Nella festa del suo Santo patrono, San Pietro Martire, ucciso dagli eretici Catari nel 1252, riportiamo il testo completo della bolla “Licet ab initio” con cui papa Paolo III Farnese istituiva la Suprema Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione.
PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
A perpetua memoria dell’evento
Sebbene fin dal principio della Nostra assunzione al sommo vertice dell’Apostolato, sia sempre rimasto fisso nel Nostro cuore il desiderio che la fede cattolica ovunque fiorisse e si accrescesse, e che ogni eretica pravità fosse, per Nostra diligenza, allontanata lungi dai fedeli cristiani; e che inoltre coloro i quali, sedotti dalla diabolica frode, avessero smarrito la via, conoscessero la verità e fossero ricondotti al grembo e all’unità della Chiesa; e che infine, qualora taluni, mossi da perversità d’animo, persistessero nel loro dannato proposito, fossero puniti in modo tale che la loro pena servisse d’esempio agli altri; nondimeno, sperando Noi che i medesimi sedotti potessero un giorno, sia per la misericordia di Dio Onnipotente, sia per le preghiere dei fedeli e la predicazione di uomini dotti, riconoscere i propri errori e, abiuratili, tornare alla Santa Chiesa Cattolica; e che, pur differendo essi alquanto in ciò, avrebbero abbracciato la vera fede timorosi dell’autorità del sacro concilio ecumenico e generale, che speravamo di celebrare quanto prima a tal fine; abbiamo fino ad oggi differito il negozio dell’inquisizione contro l’eretica pravità.
Ma poiché tale concilio, per diverse e ragionevoli cause, e specialmente per i turbini di guerre che finora hanno infuriato tra i principi cristiani, non ha ancora potuto aver inizio, e mentre il nemico dell’umano genere si adopera affinché gli animi dei fedeli siano ogni giorno più inquinati da nuove eresie, e ogni cosa sia ricolma dei dissidi dello scisma, e l’unità del nome cristiano sia quasi lacerata e la tunica inconsutile di Cristo venga scissa, Noi , affinché tutto non precipiti verso il peggio mentre si attende il giorno del Concilio da Noi ultimamente indetto, volendo a ciò provvedere e non potendo per Nostra sola mano ogni cosa adempiere — essendo parimenti occupati in altre gravose cure — ed avendo ben nota la fede, la dottrina e la virtù dei diletti Nostri figli Giovanni Pietro del titolo di San Clemente[1], Giovanni di San Sisto[2], Pietro Paolo di Santa Balbina[3], Bartolomeo di San Cesareo[4], Dionigi di San Marcello[5] e Tommaso di San Silvestro[6], presbiteri cardinali, ed in essi nel Signore grandemente confidando; i medesimi Giovanni Pietro, Giovanni, Pietro Paolo, Bartolomeo, Dionigi e Tommaso cardinali, con l’autorità apostolica e per il tenore delle presenti, costituiamo e deputiamo Nostri e della Sede Apostolica commissari e inquisitori generali e generalissimi sopra il negozio della fede, in tutte e singole le città, terre, borghi e luoghi della Repubblica Cristiana, sia al di qua che al di là dei monti, ovunque si trovino in Italia, nonché presso la Curia Romana.
Ed a costoro conferiamo facoltà di procedere contro tutti e singoli coloro che errano lungi dalla via del Signore e dalla fede cattolica, o che intorno alla medesima fede nutrano sentimenti erronei, ovvero siano in qualunque altro modo sospetti di eresia, nonché contro i loro seguaci, fautori e difensori, e contro chiunque presti loro soccorso, consiglio o favore, sia pubblicamente che in segreto, direttamente o indirettamente, di qualunque stato, grado, ordine, condizione e preminenza essi siano; finanche senza l’intervento degli Ordinari dei luoghi e nelle cause in cui essi, per diritto, dovrebbero intervenire. Diamo loro mandato di indagare e procedere per via di inquisizione o investigazione, ovvero in altro modo, anche d’ufficio; di consegnare alle carceri i colpevoli e chiunque sia sospetto per indizi pregressi; di procedere contro di essi sino alla sentenza finale inclusiva e di punire, con le pene dovute secondo le canoniche sanzioni, coloro che saranno rinvenuti colpevoli; nonché di confiscare, secondo quanto dispone il diritto, i beni di quanti siano condannati all’estremo supplizio.
E parimenti, al fine di quanto sopra esposto, [conferiamo facoltà] di deputare e costituire il procuratore fiscale, i notai pubblici e gli altri ufficiali necessari e opportuni a tali uffici, fossero essi chierici o religiosi di qualsivoglia Ordine.
E qualora si rendesse necessario che alcuni chierici secolari, o regolari di qualunque Ordine, finanche se insigniti dei sacri ordini e del presbiterato, debbano a causa delle suddette colpe essere degradati, [conferiamo facoltà] di far procedere — per mano di un qualunque presule cattolico che i predetti cardinali avranno ritenuto di designare, convocati e a lui assistenti per tale scopo due abati o altre persone costituite in dignità ecclesiastica — alla degradazione attuale dei medesimi chierici, e alla loro consegna o dimissione al braccio secolare, ovvero come altrimenti il diritto disporrà.
[Conferiamo facoltà] di reprimere inoltre qualunque oppositore o ribelle, mediante sentenze, censure e pene ecclesiastiche, nonché con la privazione di tutti e singoli i benefici e uffici ecclesiastici da essi in qualunque modo ottenuti, includendo l’inabilitazione a conseguirne di nuovi in futuro, e con gli altri opportuni rimedi del diritto, rimossa ogni possibilità di appello.
E [conferiamo facoltà] di invocare l’ausilio del braccio secolare, e di compiere, gestire, ordinare, esercitare ed eseguire tutte e singole le altre cose che i predetti cardinali riconosceranno essere necessarie per reprimere ed estirpare dalle radici le eresie e gli errori nella fede che al presente ovunque vigono nella Repubblica Cristiana, e che di diritto appartengono all’ufficio dell’Inquisizione contro l’eretica pravità.
Concediamo altresì ai medesimi [cardinali], con la predetta autorità e il medesimo tenore, piena e onnimoda facoltà di sostituire e subdelegare — per tutte e singole le cose sovraesposte, in qualsivoglia città, terra e luogo che ai detti cardinali parrà opportuno, e ogni qualvolta essi ne ravvedano la necessità — altre persone ecclesiastiche idonee, dotte e timorate di Dio, che siano maestri in teologia ovvero dottori, licenziati o baccellieri in l’uno o l’altro diritto, graduati presso una qualche Università di Studio Generale, e che abbiano compiuto almeno il trentesimo anno di età; ovvero canonici di chiese cattedrali o insigniti di altra dignità ecclesiastica. A tali delegati [i cardinali] potranno conferire simile o limitata facoltà, e potranno revocarli, in tutto o in parte, simultaneamente o in successione, secondo il loro beneplacito, anche per i negozi e le cause da costoro già iniziati, deputando in loro luogo altri similmente qualificati. Sia inteso, tuttavia, che i predetti cardinali e gli altri da essi pro tempore deputati non possano intromettersi nelle assoluzioni e nelle riconciliazioni dei rei che vorranno tornare al lume della verità — le quali espressamente riserviamo a Noi stessi — né in altri delitti ed eccessi che non riguardino il crimine di eresia.
E nondimeno, con la predetta autorità e il medesimo tenore, statuiamo e ordiniamo che tutte e singole le appellazioni interposte da coloro contro i quali avverrà che si proceda in vigore delle presenti, e che siano state presentate innanzi a chiunque dai medesimi cardinali deputato pro tempore, debbano essere devolute ai medesimi cardinali; e che i predetti cardinali abbiano facoltà di udire, conoscere e decidere le cause di tali appellazioni, con tutti e singoli i loro incidenti, le dipendenze, le emergenze, le materie annesse e quelle connesse. Ed in qualunque istanza esse si trovino, a debito fine le conducano e ne demandino la debita esecuzione.
E tanto nelle cause di siffatte appellazioni quanto altrove, al fine di adempiere a tutto ciò che sopra è detto, ove occorra, sia nella predetta Curia che fuori di essa e nelle diverse regioni, possano [i cardinali] citare in giudizio, finanche per mezzo di pubblico editto qualora consti sommariamente ed extragiudizialmente che non sia sicuro l’accesso ai medesimi; e possano altresì intimare inibizioni a coloro ai quali sia d’uopo inibirle. Possano inoltre assolvere gli appellanti, sia puramente che a scopo cautelare, da qualsivoglia scomunica o da altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano incorsi, secondo quanto per diritto sia da compiersi. Decretiamo pertanto che qualunque atto dai medesimi cardinali, ovvero dai loro deputati, sia stato in tal modo compiuto pro tempore nelle suddette materie, debba ottenere piena fermezza di vigore ed essere perennemente e inviolabilmente osservato.
E così, da qualunque giudice o commissario, investito di qualsivoglia autorità, debba essere giudicato e definito, sottratta ad essi e a ciascuno di loro ogni facoltà e autorità di altrimenti giudicare o interpretare; dichiarando sin d’ora nullo e vano tutto ciò che su tali materie accadesse di attentare diversamente da parte di chiunque, con qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza.
Nonostante la costituzione di Papa Bonifacio VIII, Nostro predecessore di felice memoria, con la quale si dispone che nessuno, se non in casi determinati, possa essere chiamato in giudizio fuori dalla propria città o diocesi, e in detti casi non oltre una giornata di cammino dal confine della sua diocesi; ovvero che i giudici deputati dalla predetta Sede non presumano di procedere contro alcuno o di delegare ad altri le proprie veci; e nonostante la disposizione sulle due giornate di cammino emanata nel Concilio Generale; e nonostante ogni altra costituzione o ordinazione apostolica in contrario. Parimenti non ostino eventuali indulti concessi dalla medesima Sede alle suddette persone, o a chiunque altro, collegialmente o singolarmente, per cui non possano essere interdetti, sospesi o scomunicati, né chiamati in giudizio fuori o oltre determinati luoghi, qualora le lettere apostoliche non facciano piena, espressa e testuale menzione di tale indulto. Non ostino infine altri privilegi, indulgenze o lettere apostoliche, concessi, confermati o rinnovati sotto qualunque tenore e forma, per mezzo dei quali l’esecuzione delle presenti lettere e della giurisdizione dei medesimi cardinali nelle suddette materie possa essere in qualunque modo impedita o differita; tutte cose che, a tal riguardo, decretiamo non potere né dovere in alcun modo giovare a costoro o ad alcuno di essi.
A nessun uomo sia dunque lecito infrangere questa pagina della Nostra costituzione, deputazione, riserva, concessione, statuto, ordinazione e decreto etc.
Dato a Roma, presso San Marco, il giorno 21 luglio dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1542, ottavo del Nostro Pontificato.
- Gian Pietro Carafa, futuro papa Paolo IV. Fu l’anima più intransigente del gruppo e il primo vero direttore dell’Inquisizione romana. ↩︎
- Juan Álvarez de Toledo. ↩︎
- Pietro Paolo Parisio. ↩︎
- Bartolomeo Guidiccioni. ↩︎
- Dionisio Laurerio. ↩︎
- Tommaso Badia. ↩︎

