Nostra traduzione dell’articolo L’épiscopat, à la croisée des chemins di don Jean-Michel Gleize – Courrier de Rome, n° 697, Maggio 2026, pp. 1–6
L’intera offensiva condotta da alcuni mesi contro la legittimità delle consacrazioni episcopali previste nella Fraternità San Pio X per il 1° luglio prossimo proviene dalla corrente Ecclesia Dei, principalmente con studi pubblicati nella rivista Sedes sapientiae della Fraternità San Vincenzo Ferreri o sul sito Claves della Fraternità San Pietro.¹ Si parla deliberatamente di una «offensiva condotta contro», perché la questione non è puramente teorica: riguarda la legittimità di un’azione – le consacrazioni del 2026 come quelle del 1988 – che non è moralmente indifferente e che deve formare oggetto di una decisione dalle gravi conseguenze. Si tratta dunque di una questione di prudenza, e la soluzione che essa richiede concerne la condotta da tenere sul piano dell’azione morale. La prudenza presuppone senza dubbio la presa in considerazione dei principi dogmatici o teologici, ma si differenzia dalla scienza (o dalla sapienza speculativa) in quanto si preoccupa di mettere in evidenza non ciò che conviene conoscere, ma ciò che conviene mettere in pratica per agire al meglio. E qui la posta in gioco dell’azione da compiere è considerevole, poiché essa è chiamata a dare risposta a una necessità grave. Ed è questo ciò che importa: non è anzitutto il semplice fatto di consacrare vescovi nonostante l’esplicita opposizione di Roma, ma precisamente il fatto di dare così ai fedeli cattolici il mezzo straordinario di assicurare la loro salvezza, in una situazione in cui il ricorso al mezzo ordinario diventa moralmente, se non impossibile, almeno troppo difficile.
Ridiciamolo ancora una volta:² il disaccordo non verte su qualcosa di facoltativo, che potrebbe ammettere una legittima diversità di opinioni. Perché, se la salvezza delle anime è messa in causa in uno stato di necessità grave, non si può rifiutare la possibilità di ricorrere, per far fronte a questa necessità, a mezzi straordinari proporzionati, se e solo se si ha la certezza di fede divina e cattolica – e non soltanto teologica – che il ricorso a tali mezzi sarebbe illegittimo. È questa certezza che ci viene opposta – e che noi contestiamo.
— 1 — Il postulato di base
Per essere di natura pratica e morale nella sua portata immediata, questo disaccordo è anche di natura speculativa e dottrinale nel suo presupposto di base, che è qui l’idea diversa che ci si fa dell’episcopato. Questo presupposto, su cui poggia l’argomentazione della corrente Ecclesia Dei, è il seguente: «Il vescovo, per la sua stessa consacrazione, è ordinato essenzialmente a governare la Chiesa, Corpo mistico di Cristo»; «L’episcopato comporta una relazione alla reggenza della Chiesa che gli è essenziale». Di conseguenza, «colui che è consacrato vescovo non può escludere tale potere senza mettere in pericolo la validità della consacrazione» e «non può accettarlo (contro la Santa Sede) senza commettere un gravissimo attentato all’unità stessa della Chiesa, secondo la formula di Pio XII (Enciclica Ad apostolorum principis, 29 giugno 1958)».³
Questo principio di base, che comanda tutto il seguito dell’argomentazione, ha condotto a riguardare come «scismatiche» e «non cattoliche» le consacrazioni del 30 giugno 1988. È il postulato adottato dai due fondatori della Fraternità San Pietro e della Fraternità San Vincenzo Ferreri, rispettivamente l’abbé Bisig e il Padre de Blignières, ed è anche il postulato che si ritrova alla base di tutte le argomentazioni spiegate di recente per squalificare in anticipo le consacrazioni episcopali del 1° luglio prossimo.
Che cosa si deve intendere per questa «relazione alla reggenza della Chiesa» che sarebbe «essenziale» all’episcopato? Come comprendere l’idea secondo cui «il vescovo, per la sua stessa consacrazione, è ordinato essenzialmente a governare la Chiesa»? I fautori di questa spiegazione la intendono nel senso in cui, per la sua consacrazione, il vescovo non riceverebbe soltanto un accrescimento del potere di santificazione. Il suo episcopato, così come gli è comunicato dalla consacrazione, comporterebbe ora «un potere di reggenza già esistente»,⁴ ora «un potere spirituale intrinsecamente ordinato al governo della Chiesa».⁵ In questo senso, sempre, il vescovo riceverebbe «un’attitudine radicale» a governare e insegnare, anche se questa attitudine non si attualizza pienamente che con la ricezione di una giurisdizione. In tal modo, l’episcopato non potrebbe essere ridotto a una semplice capacità sacramentale. Sarebbe per natura ordinato alla struttura gerarchica della Chiesa, struttura basata sul potere di governo. Ed è per questo che non si potrebbe conferire la consacrazione episcopale contro la volontà del Papa senza commettere lo scisma arrogandosi una dimensione propriamente gerarchica – o giurisdizionale – che solo il Papa può dare.
¹ Cfr. i numeri del Courrier de Rome di luglio-agosto 2022, ottobre 2022, novembre 2022, aprile 2024 e giugno 2025.
² Già evocato nel numero di novembre 2022 del Courrier de Rome.
³ Padre de Blignières, nel «Supplément doctrinal» n° 2 al numero di giugno 1987 della rivista Sedes sapientiae, p. 2.
⁴ Spiegazione data dal Padre de Blignières nell’articolo già citato.
⁵ Spiegazione avanzata sul sito Claves della Fraternità San Pietro.
— 2 — L’origine del postulato: un principio senza fondamento
Da dove si trae questo postulato, al quale tornano sempre – come al loro principio e fondamento ritenuto inattaccabile – i diversi studi emanati dalla corrente Ecclesia Dei? È stato formulato per la prima volta nel Saggio teologico collettivo dei membri della Fraternità San Pietro pubblicato sotto la direzione dell’abbé Josef Bisig. È significativo constatare che la quasi totalità degli scritti o delle conferenze⁷ che intendono giustificare la loro opposizione alle consacrazioni si aggrappano ne varietur a questa unica formulazione. Eretta in principio quasi dogmatico, essa è ripetuta, in diverse varianti, al punto di partenza di tutte le argomentazioni, e nessuno sembra mettere in dubbio la sua pertinenza, esattamente come se si trattasse di una dichiarazione del Magistero. Che cosa è in realtà?
In verità, lo studio dell’abbé Bisig non si appoggia, alla base del suo postulato, su alcun dato divinamente rivelato, su alcun testo del Magistero. I testi del Magistero verranno sì citati in seguito, ma lo saranno per essere riletti attraverso il prisma deformante del postulato reputato autosufficiente. Questo postulato è enunciato nella prima parte del Saggio, al capitolo II intitolato «Della natura dell’episcopato e della sua violazione», pagine 10–14, nel paragrafo A: «Unicità di missione e di gerarchia». Tutto vi poggia su considerazioni tratte dal libro di Dom Gréa, L’Église et sa divine constitution, che vengono completate da osservazioni tratte dal libro di Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, nel tomo I (pagina 35 della 3ª edizione del 1965) e nel tomo II (pagina 642 della stessa edizione). E ancora, queste citazioni sono selettive e non restituiscono affatto, ben lungi da ciò, tutto il pensiero dei due autori indicati, in ciò che comporta di precisazioni, distinzioni e sfumature su un soggetto così complesso.⁸
Non si può che rimanere stupefatti davanti all’insufficienza, all’indigenza stessa, di una riflessione che nutre la pretesa di riprovare l’episcopato della Fraternità San Pio X come «non cattolico» e «scismatico» e di inficiarlo di una «eresia implicita» appoggiandosi su elementi così esili – e controvertibili.
Il tempo ha fatto la sua opera e il postulato, a forza di essere ridetto e ripetuto lungo gli anni trascorsi dal 30 giugno 1988, ha finito per acquisire diritto di cittadinanza presso i pensatori della corrente Ecclesia Dei. La buona coscienza con cui essi riproducono a piacere, alla base di tutte le loro riflessioni, i dati iniziali della brochure edita dalla Fraternità San Pietro non potrebbe tuttavia colmare il vuoto teologico di un punto di partenza che, non più nel 2026 che nel 1988, può pretendere di garantire la validità della sua conclusione.
⁷ Si menziona in particolare la conferenza tenutasi a Parigi il 6 aprile 2026, che avrebbe ripetuto in tre varianti appena diverse questo medesimo postulato.
⁸ Dom Adrien Gréa (1828–1917), canonico regolare e fondatore della Congregazione dell’Immacolata Concezione, distingue accuratamente — tra il cap. VI e il cap. VII del libro I — tra il potere considerato in se stesso nella Chiesa e il potere considerato nel soggetto che lo possiede ed esercita. Charles Journet (1891–1975), cardinale svizzero e teologo tomista, opera la stessa distinzione di punti di vista nella sua L’Église du Verbe incarné. L’Essai Bisig avrebbe occultato tale distinzione.
— 3 — Una lettura selettiva
Che cosa dice Dom Gréa? Egli vede l’attività della Chiesa come il prolungamento della missione divina di Cristo. Da un’unica missione del suo Padre, Gesù Cristo è dottore, santificatore e re. Da qui anche l’unità dei tre poteri che continuano questa missione di Cristo: «Questi tre elementi – il potere d’insegnamento o magisterium, il potere santificatore o ministerium, e l’autorità del governo o imperium – non sono tre poteri distinti nella loro origine e indipendenti nella loro essenza gli uni dagli altri. […] Non vi è dunque un ordine di dottore, un ordine di santificatore e un ordine di principi spirituali separatamente costituiti, e le cui funzioni il caso, una divisione arbitraria, o tutt’al più una semplice convenienza abbia riunito per una sorta di cumulo sulla testa degli stessi uomini, ma vi è tra questi tre elementi una connessione logica e un legame essenziale». Dom Gréa si esprime così nel capitolo VI del libro I della sua opera: vi tratta del triplice potere considerato in rapporto alla Chiesa e in rapporto alla sua missione, che è la missione stessa di Cristo. Le cose stanno diversamente nel capitolo VII seguente, dove egli considera questi poteri così come si trovano e si esercitano concretamente nei loro soggetti. Lo stesso vale in Journet: il teologo svizzero tratta dei poteri nella Chiesa facendo la distinzione dei punti di vista, punto di vista del potere nella Chiesa e punto di vista del potere nel soggetto che lo possiede e lo esercita.⁹
Sono proprio di simili distinzioni quelle che si trovano occultate nello Studio ancora diffuso dalla Fraternità San Pietro. L’assenza di distinzione potrebbe sembrare avvalorare l’idea che è al centro del postulato, l’idea secondo cui l’episcopato è necessariamente un potere gerarchico di reggenza nella Chiesa, al punto che sarebbe impossibile trasmetterlo a chiunque senza trasmettere ipso facto un potere di giurisdizione che solo il Papa può dare. Ma questa idea è falsa, e si dissolve da sola non appena appaiono le distinzioni che il Saggio della Fraternità San Pietro ha lasciato da parte. È dunque su di esse che importa tornare ora.
⁹ Cfr. l’articolo «De la nature de l’épiscopat. L’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (I)» nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome, dove questa distinzione è analizzata in dettaglio.
— 4 — Le distinzioni indispensabili
Occorre fare la differenza tra tre aspetti, perché «episcopato» è una parola e dietro di essa vi sono tre realtà distinte. Vi è in primo luogo la realtà di un potere. In secondo luogo vi è la necessità di questo potere per la Chiesa, o equivalentemente il fatto che questo potere si trova nella Chiesa. E infine vi è in terzo luogo la realtà del soggetto o della persona che riceve questo potere, al fine di possederlo ed esercitarlo, o ancora equivalentemente il fatto che il potere si trova nella persona che lo possiede e lo esercita.
Il potere dell’episcopato è duplice ed è insieme l’ordine e la giurisdizione, il potere di santificare e il potere di governare e predicare. Questi due poteri, il potere episcopale di giurisdizione e il potere episcopale d’ordine, sono formalmente distinti. È distinta anche dall’altra ciascuna delle due fonti di ciascun potere: la consacrazione per l’ordine e la missione canonica del Papa per la giurisdizione. In tal modo, anche se, preso nella sua integrità, il vescovo possiede i due poteri, egli non li possiede al solo titolo della sua consacrazione, la quale non dà di per sé alcuna dimensione propriamente gerarchica nella linea del potere di governare.
Questi due poteri diversi sono necessari entrambi alla Chiesa. Essa, per raggiungere il suo fine in quanto è una società d’ordine soprannaturale, ha bisogno di questi due poteri. Essi devono dunque esistere l’uno e l’altro nella società della Chiesa, perché nella Chiesa ciascuno di questi due poteri deve essere esercitato in dipendenza dell’altro: la Chiesa predica e governa usando il potere di giurisdizione, per santificare usando il potere d’ordine. Di conseguenza, nella Chiesa sì, il potere episcopale d’ordine è in relazione con il potere episcopale di giurisdizione.
Infine, questi poteri si trovano come nei loro soggetti in diverse persone, delle quali alcune avranno entrambi e altre avranno soltanto l’uno ma senza l’altro. Certi vescovi possiedono insieme il potere episcopale d’ordine e il potere episcopale di giurisdizione, e sono posti a capo di una diocesi. Altri possiedono soltanto il potere episcopale d’ordine senza avere il potere episcopale di giurisdizione e non governano una parte della Chiesa: si accontentano di amministrare i sacramenti, secondo i bisogni della società. Altri ancora possiedono in un primo tempo il solo potere episcopale di giurisdizione, senza possedere il potere episcopale d’ordine, ma l’uso è di affidare loro al più presto questo stesso potere poiché nella Chiesa chi esercita l’autorità deve normalmente essere consacrato.
Notiamo tutta la differenza che separa il secondo punto di vista dal terzo. Se vi è un’ordinazione o una relazione essenziale dell’episcopato alla reggenza, ciò deve intendersi dell’episcopato quale si trova nella Chiesa, nella società ecclesiastica, perché i due poteri, che definiscono come tale l’episcopato, lo definiscono quale esiste nella Chiesa e per la Chiesa. Ciò significa che l’esistenza di questi due poteri è necessaria nella Chiesa perché l’uno (l’insegnamento e il governo) deve essere esercitato in vista dell’altro (la santificazione). Ma ciò non significa affatto che le cose stiano così nella persona o nel soggetto che possiede il potere. Nella persona del vescovo che possiede il potere d’ordine in virtù della sua consacrazione, non vi è alcuna ordinazione essenziale, alcuna esigenza, alcuna potenza nemmeno verso un qualsiasi potere di reggenza.
La confusione introdotta dal Saggio dell’abbé Bisig si trova precisamente qui: confusione tra il potere quale si trova nella Chiesa e quale si trova nel soggetto che lo possiede e lo esercita. Eppure è la distinzione fatta da Dom Gréa, tra il capitolo VI e il capitolo VII del libro I della sua opera. È anche la distinzione fatta da Charles Journet. Lo abbiamo spiegato in dettaglio nel numero precedente di questo giornale.¹⁰ Inutile tornarvi.
¹⁰ Cfr. l’articolo «De la nature de l’épiscopat. L’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (I)» nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome.
— 5 — Una rilettura sofistica
Il seguito del Saggio dell’abbé Bisig si compiace di fare mostra dei testi tratti dal Magistero o dal Codice di diritto canonico che sembrano andare nel senso voluto dal postulato. Ma precisamente, il significato di questi testi è falsato dal detto postulato. Tutti questi testi fanno allusione a un’usurpazione di giurisdizione, e non si pongono affatto dal punto di vista di una consacrazione episcopale in cui ci si accontentasse di trasmettere il solo potere d’ordine. Ecco perché non ci si può appoggiare su di essi per denunciare le consacrazioni di Ecône come scismatiche. Ma è sufficiente alla Fraternità San Pietro dare loro il colpo di bacchetta magica del postulato denunciato più sopra per dare loro la portata che essa intende ricavarne: il potere d’ordine è supposto richiamare il potere di giurisdizione non soltanto nella Chiesa ma anche nel soggetto che lo riceve. Ci è sufficiente allora negare questo postulato e stabilirne l’inconsistenza per privare del suo fondamento l’accusa di scisma.
Segnaliamo soltanto due passi regolarmente citati, il cui senso è falsato finanche contro la loro lettera stessa.
La Fraternità San Pietro crede di potersi appoggiare su un passo dell’Enciclica Ad apostolorum principis di Pio XII, dove questi «ricorda con forza che il diritto di giudicare dell’idoneità all’episcopato appartiene unicamente alla Sede apostolica, e che il Papa ha da solo il diritto di nominare i vescovi» […] «Questo testo è particolarmente importante, perché distingue esplicitamente la dignità episcopale e la missione episcopale. In altri termini, l’intervento del Papa non riguarda soltanto la giurisdizione, ma anche l’accesso stesso alla dignità episcopale».¹¹ Tuttavia, il passo citato di Pio XII è il seguente:
«I sacri canoni stabiliscono infatti chiaramente ed esplicitamente che spetta unicamente alla Sede apostolica giudicare dell’idoneità di un ecclesiastico a ricevere la dignità e la missione episcopali (can. 331, § 3) e che spetta al Pontefice romano nominare liberamente i vescovi (can. 329, § 2)».
I riferimenti forniti da Pio XII ai canoni del Codice mostrano chiaramente che si tratta qui della scelta di un candidato al potere di giurisdizione. Il canone 331 dice esplicitamente che si tratta dell’idoneità a governare una diocesi. Non si tratta dell’idoneità al potere d’ordine episcopale. Tanto meno dell’atto stesso della consacrazione episcopale. E soprattutto, questo passo non precisa affatto che tutto ciò rientri in un diritto divino. E, quando è precisamente il diritto divino che è in questione, i Papi hanno sempre cura di precisarlo.
Un altro passo della medesima Enciclica è tanto più interessante in quanto fu fatto valere, nel momento stesso del Concilio Vaticano II, dal Maestro Generale dell’Ordine dei Frati Predicatori, il Reverendo Padre Aniceto Fernandez Alonso (1895–1981), per fare obiezione allo schema della futura costituzione Lumen gentium, sul punto preciso in cui questa voleva far derivare il potere di giurisdizione dalla consacrazione episcopale.
«In effetti», dice lui, «Pio XII insegna lui stesso espressamente che: “I vescovi che non sono stati né nominati né confermati dalla Sede apostolica, e ancor più quelli che sono stati eletti e consacrati contro le prescrizioni esplicite di essa, non godono di alcun potere di magistero né di giurisdizione, poiché la giurisdizione perviene ai vescovi per il solo Pontefice romano. È ciò che Noi abbiamo ricordato nell’enciclica Mystici Corporis con queste parole: ‘I vescovi consacrati… per quanto riguarda ciascuno il proprio diocesi, come veri pastori, pascono e governano individualmente, in nome di Cristo, i greggi loro affidati; tuttavia, nell’agire così, non sono del tutto indipendenti, ma posti sotto l’autorità del Pontefice romano, pur godendo del potere ordinario di giurisdizione, che è loro conferito immediatamente dallo stesso Sommo Pontefice.’ (Mystici Corporis, 29 giugno 1943). Questa dottrina l’abbiamo poi ricordata di nuovo nella lettera Ad Sinarum gentem: ‘Il potere di giurisdizione, che è conferito direttamente al Sommo Pontefice dal diritto divino stesso, proviene da questo stesso diritto anche per i vescovi, ma soltanto per mezzo del Successore di Pietro. A lui, non soltanto i fedeli cristiani, ma anche tutti i vescovi sono tenuti a sottomettersi e ad aderire con il vincolo dell’obbedienza e dell’unità.’ (Ad Sinarum gentem, 7 ottobre 1954)» (Ad Apostolorum Principis, 29 giugno 1958, AAS, t. L (1958), pp. 610–611). E lo ripete anche in diverse Allocuzioni: «”I pastori ricevono dal Papa immediatamente la loro giurisdizione e la loro missione”. Bisogna dunque attenersi a questa dottrina, proposta in modo ripetuto e fermo dal Magistero ordinario. Numerosi Padri e Dottori della Chiesa l’hanno ugualmente sostenuta, come sant’Ambrogio, san Leone Magno, Alberto Magno, san Bonaventura, Tommaso d’Aquino e Roberto Bellarmino. Sarebbe del tutto sconveniente che un’opinione contraria venisse approvata e proposta in questa costituzione conciliare, perché allora il Magistero solenne della Chiesa sarebbe in contraddizione con il suo Magistero ordinario».¹³
L’intervento di questo padre conciliare, che fa eco a quelli di molti altri, rappresenta già dal 1964 la smentita del falso postulato veicolato dal Saggio dell’abbé Bisig nel 1988. No, la consacrazione non crea alcuna «ordinazione essenziale», in chi la riceve, rispetto alla giurisdizione.
¹¹ Testo allegato alla conferenza tenutasi a Parigi il 6 aprile 2026.
¹³ Acta Synodalia del Concilio Vaticano II, vol. III, pars I, p. 697.
— 6 — La spiegazione dell’abbé Victor-Alain Berto
La spiegazione che abbiamo appena dato, con le distinzioni che essa reclama, si trova nella penna dell’abbé Raymond Dulac che abbiamo abbondantemente citato altrove, nonché dell’abbé Victor-Alain Berto.¹⁴
Le parole di quest’ultimo, che si trovano nel suo libro Pour la sainte Église romaine, pubblicato dalle Éditions du Cèdre nel 1976 (pagine 243–244), meritano di essere ancora richiamate qui: «Un vescovo consacrato nell’unità della Chiesa», scrive colui che fu il teologo privato di Mons. Lefebvre, «anche se attualmente non ha alcuna giurisdizione di pastore ordinario particolare, sia che sia consacrato come vescovo titolare, sia che sia stato rimosso dalla sua sede o sia stato deposto (per una causa diversa da un delitto), fa parte del corpo episcopale perché nulla in lui contraddice la “vocazione” dei sacerdoti del primo rango al governo del popolo cristiano».
L’eminente teologo intende così caratterizzare la situazione di un vescovo solo consacrato, soggetto del potere d’ordine e non rivestito del potere di giurisdizione. Vi è, certo, in lui, dice lui, come una “vocazione” al potere di governo. Ma l’abbé Berto si affretta ad aggiungere: «Questa parola “vocazione” la mettiamo tra virgolette, perché non ci soddisfa. La usiamo perché dice meno di “esigenza” e anche di “convenienza”, perché non è certamente né esigenza né convenienza che chiunque abbia ricevuto la consacrazione riceva una giurisdizione. O piuttosto, se vi è una convenienza e anche un’esigenza, essa è collettiva e non distributiva. L’insieme dei soggetti che hanno ricevuto la consacrazione o che hanno mandato apostolico di riceverla esige di costituire il corpo del governo della Chiesa sotto il Pontefice romano, sì; ma ciò non è vero di ciascuno dei soggetti consacrati. E d’altra parte una tale porzione del gregge può essere posta per un tempo più o meno lungo in circostanze particolari sotto il governo di un soggetto non consacrato, il quale appartiene per questo fatto, pur non essendo vescovo, al corpo episcopale».
E un po’ più avanti: «Si deve ammettere che l’appartenenza al corpo episcopale conferisce di diritto divino a coloro che ne sono membri, insieme con l’attitudine a reggere pastoralmente, sebbene non sovranamente, ciascuno ogni gregge particolare, singuli singulos greges (Vaticano I), un’attitudine a governare e insegnare collegialmente tutta la Chiesa — ma niente di più che un’attitudine a cui il Sommo Pontefice solo può dare modo di esercitarsi».
Questo il punto forte della spiegazione data dall’abbé Berto: se vi è una convenienza o una «vocazione» a che il vescovo consacrato governi una parte della Chiesa, questa «vocazione» o questa convenienza «è collettiva e non distributiva». In altri termini, se è vero che non si deve separare il potere episcopale d’ordine dal potere episcopale di giurisdizione nella Chiesa e in ogni vescovo, questi due poteri sono essenzialmente distinti e separabili nel loro soggetto, e possono essere separati in alcuni vescovi. Questa congiunzione è dunque necessaria se si intende rispetto all’episcopato in generale nella Chiesa; ma non lo è più se si intende rispetto a questo o a quel vescovo in particolare nella persona di chi riceve la consacrazione.
Nella linea del Saggio apparso nel 1988, lo studio firmato «Theologus» e pubblicato sulla pagina dell’11 aprile scorso del sito Claves dà una citazione molto parziale del testo dell’abbé Berto: «Di diritto divino», scrive questi, «i vescovi, anche dispersi, sono un corpo costituito nella Chiesa». Sì, è vero, ma nella misura esatta in cui sono tutti rivestiti in atto del potere di giurisdizione, in ragione della missione canonica ricevuta dal Papa. Al solo titolo della loro consacrazione episcopale, e in ragione del solo potere d’ordine, i vescovi costituiscono se si vuole «l’ordine episcopale», che è l’unione morale di tutti i vescovi che hanno ricevuto per la loro consacrazione il potere d’ordine. E questo «ordine episcopale» è una realtà ben diversa dal «corpo episcopale», che è l’unione morale di tutti i vescovi provvisti del potere di giurisdizione. L’abbé Berto dà la precisione: «L’insieme dei soggetti che hanno ricevuto la consacrazione o che hanno mandato apostolico di riceverla esige di costituire il corpo del governo della Chiesa sotto il pontefice romano, sì; ma ciò non è vero di ciascuno dei soggetti consacrati».
Tutti questi punti sono stati richiamati nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome,¹⁶ dove abbiamo fatto valere le spiegazioni dettagliate del cardinale Charles Journet e del cardinale Louis Billot. Rinviamo ad esso i lettori.
Insistiamo ancora per finire su quest’altro aspetto del discorso dell’abbé Berto. Questi rimane insoddisfatto della formulazione che è ben costretto ad impiegare per caratterizzare la situazione complessa dell’episcopato. Parla sì di una «vocazione» al governo che sarebbe per così dire inscritta nella consacrazione, ma mette questa parola tra virgolette, per indicare chiaramente che la usa per mancanza di meglio, perché, dice lui, «dice meno di “esigenza” e anche di “convenienza”, perché non è certamente né esigenza né convenienza che chiunque abbia ricevuto la consacrazione riceva una giurisdizione». Vi è certamente in ciò la smentita e la condanna esplicita del falso postulato ancora oggi mantenuto dalla Fraternità San Pietro e dal suo sito «Claves», sulla scia del Padre de Blignières e dell’abbé Bisig.
Se si afferma come fanno questi ultimi che «il vescovo, per la sua stessa consacrazione, è ordinato essenzialmente a governare la Chiesa, Corpo mistico di Cristo» e che «colui che è consacrato vescovo non può escludere tale potere senza mettere in pericolo la validità della consacrazione», ci si condanna a non poter giustificare l’iniziativa delle consacrazioni di Ecône. Ma si adotta anche un postulato falso, e ci si condanna anche ad adottare una definizione altrettanto falsa dell’episcopato cattolico.
Abbé Jean-Michel Gleize
¹⁴ Cfr. l’articolo «L’épiscopat autonome du Père de Blignières» nel numero di ottobre 2022 del Courrier de Rome e l’articolo «Munera et potestas: l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (2)» nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome.
¹⁶ Cfr. l’articolo «De la nature de l’épiscopat: l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (1)» nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome.
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