A cura della Redazione di Radio Spada nel quadro di RS – Progetto Ricerca.
Nota metodologica
Le fonti primarie citate in questo articolo – decreti pontifici, manuali di diritto canonico, atti conciliari – sono documenti storici verificabili presso gli archivi della Santa Sede, le biblioteche ecclesiastiche e i fondi specializzati. I riferimenti ai singoli vescovi e alle loro vicende sono storicamente documentati nella storiografia cattolica del XX secolo. Per le fonti primarie di magistero e per i testi canonici si fornisce la paginazione esatta; per la manualistica specializzata si indicano edizione di riferimento e sezione interna, avvertendo il lettore dove il numero di pagina preciso richiederebbe verifica diretta in biblioteca. Dove la documentazione disponibile non consente una ricostruzione assolutamente certa dei dettagli rituali o giuridici, il testo distingue esplicitamente tra dati attestati, inferenze storicamente plausibili e interpretazioni canonistiche.
I. Introduzione: Il problema del mandato in stato di persecuzione
Nel diritto canonico latino, la consacrazione episcopale richiede tre elementi perché sia valida: il consacrante deve essere lui stesso vescovo validamente ordinato, deve imporre le mani sul candidato e deve pronunciare la preghiera consacratoria essenziale. A questi requisiti di diritto divino, la Chiesa cattolica ha aggiunto – progressivamente nel corso del secondo millennio – un requisito di diritto ecclesiastico: il mandato pontificio, ossia l’autorizzazione esplicita del Romano Pontefice.
Questa distinzione tra validità e liceità è la chiave di volta di tutto il problema. Una consacrazione compiuta senza mandato papale è, in senso generale, illecita (contraria al diritto canonico) ma non è invalida (il nuovo vescovo riceve realmente il sacramento dell’ordine). Il can. 953 del Codice di Diritto Canonico del 1917 trattava la necessità del mandato apostolico per la consacrazione episcopale; il can. 2370 prevedeva le relative sanzioni canoniche, mentre il can. 1013 del Codice del 1983 avrebbe poi formulato la norma nella forma oggi più nota: «Nulli Episcopo licet aliquem consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato». In ogni caso, la terminologia canonica distingue costantemente tra liceità e validità.
Questa premessa teorica diventa drammaticamente concreta nel XX secolo, quando la persecuzione sistematica dei regimi comunisti – in Unione Sovietica, nei paesi satelliti dell’Europa dell’Est e nella Cina maoista – costrinse la Chiesa a confrontarsi con situazioni in cui ottenere il mandato papale era materialmente impossibile o mortalmente pericoloso.
II. La questione di fondo: la riserva pontificia tra ius divinum e ius ecclesiasticum
Vista anche l’ineludibile attualità del tema, dovuta alle prossime consacrazioni del 1° luglio in stato di necessità annunciate dalla Fraternità sacerdotale San Pio X, prima di descrivere le soluzioni pratiche adottate storicamente, è necessario affrontare la questione dottrinale che ne costituisce il fondamento: la riserva pontificia sulla consacrazione episcopale è essa stessa di diritto divino, oppure è una norma di diritto ecclesiastico – storicamente costruita sopra il primato petrino, ma distinta da esso?
La domanda è più sottile di quanto appaia. Non si tratta di stabilire se il mandato serva per la validità del sacramento – su questo non c’è mai stato dubbio nella teologia cattolica classica: non serve. Si tratta di qualcosa di diverso: il controllo pontificio preventivo sull’atto consacratorio in quanto tale, indipendentemente dalla successiva attribuzione della giurisdizione, appartiene all’essenza del primato per istituzione divina, oppure è la forma storicamente determinata con cui quel primato si è esercitato principalmente nel secondo millennio?
Sono due piani che occorre tenere rigorosamente distinti.
II.1 — L’argomento strutturale dal Corpus Iuris e dal CIC 1917
Il punto di partenza più solido non è un trattato teologico ma la struttura interna del diritto stesso.
La struttura complessiva del CIC 1917 distingue i requisiti sacramentali della consacrazione episcopale dalle prescrizioni disciplinari relative al mandato pontificio. La collocazione normativa separata del mandato rispetto agli elementi sacramentali è stata letta da numerosi canonisti come indice della sua natura disciplinare. Gasparri – che più di chiunque altro fu l’architetto intellettuale del Codice del 1917 – conosceva perfettamente la differenza tra le categorie, e la separazione redazionale appare deliberata.
Lo stesso argomento vale, a maggior forza, per il diritto antico. Nel Corpus Iuris Canonici (ed. Friedberg, Leipzig: Tauchnitz, 1879–1881) – che regolò la Chiesa latina per secoli prima del Codice del 1917 – le norme sull’elezione e consacrazione dei vescovi sono collocate nel campo del ius positivum e non vengono normalmente formulate come definizioni immediate di diritto divino.
II.2 — Il Concilio di Trento, Sessio XXIII (1563): argomento a silentio
Il testo magisteriale pre-conciliare più rilevante sul sacramento dell’ordine è la Doctrina de Sacramento Ordinis con i relativi canoni, emanati nella Sessione XXIII del Concilio di Trento (15 luglio 1563). Il testo è reperibile nell’edizione critica degli atti: Concilium Tridentinum, ed. Societas Goerresiana, vol. IX (Freiburg: Herder, 1924); la forma definitiva dei decreti è in Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, nn. 1763–1778.
Trento definisce con precisione:
- Che esiste un sacramento dell’ordine distinto dal sacerdozio dei fedeli (DS 1764)
- Che i vescovi sono superiori ai semplici sacerdoti e hanno il potere di confermare e ordinare (DS 1777)
- Che questo potere appartiene alla struttura gerarchica istituita da Cristo (DS 1776)
Il can. 7 della stessa sessione condanna chi negasse ai vescovi il potere di ordinare. Ma né la dottrina né i canoni di Trento affermano che il mandato pontificio preventivo sull’atto consacratorio sia di diritto divino.
Questo silenzio è stato considerato significativo da una parte della canonistica successiva, poiché il Concilio stava rispondendo ai Riformatori proprio sui temi della gerarchia sacramentale. Tuttavia, trattandosi di un argomento a silentio, esso non costituisce di per sé una prova conclusiva.
II.3 — Roberto Bellarmino S.J. (1542–1621)
Roberto Bellarmino rappresenta il riferimento obbligato per la teologia del primato papale nell’età post-tridentina. La sua posizione è quindi particolarmente significativa.
Nel De Controversiis Christianae Fidei, e specialmente nel De Romano Pontifice e nel De Clericis, Bellarmino distingue costantemente tra il primato in sé – di diritto divino – e le forme concrete del suo esercizio – storicamente e disciplinarmente determinate.
Si può affermare con sicurezza che Bellarmino considera valide le consacrazioni episcopali compiute senza mandato pontificio, pur giudicandole gravemente illecite. Questa distinzione implica chiaramente che il mandato non appartiene all’essenza sacramentale della consacrazione.
Occorre tuttavia evitare di attribuirgli formulazioni troppo nette o anacronistiche: Bellarmino non scrive esplicitamente che «la riserva consacratoria è di solo diritto ecclesiastico» nella forma tecnica con cui il problema sarebbe stato discusso in epoca contemporanea.
II.4 — Franz Xaver Wernz S.J. (1842–1914)
Franz Xaver Wernz – rettore della Gregoriana e poi Generale dei Gesuiti – tratta la questione nell’Ius Decretalium (Roma: Università Gregoriana, 1898–1914).
La sua ricostruzione storica mostra come la riserva pontificia sulle consacrazioni episcopali si sia consolidata progressivamente nel secondo millennio, passando dalle elezioni locali con conferma metropolitana alla centralizzazione romana sempre più accentuata.
Questo sviluppo storico costituisce un argomento importante a favore della natura positivo-ecclesiastica della disciplina, pur nel quadro generale del primato petrino.
II.5 — Giovanni Perrone S.J. (1794–1876)
Per completezza va ricordata anche la posizione più marcatamente ultramontana rappresentata da Giovanni Perrone.
Nelle Praelectiones Theologicae, Perrone insiste fortemente sul diritto del Papa di regolare la struttura gerarchica della Chiesa. Tuttavia, anche lui distingue, almeno implicitamente, tra il primato in quanto tale – di diritto divino – e le forme storiche concrete del suo esercizio.
Il Papa può riservare a sé il controllo delle consacrazioni in virtù del primato; ma ciò non equivale necessariamente a sostenere che ogni forma storica di tale riserva sia essa stessa immutabilmente di diritto divino.
II.6 — Il contesto della controversia gallicana
Il problema emerse con particolare chiarezza durante le controversie gallicane e febroniane tra XVII e XIX secolo.
I gallicani tendevano a limitare il carattere immediatamente divino del controllo pontificio sulla struttura dell’episcopato; gli ultramontani tendevano invece ad ampliarlo.
Ciò che interessa qui è che anche gli autori ultramontani più rigorosi, quando argomentano tecnicamente, distinguono spesso tra il primato in sé e le sue applicazioni disciplinari storiche. Questa distinzione riemerge anche nei lavori preparatori del Vaticano I.
II.7 — Il caso dei corepiscopi nell’antichità: consacrazione episcopale senza giurisdizione e senza intervento diretto della Sede Apostolica
Un dato storico di grande rilievo per la comprensione della distinzione tra consacrazione episcopale e giurisdizione è l’istituto antico dei corepiscopi (chorēpískopoi), diffuso soprattutto tra il III e il IX secolo nelle Chiese d’Oriente e, in forme più limitate, anche in ambito latino.
I corepiscopi erano vescovi validamente ordinati, dotati della pienezza dell’ordo episcopalis, ma privi di una sede episcopale urbana autonoma e, soprattutto, subordinati al vescovo della città principale (il vescovo “urbano” o metropolita). Essi esercitavano funzioni sacramentali e pastorali delegate – come l’ordinazione di chierici minori, la confermazione e la visita pastorale nei villaggi rurali – ma non possedevano una giurisdizione propria piena e indipendente.
Il punto decisivo, per la questione qui trattata, è che la loro esistenza attesta storicamente una configurazione dell’episcopato in cui:
- la consacrazione episcopale era reale e pienamente valida;
- la giurisdizione non derivava automaticamente dalla consacrazione stessa;
- la struttura di inserimento ecclesiale non richiedeva necessariamente un atto pontificio preventivo nella forma successivamente stabilizzatasi nel secondo millennio latino.
La loro progressiva scomparsa, avvenuta tra l’VIII e il X secolo, è generalmente attribuita non a una dichiarazione dottrinale sulla natura divina della struttura giuridica del mandato, ma a un processo di riforma disciplinare e centralizzazione ecclesiastica.
Questo sviluppo storico è significativo perché conferma che la relazione tra consacrazione episcopale e attribuzione della giurisdizione ha conosciuto forme differenti nella storia della Chiesa, e che l’attuale configurazione – in cui la nomina e l’autorizzazione pontificia precedono ordinariamente la consacrazione – si è consolidata attraverso un processo storico di progressiva centralizzazione, non come struttura immediatamente deducibile dalla natura sacramentale dell’ordine episcopale.
II.8 — Conclusione sul punto
La ragione per cui non si trova facilmente nella letteratura pre-conciliare una formula esplicita come «la riserva consacratoria è ius ecclesiasticum e non ius divinum» è che la distinzione rimaneva spesso implicita nella struttura stessa dell’argomentazione canonistica.
La posizione più prudente e storicamente sostenibile sembra dunque essere la seguente: secondo una linea interpretativa autorevole della canonistica classica, la riserva pontificia sull’atto consacratorio appartiene principalmente all’ambito del ius ecclesiasticum – storicamente sviluppato e disciplinarmente derogabile – pur essendo strettamente connessa al primato petrino e derivando da esso.
III. Il rito pre-conciliare e lo Scrutinium
Per comprendere le soluzioni adottate, occorre descrivere brevemente la struttura della consacrazione episcopale nel Pontificale Romanum pre-riformato.
La cerimonia prevedeva uno scrutinium iniziale in cui veniva posta la domanda rituale: «Habétis mandátum Apostólicum?»
La risposta prevista era: «Habémus.»
Seguiva normalmente la lettura pubblica del documento pontificio che autorizzava la consacrazione.
Questa struttura rituale rifletteva il processo storico di progressiva centralizzazione romana delle nomine episcopali. La gradualità storica di tale sviluppo è stata spesso considerata un argomento ulteriore a favore della natura ecclesiastica – e non immediatamente divina – della riserva pontificia.
IV. Le tre soluzioni emergenziali
IV.1 — Le Facultates Specialissimae
La soluzione canonicamente più ordinata consisteva nella concessione di facoltà straordinarie a determinati vescovi residenti in aree di persecuzione.
In sostanza, il Papa delegava preventivamente a un vescovo fidato il potere di procedere a future consacrazioni episcopali qualora le comunicazioni con Roma fossero diventate impossibili.
Nel rito, il riferimento al mandato apostolico poteva quindi fondarsi non su una bolla nominativa relativa al singolo candidato, ma sulla delega generale previamente concessa.
È storicamente attestato che Pio XII utilizzò ampiamente questo sistema per le Chiese dell’Europa orientale durante la persecuzione comunista.
IV.2 — L’omissione della rubrica
Nei casi estremi – clandestinità assoluta, carcere, gulag – la parte del rito relativa al mandato poteva essere semplicemente omessa.
Qui occorre tuttavia una precisazione metodologica importante: la documentazione diretta dei singoli riti clandestini è inevitabilmente frammentaria. Non sempre è possibile ricostruire con assoluta certezza quali rubriche venissero omesse concretamente nei singoli casi. Ciò che è storicamente documentato è piuttosto l’esistenza di consacrazioni clandestine celebrate in condizioni tali da rendere impossibile l’osservanza integrale del cerimoniale ordinario.
Il fondamento teorico della possibilità di derogare alla norma disciplinare veniva ricondotto a tre principi:
- La distinzione tra ius divinum e ius ecclesiasticum
- Il precedente storico delle consacrazioni antiche
- La dottrina canonistica della necessitas
La manualistica scolastica pre-conciliare distingueva infatti stabilmente tra gli elementi essenziali del sacramento e le prescrizioni disciplinari che ne regolano l’esercizio.
Le testimonianze relative ai vescovi greco-cattolici ucraini perseguitati dal regime sovietico indicano che le celebrazioni clandestine venivano ridotte alla struttura sacramentale essenziale. Tuttavia, proprio per la natura clandestina degli eventi, i dettagli rituali concreti non sono sempre verificabili in modo diretto e uniforme.
IV.3 — La risposta per Epikeia
Una terza soluzione consisteva nell’appello all’epikeia.
Secondo questa interpretazione, se si fosse conosciuta concretamente la situazione di persecuzione e il rischio di estinzione della gerarchia locale, si sarebbe certamente concesso il mandato.
La risposta «Habémus» veniva allora intesa non come riferimento a un documento fisicamente presente, ma come riferimento alla volontà presunta del legislatore (mens legislatoris).
Anche qui è necessaria prudenza: la documentazione diretta di casi concreti è limitata, e la discussione sull’uso dell’epikeia appartiene soprattutto al piano teorico-canonistico più che alla ricostruzione dettagliata dei singoli riti clandestini.
V. Il caso cinese
La situazione cinese fu diversa da quella sovietica.
Nel caso dei gulag o della clandestinità dell’Europa orientale, il problema era l’impossibilità materiale di ottenere il mandato pur mantenendo la comunione con Roma.
Nel caso dell’Associazione Patriottica Cattolica Cinese, invece, il problema era la sostituzione deliberata dell’autorità pontificia con un’autorità statale alternativa.
Per questo Pio XII, nell’enciclica Ad Apostolorum Principis (1958), condannò esplicitamente le consacrazioni episcopali compiute senza mandato pontificio sotto controllo governativo.
La distinzione canonica è decisiva:
- Nel primo caso opera la logica della necessità.
- Nel secondo caso vi è opposizione esplicita alla dottrina sulla costituzione della Chiesa.
VI. La “Chiesa del Silenzio” in Europa orientale
Le Chiese clandestine dell’Europa orientale rappresentano il contesto storico concreto in cui questi problemi assunsero forma drammatica.
In Polonia la continuità della gerarchia visibile rimase relativamente preservata.
In Cecoslovacchia, figure come Jan Chryzostom Korec S.J. operarono invece in condizioni di clandestinità radicale.
Nel mondo greco-cattolico ucraino e romeno la persecuzione raggiunse livelli estremi, con vescovi incarcerati, deportati o costretti alla totale segretezza.
La documentazione storica oggi disponibile – memorie, archivi ecclesiastici, testimonianze postume e fondi vaticani aperti progressivamente agli studiosi – conferma l’esistenza di reti clandestine di successione episcopale mantenute in condizioni eccezionali.
VII. Riepilogo sistematico: validità, liceità, comunione
L’essenza sacramentale della consacrazione episcopale consiste nell’imposizione delle mani e nella preghiera consacratoria. Il mandato pontificio riguarda invece, in senso generale, la liceità canonica dell’atto.
Per questo in condizioni eccezionali la canonistica classica ammetteva la possibilità di derogare a norme puramente ecclesiastiche.
La dottrina della necessitas elaborata nella tradizione canonistica medievale e moderna costituiva il fondamento teorico di tali deroghe.
VIII. Nota sull’Epikeia
L’epikeia deriva dalla riflessione aristotelica sulla giustizia e viene sviluppata da Tommaso d’Aquino nella Summa Theologiae (II-II, q. 120). La tradizione canonistica post-tridentina ne ammetteva l’applicazione quando la norma fosse di diritto ecclesiastico.
Secondo la linea interpretativa esposta in questo articolo, le consacrazioni emergenziali del periodo comunista venivano considerate riconducibili a queste condizioni.
IX. Conclusione
Le consacrazioni episcopali emergenziali del XX secolo rappresentano uno dei casi più significativi in cui la Chiesa cattolica dovette distinguere concretamente tra l’essenza sacramentale e la disciplina canonica.
La questione centrale resta quella affrontata nella Sezione II: la riserva pontificia sull’atto consacratorio appare, secondo una parte autorevole della canonistica classica, come una norma principalmente appartenente all’ambito del ius ecclesiasticum, pur strettamente connessa al primato petrino.
Su questo fondamento si comprendono le diverse soluzioni adottate nella “Chiesa del Silenzio”: le facoltà straordinarie, le deroghe disciplinari motivate dalla necessità e il ricorso all’epikeia.
La vicenda di Josyf Slipyj, di Jan Korec, di Alexandru Todea e di molti altri vescovi clandestini mostra come, nelle condizioni estreme della persecuzione o della necessità, la tradizione canonica cattolica abbia cercato di preservare simultaneamente due esigenze: la continuità sacramentale della successione apostolica e l’unità della Chiesa.
Fonti e Riferimenti
Fonti primarie magisteriali
- Concilio di Trento, Sessio XXIII, Doctrina de Sacramento Ordinis con Canones de Sacramento Ordinis, 15 luglio 1563. In: Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, nn. 1763–1778 (ed. Herder, Freiburg, dal 1963; nelle edizioni Denzinger-Bannwart precedenti: nn. 957–968). Edizione critica degli atti: Concilium Tridentinum, ed. Societas Goerresiana, vol. IX (Freiburg: Herder, 1924).
- Pio XII, Costituzione Apostolica Sacramentum Ordinis, 30 novembre 1947. In: Acta Apostolicae Sedis (AAS), vol. 40, 1948, pp. 5–7.
- Pio XII, Enciclica Ad Apostolorum Principis, 29 giugno 1958. In: AAS, vol. 50, 1958, pp. 601–614. Disponibile integralmente su: vatican.va.
- Codice di Diritto Canonico (1917), can. 953 (requisiti di validità della consacrazione), can. 1013 (mandato come requisito di liceità).
- Codice di Diritto Canonico (1983), can. 1382 (scomunica per consacrazione sine mandato).
- Pontificale Romanum (edizione tipica pre-riformata, 1595–1961), Ordo Consecrationis Episcopi, sezione Scrutinium.
Fonti canonistiche sistematiche pre-conciliari
- Bellarmino, Roberto, S.J. De Controversiis Christianae Fidei, trattato De Membris Ecclesiae Militantis, lib. I (De Clericis). In: Opera Omnia, 12 voll., ed. Giuliano (Napoli, 1856–1862; ristampa: Frankfurt: Minerva, 1965), vol. II.
- Wernz, Franz Xaver, S.J. Ius Decretalium. 6 voll. Roma: Università Gregoriana, 1898–1914. Vol. II (Ius Personarum), sezioni De Ordinatione Episcopali e De Munere Pontificis.
- Perrone, Giovanni, S.J. Praelectiones Theologicae. 9 voll. Roma/Parigi, 1835–1865 e successive edizioni. Vol. II, trattato De Ecclesia, Pars II.
- Gasparri, Pietro (card.) Tractata Canonica. Roma: Typis Vaticanis, 1897–1906.
- Noldin, Hieronymus, S.J. Summa Theologiae Moralis, vol. III (De Sacramentis), sezione De Ordine. Innsbruck: Rauch, 1920 e successive edizioni fino agli anni ’50.
- Cappello, Felix M., S.J. Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis, vol. V (De Ordine). Roma: Marietti, 1944–1955.
- Van Noort, Gerard. Tractatus de Sacramentis, trattato De Ordine, cap. II. Amsterdam: Swaan, 1920 e successive edizioni.
- Cicognani, Amleto. Canon Law. Philadelphia: Dolphin Press, 1934 (II ed.).
- Häring, Bernard, C.Ss.R. La Legge di Cristo. 3 voll. Brescia: Morcelliana, 1955–1961.
- Ferreres, Eugenio. Instituciones Canónicas. Barcellona, 1917 e successive edizioni.
Fonti patristiche e canonistiche medievali
- Graziano. Decretum (Concordia Discordantium Canonum). Ca. 1140. Edizione critica: Corpus Iuris Canonici, ed. Friedberg, vol. I (Leipzig: Tauchnitz, 1879).
- Enrico di Susa (Ostiense). Summa Aurea. Ca. 1253. Ristampa: Torino: Bottega d’Erasmo, 1963.
- Duranti, Guglielmo. Rationale Divinorum Officiorum. Ca. 1286. Edizione moderna: Turnhout: Brepols, 1995.
- Tommaso d’Aquino. Summa Theologiae, II-II, q. 120, aa. 1–2 (De Epikeia). Ed. Leonina. Roma: Commissio Leonina, 1882 e successive.
Storiografia sulla “Chiesa del Silenzio”
- Bociurkiw, Bohdan R. The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State (1939–1950). Edmonton–Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1996.
- Chumachenko, Tatiana A. Church and State in Soviet Russia. Armonk: M.E. Sharpe, 2002.
- Korec, Jan Chryzostom (card.) La notte dei barbari. Milano: Jaca Book, 1993. (Titolo originale slovacco: Noc barbarov, 1990.)
- Madsen, Richard. China’s Catholics: Tragedy and Hope in an Emerging Civil Society. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Wiest, Jean-Paul. Maryknoll in China: A History, 1918–1955. Armonk: M.E. Sharpe, 1988.
Per il caso Slipyj
- Slipyj, Josyf (card.) Opera Omnia. 15 voll. Roma: Editiones Universitatis Catholicae Ucrainorum S. Clementis Papae, 1968–1977.
- Korolevsky, Cyrille. Métropolite André Szeptyckyj (1865–1944). Roma: OSBM, 1964.
- Archivi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina (UGCC), Leopoli/Roma.
Documentazione vaticana
- Archivio Apostolico Vaticano, fondi del pontificato di Pio XII (aperti al pubblico nel marzo 2020): fascicoli relativi alla corrispondenza con i vescovi dell’Europa orientale, 1945–1958.
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