di  don Jean-Michel Gleize FSSPX

I tre punti controversi sono i seguenti:
Il n. 22 di Lumen gentium afferma che il collegio episcopale (il corpo dei vescovi sia riuniti sia dispersi) è il soggetto ordinario e permanente del potere su tutta la Chiesa. Al contrario, la Tradizione afferma che solo il corpo dei vescovi riuniti può essere il soggetto solo temporaneo e straordinario di questo potere.
Il n. 22 di Lumen gentium afferma che, oltre al Papa considerato da solo, il collegio episcopale che comprende il Papa costituisce un secondo soggetto permanente del potere su tutta la Chiesa. Al contrario, la Tradizione afferma che il corpo dei vescovi non è il secondo soggetto di questo potere, ma è solo il concilio ecumenico che costituisce un secondo modo di esercizio dello stesso potere da parte dello stesso soggetto, il Papa.
Il n. 22, congiuntamente al n. 21, di Lumen gentium, afferma che il collegio episcopale deriva il suo potere direttamente, non dal Papa, ma da Cristo, in forza della consacrazione episcopale, e per l’esercizio di questo potere è richiesto solo il consenso del Papa. Al contrario, la Tradizione afferma che il concilio ecumenico può derivare il suo potere solo direttamente dal Papa, e che è la stessa autorità del Papa che viene comunicata al concilio e partecipata in questo potere temporaneo e straordinario del concilio: questo si riunisce dunque, non solo «cum capite» (che sarebbe il punto di vista riduttore di una causa materiale richiesta per l’integrità dell’assemblea), ma molto più «sub capite» (punto di vista di una causa efficiente) ed anche «ex capite» (punto di vista di una causa formale.
La Nota previa non risolve questi problemi e lascia intatta l’idea di un doppio soggetto del primato.
Pongono gravi difficoltà anche altri punti del capitolo III di Lumen gentium: il n. 21 afferma la sacramentalità dell’episcopato con l’idea che la consacrazione conferisca in atto il triplice munus: non solo il potere d’ordine, ma anche il potere di giurisdizione, con il magistero e il governo, cosa che è contraria a tutta la Tradizione e all’intero Diritto Canonico. Qui, il punto di vista della collegialità è radicalmente falso, come fecero osservare i Padri membri del Coetus nel corso stesso del Concilio.
Mons. Browne fece notare che l’idea secondo la quale la consacrazione episcopale conferirebbe in atto e nella loro essenza i tre poteri di ordine, magistero e governo, contraddice l’insegnamento del magistero ordinario supremo di Pio XII, dato a tre riprese, e si inscrive come falso contro la teologia di San Tommaso.
Mons. Carli fece osservare che questo contraddice il Diritto della Chiesa relativamente alla collazione del primato di giurisdizione del Papa, alla collazione della giurisdizione ordinaria dei vescovi residenti e perfino all’assenza di ogni giurisdizione dei vescovi titolari.
Il n. 25 dà una definizione collegiale dell’infallibilità del Magistero ordinario e universale; il n. 18 pone l’anteriorità del Collegio degli Apostoli rispetto a San Pietro.

fonte http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV2011_Don_Gleize_Per_una_intesa_dottrinale.html#1


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