum papam sic erexit calc aneum, aut contra Innocentium Fredericus? An rex Francie major est hiis? An nos minores sumus predecessoribus nostris? An minus juste procedimus? Quippe trium horum non est aliquod. Sed hii, ut debuerunt, sustinuerunt humiliter; ille autem, ut Adonias, cum diis terre contra Deum Abraam, quia contra nos, vices ejus in terris gerentes, vehementer, ut, si, quod absit, perstiterit, ruat justo in judicio gravius, elevatus est. Per hoc autem non credat aliquis, quod contenti simus, quin, non ostante hujusmodi fri vole appellationis obtentu, que ad maiorem vel parem, sive mortalem aliquem non potuit interponi, super predictis et aliis notabilibus ipsius regis ejusque sequacibus excessibus, prout expedierit, suo loco et tempore, nisi se corrigant et satisfactionem im pendantdebitam, ne eorum sanguis de nostris requiratur manibus, procedamus.”. Papa Zaccaria legittimò il trasferimento anche formale del potere dai Merovingi ai Carolingi; sorprende, piuttosto, vedere qui inserito come esempio di
umile sottomissione Federico, che può solo essere Federico II imperatore, denunziato pubblicamente come l’Anticristo in persona da Gregorio IX e deposto al I Concilio di Lione da Innocenzo IV (1245). Se è vero, infatti, che lo Hohenstaufen non convocò alcun Concilio per deporre i Pontefici suoi avversari contro i quali, peraltro, la produzione letteraria dei suoi sostenitori ritorse volentieri la taccia di Anticristo è almeno altrettanto vero che continuò la lotta fino alla fine, senza il minimo segno di desistenza o resipiscenza, secondo la prospettiva che si preferisce.
69) Documento K, §2, in J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pag. 374: Fertur quo, cum quatuor religiosi dictum Bonifatium servarent in extremis laborantem, alter eorum dixit ei, aliis audientibus: ‘Pater sa ncte, commenda animam tuam in manus beate Marie virginis’. Ipse dixit: ‘Tace, miser; non credimus in asinam nec in pullum eius’?”. Ibid ., nt. 2, l’editore precisa che quest’applicazione blasfema del Vangelo della Domenica delle Palme trova conferma in due testimonianze della primavera una de auditu , l’altra diretta: in realtà quattro, due e due dove però l’esortazione è attribuita a Giacomo da Pisa, uno dei più stretti collaboratori di Bonifacio.
70) Ibid ., pag. 438, documento L. §94: Item quod, tanquam male sentiens et infidelis hereticus mortuus est, sacramenta Ecclesie non solum, ut debebat, non postulans, sed oblata recusans et blasphemando Dominum Deum et gloriosissimam virginem matrem eius, verbis omnino hereticis et non catholice, sed perverse et perperam facientis in fide et de hoc fuit et est publica vox et fama.
71) Per quanto non sia priva di un certo interesse, ho ritenuto inutile riprodurre anche solo in parte la memoria sull’invalidità della rinuncia di Celestino V, perché muove dal presupposto, oggidì completamente sconfessato e abbandonato, che il Papa non possa affatto rinunziare.
72) Primo, quia cum praedictum negotium sanctae memoriae domini Bonifatij sit arduissimum, & maius quod fuerit in
Ecclesia Dei a tempore passionis Christi, tangatque statum universalis Ecclesiae, & Regum, & Principum, & Baronum & Praelatorum, & in eo versetur quaestio fidei, quae omnibus Christianis est communis, debet merito tantum et tale negotium generali Concilio reservari, nec in praedicto negotio in aliquo debet aliquid novi fieri ante Concilium praedictum, dato quod de eo post mortem ipsius posset et deberet agi, sicut non debet[;] nec decet procedi in tanto negotio sine Concilio generali, illa potissima ratione, quod non invenitur in canone scriptum, nec alibi, quod de haeresi contra Papam fuerit cognitum vel discussum sine Concilio generali: nec ratio potest in contrarium assignari, quod tunc agebatur de haeresi, Papa viven[te…], cum defuncto magis sit favendum quam
vivo, & etiam quia ipsi Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plaisiano ad Concilium generale contra dominum Bonifacium appellasse se asserunt, & iuraverunt ad sancta Dei Evangelia se prosecuturos dictum negotium domini Bonifacij in Concilio generali.”. P. DUPUY , op.cit ., pagg. 399-400. Ma cfr. anche un’altra delle memorie depositate quel giorno, Ibid ., pag. 469, dove i difensori negano che Clemente abbia il potere di giudicare Bonifacio, perché Par in parem non habet imperium e perché Iddio ha riservato le cause dei Papi al Suo solo giudizio.
73) ““…cum ille qui locum tenet summi Pontificis accusatur de haeresi, vel impetitur, necessario per generale Concilium cognoscitur, quia per alium cognosci non potest; ubi vero mortuus est, iam est soluta Eclesia cum omnibus Catholicis a lege ipsius, nec post mortem est Papa de iure vel de facto, & cum post mortem de eius haeresi queritur, non queritur de haeresi Papae quondam ut Papa, sed ut privatae personae, nec ut Papa potuit esse haereticus, sed ut privata persona, nec unquam aliquis Papa inquantu m Papa fuit haereticus, sed a Papatu devians ut Diaboli filius[,].apostatans sicut Iuda. Et ideo cum de eius [eo] mortu[o] haeresi queritur, non habet congregari Concilium generale. Estis enim vos, Pater sanctissime, Iesu Christi Vicarius, totum corpus Ecc lesiae repraesentans, qui claves regni caelorum habetis, nec congregatum totum generale Concilium sine vobis, & nisi per vos posset cognoscere de negotio supra dicto iuxta Patrum sancita sententiamque Doctorum Iuris et Ecclesiae sanctae Dei, maxime cum
obi iciatur quod dictus Bonifacius nunquam intravit per ostium ad Ecclesiae regimen, sed fuit potius fur et latro, & de hoc quaerendum est in hoc negotio.”. Ibid ., pagg. 413-4. Fa indubbiamente un certo effetto vedere i partigiani del re di Francia difendere fino a questo punto le prerogative papali. Non è però chiarissimo se si intenda che il Papa eretico perda automaticamente l’ufficio o che simili dichiarazioni siano sempre estranee all’ufficio perché estranee al suo potere. Forse l’ambiguità è voluta; ma la seconda opzione spiega meglio perché si distinguano ante e post mortem.
74) “… nec in canonibus, nec in Chronicis vel Historiis reperitur quod de haeresi alicuius summi Pntificis fuerit quaesitum, vel cognitum post mortem; & hoc propter excellentiam statu s Papalis, & quia post mortem non potest timeri quod [ inficiat oves suas.”. Ibid ., pag. 401. Va notato che nel corso del Medioevo ci si era dimenticati che l’Onorio, della cui condanna insieme con i monoteliti ancor si trovava menzione, fosse Papa Onorio I.
75) ““…quod post mortem eius Bonifacij de eius haeresi quaeri non debet, falsum esse omni iure probatur, cùm etiam post mortem eius qui locum Papae in Ecclesia Dei tenuit, de eius haeresi seu haeresis favore quaeri posset nec hoc iure aliquo prohibe tur, immo facilius quam si vixisset permittitur cum de crimine non Papae, sed privatae personae agatur. Patetque pluribus exemplis, quod post mortem illorum qui locum Papae tenuerant de eorum haeresi vel eius favore pluries est quaesitum, ut in Anastasio q ui Papa fuerat & aliis pluribus est videre ”. Ibid ., pag. 421. Non risulta, peraltro, che Anastasio sia stato processato post mortem ; ma forse qui gli accusatori risentono dell’influenza di Graziano, che lo considerava ripudiato dalla Chiesa di Roma.
76) “… iam constat notorie sanctae memoriae dominum Bonifacium […] omnia sibi imposita per praedictos […] negasse, & falsa & non vera fore asseruisse: quod quidem sufficit in Papa, sicut sufficit in Papa Leone: & de praedictis constat per constitutionem ipsius domini Bonifacij, quae incipit Nuper ..”. Ibid ., pagg. 401-2.
77) ““…contenta in ipso articulo veritatem non continent, & dato, quod absit, quod dictus Bonifacius post obiectam haeresim contra se fuerit fidem in publico confessus Catholicam, non sufficit, c um esset haereticus, & diu ante fuisset, & ideo ad celandum suam haeresim, & ut ab Ecclesia toleraretur, se verbo Catholicum in publico praetendebat. Quare sicut ante ea hoc fecerat fraudulenter, sicut est iuris praesumptio efficax, quod fraudulenter postm odum fecerit illud idem, nec est ei credendu, cum hoc sit in pluribus haereticis occultis consuetum, quod ficte fraudulenterque fidem profitentur in publico; nec insuper aliqua paenitentia potest in eo notari, cum haeresim contra eum obiectam, que plene co ntra eum probabitur, confessus non fuerit, nec recognoverit.”. Ibid ., pag. 424. Va detto che il richiamo all’exemplum di Leone III era un tantino forzato: altro è purgarsi solennemente, con giuramento, davanti al Concilio, altro rifiutarsi di convocare un Concilio, non giurare e su questo l’accusa ha ragione negare bensì la verità degli asserti avversari, ma senza un atto di professione di fede.
78) ““…quod postea in morte omnes articulos fidei more aliorum summorum Pontificum recognovit & confessus fuit coram octo Cardinalibus, & etiam de hoc exstant litterae fratris Gentilis Cardinalis de hoc testimonium perhibentis. […] Caeterum de eo qui in Divino constitutus est iudicio, nobis fas non est aliud dicere, praeter id in quo supremus dies invenit ”. Ibid pag. 402. La lettera del francescano Card. Gentile da Montefiore, in quegli anni assente dalla Curia per una lunghissima e delicata legazione in Ungheria (1307-1311), non ci è pervenuta; si può tuttavia dubitare che, nella Roma tanto instabile del dopo Anagni, al capezzale di Bonifacio si trovassero davvero ben otto Cardinali.
79) Quod autem dicitur dictum Bonif[acium] articulos fidei in morte recognovisse, non est verum, & si recognovit, fraudulenter hoc fecit, nec ei si non abiuravit haeresim coram suo i udice solemniter, nec per suum iudicem solemniter fuerit Ecclsiae reconciliatus, prodesse potuit, ut est dictum.”. Ibid ., pag. 425.
80) Licet ad haeresim eius celandam, ut toleraretur, in publico, simulando & dissimulando, quandoque ad suam cooperiendam iniquitatem [& haeresim celandam], hominibus contrarium fatebatur, haeresimque suam dogmatizabat in occulto; pluribus tamen plerumque simul praesentibus frequenter; quae magis periculosa sunt, quam si haeresim in publico coram populo fateretur.”. Ibid ., pag. 423.
81) Verum quia considerata magnitudine et qualitate negotij, et allegatis hinc inde, negotium posset plurimum protelari, & interim per mortem vel diuturnam absentiam testium producendorum hinc inde super veritate ipsius negotij principalis, videlicet crimine haereseos quod impingitur dicto domino Bonifacio per opponentes praedictos, & innocentia eiusdem de dicto crimine per defensores proponitur supradictos, probationis copia subtrahi seu forsitan deperire posset: Idcirco praefatus dominus noster ne p ropter alcercationes & moras huiusmodi probationes praedictae ex praedictis causis possent aliquatenus deperire, volens providere ipsis probationibus & negotio seu causa: otulit ex debito sui officij se paratum & promptum & cum effectu incontinenti reciper e super praedictis crimine & innocentia nomina testium, & eorum personas, scilicet senes, valitudinarios, & diu abfuturos & alios dumtaxat, de quibus ex aliqua rationabili causa timetur, in scriptis sibi tradendos & producendos a quocumque Catholico.”. P. DUPUY op.cit ., pagg. 410-1.
82) Più precisamente, vista anche la precocità dell’accusa, che si intravede già nei facinorosi excessus carnis evocati dai cardinali Colonna nel 1297, e visto che le testimonianze de fama sono da scartarsi perché generiche e stereotipe, ma appaiono più convincenti quelle dirette (pur con tracce di “preparazione” dei testimoni), “ En définitive, nous pensons qu’en se basant sur la seule étude détaillée de la documentation on ne saurait aucunement affirmer que l’accusation de sodomie adressée à Boniface VIII ne repose sur rien.”. Ibid ., pag. 902
83) Ibid ., pag. 896.
84) Frater Berardus de Soriano, ordinis continentium, testis iuratus dixit suo sacramento quod olim, tempore domini nostri pape Nicolai III, dum exerctus ipsius pape esset supra Surianum, dominus Benedictus Gayetanus, tunc notarius pape, ivit ad dictum castrum Suriani, ad recipiendum dictum castrum nomine Romane Ecclesie et quia ipse dominus Benedictus notarius promisit ipsi fratri Berardo et aliis dominis ipsius castri satisfacere, etiamsi papa non satisfaceret eis, ipse frater Berardus quasi ut familiaris secutus est eum et domestice et quasi continue morabatur tunc Viterbii cum eodem. Et dum ipse testis et quidam alius nomine Constantius de Fulgineo, camerarius dicti domini Benedicti, morarentur ad quandam fenestram alatii de sero ubi hospitabatur, vidit eundem dominum Benedictum exeuntem in quemdam hortum iunctum eidem palatio et facientem in dicto horto quemdam circulo cum ense et colocantem se in medio eius et sic se dentem et extrahentem quemdam gallum et ignem in quadam olla terrea, vidit quod dictus dominus Benedictus occidit ipsum gallum et sanguinem eius super dicto igne proiecit et ex commistura sanguinis et ignis apparebat fumus, dicto domino Benedicto legente i n quodam libro et demones coniurante. Post quam coniurationem audivit rumorem magnum, de quo ipse testis territus fuit multum, et tandem audivit vocem quamdam petentem et dicentem: ‘Da nobis partem’. Et ipse dominus Benedictus, ipsoteste et Constantio supr adicto videntibus, accepit gallum et proiecit eum extra circulum et dixit: ‘Ecce pars vestra’. Et his peractis recessit de horto et obvians ipsi testi et socio non fuit eis loquutus, sed cameram in qua nullus erat intravit, nemini de familiaribus suis loquens. Et ipse testis qui iacebat cum dicto Constantio iuxta cameram dicti domini Benedicti audivit tota illa nocte ipsum dominum Benedictum loquentem et aliam vocem ei respondentem et nullus erat in camera nisi ipse.”. Testo Q55, Ibid ., pagg. 522-4. È possibile che l’altrimenti sconosciuto Berardo abbia sentito il bisogno di aggiungere un giuramento specifico a conferma della verità del fatto enorme che stava per raccontare; comunque non sembra, dall’originale latino, che possa trattarsi di una ripetizione dovuta a svista del verbalizzante.
85) Item probabitur per familiares suos sibi in camera servientes, quod Perusii, facta electione de domino Celestino, quasi furiosus intravit domum et dato thuribolo uni familiari suo, qui serviebat in camera sua, ut portar et ignem ad faciendam suam subfumigationem. Semper enim quando convocabat demones et volebat ab eis responsum habere, subfumigationem faciebat. Clausit se in camera, dictis tribus familiaribus remanentibus ante cameram; et respicientes caute per foramina parva que erant in ostio, viderunt ipsum facere subfumigationem multum magnam, etiam solito maiorem, stantem flexis genibus et tota camera erat plena fumo subfumigationis. Et tunc idem Bonifacius incepit clamare: ‘Quare decepistis me, quare decepistis me? Eg o me dedi vobis totum et vos facere me papam eligi promisistis, et modo factus est alter’; et circa hanc materiam loquebatur multa contra demones. Tunc audierunt quamdam vocem tenuem ut pueri respondentem: ‘Quare turbaris? Rebus stantibus sicut nunc sunt, non
poteras esse papa. Oportet enim quod papatus tuus sit per nos et quod fiat per talem modum quod non sis verus papa, neque legitimus et ita fieri procurabimus in brevi: sta bono corde’. Et huiusmodi verba prima et secunda probabuntur per ipsos familiare s suos audientes.”. Testo H54 Ibid ., pagg. 285-6.
86) Lellus Thomassonis de Agrano, Spoletan[e] diocesis, testis iuratus et interrogatus dixit quod tempore vacationis Ecclesie per mortem Nicholai pape IIII, cardinalibus morantibus Perusii, ipse testis morabatur Perusii ad vendendum calceamenta et vicatus a quodam familiare domini Benedicti Gaietani cardinalis, de cuius nomine non recordatur, quod portaret eidem cardinali aliqua paria calzarettorum, ivit cum dictis calzarettis ad ipsum cardinalem morantem tu nc in domibus domini Ioannis Serbelgionis de Perusio, et calciato ipso domino cardinali per eum, ipse dominus cardinalis mandavit ipsi familiari suo, qui iverat pro ipso teste, quod exiret de camera. Quo discedente, ipse dominus Benedictus cardinalis introd uxit ipsum Lellum in quandam aliam cameram interiorem et
incepit eum osculari, dicendo ei: ‘Fili volo quod tu facias id quod volo’, semper osculando et blandiendo ei et insistendo sic dicendo: ‘Ego volo iacere tecum et faciam tibi multum bonum’. Et ipse te stis dixit et respondit eidem: ‘Domine, non faciatis hoc, quod est magnum peccatum et hodie die sabbati ieiuno pro virgine Maria’. Et dixit quoddictus dictus dominus Benedictus cardinalis respondens dixit: ‘Hoc committere non est plus peccatum quam fricare manus simul; et virgo Maria pro qua tu ieiunas, non est plus virgo quam mater mea, que fecit tot filios’. Et dixit quod, quia ipse testis inceperat iam clamare, quidam socius suus, nomine magister Petrus de Aquasparte, stans extra cameram et audiens ipsu m testem quasi plorantem, vocavit eum, et tunc ipse cardinalis dimisit eum et ipse statim auffugit de camera sine aliqua solutione calzarettorum. Et dixit quod tunc temporis habebat ipse testis xiv vel xvi annos vel circa, ut credit.”. Ibid ., pagg. 536-8, testo Q83. Pietro di Acquasparta è quasi certamente il notaio che
ha a sua volta deposto in primavera (e poi in estate), senza peraltro far riferimento a quest’episodio.
87) Frater Iohannes de Monopulo, monachus monasterii Sancti Stephani de Monopulo, dioc esis Monopolensis, iuratus dixit quod cum abbas suus misisset eum Neapolim tempore et primo anno pontificatus domini Celestini pape, occasione cuiusdam questionis mote contra dictum monasterium per episcopum Monopolensem, ipse testis audiens quod dominus B enedictus Gayetanus cardinalis expediebat recurrentes ad eum, ivit ad ipsum pro recommendando ei negotium monasterii supradicti et, dum ivisset, invenit dictum dominum cardinalem loquentem et rationantem cum quodam clerico de lege Machumeti et lege christi anorum atque divina, et audivit idem testis quod dictus dominus Benedictus cardinalis, post multa hinc inde dicta, dixit: ‘Leges invente sunt per homines et posite sunt ibi massime [ pene temporales et eternales ad hoc solum ut homines retrahant se a m alis metu penarum et quod vivant inter se quiete.’. Subiungens ipse cardinalis: ‘Lex divina nulla est et inter ceteras leges, lex christianorum est peior: ponit enim virginem peperisse, quod est impossibile; Deum humanam naturam sumpisse, quod est ridiculu m; et de hostia ex prolatione quorumdam verborum fieri corpus Christi, quod est falsum; ponit Deum esse trinum et unum, quod non est credendum; ponit etiam resurrectionem mortuorum, quod non est verum sed falsum, quia mortui non resurgunt nec resurgent nec unquam resurrexerunt’, dicens: ‘Ego non credo quod alia vita sit quam ista et Deus faciat mihi peius quod poterit in alia vita quia non curo’, dicendo hoc: ‘Ego sic credo et sentio et sic quilibet literatus debet credere et sentire et non sicut vulgus et fantastici aliqui, qui dicunt se angelos audivisse canentes’. Ad hoc fuerunt presentes…” È il §34 delle deposizioni edite sub “Q” in J. COSTE , Boniface VIII en procès , cit., pagg. 511-2.
88) Cfr. Ibid ., pagg. 456-62.
89) Se molte delle dichiarazioni attribuite a Bonifacio in proposito sono stereotipe e sembrano uscite da un elenco di proposizioni condannate (magari quello parigino del 1277) il curatore annota però con una certa malevolenza, “ Il faut remarquer cependant que l’aspect retenu par Wenck comme étant le plus charactéristique de l’hérésie attribuée à Boniface, en l’espèce son manque de foi en l’immortalité de l’ â me et l’existence d’un autre monde, est précisément celui por lequel on possède le plus grand nombre de reparties prises sur le vif (H 10 20; Z58). Sur ce point au moins, il ne semble guère douteux que Boniface se soit aller souvent à des remarques trahissants une incrédulité de fait. Par ailleurs, les remarques sur la liceité de tout comportement sexuel sont exprimées avec une fréquence et une pluralité des formules qui pourraient indiquer qu’en ce cas aussi il n’y avait pas fumée sans feu, surtout vu la liberté gardée en ce domain par l’auteur des remarques en question.”. Ibid ., pag. 906.
90) Ibid ., pag. 899.
91) Quia tamen nobis, qui successores sumus illius licet immeriti, in quo Christus fidei posuit fundamentum, incumbit necessitas, quam libenter amplectimur, quod de hiis, que contra fidem essent, nichil, prout possumus, relinquamus penitus indiscussum, declaramus et nostre intentionis extitit et existit, quod predictas dimissionem et positionem in officio nostro factas, ut premittitur, ita recipimus, quod quicunque fideles et catholici, qui admittendi fuerint, possint nos instruere et informare ac testes nominare in negotio supradicto tam pro hiis, que proposita sunt vel pro ponentur ad d efensionem et excusationem ipsius Bonifacii et memorie eiusdem, quam contra eum et memoriam ipsius et ita in ipsa dimissione et ante diximus ”. Licet carissimus, 27 aprile 1311, Regestum n. 7505, Vol. VI, Roma 1887, pagg. 422-3.
Fonte immagine: wikipiedia (pubblico dominio)
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