Dal capolavoro Golpe nella Chiesa. Documenti e cronache sulla sovversione: dalle prime macchinazioni al Papato di transizione, dal Gruppo del Reno fino al presente, di don Andrea Mancinella, presentiamo un utilissimo estratto che mette in luce le gravi conseguenze della collegialità moderna sulla destrutturazione del Papato. Di seguito abbiamo aggiunto un ulteriore intervento dal sito della FSSPX.
[…] Errori e volute ambiguità nei testi conciliari
Trascinati dai teologi teste pensanti degli episcopati nordeuropei e dall’influsso di cardinali di grosso calibro, anch’essi loro succubi (tipo Döpfner, Bea, König, Frings, Tisserant, Suenens, Léger, Alfrink, ed altri), la maggioranza del Padri conciliari finì per approvare, con l’avallo determinante di Papa Montini, testi talora gravemente ambigui nei quali si incrinava la dottrina cattolica, e altri in cui, pur tra palesi (e volute) contraddizioni, la si negava almeno indirettamente, soprattutto circa l’identità e la struttura gerarchica della Chiesa, l’ecumenismo, la libertà religiosa e i rapporti tra Chiesa e Stato. Il tutto, ripetiamo e sottolineiamo, tra contraddizioni cercate, volute.
Per i nuovi testi conciliari venne infatti adoperata dai nuovi teologi con innegabile successo la vecchia ma collaudata tattica modernista, già individuata e denunciata a suo tempo da Papa San Pio X nei seguenti termini: «Negli scritti e nei discorsi essi (i modernisti) sembrano non rare volte sostenere ora una dottrina ora un’altra, così che si è facilmente indotti a giudicarli vaghi ed incerti. Ma tutto ciò è fatto volutamente […]. Quindi avviene che nei loro libri s’incontrano cose che ben direbbe un cattolico; ma, al voltare della pagina, se ne trovano altre che si stimerebbero dettate da un razionalista»[1].
Le talpe dell’Alleanza europea avevano svolto egregiamente il loro compito, mantenendo sempre la massima prudenza: in quel momento, infatti, era importante agire per gradi, senza forzare i tempi, accontentandosi il più delle volte di nascondere cariche esplosive qua e là nei testi conciliari, per farle poi esplodere in seguito al momento opportuno.
A conferma, il p. Wiltgen ci fa sapere che lo Schillebeeckx, nuovo teologo dell’ala più estremista e contrario ad ogni prudenza, «nella seconda Sessione (del Vaticano II)… aveva detto ad un perito della Commissione teologica che egli era contrariato dal fatto di veder esposto nello schema (della Lumen gentium) quello che sembrava essere il punto di vista liberale moderato sulla collegialità; personalmente, egli era favorevole al punto di vista liberale estremo. «Noi ci esprimiamo in modo diplomatico – gli aveva risposto il perito – ma dopo il Concilio trarremo dal testo le conclusioni che vi sono implicite. Il p. Schillebeeckx trovava questa tattica disonesta»[2].
[…]
6) Lumen gentium, c. III.
Nel capitolo III, n. 22 di Lumen gentium emergevano evidenti i risultati dello sforzo titanico dei nuovi modernisti contro il Primato giurisdizionale del Sommo Pontefice.
L’ala liberal-modernista del Concilio riuscì infatti ad «incrinare» il dogma del Primato papale di giurisdizione grazie all’introduzione del concetto della collegialità episcopale la quale implicava la necessità di un governo collegiale della Chiesa, che il Papa avrebbe dovuto, da allora in avanti, condividere insieme ai Vescovi e praticamente alla pari con loro, riducendo il suo Primato ad un semplice primato d’onore (come Primus inter pares, primo tra pari). Anche qui il movente ecumenico dei congiurati era chiaro: eliminato il Primato di giurisdizione (vale a dire di governo) del Papa, la Chiesa Cattolica sarebbe finalmente divenuta accettabile anche per coloro – «ortodossi» e protestanti – che appunto non volevano, né tuttora vogliono, riconoscere l’autorità suprema del Vicario di Cristo.
Solo che – cosa evidente a chiunque, ma non ai Padri del Vaticano II – una simile Chiesa non sarebbe stata più quella fondata da Nostro Signore Gesù Cristo su Pietro e i suoi Successori, cosicché, per dirla con Pio XII, tutto sarebbe stato «sì unificato, ma soltanto nella comune rovina»[1].
La reazione di un gruppo di Cardinali e Vescovi del Coetus Internationalis Patrum, sopra ricordato, riuscì a parare parzialmente il colpo, e convinse Paolo VI a far precisare il senso del testo incriminato, scartandone l’interpretazione apertamente democratica proposta dai neomodernisti, con l’aggiunta di una Nota explicativa praevia che, però, in classico stile montiniano, lasciava intatto il testo del documento[2].
Si riuscì così ad evitare momentaneamente il peggio, ma lo scossone era stato troppo forte perché non si verificassero di lì a poco i primi crolli. Se è vero infatti che l’ala marciante del Concilio non era riuscita ad ottenere la «capitolazione completa» del Papato, cosa del resto troppo difficile da raggiungersi così all’improvviso senza un preventivo e graduale lavaggio del cervello di clero e fedeli, ne aveva però posto le solide premesse, cominciando ad introdurre nella Chiesa il virus della democrazia assembleare e sinodale (concretizzata poi nel parlamentarismo del Sinodo dei Vescovi, delle Conferenze Episcopali, dei vari Consigli – presbiterali, pastorali, ecc.) che sarebbe stata fatta esplodere più tardi nel postconcilio. Cosicché la successiva proposta di Papa Giovanni Paolo II di cambiare il modo di esercizio del Primato papale e quindi in pratica di annientarlo – sia pure, come al solito, per vie traverse e per tappe progressive – per compiacere i soliti eretici impenitenti ed irriducibili (cfr. Enciclica Ut unum sint) non rappresenta altro che il frutto quasi maturo di quella collegialità ereticale.
[1] Pascendi, in EE, vol. 4, n. 207.
[2] R. Wiltgen, Le Rhin se Jette dans le Tibre, cit., p. 238: articolo del p. Schillebeeckx su De Bazuin – settimanale religioso di Amsterdam – del 23 gennaio 1965.
–
[1] Enciclica Humani generis, in EE, vol. 6, n. 712.
[2] Identica tattica double face avrebbe adottato in seguito Paolo VI nei confronti dell’eretico Nuovo catechismo olandese degli anni ‘70.
Un ulteriore approfondimento sulla collegialità a cura della FSSPX.
Collegialità
Il capitolo terzo della Costituzione Lumen gentium presenta una nuova definizione della costituzione gerarchica della Chiesa, meglio nota sotto il nome di “collegialità”. Questa è stata in seguito ripresa dal Nuovo Codice di Diritto canonico del 1983, nel canone 336. Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato, nella promulgazione del nuovo Codice:
«questa nota della collegialità, che caratterizza e distingue il processo di origine del presente Codice, corrisponde perfettamente al magistero e all’indole del Concilio Vaticano II»1,
aggiungendo anche che il nuovo Codice ha voluto presentare la Chiesa come Popolo di Dio, la cui costituzione gerarchica «appare fondata sul collegio dei vescovi unitamente al suo capo»2.
Il principio della collegialità è enunciato al n. 22 di Lumen gentium:
«l’ordine dei vescovi […] è anch’esso [oltre al Papa preso da solo] insieme col suo capo il romano Pontefice, e mai senza [nunquam sine] questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa».
Il n. 21 ne dà il presupposto: il soggetto che succede agli apostoli nel potere supremo di governo è l’ordine sacro dei vescovi. Ciò si spiega in ragione di una concezione molto particolare della sacramentalità dell’episcopato, secondo la quale la consacrazione episcopale dà al tempo stesso il potere di santificare e quello di governare.
Duplice potere
Questo duplice potere appartiene in proprio a ogni vescovo per il fatto di essere stato consacrato, e in quanto è parte del Collegio, e questo a prescindere dalla determinazione ulteriore ricevuta dall’autorità gerarchica; perché tale potere è ricevuto immediatamente dal Cristo tramite l’ordinazione. A rigor di logica, l’intervento dell’autorità gerarchica avrà solamente per effetto di precisarne il campo di applicazione; non avrà l’effetto di causarlo essenzialmente, nel suo stesso essere di potere.
Il canone 336 del nuovo Codice sintetizza questi due aspetti nel modo seguente:
«Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane ininterrottamente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale».
La dottrina tradizionale
La Chiesa si compone di una sola e unica gerarchia, ma i cui membri sono investiti di due poteri distinti. Il Codice del 1917 lo dice chiaramente nel canone 108§3; e il canone 109 esplicita ancora più chiaramente tale distinzione, indicando che esiste una differenza nel modo in cui i due poteri sono ricevuti:
«Coloro che sono ammessi nella gerarchia ecclesiastica sono costituiti nei gradi del potere d’ordine dalla santa ordinazione; [il Papa è stabilito] nel sommo pontificato, direttamente per diritto divino, per mezzo di legittima elezione e accettazione dell’elezione; negli altri gradi di giurisdizione, con la missione canonica».
Questa distinzione si verifica a maggior ragione se si ammette che l’episcopato è una parte del sacramento dell’Ordine: in questo caso, potrà produrre solo ciò che è significato dalla forma sacramentale. Ora la forma necessaria e sufficiente stabilita dalla costituzione Sacramentum Ordinis (1947) implica senza dubbio possibile che l’episcopato prodotto dalla consacrazione corrisponde all’episcopato come potere d’ordine, a esclusione dell’episcopato come potere di giurisdizione.
D’altra parte sappiamo che la giurisdizione è conferita ai vescovi da un atto della volontà del Papa: così insegna Pio XII in Ad Sinarum gentes (1954) e Ad Apostolorum Principis (1958), riprendendo l’insegnamento di Mystici Corporis (1943). I termini stessi impiegati in questo ultimo documento sono molto chiari ed esprimono una vera collazione del potere come tale, e non una semplice determinazione del potere nel suo esercizio3.
Solo il Papa riceve la propria giurisdizione direttamente da Dio
Da questo insegnamento risulta che se i vescovi ricevono tutti, Papa compreso, il loro potere d’ordine direttamente da Dio, tramite il rito di ordinazione, mentre il solo soggetto del potere di giurisdizione che lo riceva direttamente da Dio è il Papa. Gli altri vescovi ricevono la loro giurisdizione direttamente dal Papa, non da Dio. E il Papa, poiché non riceve la propria giurisdizione da un’ordinazione, può possederla pur non avendo ancora il potere d’ordine episcopale.
Si vede bene come ciò avvenga nell’elezione al papato di un chierico che non fosse ancora stato consacrato vescovo: il Codice del 1917 prevede che in tal caso l’eletto sia investito del potere papale sin dal momento dell’accettazione della propria elezione, e già prima di aver ricevuto il potere d’ordine episcopale. Questa distinzione molto netta tra potere d’ordine e potere di giurisdizione significa innanzitutto che vescovi e Papa condividono un uguale potere di santificare e in secondo luogo significa che i vescovi e il papa non condividono ugualmente il potere di governare e di insegnare, poiché i vescovi ricevono un potere subordinato e ristretto a una parte del gregge, mentre il Papa da parte sua riceve un potere supremo e universale, il potere di pascere gli agnelli e le pecore, cioè l’intero gregge della Chiesa.
Concilio Vaticano I
Il Concilio Vaticano I riassume questa situazione, che è quella della costituzione divina della Chiesa, con una formula molto espressiva: i vescovi pascono e governano ognuno individualmente il gregge particolare loro assegnato (singuli singulos sibi assignatos greges pascunt et regunt), nella dipendenza da un solo pastore supremo (sub uno summo pastore).
L’unico soggetto del potere supremo di giurisdizione nella Chiesa è quindi il Papa. Al massimo c’è una dualità nell’esercizio di tale potere: solitario o collegiale. Il modo collegiale corrisponde alla convocazione dei concili ed è straordinario; entra in funzione per ordine del Papa, e esclusivamente nella misura in cui questi lo vuole per via di autorità. Dunque è il Papa che dà l’esistenza al Collegio per farne il soggetto temporaneo dell’esercizio del suo proprio potere, facendolo partecipare ai suoi propri atti di Sommo Pontefice.
Novità del Vaticano II
Il n. 21 della Costituzione Lumen gentium insegna che il potere di giurisdizione è ricevuto da tutti nello stesso modo, cioè direttamente dal Cristo; può trattarsi solo del medesimo potere supremo e universale, potere il cui soggetto è il Collegio. A rigor di logica, che cosa riceverebbe allora il Papa alla sua elezione, se non un potere onorifico o di semplice presidenza?
Ci sarebbe dunque un unico soggetto del potere supremo, che sarebbe il Collegio, e di cui il Papa non sarebbe altro che il portavoce ufficiale. Questa è la logica profonda. Durante il Concilio tuttavia tali conclusioni logiche furono evitate per arrivare a un testo di compromesso nel n. 22, dove si dice che c’è un doppio soggetto del primato, da una parte il Papa solo e dall’altra il Collegio con il suo capo. D’altra parte Papa Paolo VI ha aggiunto al capitolo 3 della Costituzione una Nota praevia in quattro articoli, che dovrebbe chiarire il testo.
Si deve però notare che il secondo soggetto collegiale è un soggetto ordinario e permanente e che la sua azione ha luogo per intervalli (e non più in modo straordinario). E se il consenso del Papa è richiesto, lo è solamente perché il Collegio possa agire e non più perché possa esistere come tale. D’altro canto, il Collegio, secondo soggetto del primato, è precisamente presentato come tale “con” il Papa e non “sotto” il Papa o “nella dipendenza dal” suo capo, il Papa.
E la Nota praevia precisa che il Collegio esiste in permanenza, nel suo essere stesso, e non solo nel suo esercizio, come secondo soggetto (dunque come un altro soggetto distinto da quello del Papa).
Nota praevia
C’è dunque in questo testo, anche accompagnato dalla Nota praevia, il germe di una duplice ecclesiologia: l’antica e la nuova. Secondo l’antica, la distinzione dovrebbe essere fatta tra due modi di esercizio dello stesso soggetto del potere supremo: mai fino a qui il Magistero aveva insegnato che esistessero due soggetti distinti, entrambi possessori ciascuno dello stesso potere supremo. Secondo questa nuova ecclesiologia, ci sarebbe nella Chiesa una distinzione numerica tra due soggetti dello stesso potere supremo, che si collocherebbe tra il Papa da solo da una parte, considerato al di fuori del collegio e senza di questo, e il collegio con incluso il proprio capo dall’altra, ma come un semplice presidente chiamato a regolare l’esercizio del potere.
L’ambiguità letterale del testo favorisce entrambe le interpretazioni. Ecco perché, durante il Concilio Vaticano II stesso, il relatore della Commissione teologica incaricata di chiarire il senso del testo presentato agli emendamenti dei Padri, Mons. Parente, chiarì precisamente l’intenzione della Santa Sede: «Non si tratta di definire la questione circa l’unicità o la pluralità del soggetto». In altre parole, la distinzione che è posta può intendersi tanto nel senso tradizionale di una distinzione tra due modi di esercizio de potere, quanto nel senso nuovo e non tradizionale di una distinzione tra due soggetti possessori del potere. L’espressione è dunque, nell’intento stesso di coloro che l’hanno adottata, ambivalente.
Testo di compromesso
Se ci si attiene a questo tenore letterale, si può riconoscere nel testo il risultato di un compromesso. Tale risultato è ben descritto dalla valutazione che ne diede Romano Amerio, nel suo studio sulle variazioni della Chiesa conciliare, Iota unum, pubblicato nel 1985, vent’anni dopo i fatti.
«La Nota praevia respinge della collegialità l’interpretazione classica, secondo la quale il soggetto della suprema potestà nella Chiesa è solo il Papa che la condivide, quando voglia, con l’universalità dei vescovi da lui chiamati a Concilio. La potestà somma è collegiale solo per comunicazione ad nutum del Papa. La Nota praevia respinge parimenti la dottrina neoterica, secondo la quale il soggetto della suprema potestà nella Chiesa è il collegio unito col Papa e non senza il Papa che ne è il capo, ma in guisa tale che quando il Papa esercita, anche solo, la suprema potestà, la esercita in quanto capo appunto del collegio e quindi come rappresentante del collegio che egli ha l’obbligazione di consultare per esprimerne il senso. È la teorica improntata a quella dell’origine moltitudinaria dell’autorità, difficilmente compatibile con la costituzione divina della Chiesa. Rifiutando l’una e l’altra di queste teorie la Nota praevia tiene fermo che la potestà suprema è sì nel collegio dei vescovi unito al loro Capo, ma che il Capo può esercitarla indipendentemente dal Collegio, mentre il Collegio non può indipendentemente dal Capo. L’inclinazione del Vaticano II a sciogliersi dalla stretta continuità colla tradizione e a crearsi forme, modalità e procedure atipiche, non si sa se sia da attribuire allo spirito ammodernante che lo investì e diresse, oppure alla mente e all’indole di Paolo VI…»4.
Il Vaticano I messo in dubbio
La riflessione è interessante, in quanto mostra bene che questo compromesso non è riuscito ad imporre l’affermazione chiara e netta della dottrina tradizionale. Fu una semplice frenata sulla strada che conduceva direttamente all’eresia. Tale ambiguità resta grave, dato che apre la porta alla negazione dell’insegnamento del magistero ordinario universale sull’unicità del soggetto del potere supremo e universale di giurisdizione.
Al Concilio Vaticano I in effetti la costituzione Pastor aeternus (DS 303-3054) enunciava:
«A questa dottrina tanto chiara della Santa Scrittura, come è sempre stata capita dalla Chiesa Cattolica, si oppongono apertamente le malvagie opinioni di coloro che, pervertendo la forma di governo costituita dal Cristo Signore nella sua Chiesa, negano che il solo Pietro è stato dotato dal Cristo di un vero e proprio primato su tutti gli altri Apostoli presi sia singolarmente sia tutti insieme».
Questa dottrina tradizionale, che il Concilio Vaticano I presenta come fuori discussione, è presentata dal Vaticano II come materia di discussione. Così come indicato da Mons. Parente, sarebbe del tutto legittimo leggere il testo del n. 22 di Lumen gentium come se vi fosse un doppio soggetto possessore del potere supremo della Chiesa.
Autentica regressione
Si può quantomeno dire da questo punto di vista che, lungi dall’aver compiuto una chiarimento, l’insegnamento dell’ultimo Concilio rappresenta piuttosto un oscuramento e un’autentica regressione. Questo oscuramento è inaccettabile in se stesso, poiché il semplice fatto di poter dubitare di una verità già imposta dal magistero favorisce ampiamente l’eresia. L’errore, che non aveva potuto imporsi al momento del Concilio, potrà in effetti approfittarne per riapparire in seguito nei fatti. Del resto è quanto avvenne con il nuovo Codice del 1983. Questo non riprende la Nota praevia e va quindi ancora più nettamente nel senso dell’errore che i testi del Concilio avevano evitato di affermare esplicitamente.
Ora, secondo quanto afferma lo stesso Giovanni Paolo II, questo nuovo Codice intende tradurre in linguaggio legislativo l’ecclesiologia conciliare. Ci fornisce dunque l’interpretazione giusta del capitolo 3 di Lumen gentium. Questa impone la Collegialità nella vita quotidiana della Chiesa.
Per approfondire
- Abbé Raymond Dulac, La Collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican, Les Éditions du Cèdre, Paris, 1979.
- Abbé Michaël Demierre, Episcopat et collégialité dans L’Unité spirituelle du genre humain dans la religion de Vatican II. Etudes théologiques. Troisième symposium de Paris (7-8-9 octobre 2004), Vu de haut hors série, 2005, p. 193-212.
- Abbé Jean-Michel Gleize, A propos d’un article récent, Courrier de Rome n° 358 (548) de septembre 2012.
- Abbé Jean-Michel Gleize, Une conception collégiale de l’Église vue comme communion dans Institut Universitaire Saint-Pie X, Vatican II, les points de rupture. Actes du Colloque des 10 et 11 novembre 2012, Vu de haut n° 20, 2014, p. 31-44.
- Abbé Jean-Michel Gleize, Evêque de Rome ?, Courrier de Rome n° 376 (566) de mai 2014.
- Don Mauro Tranquillo, Une tentative de justification de la collégialité, dans Autorité et réception du concile Vatican II. Études théologiques. Quatrième symposium de Paris (6-7-8 octobre 2005), Vu de haut hors série, 2006, p. 409-425.
- 1Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae leges, del 25 gennaio 1983.
- 2Ibidem.
- 3DS 3804
- 4R. Amerio, Iota unum, ed. Ricciardi 1985, pp.79-80.
