Il rocchetto è una veste ecclesiastica non liturgica, ma di distinzione giurisdizionale il cui uso è (de facto era) regolato con precisione.
«Si proibisce l’uso del rocchetto, eccettuati tuttavia coloro ai quali spetta di diritto; e oltre a ciò si stabilisce e si dichiara che a nessuno è lecito servire o assistere alla celebrazione della Messa o dei divini uffici con il rocchetto, né con la cotta avente maniche strette a somiglianza del rocchetto». Così la Sacra Congregazione dei Riti, in un decreto confermato da Urbano VIII e riportato nel Missale Romanum.
Ma chi sono coloro ai quali il rocchetto spetta di diritto?
Il Papa.
Il Sommo Pontefice porta sempre il rocchetto e lo porta scoperto dappertutto, essendo la sua giurisdizione ordinaria e universale, ricevuta direttamente da Cristo al momento della accettazione. Conscio del fatto che questa veste simboleggi tale verità di fede, nonché la grande responsabilità che ne discende, papa Urbano VII soleva dire: «Questa sottilissima mi pesa tanto quanto con parole non basta ad esprimere, Chi crederebbe che una cosa di tela tanto leggiera pesi tanto!».
I Cardinali.
I membri del Sacro Collegio portano il rocchetto scoperto dappertutto, fuorché nell’Urbe. Qui lo coprono con la mantelletta. Lo lasciavano scoperto unicamente durante la Sede Vacante per significare che, avendo cessato di vivere il Romano Pontefice, la suprema autorità della Chiesa si trovasse ora temporaneamente riposta nelle loro mani [1].
I Vescovi.
Tutti i Vescovi hanno l’uso del rocchetto, ma anticamente non tutti alla stessa maniera.
Anzitutto va notato che nei tempi andati l’eletto all’Episcopato, nel caso fosse presente in Curia Romana, dopo il Concistoro riceveva il rocchetto dal Papa, il quale glielo imponeva «come segno di potere del quale gl’investe» (Moroni). Questo significava la verità di fede secondo cui il potere di giurisdizione (espresso dal rocchetto) viene ai Vescovi non dalla consacrazione episcopale, ma dal Romano Pontefice.
Inoltre fino al 1969 le norme cerimoniali prevedevano che i Vescovi residenziali portassero il rocchetto scoperto solo nell’ambito della propria giurisdizione (circoscritta), dovendolo coprire con la mantelletta una volta usciti dalla propria diocesi. Segno che non vi era nemmeno la percezione di un Collegio episcopale composto da pari e con la funzione di soggetto del potere supremo nella Chiesa universale, quale quello di cui parla Lumen gentium [2].
Il rocchetto è concesso anche ai prelati minori e ai canonici regolari e secolari.
Bibliografia: G. MORONI, s.v. Rocchetto, in Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LVIII, Venezia, Tipografia Emiliana, 1852, pp. 70-78.
- Gli antichi riti funebri per la morte del Romano Pontefice ↩︎
- “Episcopato e collegialità“, “La Chiesa, il Papa e i Vescovi: nuova e antica dottrina a confronto” ↩︎


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