Nel quadro del dibattito in corso volentieri pubblichiamo questo ottavo contributo inviatoci dall’Avv. Guido Ferro Canale.

Le bolle di Clemente V sul negotium Bonifatianum

Benché sia mia intenzione presentare in ordine cronologico i materiali a mio avviso più interessanti che si possono trarre dagli atti processuali, ritengo di dover fare un’eccezione per le due bolle principali di Clemente V sul negotium Bonifatianum, che a mio parere, sia per l’importanza del contenuto, sia per l’eleganza dello stile, sia perché pochissimo conosciute e di reperibilità nient’affatto agevole, meritano di essere pubblicate integralmente, in traduzione italiana accompagnata dall’originale latino, come documenti a sé stanti. In particolare la seconda, la Rex gloriae, contiene una sintesi piuttosto articolata e precisa delle posizioni assunte dalle parti nel processo, che penso possa tornare utile anche come una sorta di introduzione al materiale tratto dagli atti processuali stessi. Ho aggiunto sobrie note di commento laddove mi è sembrato opportuno giustificare qualche scelta di traduzione o spiegare talune peculiarità di fatto o di diritto, o anche richiamare l’attenzione del lettore su qualche punto di rilievo.

Redemptor noster, 13 settembre 1309

Apertura ufficiale del processo

Il nostro Redentore, il Signore Gesù Cristo, ha amato la propria santissima sposa e, consegnandosi in sacrificio e come vittima salutare, l’ha santificata con il lavacro dell’acqua nella Parola di vita, affinché si mostrasse gloriosa, senza aver macchia né ruga, tanto che [ci] comunica apertamente che [essa] risplende della lucentezza della religione cattolica, in una stabilità di fede senza macchia, pura, splendente e santa di cosiffatta fede incorrotta e solida nel beatissimo Principe degli Apostoli, allorché Egli, Pietra angolare, Cristo-roccia,1 ha voluto chiamarlo Pietro, dicendo: ‘Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa’, affinché la mirabile struttura della Chiesa medesima, fondata sulla solidissima roccia della vera fede del medesimo Principe e dei suoi successori, non fosse di bel nuova scossa da errore alcuno, non tremasse per alcuna tempesta di insorgenti sciagure, opposta alla fede ortodossa, ma nel Vicario di Cristo, vero cultore della medesima fede santissima, le colonne della Chiesa militante, come consolidate sui fondamenti della rettitudine, non possano vacillare tanto che le tempeste che si gonfiano costringano la rete del sommo Pescatore, anche inscindibile dalla sua destra, ad essere sommersa nelle profondità di un naufragio; affinché, qualora (lungi da noi!) qualcuno che, per la salvezza di tutti, è stato costituito sentinella suprema sulla vetta della Chiesa Universale e della Sede Apostolica, uscendo fuori dell’ortodossia e del rispetto per la medesima religione cattolica, compia a tradimento il tradimento della fede (gerat perfide perfidiam),2 con pericolo universale di tutti, languendo il Capo, la condizione generale dei fedeli non corra pericoli irrimediabili.3

Da tempo certamente, dopo che per opera della divina misericordia siamo stati assunti al vertice de supremo ufficio apostolico, risiedendo con la Nostra curia prima a Lione, poi a Poitiers, il Nostro carissimo figlio in Cristo Filippo, illustre re di Francia, acceso – come crediamo e diceva egli stesso – di zelo per la fede ortodossa e di devozione, credendo che ciò giovi molto alla condizione della Chiesa universale, Ci ha rivolto un’istanza e lo stesso i diletti figli nobili conti Luigi di Evreux, figlio di Filippo, re dei Francesi di chiara memoria, Guy de Châtillon, [conte] di St.-Paul, Nicholas de Dreux,4 e Guillaume de Plaisians, cavaliere, che affermavano di voler opporre il delitto di eresia contro Papa Bonifacio VIII, Nostro predecessore, che dicevano fosse morto nell’onta dell’eretica pravità, e di avere prove sufficienti per dimostrarlo e di volerle presentare a Noi, hanno chiesto con insistenza che, accordando ai nobili stessi una benevola udienza per ricevere siffatte prove, provvedessimo, previo processo, alla condanna della memoria del medesimo defunto.5

Noi peraltro, quantunque non credessimo affatto che si basassero sulla verità le predette [accuse] a carico di un uomo che ha tratto origine da genitori ortodossi e patria cattolica, ed è stato allevato nella Curia Romana per la maggior parte della sua vita, e mentre fungeva da legato in Francia sotto Martino [IV] e in Inghilterra sotto Adriano [V], Romani Pontefici nostri predecessori, in momenti successivi, dimorando quasi costantemente con i medesimi ha esercitato l’ufficio della Cancelleria e in seguito, nella detta Curia Romana dove aveva prima esercitato l’avvocatura, è stato assunto prima al compito di notaio e poi all’onore del Cardinalato di S. Romana Chiesa e infine a Sommo Pontefice; e che ha promulgato molte leggi per l’onore di Dio, il rafforzamento della fede e lo sterminio degli eretici, e tanto nella celebrazione delle Messe solenni e degli altri uffici divini quanto nella predicazione e nel compiere altre opere buone è noto per aver così mostrato pubblicamente segni della [adesione alla] religione cattolica, e tanto prima quanto dopo siffatta assunzione nella predetta Curia e anche fuori di essa, tanto in detti regni di Francia e Inghilterra quanto in diverse altre parti del mondo, prima che diventasse Sommo Pontefice, ha sempre frequentato e vissuto in comune con cattolici ed ecclesiastici di grande prestigio, come figlio della Chiesa Cattolica, quale appariva;6 tuttavia, poiché riteniamo che il delitto di eresia, che rispetto agli altri delitti è più orrendo, più esecrabile e più dannoso, opposto contro detto predecessore Nostro e l’istanza del suddetto re e degli altri predetti nobili7 non debbano per dissimulazione esser lasciati senza esame, e affinché non sembri che nella santissima Chiesa di Roma, che è Madre e Maestra di tutti i fedeli e che a tutti dona la norma della religione cattolica e la vera dottrina della fede ortodossa, Noi trascuriamo ciò che in altre si deve condannare con l’asprezza di una censura severa, mentre ancora con la predetta Curia eravamo a Poitiers, abbiamo ritenuto di dover concedere udienza ai predetti oppositori, assegnando loro il primo giorno di lavoro dei tribunali dopo la festa della Purificazione della B.V.M., che sarebbe caduta di lì a poco, perché comparissero nanti di Noi ad Avignone, per quanto e nella misura in cui si dovesse, a termini di diritto, procedere nell’affare stesso.8

Poiché però, per la fatica degli spostamenti e gli altri affari incombenti, che sono arrivati in seguito, e soprattutto per la grande inclemenza del tempo e gli ostacoli delle nevi e delle piogge, Noi non siamo potuti essere presenti allora nel detto luogo e termine, ragion per cui è accaduto che detto termine fosse prorogato ai sensi del diritto, Noi, non volendo togliere nulla su questo punto a quel che l’ordinamento richiede, ma piuttosto spianare la strada, scegliendo per consiglio dei detti Nostri fratelli il modo di citare sotto descritto, in virtù delle presenti, in presenza di una gran quantità di fedeli, li citiamo, di guisa che essi e coloro che, come si premette, riterranno di aver interesse all’opposizione o alla difesa, nel primo giorno di lavoro dei tribunali dopo la domenica della Quaresima prossima ventura in cui si canta [l’Introito] Reminiscere, che assegniamo loro quale termine perentorio, debbano, ammoniti a norma di legge, comparire nanti di Noi per procedere in detto affare e nelle questioni attinenti all’affare stesso.9

E affinché sia eliminata ogni occasione di calunnia contro siffatto processo, di certa scienza abbiamo pubblicamente provveduto, nel Nostro Concistoro, a farlo pubblicamente annunciare e a darne notizia ufficiale e solenne; e affinché detta citazione sia portata a conoscenza comune di tutti, faremo appendere e affiggere alle porte delle chiese dei Francescani e dei Domenicani ad Avignone, nelle cui case dimoriamo al presente, le carte o pergamene che contengono il resoconto di questa citazione, che renderanno pubblica siffatta citazione come per voce di banditore e giudizio sulla pubblica piazza, così che i predetti, che siffatta citazione riguarda, non possano affatto addurre a scusa10 che non sia loro pervenuta o che l’abbiano ignorata, non essendo verosimile che resti sconosciuto o nascosto quanto a loro ciò che si rende pubblico per tutti in modo tanto aperto. Fatto in Avignone, nelle predette case dei Domenicani ossia nella sala inferiore, dove tenevamo pubblicamente il Concistoro, il 13 settembre dell’anno quarto del Nostro Pontificato.”.11

Rex gloriae – 27 aprile 1311

Desistenza delle parti dal processo

e sua (teorica) prosecuzione d’ufficio

Il re della gloria delle virtù, il Signore Gesù Cristo, cui dal Padre è stato concesso ogni potere in Cielo ed in terra, che indirizza le cose celesti e parimenti le terrene con un timone salutare e le governa secondo un piano eterno, per manifestare le opere della Sua ineffabile Maestà, come sgno della potenza che viene dall’Alto, con cui quale Potenza e Sapienza di Dio dispone dolcemente tutte le cose, nella sfera di questo mondo ha costituito diversi regni, ha stabilito governi di diversi popoli secondo le divisioni delle lingue e delle genti, tra i quali, come si sa che il popolo di Israele era stato assunto dal giudizio della scelta celeste ad aver parte dell’eredità del Signore, per compiere i divini misteri e voleri, così il regno di Francia, eletto da Dio in adempimento agli ordini divini, è insignito di titoli di speciale onore e grazia. E infatti i re del regno stesso, di generazione in generazione, ardendo interiormente di zelo per la religione cattolica e venerando con onori particolari la santissima Chiesa di Roma, madre dei fedeli, mai si sono allontanati dalla rettitudine della fede di Essa, che anzi, per la tutela della fede stessa e la difesa della Chiesa predetta, i re e gli abitanti di detto regno non hanno esitato a mettere a rischio sé stessi e i loro beni e talvolta a spargere il proprio sangue, come dichiarano apertamente sia l’antichità delle gesta sia l’autorità dei sacri canoni. Giustamente, dunque, al regno stesso e ai suoi re e uomini rivolgiamo uno sguardo di premura paterna e siamo mossi da un gran desiderio, e con pronta attività facciamo in modo, che i re e i popoli di detto regno, lungo la successione dei tempi, siano sempre più fervidi nella pienezza della devozione e della fede, crescano insieme nel compiere opere degne di lode e, camminando lungo i sentieri dei comandamenti del Signore, sempre di bene in meglio, siano preservati dalle colpe, ricevano sul piano spirituale e sul temporale guadagni salutari e abbondino della ricchezza della pace.12

In verità, da parte del nostro carissimo figlio in Cristo Filippo, illustre re dei francesi, Ci è stato riferito che, avendo a suo tempo alcune persone di alto rango e di grande autorità comunicato a lui, di frequente e a più riprese, che il Nostro predecessore Papa Bonifacio VIII non per la porta, ma da un’altra parte era entrato nell’ovile del Signore, cioè la Chiesa, Sposa di Cristo, e che era rimasto preso nella rete del delitto dell’eretica pravità,13 e volendo alcune di quelle persone accusarlo o denunciarlo per questo14 e chiedendo esse al re in persona, quale lottatore per la fede e difensore della Chiesa, di far sì che fosse convocato un Concilio generale, poiché per l’ingresso [nell’ufficio papale] viziato ed illegittimo, l’esercizio meritevole di condanna, gli atti malvagi, le opere da rigettarsi e gli esempi rovinosi di detto Bonifacio la condizione della fede della Chiesa era soggetta a pietose perdite e sciagure e a gravi rischi di rovina; il re stesso, che avrebbe volentieri coperto con il proprio mantello le vergogne del padre, spinto dalle frequenti richieste di quei denuncianti e accusatori15 e spronato dai persistenti rumori pubblici,16 essendosi formato il suo giudizio in coscienza, com’era appropriato, tanto tramite alcune persone di alta condizione, serie e degne di fede, ossia i diletti figli nobili Luigi di Evreux, Guy de Châtillon e il fu Jean de Dreux,17 conti, che affermavano, prestando giuramento sui Vangeli che toccavano fisicamente, di credere che le predette [accuse] fossero vere e che si potessero dimostrare a norma di legge, quanto tramite altre persone, numerose, di alta condizione e degne di fede, sia ecclesiastiche sia laiche, che affermavano che il medesimo Bonifacio era infetto da diversi tipi di eresie, stabilmente sprofondato nei peccati18 e del tutto incorreggibile; insieme con i prelati, i baroni, le corporazioni, le università, le comunità di città e di altre borgate e il clero e il popolo del proprio regno, nonché con altri re e principi, prelati e altre persone di altissima condizione e di grande autorità, sia ecclesiastiche sia laiche, e con gli abitanti di diverse città e altre borgate di diversi regni e parti del mondo, nonché con altri che a lui aderivano, per il fervore della fede e lo zelo per la giustizia, nonché in vista della riforma della condizione della Chiesa e del bene generale dell’intera Cristianità, si è fatto carico della procedura di convocazione di un siffatto Concilio generale per la dichiarazione della verità, ossia affinché risplendesse in quest’ambito l’innocenza di detto Bonifacio, come egli desiderava vivamente, chiamandone a testimonio la coscienza,19 oppure rimosso, qualora fossero basate sulla verità le denunce e accuse mosse contro di lui, lo stesso Bonifacio come assolutamente illegittimo e cacciati lontano dalla casa di Dio tutti gli errori, le ingiustizie e le sozzure, si provvedesse ad un vero e legittimo Pastore per la Santa Chiesa di Dio.20 Una volta deliberato che tale Concilio dovesse promuoversi a lode del divin Nome e per l’esaltazione della fede cattolica, egli per la promozione della stessa convocazione del Concilio generale, acciò per disposizione salubre di esso si accordasse udienza ai ricordati accusatori e si sapesse la verità sulle accuse e si stabilisse e facesse quel che avrebbe richiesto la giustizia, ha insistito con operoso zelo e premura instancabile, presso il medesimo Bonifacio, mentre viveva, tramite solenni ambasciatori regi e, dopo la sua morte, presso il Nostro predecessore Benedetto XI di buona memoria e, rapito questi di mezzo ai vivi, presso di Noi, una volta che per disposizione di Dio siamo stati chiamati, sebbene inadeguati nei meriti, al governo della predetta Chiesa, quando poco dopo l’initio del Nostro Pontificato è venuto con Noi a Lione, per trattare personalmente quest’affare e quello della Terra Santa e altri difficili, e in seguito a Poitiers, con ripetute richieste, vale a dire che tramite il medesimo Benedetto Nostro predecessore, quando operava in questo mondo, e dopo la sua morte tramite Noi, anche all’esito di una decisione di convocare il predetto Concilio generale, qualora sembrasse appropriato, riguardo a siffatte denunce e accuse si esaminasse in contraddittorio la verità e si facesse ciò che ritengono giusto e stabiliscono le norme canoniche. Onde il predetto re Ci ha umilmente supplicati di degnarci di procedee nella suddetta questione e rendessimo pienamente giustizia, dal momento che, come affermavano i predetti denuncianti e accusatori, per ragioni ben determinate l’eccessivo differimento della resa della giustizia su questo punto sarebbe stata gravosa e molto pericolosa per la questione di fede e per gli stessi denunzianti e accusatori.21

Ma in senso contrario, da parte di alcuni che si offrivano per la difesa della memoria e della condizione del ricordato Bonifacio, si sosteneva che detto re avanzava simili richieste perché eccitato dalla malvagità e dall’odio piuttosto che per zelo della carità o della fede o della giustizia e che egli stesso aveva fatto in modo che calunniosamente si facessero le predette denunce e accuse e affermazioni, e che il re medesimo e alcuni dei suddetti denuncianti e accusatori, con ardimento sacrilego, avevano fatto catturare il medesimo Bonifacio e che di Bonifacio i medesimi cospiratori, denuncianti, accusatori e assertori erano stati ed erano nemici, perfino mortali. Per queste e molte altre ragioni si diceva che il re non doveva essere ascoltato in alcun modo, quanto alla richiesta predetta, e che i predetti denuncianti e accusatori non dovevano assolutamente essere ammessi a siffatte denunce e accuse. Ma in contrario si rispondeva da parte del re, dei denuncianti e accusatori e assertori predetti che fin dai primissimi tempi dell’elevazione di detto Bonifacio alla vetta del sommo Pontificato al ricordato re alcune persone di alta condizione e particolare eminenza e altre degne di fede avevano fatto sapere, e via via in momenti diversi più volte ribadito alle orecchie regie, che il predetto Bonifacio non era entrato per la porta e che, irretito nel vizio della piaga ereticale e in altri delitti nefandi e sprofondato nell’abisso dei peccati, era del tutto incorreggibile, e che avevano chiesto con insistenza allo stesso re di porre rimedio ai mali e scandali che incombevano mediante gli opportuni rimedi, come lottatore per la fede e difensore della Chiesa. Ma quanto a lui il re, come figlio dotato di pudore, avendo ritegno di vedere le vergogne di colui che riteneva al posto del padre, distogliendo le proprie orecchie dalle predette informazioni e denunce, a lungo per l’onore della Chiesa ha tollerato e [lo] ha venerato come un padre, finché, spinto a tempo e fuor di tempo dalle frequenti e ininterrotte richieste delle predette persone e infine in pubblico parlamento, a Parigi, in presenza dei prelati, dei baroni, dei capitoli, dei conventi, delle corporazioni, delle comunità e degli abitanti delle borgate del predetto regno, non potendo ulteriormente dissimulare senza offesa di Dio per l’impulso della coscienza, che sulle cose premesse era stata informata come si premette, né tollerare senza gravi scandali e pericoli, sulla scorta del parere formale dei prelati, dei baroni, dei capitoli, dei conventi, delle corporazioni, delle comunità e degli abitanti delle borgate del predetto regno, nonché di maestri in teologia e dottori in utroque iure e altre persone sagge e serie di diversi regni e parti [del modo], non per impulso dell’odio, non a immagine della malvagità, ma per zelo verso la fede, urgendo la necessità, si è fatto carico, come si è detto prima, della promozione dell’affare suddetto e non ha ordinato o procurato che si catturasse il predetto Bonifacio o si recasse aggressione od offesa a lui o alla sua casa, ma ha soltanto ordinato che gli fossero comunicate le denunce e accuse predette tramite il cavaliere Guglielmo di Nogaret ed altri ambasciatori a lui indirizzati con espresse regie lettere patenti, e gli si chiedesse di convocare un Concilio generale al riguardo. E se detto Guglielmo ha commesso alcuni illeciti intorno alla persona, o la casa di detto Bonifacio o altrimenti come si è premesso, essi sono dispiaciuti e dispiacciono a detto re e non li ha mai avuti né li ha per rati o grati. Si aggiungeva altresì che i predetti denuncianti e accusatori sono stati resi edotti e informati dell’eresia, dell’ingresso illegittimo e degli altri delitti suddetti già molto tempo addietro, da alcune persone serie e degne di fede e che avevano proceduto a sottoporre pubblicamente quelle denunce e accuse presso il predetto re (poiché all’epoca non era loro agevole avere accesso al summenzionato Bonifacio) non per un odio preesistente, dato che all’epoca detto Bonifacio non aveva offeso nessuno di loro, non per fermento di malvagità, ma piuttosto per fervore verso la fede e zelo per la giustizia, e che anche ora insistevano per la loro prosecuzione, pronti a proseguirle e dimostrarle a termini di legge, secondo la procedura prevista dal diritto.22

Noi, premesso un maturo e frequente esame del caso con i Nostri fratelli, considerando con grande attenzione e ripensando nel segreto dell’animo, con preoccupata riflessione, che la prosecuzione del suaccennato affare secondo il rigore del diritto era eccessivamente d’ostacolo al predetto affare della Terra Santa e carica di altri gravi danni e da ogni parte ricolma di diversi rischi, come già indicavano gli inizi del fatto,23 e volendo per dovere dell’ufficio pastorale provvedere a tanti e tanto grandi mali e rischi, affinché non maturassero pericolosamente in messe, ma, troncate le radici, fossero soffocati al loro spuntare, dietro consiglio dei Nostri fratelli e per loro richiesta abbiamo insistito presso il predetto re richiedente, con moniti salutari ed esortazioni paterne, affinché, rigettate le tortuosità di siffatte denunce e accuse,24 potendosi l’affare toccato sopra trattare in modo più comodo e semplice e concludere in maniera più rapida per altre vie previste dalla legge,25 lasciasse alla disposizione Nostra e della Chiesa la prosecuzione dell’affare in parole e prestasse i propri buoni uffici perché facessero altrettanto i predetti denuncianti e accusatori, così che Noi e la medesima Chiesa, evitate le tortuosità delle cause e ovviando ai predetti mali e rischi, dovessimo, per dovere del Nostro ufficio, procedere alla cognizione, all’esame ed alla decisione completa dell’affare stesso, provvedere e ordinare su di esso e porvi fine in modo adeguato, secondo quel che sembrasse conveniente alla fede cattolica ed alla condizione e onore della Chiesa universale, nonché vantaggioso per l’affare della Terra Santa e altrimenti secondo Dio.26 Ma anche se abbiamo ritenuto di dover riproporre siffatta richiesta presso il medesimo re a più riprese, via via in tempi e luoghi diversi, poiché tuttavia il re stesso, su istanza dei predetti denuncianti e accusatori, insisteva nondimeno come prima nella richiesta predetta, Noi, che siamo stati posti sul trono della giustizia in mezzo a tante vicende diverse e avverse, desiderando procedere in un affare così importante non in modo precipitoso e irruente, ma con la dovuta cautela e maturità, abbiamo fatto giustizia nell’affare stesso mediante procedimenti diversi e variegati, a termini ininterrotti per i lassi di giorni e di tempi previsti dalla legge, e affinché non sembrasse che fosse aperta una via troppo facile anche per i malvagi o i falsi delatori o che precludessimo o negassimo, con danno per la fede, la via della giustizia ai denuncianti e accusatori suddetti, se agiscono secondo lo spirito di Dio, non volendo tuttavia ammettere neanche uno dei predetti denuncianti e accusatori, o delle loro richieste, se non nella misura in cui ed in quanto quelli e anche queste dovessero essere ammessi, contro Sommi Pontefici vivi o morti, secondo i decreti dei santi Padri e le disposizioni canoniche, abbiamo ritenuto di dover investigare circa l’impulso e lo zelo del predetto re circa siffatta richiesta e degli assertori, denunzianti e accusatori predetti circa le affermazioni, denunce e accuse premesse. E infine, espletata in proposito l’indagine conveniente, abbiamo appurato che, per quanto forse non fosse stata la verità delle accuse, di cui non siamo certi, a muovere i predetti assertori, denuncianti e accusatori a presentare siffatte affermazioni, denunce e accuse, e detto re la predetta richiesta, come si è premesso, tuttavia non li ha spinti a ciò una malevolenza preesistente o una ragione malvagia, ma li ha indotti uno zelo buono, sincero e giusto. Perciò, su parere dei Nostri fratelli, in virtù dell’autorità apostolica sentenziamo, affermiamo e decidiamo e rendiamo noto a tenore delle presenti che i medesimi assertori, denunzianti e accusatori e il detto re, che aveva proceduto e ancora procedeva nella predetta richiesta su istanza ripetuta assai spesso e di frequente da parte loro nonché di altre persone di condizione elevata e autorevoli, sono stati e sono esenti da ogni calunnia e hanno proceduto con uno zelo buono, sincero e giusto, per il fervore della fede cattolica.27

Inoltre Guillaume de Nogaret, cavaliere del predetto re, comparso personalmente in pubblico Concistoro alla presenza Nostra e dei Nostri fratelli, ha confessato giudizialmente ed ha costantemente affermato di non aver mai avuto un mandato da parte del detto re per la cattura e l’aggressione o l’offesa perpetrate in danno di detto Bonifacio o della sua casa e di non aver proceduto per mandato o con consapevolezza del re in persona alle cose che gli sono imputate in merito al fatto della cattura, aggressione e offesa cosiffatte; ma essendo stato inviato da parte del re, come diceva, soltantto per notificare al medesimo Bonifacio le denunce e accuse premesse e per chiedergli la convocazione di un Concilio generale, e in causa della severità di Bonifacio stesso e delle minacce rivolte e delle trappole preparate al medesimo Guillaume da parte di Bonifacio in persona non sarebbe stata altrimenti aperta per lui una via d’accesso sicura al medesimo Bonifacio, egli Guillaume, protetto e aiutato da una compagnia di fedeli e devoti della Chiesa, accostandosi munito di armi per la propria difesa alla casa di Bonifacio stesso, che dimorava ad Anagni, entrò presso di lui e, comunicandogli ed esponendogli le predette asserzioni, denunce e accuse, gli ha chiestodi convocare in proposito un Concilio generale, che in precedenza aveva rifiutato tramite propria lettera pubblicamente divulgate e affissa alle porte delle chiese28 e anche allora, pur richiesto a norma di legge, non volle concedere, così ponendosi in contumacia manifesta come uno che cerca di sottrarsi al giudizio; e non gli ha messo con violenza le mani addosso né ha permesso che alcuno lo facesse, ché anzi, strappandolo dalle mani di coloro che avevano una sete smisurata del suo sangue, lo ho protetto dalla morte e conservato illeso.29 Aggiunge in più detto Guillaume che il predetto Bonifacio, dopo gli appelli o impugnazioni tanto da parte del re, dei prelati, dei baroni e degli altri predetti quanto del predetto Guillaume a detto Concilio Generale, che in questo caso era superiore al medesimo Bonifacio,30 affinché non tentasse di prendere alcuna misura in danno della predetta iniziativa intrapresa contro di lui mediante gli appelli, disprezzando i medesimi appelli o impugnazioni aveva tentato di commettere alcuni atti gravi, mostrando gli sforzi della sua perversità per tentarne di giorno in giorno [altri] sempre più gravi, dai quali seguivano non soltanto un irreparabile e pericoloso sconvolgimento del re e del regno predetti, che sono noti come zelanti della fede e difensori della Chiesa, ma anche un’alterazione critica della Chiesa universale e altri finiti pericoli e scandali, e che [quello] si affrettava con furia precipitosa ad abbattere lui e la Santa Chiesa di Dio, se non gli si fosse prestato soccorso mediante l’aiuto di un provvedimento divino. Con questi e molti altri argomenti affermava detto Guillaume di [aver agito] con sincero e giusto zelo per Dio e per la fede nonché per la necessità allora incombente di difendere la Chiesa e soprattutto il suo signore e la sua patria, cioè i detti re e regni; qualunque cosa abbiano fatto ad Anagni egli e i suoi seguaci, lo hanno fatto in modo pio, giusto e a buon diritto, né al riguardo hanno tentato di compiere illecito alcuno. E se qualcosa del tesoro della Chiesa era stato disperso, rubato o distrutto, o erano stati in qualunque modo perpetrati o commessi qualsivoglia altri illeciti nelle azioni predette o intorno ad esse, a loro erano dispiaciute molto e dispiacevano ed erano state tentate contro la loro volontà e sebbene vi si fossero opposti più che potevano, ragion per cui, come diceva il medesimo Guillaume, nelle cose premesse non si poteva né doveva ascrivere o imputare a male o colpa in detto Guillaume e nei predetti [suoi] seguaci, che si dedicarono ad un’azione lecita e, fin quando rimasero là, curarono di prestare la [massima] diligenza che poterono avere per la salvaguardia della persona di detto Bonifacio, per la conservazione del tesoro della Chiesa e per eliminare gli scandali.Pertanto Noi, essendo stati informati a sufficienza, sia tramite la confessione e affermazione del predetto Guillaume sia altrimenti, riguardo all’innocenza del re spesso menzionato in questa materia, sentenziamo, affermiamo e decidiamo e con l’autorità predetta, su parere dei fratelli anzidetti rendiamo noto a tenore delle presenti che il re, per quanto lo riguarda, è stato ed è del tutto innocente e incolpevole riguardo alla cattura, aggressione e offesa predette,nonché della dispersione e perdita del tesoro e degli altri eventi che, in qualunque modo, sono accaduti riguardo al fatto o cattura di detto Bonifacio [e] che sono stati imputati a [detto?] Guillaume.31

Prese e assunte da Noi queste decisioni, sentenze e divulgazioni, come si premette, poiché nel ricordato affare vorremmo procedere ulteriormente in forma giudiziaria, affinché non rimanesse troppo a lungo senza esame una causa in materia di fede, coloro che, come si premette, si offrivano per la difesa della memoria e condizione di detto Bonifacio hanno spontaneamente e liberamente rimesso l’iniziativa di tale difesa nella pura e libera potestà del Nostro ufficio, e infine l’anzidetto re, considerando con attenzione i predetti rischi come figlio della benedizione e della grazia che segue le orme dei suoi antenati, che si sono sempre adattati alle libere decisioni della Chiesa stessa, per parte sua e di tutti gli abitanti del suo regno, di qualunque stato o condizione siano, ha acconsentito in maniera effettiva, per l’abbondanza della regal clemenza, alle Nostre richieste su questo punto; anche i predetti denunzianti e accusatori, secondo il suggerimento di detto re, loro indirizzato in conformità alle Nostre preghiere rivolte, come si premette, al re stesso, intervenendo la Nostra autorità hanno definitivamente32 acconsentito al Nostro volere in proposito, lasciando liberamente l’affare e la sua prosecuzione all’esame, decisione, ordine e disposizione Nostri e della Chiesa, come risulta in modo peno da regie patenti e da una lettera dei denunzianti, accusatori e asertori che, per precauzione e memoria della vicenda, facciamo conservare nell’archivio della Chiesa stessa.33 Così Noi, raccomandando con grandi lodi nel Signore al Re celeste (nella cui mano stanno i cuori dei principi e dal quale non dubitiamo che sia venuto un bene tanto grande, poiché da Lui vengono tutte le cose buone), la mansuetudine del re e la gratitudine della devozione e riverenza filiali, sperimentata a questo riguardo, le quali crediamo che a detto re siano state divinamente ispirate per evitare tanti e tanto grandi mali e pericoli, facciamo udire lodi e grazie in spirito di profonda umiltà e con tutto lo spirito della devozione, e approvando non senza ragione ed innalzando con annunci di lodi a gran voce l’iniziativa e lo zelo di detto re in questa vicenda, scaturiti dal fervore della fede, che si sa che il re stesso ha preso dai propri antenati come per diritto ereditario, e volendo provvedere pienamente all’anzidetto re e ai suoi a scanso di rischi futuri e oltre a ciò su questo punto pensare in modo utile e salutare all’onore di Dio e della Chiesa, così che la celebre nomea dell’inclita casata e del regno di Francia e lo splendore del loro nome, diffuso in tutto il modo, non siano in avvenire soggetti ad alcun morso di detrattori (o ai latrati da cani di alcuni che, mossi o dall’ignoranza della verità o dall’astuzia della propria malevolenza oppure dagli impulsi dell’invidia, presumono il male in un uomo buono e lo affermano pubblicamente), ma restino sempre illibati nello splendore della loro luce, si evitino i rischi già sperimentati e si chiuda completamente la via a tanti e tanto gravi mali e scandali già previsti, che verosimilmente potrebbe seguire in avvenire dal ricordo, dal rivangare e da qualunque frequente riproposizione delle cose predette, e l’unità della carità e gli accordi di pace che finora, per il favore della divina clemenza, sono stati e sono in vigore tra la predetta Chiesa e i re e il regno di Francia siano sempre meglio osservati nei tempi a venire, nella stabilità illibata del loro vigore,34 Noi, qualora ve ne siano o ve ne siano stati, ad cautelam sciogliamo, revochiamo, invalidiamo, annulliamo, cassiamo e dichiariamo d’ora in avanti nulli, cassati e invalidi, di certa scienza, su parere dei Nostri fratelli e in forza della pienezza dell’autorità apostolica, tutti i provvedimenti sanzionatori assunti dall’uomo o dalla legge,35 le costituzioni, le dichiarazioni, non inclusi nel Liber Sextus, in quanto pregiudicano o potrebbero pregiudicare l’onore, la condizione, i diritti e le libertà di detto re e regno, degli anzidetti abitanti, assertori, denunzianti, delatori, fautori, aderenti e concorrenti – eccettuate due costituzioni che non sono incluse nel medesimo Liber, la “Unam Sanctam” e la “Rem non novam”, che vogliamo che siano interpretate secondo le dichiarazioni da Noi fatte altrove e non altrimenti e secondo i medesimi temperamenti vogliamo che rimangano nel loro vigore – nonché le revoche di privilegi, le sospensioni e qualsiasi processo di sospensione, scomunica, interdetto, privazione, deposizione e qualunque altra procedura su questioni di diritto o di fatto, a voce o per lettere, per iscritto o senza scritti, direttamente o indirettamente, in via principale o incidentale, implicitamente o esplicitamente, pubblicamente o in segreto, contro detto re, i suoi figli e fratelli e il regno di Francia, la condizione, i diritti e le libertà del medesimo, per tutti i fatti, le cause o le occasioni – esaminati i motivi o i pretesti – nei tempi passati,36 nonché contro i denunzianti, gli accusatori e gli assertori predetti e i prelati, i baroni e gli altri abitanti e dimoranti nello stesso regno, in qualunque tempo, in causa od occasione delle predette asserzioni, denunce, proposte, accuse, impugnazioni, degli appelli, delle richieste di convocazione del Concilio generale, degli atti di blasfemia, delle offese proferite o arrecate in qualunque modo contro detto Bonifacio, oppure della cattura, dell’aggressione o dell’invasione della sua casa o della sua persona, della dispersione e della perdita del tesoro e degli altri fatti che si sono in qualunque modo verificati durante la vicenda di Anagni o altrove, in qualunque luogo, tratta occasione da quel che si è premesso, oppure in causa od occasione di detto re o in occasione del dissidio che con la persona del re ha avuto il predetto Bonifacio, o in causa od occasione di alcune conseguenze che si sono verificare o di alcuni eventi che sono o sarebbero potuti accadere in forza dei medesimi; nonché anche contro coloro che hanno agevolato il re o concorso nel compimento dei fatti premessi o di quelli che li riguardano, o coloro che al re hanno aderito in qualsiasi modo, di qualunque nazione, preminenza, onore, ordine, dignità o condizione ecclesiastica o laicale essi siano, anche se risplendano della dignità cardinalizia,37 arcivescovile, vescovile, imperiale o regale; [provvedimenti] adottati o [processi] celebrati sia dal detto Bonifacio, sia da chiunque altro in vita sua o dopo la sua morte per sua autorità, sia da ricordato Benedetto suo immediato successore riguardo ai fatti, cause od occasioni anzidetti, dalla festa di Tutti i Santi del 1300 in qua.38 E se in avvenire all’anzidetto re, alla sua posterità, agli assertori e denunzianti nonché agli accusatori, ai prelati, ai baroni o agli altri originari abitanti e soggiornanti del detto regno, nonché anche ai predetti che hanno aiutato, concorso o aderito o consentito o comandato o prestato ratifica ad alcuni o ad altri di essi, a coloro che in qualunque modo vi hanno prestato opera, consiglio, aiuto o favore, vivi o morti – eccettuate le persone nominate in seguito – potessero in qualunque modo contestare, imporre o imputare una qualunque calunnia, macchia o nota di biasimo, oppure una colpa, un’offesa o un’ingiustizia purchessia o un’infamia di diritto o di fatto per le premesse denunce, accuse, affermazioni, o per qualsiasi offesa, blasfemia, oltraggio a parole o fatti, in scritti privati o in opuscoli diffamatori, rivolti in maniera pubblica o segreta al medesimo Bonifacio durante la sua vita o dopo la sua morte, o per la loro divulgazione, intrapresa o prosecuzione; per la cattura, l’offesa e l’aggressione predette, o per la rapina o perdita del tesoro della chiesa o per tutte le altre cose che si sono verificate nello scontro o fatto della cattura, offesa, aggressione predette o altrimenti in occasione delle stesse, come si premette; siffatte calunnie, note, macchie, ingiustizie, infamia, azioni, querele e offese, se forse ve ne siano o ve ne possano essere, Noi per il futuro aboliamo totalmente e togliamo e, ad cautelam, rimuoviamo altresì completamente, e rimuoviamo del tutto e togliamo e ad cautelam rimettiamo completamente e condoniamo le sentenze, ammende, multe e pene, se ve ne siano, per esse imposte o inflitte dall’uomo o dalla legge, e quelle che si potrebbero infliggere o imporre in futuro, anche se si supponesse o affermasse che la predetta cattura o alcuni dei fatti premessi sono stati compiuti in nome di detto re, dei concorrenti, coadiuvanti o aderenti predetti, o per loro ordine o con il loro consenso o con la loro ratifica, o sotto la loro bandiera o le insegne39 delle loro armi;40 e il re stesso e il regno predetto, gli assertori, denunzianti e accusatori, i prelati, i baroni e il clero e il popolo di detto regno, nonché i concorrenti e i coadiutori e gli aderenti e gli altri detti sopra, se per caso essi o alcuni tra loro ne abbiano in qualunque modo bisogno – eccettuate soltanto le persone da nominarsi più oltre – Noi rimettiamo, restituiamo e riconduciamo pienamente in tutto e per tutto in quello stato in cui il re stesso e gli altri detti sopra erano prima di tutti gli eventi suddetti, secondo le distinzioni di persone, di fatti, di cause e di tempi sopra delineate, così che il re stesso, la sua posterità e il predetto regno, gli assertori, denunzianti e accusatori, i baroni e gli altri detti sopra o alcuni o uno qualsiasi di loro, eccettuate soltanto le persone nominate più sotto, d’ora in poi non possano essere biasimati o accusati delle sopraddette calunnia, note, macchie, cattura, aggressione, offesa, rapina o perdita del tesoro, colpe, ingiustizie od offese, blasfemie, sentenze o procedure o qualsiasi altra cosa, né siffatte sentenze o procedure contro di loro o uno qualsiasi di loro possano avere un qualche vigore, effetto o stabilità di forza.41

E poiché la considerazione dei fatti passati Ci istruisce con provvida circospezione sui futuri pericoli da evitarsi e Ci rende anche troppo cauti – non senza buone ragioni – Noi, volendo cancellare la memoria delle cose che si sa che hanno dato causa od occasione a pericoli e mali tanto gravi, così che da un qualunque ricordarle, rivangarle, ripeterle o riproporle non possa in futturo seguire alcun pericolo di recidiva del male, su parere dei Nostri fratelli abbiamo dato ordine di eliminare completamente e rimuovere del tutto dai libri capitolari e dai registri della Chiesa Romana le sentenze, costituzioni, revoche di privilegi, sospensioni, scomuniche, interdetti, privazioni, deposizioni e processi predetti, vietando nel modo più severo che alcuno, di qualunque preminenza, dignità, ordine, condizione o stato ecclesiastico o laicale sia, quand’anche risplenda della dignità cardinalizia, arcivescovile, vescovile, imperiale o regale, presuma di trattenere presso di sé, o di nascondere in qualunque modo, o di comunicare ad altri, o di consegnare in qualunque modo, in scritti pubblici o privati, in originali, trascrizioni, copie e copie autentiche, le sentenze, costituzioni, revoche di privilegi, sospensioni, scomuniche, interdetti, privazioni, deposizioni e processi predetti, ma distruggano completamente e cancellino ed eliminino e tolgano del tutto dai loro libri capitolari e registri gli atti notarili, le difese, le lettere, le schede, gli originali, le copie, le copie autentiche o le pergamene e qualsiasi altra scrittura pubblica o privata che contenga precisamente le sentenze e i processi predetti.42 Altrimenti, contro tutti coloro che, entro quattro mesi da quando saranno giunti a loro conoscenza e dopo che sarà passato il tempo in cui potevano fare le cose predette, non avranno pienamente ottemperato ai Nostri ordini a tale proposito, Noi promulghiamo la sentenza di scomunica, da cui non potranno ottenere da nessuno il beneficio dell’assoluzione, se non dalla Sede Apostolica, tranne soltanto in pericolo di morte;43 nonostante qualsiasi privilegio o indulgenza o lettera apostolica concessa a qualunque dignità, persona, ordine o luogo, religiosi o secolari, in forma generale o individuale, con qualunque formulazione o clausola, che non vogliamo che giovino in alcun modo a qualcuno che si trovi nelle situazioni premesse; salvo questo, che tramite le dette indagini, che abbiamo espletate unicamente sullo zelo e l’iniziativa del re, de denunzianti e degli accusatori predetti, non toccando né volendo toccare il merito della vertenza principale, o tramite le predette sentenze o dichiarazioni che ad esse sono seguite, o tramite una qualsiasi delle cose premesse, non si generi alcun pregiudizio alla verità della vertenza principale e alla prosecuzioni da farsi da Noi d’ufficio o altrimenti; salvo anche questo, che, se accada che alcuno o alcuni, che debbano essere ammessi, compaia per accusare, denunciare o deporre a carico ossia testimoniare sulle cose premesse o alcuna delle premesse, anche per Noi, se procedessimo d’ufficio contro il ricordato Bonifacio, o d’ufficio ne difendessimo la memoria contro costui o costoro, o per coloro che volessero difendere, e debbano essere ammessi, detto Bonifacio o la sua memoria, siano salve tutte le difese e le eccezioni di legge, tanto di inimicizie quanto le altre, se ve ne siano, che non riguardino il re, i figli, i fratelli, il regno, i predetti denunzianti e accusatori.44

Inoltre, il detto Guillaume de Nogaret, Rainaldo da Supino, cavalieri, Tommaso da Morolo, Roberto figlio di detto Rainaldo, Pietro da Gennazzano, Stefano suo figlio, Adenolfo e Nicola figli del fu Mattia, Goffredo Bussa, Orlando e Pietro de Luparia, cittadini di Anagni, Sciarra Colonna, Giovanni figlio di Landolfo, Goffredo figlio di Giovanni da Ceccano, Massimo di Trevi – i quali si dice che abbiano preso parte alla cattura di detto Bonifacio e all’aggressione o all’offesa predette, alla rapina o alla perdita del predetto tesoro45 – Noi non intendiamo comprendere né vogliamo che siano compresi nella generalità dei concorrenti, coadiutori e aderenti predetti o di alcune clausole o di qualsiasi parola sopra impiegata, quanto a ciò che riguarda la cattura di detto Bonifacio, l’aggressione e l’offesa della sua casa e la rapina e perdita del tesoro imputate ai detti Guillaume e Rainaldo e agli altri suddetti, e agli altri eventi che in qualunque modo sono occorsi nel fatto di Anagni, dal momento che riguardo ad esse, per quanto concerne i predetti espressamente nominati, intendiamo somministrare per altra via il rimedio di un provvedimento adeguato.46

A nessun uomo, dunque, assolutamente sia lecito infrangere questo documento della Nostra inchiesta, decisione, dichiarazione, condono, revoca, invalidazione, annullamento, cassazione, abolizione, rimozione, liberazione, rimessione, restituzione, riconduzione, promulgazione, divieto, volontà e costituzione, etc. Se poi qualcuno, etc.

Dato ad Avignone, il 27 aprile, nell’anno sesto del Nostro Pontificato.47

1 Non si riesce a conservare, nella traduzione, la specificità del riferimento a 1Cor 10,4 Vulg.

2 Dupuy stampa “gereret pro fide per fidem”, lezione che non dà senso e che mi ha fatto preferire il Codex Dunensis.

3Redemptor noster Dominus Jhesus-Christus dilexit sacrosanctam sponsam suam et seipsum tradens in oblationem et hostiam salutarem sanctificavit illam lavacro aquae in verbo vitae ut exhiberet ipsam gloriosam non habentem maculam, neque rugam, eo quod catholicae religionis candore et verbo nitere fidei immaculata. munda, nitida atque sancta hujusmodi incorruptae et solidae fidei firmitate in beatissimo apostolorum principe patenter insinuat, dum ipsum a se angulari lapide petra Christus Petrum voluit nominari, dicendo: «Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam», ut ejusdem ecclesiae structura mirabilis in ejusdem principis ac successorum ipsius solidissima petra verae fidei stabilita nullis denuo fluctuaret erroribus, nullis surgentium tempestatum procellis orthodoxae fidei obviis quateretur, sed in Christi vicario ejusdem fidei sacrosanctae vero cultore columpnae ecclesiae militantis velut solidatae super rectitudinis bases nutare non valeant, ut sagena summi piscatoris dexterae etiam inhaerens procellis intumescentibus cogatur in naufragii profunda submergi, ne si quis, quod absit, super specula Universalis Ecclesiae et Apostolicae Sedis summus speculator pro salute omnium constitutus a rectitudine fidei et cultu ejusdem catholicae religionis exorbitans gerat perfide perfidiam, non absque universali periculo universorum, capite languescente statui generali fidelium irremediabilia pericula imminerent.”.

4 Sono i due che hanno affiancato in origine Plaisians e l’erede del terzo, Jean de Dreux, morto nel frattempo.

5Sane dudum, postquam divina operante clementia fuimus ad apicem summi apostolatus assumpti, primo Lugduni, deinde Pictavis cum nostra curia residentes, karissimus in Christo filius noster Philippus, rex Franciae illustris, zelo, ut credimus et ut ipse proponebat, fidei orthodoxae et devotionis accensus, credens universali ecclesiae multum expedire, nos cum instantia requisivit, et id ipsum dilecti filii nobiles viri Ludovicus, natus clarae memoriae Philippi regis Francorum, Ebroicensis, Guido Sancti Pauli, Nicholaus Drocensis, comites, ac Willelmus de Plasiano, miles, qui contra Bonifacium papam octavum, praedecessorem nostrum, quem dicebant in labe pravitatis haereticae decessisse, crimen haereseos se velle opponere et ad illud probandum sufficientes probationes habere, illasque coram nobis velle proponere asserebant, postularunt instanter quod ipsis videlicet nobilibus benignam audientiam exhibentes ad recipiendas probationes hujusmodi, memoriamque dampnandi ejusdem defuncti justitia praevia procedere curaremus.”.

6Nos vero, quamvis de ipso qui de orthodoxis parentibus et catholica patria traxit originem ac in Romana curia pro majori parte vitae suae nutritus extitit, et dum cum Martino in Franciae ac Adriano in Angliae regnis praedecessoribus nostris Romanis pontificibus legationis officio fungeretur successivis temporibus, quasi continue conversatus cancellariae officium exercuit cum eisdem, et subsequenter in dicta Romana curia in qua prius exercuerat advocationis officium, ad officium notarii primo et deinde ad honorem cardinalatus Sanctae Romanae Ecclesiae et demum in summum pontificem assumptus extitit, quique ad honorem Dei, fidei corroborationem ac haereticorum exterminium multas edidit sanctiones, et tam in celebrando missarum sollempnia et reliqua divina officia exercendo, quam in praedicationibus, aliisque bonis operibus faciendis signa catholicae religionis sic publice noscitur ostendisse, ac tam ante quam post assumptionem hujusmodi in praefata curia et etiam extra eam tam in dictis regnis Franciae et Angliae quam aliis diversis mundi partibus, antequam summus pontifex fieret, cum viris auctoritatis eximiae catholicis et ecclesiasticis conversatus, alumnus ecclesiae catholicae, prout apparebat, communiter semper vixit, praedicta veritate subniti nullatenus crederemus.”.

7 Qui potrebbe essere poziore la lezione di Dupuy, che invece di instantia (sogg.) ha ad instantiam.

8Quia tamen crimen haereseos, quod est inter cetera crimina plus horrendum, magis execrabile, magisque detestabile ac dampnosum, contra dictum praedecessorem nostrum oppositum, dissimulando indiscussum relinqui non debeat. ac praefati regis, aliorumque nobilium praedictorum instantia, et ne in Sacrosancta Romana Ecclesia, quae mater est cunctorum christifidelium et magistra, quaeque cunctis catholicae religionis tribuit normam, veramque doctrinam fidei orthodoxae, videamur negligere quod in aliis debet dirae censurae acerbitate dampnari, dum adhuc cum praedicta curia Pictavis essemus, praefatis oppositoribus audientiam duximus concedendam, eis primam diem juridicam post festum Purificationis Beatae Mariae Virginis proximo jam transacturarn ad comparendum coram nobis Avinione, quantum et prout esset de jure in ipso negotio procedendum assignantes.”.

9Quia vero propter labores itinerum et alia incumbentia negotia quae postmodum ingruerunt, et praesertim propter magnam distemperantiam aeris et impedimenta nivium et aquarum, nos tunc dictis loco et termino nequivimus interesse, propter quod dictum terminum juste contigit circumduci. nichil volentes juris exigentiae in hac parte subtrahere, sed iter potius aperire, infrascriptum modum citandi praemissos et omnes alios qui opponendo vel defendendo sua putaverint interesse, de dictorum fratrum nostrorum consilio eligentes tenore praesentium, praesente multitudine copiosa fidelium, citamus eosdem, ut ipsi et eorum quilibet qui, ut praemittitur, opponendo vel defendendo sua putaverint interesse, prima die juridica post dominicam in quadragesima proximo futura qua cantatur Reminiscere quam eis pro peremptorio termino assignamus, coram nobis ammoniti legitimc debeant comparere ad procedendum in dicto negotio et pertinentibus ad idem negotium.”.

10 Qui ho preferito la lezione di Dupuy, nullam possint excusationem praetendere, a causari nequeant del Codex Dunensis, che non mi pare in linea con lo stile della bolla.

11Et ut contra hujusmodi processum omnis calumpniae tollatur occasio, ipsum in audientia nostra publice providimus ex certa scientia denuntiari publice et solempniter publicari; et ut dicta citatio ad communem omnium notitiam deducatur, cartas sive membranas processum citationis hujusmodi continentes, bullasque nostras bullatas, fratrum minorum ac praedicatorum in quorum domibus habitamus ad praesens, ecclesiarum Avinione appendi et affigi hostiis faciemus, quae citationem hujusmodi quasi sonoro praeconio et patulo judicio publicabunt, ita quod praedicti quos hujusmodi citatio tangit, nullam possint excusationem praetendere quod non pervenerit ad ipsos vel quod ignorarint eamdem, cum non sit verisimile remanere quoad ipsos incognitum vel occultum, quod tam patenter omnibus publicatur. Actum Avinione in praedictis domibus fratrum praedicatorum videlicet in aula inferiori in qua consistorium publice tenebamus, idus septembris, pontificatus nostri anno quarto.”.

12Rex glorie virtutum Dominus Ihesus Christus, cui a Patre data est omnis potestas in celo et in terra, celestia pariter et terrena salubri moderamine dirigens ac perpetua ratione gubernans, ut in signum superne potentie, qua tanquam Dei virtus et sapientia suaviter universa disponit, sue ineffabilis ostenderet opera maiestatis, in huius orbis orbita diversa regna constituit, diversorum populorum regimina secundum divisiones linguarum et gentium stabilivit, inter quos, sicut israeliticus populus in sortem hereditatis dominice ad divina misteria et beneplacita exequenda celestis iudicio electionis assumptus fuisse dignoscitur, sic regnum Francie in peculiarem populum electum a Domino in executione mandatorum celestium specialis honoris et gratie titulis insignitur. Ipsius namque regni reges a progenie in progenies zelo catholice fidei inardentes ac sacrosanctam Romanam ecclesiam matrem fidelium precipuis venerantes honoribus nunquam ab ipsius rectitudine fidei deviarunt, quin potius pro ipsius conservatione fidei et Ecclesie defensione predicte reges et incole dicti regni se et sua exponere ac nonnunquam proprium fundere sanguinem minime dubitarunt, sicut et gestorum antiquitas et sacrorum auctoritas canonum manifeste declarant. Digne igitur ad regnum ipsum eiusque reges et homines aciem paterne considerationis extendimus multoque desiderio ducimur et cura sollicita procuramus, ut reges et populi dicti regni per successus temporum erga Deum et ecclesiam in plenitudine devotionis et fidei magis et magis efferveant, in laudabilium operum executione concrescant et per semitas mandatorum Domini de bono semper in melius incedentes preserventur a noxiis, salutaria spiritualiter et temporaliter incrementa suscipiant et pacis affluant ubertate.

13 Il passaggio dall’infinito perfetto intrasse a fore irretitum, che è un futuro anteriore, parrebbe suggerire una caduta in eresia posteriore all’assunzione al Pontificato; ma ciò non viene specificato né negli articoli di Nogaret né in quelli di Plaisians (che qui la bolla sta seguendo da vicino), anche se la maggior parte delle doglianze si riferisce certamente ad atti e dichiarazioni di Bonifacio già Papa.

14 L’equivalenza qui posta tra accusare e denunciare, verbi in teoria completamente diversi come diverse sono le procedure cui danno l’avvio, ben si spiega in concreto, dato che in materia di eresia si può e si deve procedere d’ufficio, quindi ogni accusa verosimile produce anche l’effetto proprio della denuncia: obbligare l’autorità ad investigare, quand’anche l’accusatore desistesse. Che è poi la situazione in cui si trova Clemente.

15 Obiectores, obiecta e simili sono qui o le accuse e gli accusatori in generale oppure, se vogliamo un senso distinto da denuntiatores e denuntiationes, i profili di illegittimità che non dipendono da un delitto (o almeno non da un delitto per cui si possa procedere d’ufficio), quindi innanzitutto l’invalidità della rinuncia di Celestino V. Ma ho preferito il primo senso, perché obiectio, exceptio od oppositio è proprio la procedura di accusa volta al fine specifico di far dichiarare che qualcuno, in quanto autore di tale o talaltro reato, detiene illegittimamente un ufficio ecclesiastico.

16 Clamor è un termine di importanza cruciale, perché stabilisce la presenza di quella pubblica fama che giustificava di per sé l’avvio di una procedura, dunque anche la richiesta di avviarla.

17 Dall’elenco manca Plaisians, forse perché di rango troppo basso.

18 In profundo malorum positus è un’espressione di probabile ascendenza agostiniana (cfr. S. Agostino, Adnotationes in Iob 37: “Abyssus hic recte intellegitur vita saecularis, quaecumque est in profundo malorum, quo, sicut scriptum est, cum venerit peccator contemnet”; Pascasio Radberto, In Lamentationes Hieremiae, ad Heth, in PL 120, 1079B: “Noli quaeso, licet in profundo malorum demersa, contemnere, retrorsum ad ea quae omiseras virtutum opera suspirans memento unde cecideras.”), impiegata per designare il peccatore inveterato od ostinato e presentata, in ambito giuridico, come presupposto tale da giustificare l’aggravamento di una scomunica (cfr. Arnolfo, Summa Minorum X, ed. L. Wahrmund in Quellen zur Geschichte des Römische-Kanonische Prozesses im Mittelalter, I. Band II. Heft, Innsbrück 1962, ed. or. 1905, pag. 11). J. Théry-Astruc, The Pioneer, cit., pag. 241, nt. 97, la cita come esempio di appropriazione da parte di Nogaret del linguaggio della teocrazia papale e nota il suo impiego da parte dello stesso Bonifacio VIII nella bolla Lapis abscissus, diretta contro i cardinali Colonna.

19 La bolla qui riprende un’espressione che in realtà figura solo nell’adesione dei prelati francesi alla richiesta di convocazione del Concilio, non in quella del re, che si limita a dire “super premissis veritas elucescat et omnis error abscedat” (doc. B, §44, in J. Coste, Boniface VIII en procès, cit., pag. 167).

20Sane, ex parte carissimi in Christo filii nostri Philippi regis Francorum illustris fuit expositum coram nobis, quod significantibus olim sibi frequenter et pluries nonnullis sublimibus et magne auctoritatis personis Bonifacium pape VIII predecessorem nostrum non per hostium, sed aliunde intrasse ovile dominicum, ecclesiam videlicet sponsam Christi ipsumque fore crimine pravitatis heretice irretitum, quibusdam ex personis ipsis ipsum super hoc impetere seu denuntiare volentibus ac requirentibus regem ipsum tanquam fidei pugilem et ecclesie defensorem, ut, cum ex vitioso et illegitimo ingressu, progressu dampnabili, perversis actibus, detestandis operibus et perniciosis exemplis dicti Bonifacii status fidei ecclesie miserabilibus dispendiis et erumpnis gravisque ruine periculis subiaceret, ac ubi de heresi agitur, fidei et ecclesie defensatrix semper extiterit inclita domus sua pro declaratione veritatis huiusmodi, procuret generale concilium convocari, Rex ipse, qui pudenda patris proprio libenter pallio contexisset, denuntiatorum et obiectorum ipsorum frequentibus pulsatus instantiis et assiduis clamoribus excitatus, eiusque conscientia tam per nonnullas sublimes, graves et fide dignas personas, videlicet dilectos filios nobiles viros Ludovicum Ebroicen. et Guidonem s. Pauli ac quondam Iohannem Drocen. comites asserentes prestitis ad sancta Dei evangelia ab eis tacta corporaliter iuramentis se premissa credere esse vera et ea legitime posse probari, quam per alias quam plures sublimes et fidedignas personas status tam ecclesiastici quam mundani eundem Bonifacium diversis heresum speciebus infectum ac in profundo malorum positum ac omnino incorrigibilem affirmantes, super hiis, ut decuit, informata, negotium convocationis huiusmodi concilii generalis pro declaratione veritatis, ut videlicet dicti Bonifacii innocentia in hac parte claresceret, sicut teste conscientia, exoptabat, aut ipso Bonifacio, si denuntiata et obiecta contra eum forent veritate subnixa, tanquam illegitimo prorsus amoto et cunctis erroribus, iniquitatibus et spurcitiis a domo Domini procul pulsis de vero et legitimo pastore provideretur ecclesie sancte Dei, una cum prelatis, baronibus, collegiis, universitatibus, comunitatibus civitatum et aliarum villarum ac clero et populo regni sui, necnon aliis regibus et principibus, prelatis et aliis precellentibus et magne auctoritatis personis status tam ecclesiastici quam mundani ac comunitatibus et universitatibus civitatum et aliarum villarum diversorum regnorum et climatum orbis terre aliisque sibi adherentibus ex fervore fidei et zelo iustitie ac pro reformatione status ecclesie ac generali bono totius rei publice christiane assumpsit”.

21[D]eliberato consilio ad laudem divini nominis et exaltationem catholice fidei promovendum ipsiusque promotioni convocationis concilii generalis, ut ipsius provisione salubri memoratis obiectoribus audientia preberetur ac super obiectis sciretur veritas ac statueretur et fieret, quod iustitia suaderet, apud eundem Bonifacium, dum viveret, per solennes nuntios regios et post eius obitum apud bone memorie Benedictum pape XI predecessorem nostrum et eo sublato de medio apud nos ad ecclesie prefate regimen, licet insufficientibus meritis, divina dispositione vocatos, dum paulo post nostre promotionis auspicia Lugduni nobiscum pro huiusmodi et Terre sancte et aliis negotiis arduis personaliter convenisset, ac Pictavis postmodum iteratis instantiis, ut videlicet per eundem Benedictum predecessorem nostrum, dum in humanis agebat, et post eius decessum per nos etiam de prefati deliberatione concilii convocandi, si expediens videretur, super denuntiatis et obiectis huiusmodi discuteretur veritas ac decerneretur et fieret, quod censent et statuunt canonice sanctiones, operosis studiis ac sollicitudinibus institit indefessis. Quare prefatus rex nobis humiliter supplicavit ut, cum, sicut denuntiatorum et obiectorum predictorum habebat assertio, ex certis causis exhibitionis iustitie in hac parte morosa protractio negotio fidei ac eisdem denuntiatoribus et obiectoribus dispendiosa foret et periculosa quam plurimum, in negotio memorato procedere ac exhibere super eo iustitie plenitudinem dignaremur.”.

22Proponebatur autem in contrarium ex parte quorundam se offerentium defensioni memorie et status Bonifacii memorati dictum regem ex malignitatis et odii fomite potius quam caritatis aut fidei vel iustitie zelo procedere ad requisitiones huiusmodi faciendas ipsumque denuntiationes et obiectiones et assertiones predictas calumpniose fieri procurasse ac regem eundem et quosdam ex denuntiatoribus et obiectoribus supradictis ausu sacrilego capi fecisse Bonifacium memoratum ac denuntiatores et obiectores et assertores eosdem conspiratores fuisse et esse dicti Bonifacii inimicos etiam capitales. Quibus premissis et aliis multis rationibus dicebatur dictum regem super requisitione predicta nullatenus audiendum ac denuntiatores et obiectores predictos ad denuntiationes et obiectiones huiusmodi non fore aliquatenus admittendos. Sed respondebatur econtra pro parte regis, denuntiatorum et obiectorum et assertorum ipsorum, quod ab ipso primordio promotionis dicti Bonifacii ad summi pontificatus apicem memorato regi per nonnullas sublimes et preminentis excellentie aliasque fidedignas personas ecclesiasticas et mundanas insinuatum multotiens fuerat et diversis successive temporibus auribus regiis pluries inculcatum, quod prefatus Bonifacius per hostium non intrasset quodque vitio labis heretice et aliis nephandis criminibus irretitus ac positus in fundo malorum omnino incorrigibilis existebat, ipsumque regem, ut tanquam fidei pugil ecclesieque defensor imminentibus malis et scandalis remediis occurreret oportunis, fuisse cum instantia requisitum. Sed rex ipse ut filius pudoratus illius, quem loco patris habebat, pudenda cernere veritus avertens a predictis insinuationibus et denuntiationibus aures suas ipsum diutius propter honorem ecclesie tolleravit et venerabatur ut patrem, donec personarum predictarum frequentibus et continuatis instantiis et demum in publico parlamento Parisius presentibus prelatis, baronibus, capitulis, conventibus, collegiis et comunitatibus et universitatibus villarum regni predicti oportune et importune pulsatus, cum ulterius urgente conscientia de premissis, ut premittitur, informata absque Dei offensa dissimulare non posset nec sine gravibus scandalis et periculis tollerare, de prelatorum, baronum ac capitulorum, conventuum, collegiorum, comunitatum et universitatum villarum regni prefati necnon magistrorum in theologia ac professorum utriusque iuris et aliarum sapientum et gravium personarum diversorum regnorum et partium deliberato consilio non ex odii fomite, non tipo malitie, sed zelo fidei necessitate cogente promotionem, ut predicitur, assumpsit negotii supradicti nec prefatum Bonifacium capi nec aggressionem vel insultum in eum vel eius domum fieri mandavit aut fecit, sed denuntiationes et obiectiones predictas sibi per Guillelmum de Nogareto militem et alios nuntios suos ad hoc ab eo cum patentibus et expressis litteris regiis destinatos dumtaxat insinuari precepit et peti ab eo super hiis generale concilium convocari. Et si dictus Guillelmus circa personam vel domum dicti Bonifacii vel alias in premissis aliqua commisit illicita, displicuerunt et displicent dicto regi nec ea rata vel grata unquam habuit neque habet. Adiciebatur etiam denuntiatores et obiectores predictos de heresi, illegitimo ingressu et aliis criminibus supradictis a longe retrolapsis temporibus per nonnullas graves et fidedignas personas instructos et informatos fuisse ipsosque ad denuntiationes et obiectiones easdem apud prefatum regem, cum ad prelibatum Bonifacium tunc aditum commode habere non possent, in publicum deferendas non ex odio preconcepto, cum tunc ipsos in nullo dictus Bonifacius offendisset, non ex fermento malitie, sed potius ex fervore fidei et zelo iustitie processisse et earum prosecutioni etiam nunc instare parati eas secundum formam iuris legitime prosequi et probare.”.

23 Trattandosi del fatto, e non della trattazione del processo, sarei propenso a veder qui un’allusione all’attentato di Anagni, del resto menzionato in precedenza, piuttosto che alla falsificazione delle lettere apostoliche, di cui la bolla tace affatto; ma non escludo che anch’essa fosse perlomeno presente all’animo del Papa.

24 Anfractus, in senso figurato ma proprio del contesto giuridico, significa anche “raggiro”. Non mi stupirei minimamente se l’ambiguità fosse voluta.

25 Non mi sembra inutile ricordare che Clemente V è stato un Papa veramente sollecito della rapidità processuale: a lui si deve la più importante riforma mai attuata nel processo romano-canonico, l’introduzione del procedimento sommario, attuata con le decretali Saepe e Dispendiosam.

26Nos autem, cum fratribus nostris matura et frequenti super hoc deliberatione prehabita, considerantes attentius et infra claustra pectoris meditatione sollicita revolventes, quod pretacti negotii prosecutio rigorosa impeditiva nimis predicti negotii Terre sancte et aliis gravibus onusta dispendiis et diversis undique plena periculis existebat, sicut iam facti exordia indicabant, ac volentes tot et tantis malis et periculis, ne in segetem periculose succrescerent, sed precisis radicibus suo prefocarentur in ortu, ex debito pastoralis officii sollicitius providere apud eundem regem de fratrum nostrorum consilio et ad eorum supplicationem instantem salutaribus monitis exhortationibusque paternis institimus, ut reiectis anfractibus denuntiationum et obiectionum huiusmodi, cum per alias congruas et legitimas vias pretactum negotium tractari commodius et facilius posset et brevius terminari, ipsius negotii prosecutionem nostre et ecclesie ordinationi relinqueret et, ut denuntiatores et obiectores prefati id idem facerent, interponeret partes suas, ita quod nos et eadem ecclesia causarum vitatis anfractibus et predictis malis et periculis obviando ex officii nostri debito ad ipsius negotii cognitionem, examinationem et totalem decisionem procedere, statuere et ordinare de ipso ac finem congruum eidem imponere deberemus, prout catholice fidei ac universalis ecclesie statui et honori conveniens ac Terre sancte negotio et alias secundum Deum expediens videretur.”.

27Sed licet requisitionem huiusmodi apud eundem regem pluries diversis successive temporibus atque locis duxerimus repetendam, ipso tamen rege ad denuntiatorum et obiectorum predictorum instantiam requisitioni predicte ut prius nichilominus insistente nos inter tot diversa et adversa in medio supra iustitie solium constituti in tanto negotio non precipitanter aut iruptive, sed cum debita cautela et maturitate procedere cupientes diversos et varios in negotio ipso per legitima intervalla dierum et temporum continuatis terminis fecimus iustitia mediante processus, et ne vel malignis aut falsis delationibus aditum nimis facilem pandere aut denuntiatoribus et obiectoribus supradictis, si spiritu Dei aguntur, in dispendium fidei viam precludere vel negare iustitie videremur, non intendentes tamen denuntiatores et obiectores predictos vel alterum eorundem aut denuntiationes vel obiectiones vel aliqua proposita per eosdem admittere, nisi, prout et in quantum contra summos pontifices vivos vel mortuos admittendi forent et etiam admittenda iuxta sanctorum patrum decreta et canonica instituta, de motu et zelo regis prefati circa requisitionem huiusmodi et assertorum et denuntiatorum et obiectorum predictorum circa assertiones, denuntiationes et obiectiones premissas duximus inquirendum. Et demum competenti super hiis inquisitione prehabita comperimus, quod, et si etiam assertores, denuntiatores et obiectores predictos ad assertiones, denuntiationes et obiectiones huiusmodi ac dictum regem ad requisitionem predictam, ut premittitur, faciendas obiectorum veritas, de quibus certi non sumus, forsitan non movisset, ipsos tamen ad hoc preconcepta malignitas aut mala causa non impulit, sed bonus, sincerus et iustus zelus induxit. Unde assertores, denuntiatores et obiectores eosdem ad assertiones, denuntiationes et obiectiones easdem et dictum regem, qui ad eorum nec non aliarum sublimium et gravium personarum frequentem et sepius repetitam instantiam ad requisitionem predictam ab initio processerat et nunc etiam procedebat, extra omnem calumpniam fuisse et esse ac bono, sincero et iusto zelo ex fervore catholice fidei processisse de fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica pronuntiamus, dicimus atque decernimus et tenore presentium declaramus.”.

28 È la Nuper ad audientiam del 15 agosto 1303.

29Ceterum Guillelmus de Nogareto, prefati regis miles, in nostra et fratrum nostrorum presentia in publico consistorio personaliter constitutus, in iure confessus est et constanter asseruit se nunquam ex parte dicti regis super captione et agressione vel insultu factis in dictum Bonifacium vel domum eiusdem habuisse mandatum nec ipsius regis mandato vel conscientia processisse ad ea que circa factum captionis, aggressionis et insultus huiusmodi imponuntur eidem; sed cum ad notificandum eidem Bonifacio denuntiationes et obiectiones premissas et petendum ab ipso convocationem concilii generalis fuisset, ut dicebat, ex parte regia solummodo destinatus ac propter austeritatem ipsius Bonifacii ac illatas minas et paratas insidias eidem Guillelmo ex parte ipsius Bonifacii tutus sibi ad eundem Bonifacium aliter aditus non pateret, ipse Guillelmus fidelium et devotorum ecclesie comitiva vallatus et fultus auxilio ad domum ipsius Bonifacii, quam inhabitabat Anagnie, armis pro sui tuitione munitus accedens, intravit ad ipsum ac assertiones, denuntiationes et obiectiones predictas eidem insinuans et exponens petiit ab ipso super hiis generale concilium convocari, quod ante per suas litteras publice divulgatas et valvis ecclesiarum affix[a]s denegaverat et tunc etiam concedere noluit legitime requisitus, sic iudicii subterfugus se ipsum constituens in contumacia manifesta, nec iniecit aut inici permisit a quoquam manus violentas in eum, quin potius, a manibus eorum qui sanguinem eius immaniter sitiebant eripiens, a morte defendit et conservavit illesum.”.

30 Sembra appropriato mettere in rilievo quest’affermazione, tanto pi che Clemente V la riporta senza sconfessarla.

31Adiecit insuper dictus Guillelmus prefatum Bonifacium post appellationes seu provocationes tam ex parte regis, prelatorum, baronum et aliorum predictorum, quam prefati Guillelmi ad dictum generale concilium, quod eidem Bonifacio preerat in hoc casu, legitime interiectas, ne quid in preiudicium pretacti negotii contra eum per appellationes predictas assumpti quomodolibet attemptaret, nonnulla gravia eisdem spretis appellationibus seu provocationibus attemptasse ad graviora de die in diem attemptanda sue perversitatis exponendo conatus, ex quibus non solum regis et regni predictorum, qui fidei zelatores et Ecclesie defensores esse noscuntur, irreparabilis et periculosa turbatio, verum etiam universalis ecclesie discriminosa mutatio et alia infinita pericula et scandala in ianuis sequebantur, seque et Ecclesiam sanctam Dei, quatenus erat in se, prostrare precipiti furia festinabat, nisi sibi divine provisionis auxilio fuisset occursum. Quibus et aliis multis rationibus asserebat dictus Guillelmus se sincero iustoque zelo Dei et fidei necnon pro necessitate defensionis ecclesie tunc instanti et precipue domini patrieque suorum, videlicet dictorum regis et regni, quicquid fecerunt apud Anagniam ipse sequacesque sui, pie, iuste licitoque iure fecisse nec aliquid in hac parte illicitum attentasse. Et si quid de thesauro ecclesie dispersum, raptum vel deperditum fuerat aut alia quevis illicita in predictis vel circa ea quomodolibet perpetrata fuerant vel commissa, displicuerunt admodum et displicebant eisdem eisque invitis et renitentibus toto posse fuerant attentata, propter quod dicto Guillelmo [et] sequacibus predictis, qui rei licite dederunt operam et ad tuitionem persone dicti Bonifacii ac conservationem thesauri ecclesie et tollenda scandala, quamdiu moram traxerunt ibidem, quam potuerunt diligentiam adhibere, curarunt nichil ad malum vel culpam in premissis, ut dicebat idem Guillelmus, imputari quomodolibet vel ascribi poterat vel debebat. Unde nos, de sepefati regis innocentia in hac parte tam per confessionem et assertionem prefati Guillelmi quam alias sufficienter instructi, pronuntiamus, dicimus atque decernimus et auctoritate predicta de fratrum prefatorum consilio tenore presentium declaramus regem ipsum super captione, aggressione et insultu predictis ac dispersione et amissione thesauri et aliis, que in conflictu vel facto captionis dicti Bonifacii aut aggressione vel insultu predictis ipsis Guillelmo impositis, quomodolibet contigerunt, innocentem penitus et inculpabilem fuisse ac esse.”.

32 Finaliter non va inteso come il nostro “finalmente” (così invece J. Coste, Boniface VIII en procès, cit., pag. 758), ma come “in modo tale da mettere fine”. A cosa? Al loro ruolo di accusatore e a tutte le controversie ad esso relative, che, nella prospettazione del Papa, ingombravano la strada impedendo di arrivare celermente al merito del negotium Bonifatianum. E in proposito si può notare che sopra, esprimendo il proprio volere di arrivarvi, egli ha impiegato il congiunto imperfetto vellemus, come in un periodo ipotetico dell’irrealtà.

33Quibus pronuntiationibus, declarationibus et decretis per nos, ut premittitur, factis et habitis, cum in negotio memorato vellemus ulterius iustitia mediante procedere, ne causa fidei indiscussa diutius remaneret, illi qui defensioni memorie et status dicti Bonifacii se, ut premittitur, offerebant, negotium defensionis huiusmodi in officii nostri mera et libera potestate, sponte ac libere dimiserunt ac demum prefatus rex premissa pericula consideranter attendens tanquam benedictionis et gratie filius pr[im]ogenitorum suorum, qui se semper ipsius ecclesie beneplacitis coaptarunt, vestigia clara sequens pro se ac universis regnicolis regni sui, cuiuscunque status vel conditionis existant, nostris in hac parte requisitionibus de habundantia regalis clementie per effectum operis acquievit; prefati quoque denuntiatores et obiectores ad inductionem dicti regis factam eisdem ad preces nostras per nos, ut premittitur, ipsi regi porrectas auctoritate nostra interveniente nostris circa id beneplacitis finaliter assenserunt negotium huiusmodi et prosecutionem ipsius nostre et ecclesie cognitioni, decisioni, ordinationi et dispositioni libere relinquentes, prout per patentes regias ac denuntiatorum, obiectorum et assertorum litteras, quas ad cautelam et memoriam rei geste in ipsius ecclesie archivo repositas servari facimus, plene constat.”.

34Nos itaque mansuetudinem regiam ac expertam in hiis devotionis et reverentie filialis gratitudinem quas pro tot et tantis malis et periculis evitandis dicto regi divinitus credimus inspiratas, plenis in Domino laudibus comendantes Regi celesti, in cuius manu corda sunt principum et a quo tantum bonum non ambigimus processisse, cum ab ipso bona cuncta procedant, laudes et gratias profunde humilitatis spiritu totoque devotionis animo exhibemus, ac motum et zelum dicti regis in hac parte ex fervore fidei, quem rex ipse a progenitoribus suis hereditario quasi iure traxisse dinoscitur, prodeuntem non immerito approbantes et sonoris laudum efferentes preconiis ac volentes prefato regi et suis adversus futura pericula sic plene prospicere et alias in hac parte ad honorem Dei et ecclesie sic utiliter et salubriter providere, quod inclite domus et regni Francie fama celebris suique nominis claritas ubique divulgata per orbem nullis obloquentium morsibus vel ullorum caninis latratibus, qui vel ex ignorantia veritatis aut proprie malignitatis astutia vel invidie stimulis concitati malum in bono presumunt et predicant, imposterum pateat, sed in sui splendore luminis semper illibata persistat, vitentur iam experta pericula ac tot et tantis malis et scandalis iam previsis, que ex preteritorum commemoratione, refricatione vel recidiva iteratione quacunque verisimiliter sequi possent imposterum, via precludatur omnino ac caritatis unitas et pacis federa que inter prefatam Ecclesiam ac reges et regnum Francie hactenus, divina favente clementia, viguerunt et vigent, in sui vigoris et roboris firmitate de bono semper in melius illibata perpetuis temporibus observentur…”.

35 Al posto dell’espressione “pene latae sententiae”, ma per intendere il medesimo concetto, Clemente parla qui di sentenze (penali di condanna) emanate dall’uomo o dalla legge.

36 “…omnes sententias latas ab homine vel a iure, constitutiones, declarationes non inclusas in Sexto libro decretalium, in quantum preiudicant vel possent preiudicare honori, statui, iuribus et libertatibus dictorum regis et regni, regnicolis, assertoribus, denuntiatoribus, delatoribus, fautoribus, adherentibus ac valitoribus antedictis ‒ duabus constitutionibus, que non sunt in eodem libro incluse, quarum una incipit «Unam sanctam» et alia «Rem non novam», quas secundum alias per nos factas et non aliter intelligi volumus et secundum moderationes easdem ipsas volumus in suo robore remanere, exceptis ‒ necnon privilegiorum revocationes, suspensiones ac quoslibet processus suspensionum, excomunicationum, interdictorum, privationum, depositionum et alios quoscunque processus iuris vel facti, verbo vel litteris, in scriptis vel sine scriptis, directe vel indirecte, principaliter vel incidenter, implicite vel explicite, publice vel occulte contra dictum regem, liberos et fratres ipsius et regnum Francie, statum, iura et libertates eiusdem pro quibuscunque factis, causis vel occasionibus aut exquisitis coloribus vel figmentis quibuscunque preteritis temporibus…”.

37 Il Card. Napoleone Orsini era sospettato di aver avuto parte nell’organizzazione dell’attentato di Anagni.

38necnon contra denuntiatores, obiectores et assertores predictos ac prelatos, barones et alios incolas et habitatores regni eiusdem quibuscunque temporibus causa vel occasione predictarum assertionum, denuntiationum, propositionum, obiectionum, provocationum, appellationum, petitionum seu requisitionum convocationis concilii generalis, blasfemiarum, iniuriarum dictarum vel factarum contra dictum Bonifacium quoquomodo vel captionis, a[g]gressionis vel invasionis domus personeve sue, dispersionis et amissionis thesauri et aliorum, que in facto Anagnie vel alibi ubicunque occasione premissorum quomodolibet contigerunt vel causa seu occasione dicti regis aut occasione discordie, quam habuit contra ipsum regem Bonifacius predictus, seu causa vel occasione aliquorum emergentium vel contingentium, seu que contingere potuerunt ex eisdem, ac etiam contra adiutores, valitores in premissis seu ea tangentibus ipsius regis vel sibi quomodolibet adherentes vivos vel mortuos, cuiuscunque nationis, preminentie, honoris, ordinis, dignitatis aut status ecclesiastici vel mundani existant, etiam si cardinalatus, archiepiscopali, episcopali, imperiali vel regali dignitate prefulgeant, tam per dictum Bonifacium, quam quoscunque alios in vita vel post mortem ipsius auctoritate sua, quam per memoratum Benedictum immediatum successorem suum pro factis, causis vel occasionibus antedictis factos et habitos a festo sanctorum omnium, quod fuit anno nativitatis dominice millesimo trecentesimo citra, si qui sint vel fuerint, ad cautelam relaxamus, revocamus, irritamus, anullamus, cassamus et ex nunc nullos, cassos et irritos nuntiamus ex certa scientia de fratrum nostrorum consilio et de apostolice plenitudine potestatis.

39 Ad Anagni, Nogaret inalberava i vessilli regi e, a quanto pare, Sciarra Colonna le insegne del suo casato.

40Et si quevis calumpnia, macula sive nota ex premissis denuntiationibus, obiectionibus, assertionibus aut quibuscunque contumeliis, blasfemiis, iniuriis verbis vel factis, in scripturis privatis vel famosis libellis, occulte vel publice eidem Bonifacio in vita eius vel post mortem illatis aut earum publicatione, assumptione vel prosecutione aut culpa, offensa aut iniuria qualibet seu infamia iuris vel facti prefato regi, posteritati sue, assertoribus et denuntiatoribus ac obiectoribus, prelatis, baronibus vel aliis indigenis incolis et habitatoribus dicti regni necnon et adiutoribus, valitoribus et adherentibus predictis aut aliquibus ex eis aut aliis consentientibus, mandantibus vel ratum habentibus, opem, consilium, auxilium vel favorem prebentibus quoquomodo, vivis vel mortuis, personis infra nominatis exceptis, ex captione, insultu et aggressione predictis aut ex rapina seu perditione thesauri ecclesie aut ex aliis quibuscunque, que in conflictu vel facto captionis, insultus, aggressionis predictorum vel alias ipsorum occasione, ut premittitur, contigerunt, impingi, imponi vel imputari possent imposterum quoquomodo, huiusmodi calumpnias, notas, maculas, iniurias, infamiam, actiones, querelas et offensas, si que forsan sint vel esse possint, imposterum totaliter abolemus et tollimus et etiam ad cautelam penitus amovemus et sententias, emendas, mulctas et penas, si que sint, pro eis impositas vel inflictas ab homine vel a iure, et que imponi vel infligi possent imposterum, etiam si supponerentur vel dicerentur captio predicta vel aliqua de premissis facta nomine dicti regis, valitorum, adiutorum vel adherentium predictorum aut ipsis mandantibus vel procurantibus vel ratum habentibus aut sub vexillo suo aut insigniis armorum suorum, prorsus amovemus et tollimus et etiam ad cautelam omnino remittimus et quitamus…

41ac regem ipsum et regnum predictum, assertores, denuntiatores et obiectores, prelatos, barones et clerum et populum dicti regni necnon valitores et adiutores et adherentes et alios supradictos in eum statum in omnibus et per omnia, si forsan ipsi vel eorum aliqui quomodolibet egeant, personis inferius nominandis dumtaxat exceptis, reponimus, restituimus et plene reducimus, in quo rex ipse et alii supradicti erant ante omnia supradicta iuxta distinctiones personarum, factorum, causarum et temporum superius assignatas, ita quod rex ipse, posteritas sua et regnum predictum, assertores, denuntiatores et obiectores, barones et alii supradicti aut aliqui seu quivis ex eis, exceptis dumtaxat infranominatis personis, ex calumpnia, notis, maculis, captione, aggressione, insultu, rapina seu deperditione thesauri, culpis, iniuriis vel offensis, blasfemiis, sententiis vel processibus vel quibuscunque aliis supradictis deinceps notari vel impeti nequeant nec sententie aut processus huiusmodi contra ipsos vel quemvis ex eis aliquem possint habere vigorem, effectum aut roboris firmitatem.”.

42Et quia preteritorum consideratio circa futura vitanda pericula provida circumspectione nos instruit et reddit nec immerito cautiores, nos eorum, que tantis periculis atque malis causam vel occasionem dedisse noscuntur, sic volentes abolere memoriam, quod nullum ex eorum commemoratione, refricatione, iteratione vel repetitione quacunque recidivi mali periculum imposterum sequi possit, sententias constitutiones, declarationes, privilegiorum revocationes, suspensiones, excomunicationes, interdicta, privationes, depositiones et processus predictos de libris capitularibus et regestris ecclesie Romane de fratrum nostrorum consilio omnino tolli et penitus mandavimus amoveri, districtius inhibentes, ne quis, cuiuscunque preminentie, dignitatis, ordinis, conditionis aut status ecclesiastici vel mundani existat, etiam si cardinalatus, archiepiscopali vel episcopali dignitate prefulgeat, sententias, constitutiones, declarationes, privilegiorum revocationes, suspensiones, excomunicationes, interdicta, privationes, depositiones et processus predictos in scripturis publicis vel privatis, originalibus, transcriptis, copiis vel exemplaribus retinere penes se aut quomodolibet occultare aut aliis comunicare vel tradere quoquomodo presumat, sed instrumenta, munimenta, litteras, cedulas, originalia, copias, exemplaria vel membranas et alias quascunque scripturas publicas et privatas, sententias et processus dumtaxat continentes predictos, penitus destruant et consum[e]nt ac de libris capitularibus et regestris suis predicta amoveant et tollant omnino.

43 Può essere interessante notare che gli atti ufficiali annullati sono stati bensì espunti dai registri, come prescritto, ma lasciando intatte alcune parti reputate non coinvolte nell’ordine di rimozione, p.es. il brano della Nuper ad audientiam in cui Bonifacio rigetta con indignazione l’accusa di eresia, e che una loro copia integrale è comunque rimasta agli atti dello stesso processo contro Bonifacio, che sono rimati inalterati (e giustamente, perché in teoria esso poteva e finanche doveva proseguire: v. subito infra nel testo). Inoltre, la maggior parte del materiale di cui disponiamo ci è stata conservata tramite l’archivio personale di Nogaret, che, verosimilmente non fidandosi troppo dell’obbedienza di chi avrebbe potuto usare quegli atti contro di lui, ha conservato copia un po’ di tutto fino alla morte, quando i documenti sono passati agli archivi regi (da cui li ha tratti Dupuy per la sua edizione).

44Alioquin in omnes illos, qui nostris infra quatuor menses, postquam ad eorum notitiam pervenerint et tempus lapsum fuerit, infra quod predicta fecisse potuerint, in hac parte non paruerint plene mandatis vel contra premissa fecerint vel aliquid premissorum, excomunicationis sententiam promulgamus, a qua per neminem nisi per Sedem apostolicam possint nisi dumtaxat in mortis articulo absolutionis beneficium obtinere, non obstantibus quibuscunque privilegiis vel indulgentiis aut litteris apostolicis quibusvis dignitatibus, personis, ordinibus aut locis regularibus vel secularibus generaliter et singulariter sub quacunque verborum forma vel expressione concessis, que nolumus aliquibus in premissis quomodolibet suffragari, eo salvo, quod per dictas inquisitiones, quas super zelo et motu regis, denuntiatorum et obiectorum predictorum dumtaxat fecimus cognitionem principalis negotii non tangentes nec tangere intendentes, aut per prefatas pronuntiationes declarationesve exinde secutas aut per aliqua de premissis veritati negotii principalis et prosecutioni ex nostro officio vel alias faciende nullum preiudicium generetur; hoc etiam salvo quod, si contingat aliquem vel aliquos, qui admitti debeant, apparere ad accusandum, denuntiandum vel impetendum seu testificandum super premissis vel aliquo premissorum etiam nobis ex officio procedentibus contra Bonifacium memoratum vel memoriam eius contra illum vel illos officio nostro defendentibus vel defendere volentibus, qui admitti debeant, dictum Bonifacium vel memoriam ipsius, sint salve omnes defensiones et exceptiones legitime tam inimicitiarum quam alie, si que sint, regem, filios, fratres, regnum, denuntiatores et obiectores predictos non tangentes.

45 Su tutti questi personaggi e il loro ruolo negli eventi di Anagni, cfr. M. Ciocchetti, op.cit., spec. l’indice dei nomi a pagg. 215-22, che ttiene anche conto delle varianti ortografiche.

46 Provvedimenti separati di assoluzione, ma con penitenze severe. “Porro dictum Guillelmum de Nogareto, Reginaldum de Supino milites, Thomam de Morolo, Robertum filium dicti Raynaldi, Petrum de Genezano, Stephanum filium eius, Adenulfum et Nicolaum natos quondam Mathie, Giffredum Bussa, Orlandum et Petrum de Luparia cives Anagninos milites, Szarram de Columpna, Iohannem filium Landulfi, Gottefridum natum Iohannis de Ceccano, Maximum de Trebis, qui captioni dicti Bonifacii ac aggressioni vel insultui predictis, rapine seu deperditioni thesauri predicti interfuisse dicuntur, necnon cives Anagninos sub generalitate valitorum, adiutorum et adherentium predictorum vel aliquarum clausularum vel quorumcunque verborum superius expressorum, quantum ad ea, que circa captionem dicti Bonifacii, aggressionem et insultum domus sue ac rapinam et deperditionem thesauri dictis Guillelmo et Raynaldo et aliis supradictis impositas et alia, que in facto Anagnie quomodolibet contigerunt, nec intelligimus nec volumus comprehendi, cum circa predictos nominatim expressos quo ad hec intendamus per viam aliam condigne provisionis remedium adhibere.”.

47Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inquisitionis, pronuntiationis, declarationis, relaxationis, revocationis, irritationis, anullationis, cassationis, abolitionis, amotionis, remissionis, quitationis, repositionis, restitutionis, reductionis, promulgationis, inhibitionis, voluntatis et constitutionis infringere etc.Si quis autem hec etc. Datum Avinioni, V kalendas maii, anno sexto.”.

Fonte immagine: wikipedia (pubblico dominio)

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