Alle notizie e analisi di questi ultimi giorni
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si aggiunge ora l’intervento di don Jean-Michel Gleize À propos de la déclaration récente du cardinal Fernandez — Fonte: FSSPX Notizie. Traduzione a cura di Radio Spada.
«Medico, cura te stesso» (Lc 4, 23).
1. L’Ufficio Stampa del Vaticano ha pubblicato, mercoledì 13 maggio 2026, la seguente dichiarazione del cardinale Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede:
Per quanto riguarda la Fraternità Sacerdotale San Pio X, reiteriamo quanto già comunicato. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non sono accompagnate dal corrispondente mandato pontificio. Questo gesto costituirà «un atto scismatico» (Giovanni Paolo II, Ecclesia Dei, n. 3) e «l’adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica prevista dal diritto della Chiesa» (ibid., 5c; cf. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa, 24 agosto 1996).
Il Santo Padre continua, nelle sue preghiere, a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i responsabili della Fraternità Sacerdotale San Pio X affinché rivedano la gravissima decisione che hanno preso.
Dal Vaticano, 13 maggio 2026
2. Vi è dunque qui materia di Diritto canonico, sul capitolo delle pene inflitte per eventuali delitti. Ma ciò non è nuovo. La novità che emerge in questa dichiarazione di Roma è che le consacrazioni episcopali previste per il prossimo 1° luglio non saranno «accompagnate dal corrispondente mandato pontificio». Da parte di un Prefetto di dicastero del Vaticano, questo inciso equivale abbastanza chiaramente a far intendere alla Fraternità che Papa Leone XIV si rifiuterà di autorizzare le consacrazioni.
3. In un certo senso, anche questo non è nuovo, poiché è la ripetizione di quanto la Fraternità ha già vissuto nel 1988. Nell’omelia che pronunciò il giorno delle consacrazioni del 30 giugno, Mons. Lefebvre faceva già riferimento a diversi studi canonici redatti da specialisti in materia, sui quali ci si poteva appoggiare per legittimare l’atto della consacrazione episcopale, in quella circostanza del 30 giugno. Tra questi studi¹, quello del professor Rudolf Kaschewsky² fu pubblicato inizialmente nel numero di marzo-aprile 1988 di Una Voce-Korrespondenz.
4. Si tratta precisamente qui della questione delle pene incorse per un eventuale delitto. Il Nuovo Codice del 1983 indica al canone 1323 quali sono le situazioni in ragione delle quali l’atto compiuto non rivestirà affatto, dal punto di vista giuridico del diritto canonico, la natura di un delitto. Il n. 4 precisa: «Non è punibile con alcuna pena la persona che, quando ha violato una legge o un precetto: […] ha agito […] spinta dalla necessità, o per evitare un grave inconveniente, a meno tuttavia che l’atto non sia intrinsecamente cattivo o non rechi pregiudizio alle anime».
Il canone successivo 1324 precisa al § 1 che «se il delitto è intrinsecamente cattivo o reca pregiudizio alle anime», colui che viola la legge «non è esente da pena, ma la pena prevista dalla legge o dal precetto deve essere temperata, oppure una penitenza deve esserle sostituita, se il delitto è stato compiuto da chi ha agito […] spinto dal bisogno o per evitare un grave inconveniente». E il § 3 dello stesso canone precisa ancora che «nelle circostanze di cui al § 1, il colpevole non è colpito da una pena latae sententiae».
Quindi, secondo il diritto della Chiesa, chi non rispetta la legge non commette alcun delitto punibile purché vi sia spinto dalla necessità e purché tale inosservanza non equivalga a un atto intrinsecamente cattivo o pregiudizievole alle anime. E anche se questa equivalenza fosse verificata, l’atto allora delittuoso non potrebbe essere sanzionato con una pena latae sententiae, incorsa per il fatto stesso del delitto.
5. Il n. 7 del canone 1323 precisa ancora che l’atto compiuto non rivestirà affatto, dal punto di vista giuridico del diritto canonico, la natura di un delitto non solo se è stato effettivamente compiuto in ragione di una necessità (n. 4), ma anche se colui che lo ha compiuto «ha ritenuto che si presentasse una delle circostanze previste al n. 4» – cioè la circostanza di una necessità. In altre parole, anche se si ammette che non vi sia una necessità reale per giustificare l’atto, il semplice fatto che l’autore dell’atto lo abbia compiuto spinto da ciò che credeva essere una necessità reale è sufficiente a scusare dal delitto.
Il n. 8 del § 1 del canone 1324 dice anche che colui che «per un errore di cui è colpevole, ha ritenuto che si presentasse una delle circostanze di cui al n. 4 del canone 1323», non è esente da pena, ma essa deve essere temperata, oppure una penitenza deve esserle sostituita. E vale sempre qui ciò che è detto al § 3 dello stesso canone 1324: in tal caso, la pena latae sententiae non è incorsa.
6. Così dunque, secondo il diritto della Chiesa, chi non rispetta la legge non commette alcun delitto punibile purché vi sia spinto da una necessità non solo reale ma anche putativa, cioè erroneamente supposta a causa di un errore soggettivo, purché quest’ultimo non sia colpevole ma si accompagni alla più completa buona fede. E anche se l’errore fosse colpevole, l’atto allora delittuoso non potrebbe essere sanzionato con una pena latae sententiae, incorsa per il fatto stesso del delitto.
7. Più fondamentalmente ancora, e come non cessa di ripetere Don Davide Pagliarani, sulla scia di Mons. Lefebvre, la Fraternità cerca il bene della Chiesa, che è il bene delle anime. Ed è per questo che non tiene conto di questa applicazione della legge ecclesiastica che vorrebbe imputarle un delitto e infliggerle la pena corrispondente. Perché? Semplicemente perché la legge ecclesiastica non può essere applicata a scapito della salvezza delle anime. Ed è precisamente per rispondere alla necessità grave e urgente della salvezza delle anime che la Fraternità prevede queste consacrazioni episcopali.
In tutta realtà, da parte della Fraternità non vi è alcun delitto, alcuno scisma. Ma soltanto lo stesso zelo che rimane immutato, anche se assume aspetti paradossali agli occhi del mondo, per la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
8. Scomunicati? Ma da chi? Da coloro che ricevono la benedizione di una donna scismatica, l’arcivescova di Canterbury, Sarah Mullaly? Da coloro che autorizzano la benedizione di Fiducia supplicans? E che si inginocchiano davanti alla Pachamama? …Le pene, nella Chiesa, sono medicinali. Ma allora, la parola di Nostro Signore, nel Vangelo, non dovrebbe forse salire alle labbra del cattolico di buona volontà: «Medice, cura teipsum»³ (Lc 4, 23)?
Note:
¹ Furono pubblicate nel giugno 1989 dalle Edizioni del Courrier de Rome, in un opuscolo a parte intitolato La Tradition excommuniée. Lo studio qui menzionato vi figura alle pagine 51-57.
² Rudolf Kaschewsky (1939-2020), dottore in teologia e rinomato sinologo, specialista del buddhismo e della Cina, fu professore a contratto all’Università di Bonn dal 1974 al 2004. Si interessò agli aspetti canonici della consacrazione episcopale in ragione dei ben noti eventi verificatisi nella Chiesa in Cina. Cf. il suo articolo: «Zur Frage der Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag» in China heute. Informationen über Religion und Christentum im chinesischen Raum, Jahrgang VIII (1989), n. 5 (45), pp. 124-128.
³ «Medico, cura te stesso.»
(Imm. in ev. nella fonte)
Come sempre, per comprendere in profondità e senza scoraggiamenti la crisi ecclesiale e sociale in corso, rimandiamo a: Parole chiare sulla Chiesa, Golpe nella Chiesa, Buona filosofia e contro–storia filosofica. Dall’antichità pagana ad oggi, La rivoluzione guardata negli occhi. Un libro che spiega il passato e racconta il futuro, Magistero Politico – Insegnamenti papali sulla politica per l’instaurazione di un ordine cristiano, L’illusione liberale, CREDERE, SPERARE, COMBATTERE e altri volumi.
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