Nel quadro del dibattito seguito alle «scomuniche» per le consacrazioni del 1° luglio in Svizzera pubblichiamo questo intervento inviatoci dall’avvocato (e amico) Guido Ferro Canale. Quanto a noi di RS, teniamo per totalmente nulle e invalide le «sanzioni» e per inesistente lo «scisma»: non produrremo dunque nessuna richiesta di chiarimento per le nostre posizioni, né eventuali ricorsi individuali, presso soggetti che sono la causa stessa della devastazione subita dalla Chiesa. Quanto al discorso generale rimandiamo al dossier sul tema.


Un recente articolo di SettimanaNews è tornato sul tema delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio compiute dalla “Fraternità S. Pio X” e, per quanto di interesse, sembra negare che l’iniziativa sospenda l’obbligo di osservare la pena, come se ciò non valesse nel caso in cui sia impugnata la dichiarazione di una scomunica latae sententiae.

Facciamo un passo indietro. Normalmente, anche in diritto canonico, le sanzioni debbono essere determinate e inflitte all’esito di un processo: sono le cc.dd. pene ferendae sententiae (genitivo di qualità: “tali che la sentenza deve essere pronunciata”). Finché manca la sentenza, o il decreto amministrativo, la pena non esiste. Per i delitti più gravi, però, e per quelli che spesso restano occculti e non si potrebbero dimostrare facilmente in un processo, la Chiesa latina prevede sanzioni latae sententiae, “come se la sentenza fosse già stata pronunciata”: dal momento stesso in cui il reo commette il delitto, è già tenuto agli obblighi e divieti che corrispondono alla pena, purché sappia che quella condotta è punita con la tale sanzione latae sententiae.[1] In altre parole: prima ancora di qualunque intervento dell’autorità ecclesiastica, è la legge stessa a vincolare direttamente il reo;[2] egli, nel caso della scomunica, è immediatamente tenuto a non ricevere i Sacramenti e non celebrarli, a non porre in essere atti della potestà di governo etc. (cfr. can. 1331 §1), anche se nessuno è tenuto ad impedirgli di farlo, dato che il fatto potrebbe essere del tutto ignoto (cfr. can. 1331 §2). Per lo stesso motivo, la legge sospende l’obbligo di osservare una pena del genere quando il reo altrimenti rischierebbe di dare scandalo o di incorrere in perdota della buona reputazione (can. 1352).[3] L’intera questione, fino a che l’autorità non intervenga concretamente sul suo caso, è lasciata alla sua coscienza.

In ragione delle loro differenze, si dice che le pene latae sententiae sono “contratte” dall’interessato, come una malattia, e “dichiarate” dall’autorità, che si limita ad accertare che sono state contratte mentre le ferendae sententiae vengono da essa “inflitte”. A questo punto possiamo capire subitoil can. 1353: “L’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo”. Sospensivo di cosa? Dell’obbligo di osservare la pena, come accertato o costituito da tali provvedimenti. In altri termini: perfino se l’impugnativa fosse strumentale e dilatoria, fino alla decisione finale il reo non sarebbe comunque tenuto ad osservare la pena, anche se l’autorità potrebbe intervenire in altri modi a tutela del bene pubblico (cfr. can. 1722).

Tutto questo sembra molto lineare, una volta che sia chiaro il concetto di base cioè la differenza tra pene latae e ferendae sententiae. Ma l’articolo mostra una notevole incomprensione di tale concetto. Si legge infatti: “Come il Dicastero ha spiegato, la grave pena canonica riguarda anzitutto i quattro ordinati e i due vescovi ordinandi (i preti Pascal Schreiber, Michaele Goldade, Michel Poinsinet de Sivry, Marc Hanappier e i vescovi mons. Alfonso de Galarreta e mons. Bernard Fellay) ma anche tutti i sacri ministri della comunità e tutti i laici «che aderiscono formalmente alla Fraternità».”. Sì, ma non nello stesso modo: a carico dei sei Vescovi è stata dichiarata la scomunica latae sententiae,[4] per tutti gli altri c’è un monito a non aderire formalmente – cioè in maniera consapevole e volontaria – allo “scisma lefebvriano”, perchè aderire ad uno scisma significa dioventare scismatici e commettere il delitto di scisma, esattamente come diventa eretico chi aderisce ad un’eresia; ma, posto che qualcuno abbia prestato o presti una tale adesione, costui contrae sì la scomunica, però questa non è dichiarata, perché manca un provvedimento dell’autorità ecclesiastica che dica “Tizio ha aderito formalmente”. Quindi, il ricorso va a vantaggio dei sei Vescovi o di quelli tra loro che lo hanno presentato;[5] per tutti gli “aderenti formali” potrà magari produrre un vantaggio indiretto in caso di accoglimento, ma non sospende il loro obbligo di osservare la pena, perché il can. 1353 si applica solo quando essa è (infflitta o) dichiarata.

Proseguendo a fraintendere, l’articolo richiama il contributo di un canonista francese, purtroppo disponibile in Rete solo a pagamento, e nota che la formulazione del comunicato stampa con cui la Fraternità ha annunciato il ricorso “fa pensare a una sospensiva della scomunica. Così non è, perché la pena è legata all’atto (la consacrazione senza il consenso papale) e non al decreto. La scomunica è determinata automaticamente dal gesto dell’ordinazione illecita e una sospensiva del decreto non la elimina. Così si è espresso il canonista Pierre Chaffard-Luçon, distinguendo il decreto dalla pena: «Dichiarando la pena della scomunica latae sententiae, il decreto del 2 luglio 2026 gli ha conferito una forma di certezza giuridica. Ora, a decreto sospeso, è in questione lo stesso decreto. Tuttavia, il ricorso non costituisce la rimozione dell’atto compiuto dalla Fraternità, e cioè le ordinazioni episcopali, senza mandato pontificio: nessuno può negare che esse siano avvenute e la Fraternità si è ben occupata di rendere pubblica tale liturgia». Il ricorso sospende quindi la certezza giuridica del decreto, ma non la realtà dei fatti a cui è legata la scomunica. Si sospende il decreto, ma non la pena che è legata al fatto.”.

Le cose stanno esattamente al contrario.

Il decreto, dal punto di vista logico e giuridico, consta di tre parti: 1) accerta in fatto che sono avvenute consacrazioni episcopali senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa; 2) afferma in diritto che tale azione costituisce delitto sia ai sensi del can. 1389 sia ai sensi del can. 1364, trattandosi di atto scismatico; 3) dichiara le conseguenti scomuniche latae sententiae. Senza dubbio, nessuno pensa di mettere in discussione il punto 1): è pacifico che quattro Vescovi siano stati consacrati, che non vi fosse il mandato apostolico e che il Papa avesse chiesto esplicitamente di non procedere a tali consacrazioni. Resta da vedere se sia corretto parlare di scisma, se l’obbligo di avere un previo mandato apostolico valesse malgrado le peculiarità del caso e se non sussista almeno un’attenuante: sono i punti sempre sollevati dalla Fraternità e verosimilmente al centro dell’iniziativa assunta.[6] E in questo senso non è esatto dire che la pena è legata al fatto: è legata alla valutazione legale di responsabilità piena per quel fatto. Appunto per tale ragione, anche se i fatti in sé sono pacifici, la legge sospende – non il decreto tout court, ma – quel suo specifico effetto che è l’obbligo di osservare la pena. Finché non sia annullato, il decreto continua a fare testo per la generalità dei soggetti terzi, sia quanto all’accertamento dei fatti sia quanto alle valutazioni in diritto;[7] anche il monito ad evitare l’adesione formale resta valido ed efficace; i Vescovi che, colti da improvviso e ahinoi insolito zelo per la repressione dei delicta contra Fidem, sospettassero qualcuno di tale nefaria adesione avrebbero il dovere di indagare e finanche processare; l’unica cosa che resta sospesa è proprio l’obbligo di osservare la pena. E tanto mi premeva ribadire.

Genova, li 24 luglio 2026

Avv. Guido Ferro Canale


[1]L’ignoranza della pena, infatti, è una circostanza attenuante e, ai sensi dell’art. 1324 §3, se il delitto è commesso in presenza di almeno un’attenuante, il reo non contrae la censura latae sententiae, anche se può essere punito ferendae sententiae.

[2]Al tempo della crisi giansenista, si è reso necessario difendere la legittimità di questo tipo di sanzioni: cfr. Pio VI, Cost. Auctorem fidei, 28 agosto 1794, prop. 47, DH 2647.

[3]La pena, però, deve essere osservata nonostante il pericolo di danno per la reputazione (o di scandalo, che però sembra più difficile a verificarsi in quest’ipotesi)  quando sia “notoria”. In realtà, a rigore sono notori i fatti e i delitti: ai sensi del can. 2197 CIC 1917, che continua a fare testo per le definizioni di concetti che il nuovo Codice non ha inteso cambiare, un delitto è notorio quando i fatti sono di pubblico dominio e non c’è proprio modo di giustificarli. Nel nostro caso, la prima condizione è senz’altro soddisfatta, ma sulla seconda si può discutere, quindi in pratica la sospensione ex can. 1352 opera, perché in dubio pro reo. Quindi, i chierici della Fraternità e chiunque altro militi pubblicamente nelle sue fila, a meno che non sopraggiunga una declaratoria individuale della scomunica, anche dal punto di vista romano possono andare a Messa perfino se avessero effettivamente contratta la pena latae sententiae.

[4]Anzi, per tutti tranne Mons. Fellay le scomuniche sono due, una per consacrazione senza mandato pontificio, l’altra per scisma.

[5]Il comunicato attribuisce il ricorso alla Fraternità come tale, il che a rigore, per quanto osservo nel testo non sarebbe giuridicamente appropriato.

[6]Potrebbero esserci anche questioni di procedura; comunque il can. 1353 opera per il solo fatto che un ricorso sia stato proposto, indipendentemente dai motivi e dalla loro stessa astratta idoneità a fondare un esito favorevole.

[7]Esiste, come suol dirsi, una generale presunzione di legittimità degli atti amministrativi: la pendenza di un ricorso attesta solo che qualcuno contesta le valutazioni ivi compiute, ma nulla dice su chi abbia ragione, e i soggetti estranei alla procedura sono tenuti a presumere che abbia ragione l’autorità. Naturalmente, se per ipotesi qualcuno venisse scomunicato per adesione formale, non solo potrebbe proporre ricorso e contestare a sua volta l’esistenza stessa dello scisma, ma dovrebbe anche beneficiare di una riapertura del caso se, in seguito, si accertasse in altra sede che lo scisma in questione non esiste.


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