di Red.

Visto lo scatenarsi dei soliti noti che – con argomenti già confutati, salti logici e citazioni fuori contesto – hanno deciso di arruolarsi ancora una volta nel coro degli urlatori contro lo scisma immaginario, riportiamo alcuni utili estratti da diversi testi dell’abbé Gleize tradotti da noi. Grassettature aggiunte.

Il primo (Les sacres du 1er juillet 2026, La Porte Latine, 11 febbraio 2026) inquadra innanzitutto la questione nel senso più genrale:

«Queste consacrazioni episcopali sono un atto reso necessario alla Chiesa da uno “stato di necessità”, poiché la situazione attuale, caratterizzata da una diffusa e persistente invasione del modernismo nelle menti degli ecclesiastici, esige, per la santificazione e la salvezza delle anime, un episcopato veramente cattolico, incontaminato dagli errori del Concilio Vaticano II, quale non si poteva, di fatto, trovare al di fuori dell’opera avviata da Mons. Lefebvre. Queste consacrazioni sono possibili, senza causare scisma, anche contro la volontà esplicita del Papa, poiché comportano il conferimento della sola autorità episcopale, senza potere giurisdizionale, mentre solo il conferimento della giurisdizione contro la volontà del Papa costituisce scisma. Sono possibili, senza costituire un atto di grave disobbedienza, poiché costituiscono una legittima resistenza a un abuso di potere con cui l’autorità, riconosciuta come legittima, nega alle anime i mezzi ordinari di salvezza a cui, per diritto divino, hanno uno stretto diritto».

Si entra poi nel merito delle principali obiezioni:

«Nel suo stesso principio, questa rinnovata iniziativa (poiché, con il passare del tempo, si è reso necessario ribadire l’operazione di conservazione della Tradizione intrapresa da Mons. Lefebvre il 30 giugno 1988) ha già incontrato, e probabilmente incontrerà ancora, due principali obiezioni: la prima consiste nel negare lo stato di necessità, che è la ragion d’essere delle consacrazioni; la seconda consiste nel negare la possibilità morale e canonica delle consacrazioni.

La negazione dello stato di necessità. Questa prima obiezione è già stata affrontata in dettaglio nei numeri di aprile e soprattutto di ottobre 2024 del Courrier de Rome. Siamo impantanati nei soliti vecchi sofismi. In definitiva, tutti questi sofismi presuppongono che non ci sia alcuna crisi nella Chiesa – o almeno, se ce n’è una, che non sia abbastanza grave da mettere in pericolo la fede.

In realtà, da parte della Fraternità, non c’è né scisma, né disobbedienza, né sedevacantismo pratico. In realtà, c’è: 1) un’autorità gravemente carente a Roma, al punto da scandalizzare seriamente le anime; 2) una reazione da parte della Fraternità per neutralizzare lo scandalo e riparare la mancanza. L’atteggiamento della Fraternità è una “reazione”, cioè un’azione secondaria (vogliamo proteggerci) provocata da un’azione primaria (perché gli ecclesiastici ci stanno attaccando).

La questione è se accettiamo il primo punto. Se non lo accettiamo, se la Nuova Messa non è un groviglio di rettili velenosi, se il Concilio Vaticano II non mette in pericolo la fede, se la libertà religiosa non è contraria agli insegnamenti di Pio IX, se l’ecumenismo non mette in discussione il dogma dell’unicità salvifica della Chiesa cattolica, se la collegialità non mette in discussione il dogma dell’unità del soggetto del Primato, allora “tutto va bene”, e il Superiore Generale è in preda al delirio, insieme all’intera Fraternità. Ma bisogna seriamente dimostrare che il primo punto non esiste, e nessuno lo ha mai fatto. Al contrario, al di fuori della Fraternità, molti lo hanno fatto e lo stanno facendo. In pratica, quasi tutti finiscono per accettare il primo punto. Chi persiste nel negarlo apparirà presto (o appare già) come le vere vittime di una vera e propria allucinazione.

L’impossibilità morale. La seconda obiezione è stata affrontata in dettaglio anche nei numeri di gennaio, marzo e giugno 2025 del Courrier de Rome. È stata appena ribadita (ma non rinnovata) da Mons. Eleganti, già vescovo ausiliare di Mons. Huonder. Poiché, ci dice, il Papa è, per diritto divino, titolare del Primato di giurisdizione suprema e universale nella Chiesa, consacrare vescovi contro la sua esplicita volontà sarebbe contrario al diritto divino e, pertanto, anche ammettendo lo stato di necessità, non si può rispondere consacrando vescovi contro la volontà del Papa. Non resta, quindi, che invocare, come straordinario privilegio, la causa della liturgia tradizionale della Chiesa e tacere sui ripetuti e aggravati scandali derivanti dagli errori dottrinali del Concilio. Quanto alla salvezza delle anime, si dirà certamente che «non siamo noi a salvare la Chiesa, ma è la Chiesa che salva noi», come se la distinzione tra noi (cattolici) e la Chiesa fosse reale.

Ribadiamo – ancora una volta – quanto già detto. Sì, nessuno nella Fraternità lo ha mai negato: è per diritto divino che il Vescovo di Roma, in quanto successore dell’Apostolo San Pietro, possiede il potere episcopale di giurisdizione suprema e universale su tutta la Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica romana. Ne consegue che spetta – sempre per diritto divino – a lui solo partecipare a questo potere di giurisdizione che egli possiede nella sua pienezza, essendo questa pienezza di potere quella di Cristo stesso, di cui il Vescovo di Roma è vicario. Ne consegue anche che l’esercizio di qualsiasi altro potere nella Chiesa deve dipendere in qualche modo dalla volontà del Papa. Ma non ne consegue necessariamente che l’esercizio di qualsiasi altro potere nella Chiesa dipenda esclusivamente dalla volontà del Papa, né che questa dipendenza, se deve essere confermata, derivi dal diritto divino. Solo la consacrazione di un vescovo, se legata alla concessione del potere giurisdizionale, dipende per diritto divino dalla sola volontà del Papa. La consacrazione di un vescovo, che non è legata alla concessione del potere giurisdizionale, dipende certamente dalla volontà del Papa, ma, secondo i canonisti, tale dipendenza non si fonda sul diritto divino. Padre Cappello, ad esempio, afferma nel suo Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. IV, “De sacra ordinatione”, Marietti, 3a edizione, 1951, n. 320, che il requisito del mandato papale non è apparso prima dell’XI secolo e che si applica solo alla Chiesa latina. Fino ad allora, il Papa non si era ancora riservato la consacrazione episcopale. Questa riserva si diffuse solo gradualmente, a causa degli abusi commessi dai metropoliti. Furono quindi esclusivamente circostanze storiche a motivare questa misura, che fu infine ratificata dal diritto canonico. Di conseguenza, se la consacrazione episcopale dipende da una speciale autorizzazione del Papa, ciò avviene in virtù del diritto ecclesiastico, non del diritto divino.

Ne consegue che la consacrazione di un vescovo senza giurisdizione, compiuta contro la volontà del Papa, non è un atto “intrinsecamente cattivo”, come lo sarebbe un atto che, per sua stessa natura, è sempre e ovunque contrario alla legge divina. È un atto che può rivelarsi cattivo, se si vuole, “estrinsecamente”, quando non è compiuto secondo le norme del diritto ecclesiastico, nel qual caso costituisce niente meno che un atto di disobbedienza, vale a dire una grave ingiustizia. L’ingiustizia qui consiste nel non rendere all’autorità ciò che le è dovuto, per il bene comune. Pertanto, circostanze straordinarie possono richiedere che questo atto sia compiuto senza conformarsi alle norme del diritto canonico, specificamente in nome della giustizia, quando l’autorità abusa del suo potere e mette gravemente in pericolo il bene comune, cioè quando vi è quello che viene chiamato uno “stato di necessità”. Ciò obbliga ogni vescovo nella Chiesa a rifiutare al Papa quella che sarebbe una falsa obbedienza (e in realtà, una vera complicità nell’ingiustizia) e lo autorizza allo stesso modo a fornire ai membri della Chiesa i pastori veramente buoni di cui hanno bisogno e a consacrare vescovi a questo scopo, senza concedere loro la giurisdizione ordinaria. La cosiddetta giurisdizione di sostituzione, se vi è, sarà semplicemente la risposta data da questi vescovi ai bisogni delle anime che si rivolgono a loro in cerca dell’amministrazione dei veri sacramenti e della predicazione della dottrina della vera fede.

E se l’obiezione persiste? Alcuni sosterranno che l’atto di consacrazione episcopale compiuto contro la volontà del Papa rimane “intrinsecamente malvagio”, perché contravviene alla legge divina. La maggior parte di questi individui aderisce alla nuova ecclesiologia del Vaticano II, che postula che la consacrazione trasmette sia il potere dell’Ordine Sacro sia il potere di giurisdizione. Di conseguenza, la consacrazione compiuta contro la volontà del Papa sarebbe un atto compiuto in contraddizione con il diritto divino, che riserva il conferimento della giurisdizione al solo Papa. Lasciamo ai lettori il compito di riflettere sulla contraddizione fondamentale di questa argomentazione – quella della nuova ecclesiologia – che vorrebbe la giurisdizione derivare, nella sua stessa essenza di giurisdizione, sia dalla consacrazione senza il Papa, sia dal Papa senza consacrazione. Lasciamo anche che si rendano conto che l’unico modo per sfuggire a questa contraddizione sarebbe quello di rendere il Papa primus inter pares, incaricato solo di regolare l’esercizio della giurisdizione – e non di comunicarla nel suo stesso essere come partecipazione al suo potere supremo.

Riteniamo solo questo, perché questo basterà. Non è affatto provato che il diritto divino riservi al Papa l’autorità di concedere la consacrazione episcopale, anche quando eseguita senza conferire la giurisdizione. Se ciò non è affatto provato, se è dubbio, non può essere utilizzato per negare la legittimità di un atto evidente e persino riconosciuto necessario per far fronte a una grave necessità. È un classico adagio del diritto ecclesiastico che “Odiosa sunt restringenda”, ovvero che le misure dannose devono essere limitate e ristrette a coloro la cui certezza appare chiaramente indiscutibile.

Da parte nostra, sosteniamo che solo il diritto ecclesiastico riservi il potere di autorizzare la consacrazione episcopale al Papa e che, di conseguenza, un’eccezione è possibile. Ma a coloro che invocano il diritto divino, è sufficiente rispondere che questo diritto divino è dubbio e che un argomento decisivo non può basarsi su un riferimento dubbio. Se la realtà del diritto ecclesiastico non è sufficientemente confutata, essa deve prevalere, proprio fino a prova contraria».

Non meno interessante (e utile a chiarire quanto appena detto in merito alla distinzione ordine-giurisdizione) è l’intervento dello stesso autore intitolato «L’épiscopat autonome» du père de Blignières (n° 657, Courrier de Rome, online dicembre 2022). Anche in questo caso riprendiamo alcuni estratti:

«8. […] Da un punto di vista puramente teorico, chi consacra un vescovo contro la volontà del Papa e illegittimamente può intenderlo con due diverse intenzioni:

  • o comunicare sia il potere dell’Ordine Sacro attraverso la consacrazione sia il potere di giurisdizione attraverso un’autorità che si arroga, che appartiene esclusivamente al Papa;
  • oppure comunicare solo il potere dell’Ordine Sacro attraverso la consacrazione, senza comunicare il potere di giurisdizione e senza usurpare l’autorità del Papa.

Si sosterrà senza dubbio che questa distinzione rimane teorica e che, in pratica, il più delle volte, se non sempre, coloro che consacrano un vescovo contro la volontà del Papa intendono conferire non solo il potere dell’Ordine Sacro attraverso la consacrazione stessa, ma anche – e soprattutto – il potere di giurisdizione, usurpando l’autorità del Papa. Tali sono i consacratori scismatici, che purtroppo segnano l’intera storia della Chiesa.

Tuttavia, l’altra alternativa rimane possibile e teologicamente valida: consacrare un vescovo contro la volontà del Papa può essere fatto senza necessariamente usurpare (o addirittura in virtù de) il potere del Papa, cioè senza che il consacrante pretenda di conferire una giurisdizione che solo il Papa può conferire.

In una situazione del genere, il consacrante non comunica né più né meno di ciò che può effettivamente comunicare, poiché il potere dell’Ordine Sacro dipende in quanto tale da una consacrazione valida, con o senza l’approvazione del Papa.

La tesi di Padre de Blignières. 9. Padre de Blignières ritiene di aver trovato il modo di imporre il primo di questi due significati come l’unico in grado di definire la natura dell’episcopato in modo sufficientemente coerente con il diritto divino. Ma su quali basi si fonda? Su alcune rare citazioni del Magistero del Concilio di Trento e dei Papi, in Leone XIII, Pio XII o persino Pio VI, sulle riflessioni di Padre Bouëssé e sulla presunta autorità di una quindicina di teologi, citati nella nota 33, che compaiono alle pagine 26-28 della sua opera.

10. Questi riferimenti non devono trarre in inganno. I passaggi del Magistero sono o insufficientemente espliciti o citati fuori contesto e utilizzati per sostenere una tesi preconcetta. Gli articoli di Padre Bouëssé non affrontano direttamente la questione in esame e trattano specificamente dell’episcopato in termini di autorità sacerdotale. Infine, l’autorità dei teologi, quando appare sufficientemente esplicita sul punto in questione, non è tale da poter rivendicare l’unanimità; anzi, contraddice l’opinione comune ed è poco allineata con gli insegnamenti del Magistero.

La critica dell’Abbé Dulac. 11. Qui, basterà rimandare Padre de Blignières a quanto scritto molto prima di lui dall’Abbé Raymond Dulac. Questo eminente canonista, che era anche teologo, rappresentava ai suoi tempi, e rappresenta ancora oggi, un’autorità di tutto rispetto, riconosciuta e rispettata come tale, negli ambienti tradizionalisti. Nel suo celebre libro, La Collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican (La collegialità episcopale al Concilio Vaticano II), pubblicato dalle Editions du Cèdre nel 1979, c’è un capitolo XVI interamente dedicato alla questione in questione: “Il potere di governo episcopale è essenzialmente inerente alla consacrazione?” (pp. 115-124).

Ricordiamone i punti principali, che corroborano la spiegazione comunemente accettata fino all’ultimo concilio.

Osservazioni preliminari. 12. Padre Dulac inizia ricordando che i soggetti del potere dell’Ordine Sacro e quelli del potere di giurisdizione sono intrinsecamente distinti, così come lo sono i poteri che ricevono.

In virtù del diritto divino, il potere dell’Ordine Sacro è ricevuto in tre categorie di soggetti: vescovi, sacerdoti e ministri; mentre il potere di governo o di giurisdizione è ricevuto in due categorie di soggetti: il Sommo Pontefice e i vescovi. Ne consegue che la stessa parola “vescovi” è ambivalente: può designare a volte il soggetto del potere dell’Ordine Sacro e a volte il soggetto del potere di giurisdizione. Questa dualità è chiaramente indicata dal Canone 108, § 3 del Codice del 1917: “Divinamente istituita, la sacra gerarchia, in quanto fondata sul potere dell’Ordine Sacro, è composta da vescovi, sacerdoti e ministri; in quanto fondata sul potere di giurisdizione, comprende il supremo pontificato e l’episcopato subordinato”.

Il Canone 109 sottolinea questa distinzione, indicando le due distinte modalità di acquisizione corrispondenti ai due distinti poteri: “Coloro che sono ammessi nella gerarchia ecclesiastica […] sono costituiti nei gradi dell’Ordine Sacro mediante la sacra ordinazione; nel Supremo Pontificato, direttamente per diritto divino, mediante la legittima elezione e l’accettazione dell’elezione; negli altri gradi di giurisdizione, mediante la commissione canonica”. Questo canone non afferma che il potere di giurisdizione sia conferito dalla consacrazione episcopale; afferma che tale conferimento avviene mediante la commissione canonica ricevuta dal Papa.

13. Don Dulac ci ricorda anche che questi due poteri non sono solo distinti, ma separabili e possono essere riscontrati in individui diversi. “Fin dalle origini della Chiesa, alcuni chierici, pur essendo investiti dell’ordine episcopale, non sono mai stati, di fatto, dotati di potere giurisdizionale: ad esempio, i vescovi dell’antichità noti come vacantivi, alcuni corepiscopi e i vescovi oggi designati come vescovi titolari (in partibus infidelium). Al contrario, alcuni chierici, privi di consacrazione episcopale, hanno costantemente esercitato, in certi casi, tutta o parte della giurisdizione episcopale: ad esempio, i vicari capitolari (che governano una diocesi durante la sua vacanza), numerosi vicari o amministratori apostolici, ecc. È anche noto che un sacerdote che ha ricevuto l’istituzione canonica come vescovo può esercitare tutti gli atti del governo episcopale anche prima di essere consacrato”. Allo stesso modo, il soggetto eletto Papa, una volta che ha liberamente accettato questa elezione, è dotato di giurisdizione suprema e universale, anche se non è ancora consacrato vescovo” (pagina 118).

I dati del problema. 14. Detto questo, l’origine del potere di giurisdizione episcopale può essere spiegata in due modi, a seconda delle due possibili risposte al quesito posto. Don Dulac presenta queste due spiegazioni e, soprattutto, mostra che non possono essere considerate ugualmente valide».


Nota di RS. Come sempre, per comprendere in profondità e senza scoraggiamenti la crisi ecclesiale e sociale in corso, rimandiamo a: Parole chiare sulla ChiesaGolpe nella ChiesaBuona filosofia e contro–storia filosofica. Dall’antichità pagana ad oggiLa rivoluzione guardata negli occhi. Un libro che spiega il passato e racconta il futuroMagistero Politico – Insegnamenti papali sulla politica per l’instaurazione di un ordine cristianoL’illusione liberale.


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