Nostra traduzione del testo Les mariages de la Tradition sont-ils valides – éd. Clovis – collezione L’Anneau de la Foi, 1999 (ripreso da La Porte Latine): questo documento è apparso quasi trent’anni fa ma gli argomenti avanzati restano altrettanto validi.
Come sempre, per comprendere in profondità e senza scoraggiamenti la crisi ecclesiale e sociale in corso, rimandiamo a: Parole chiare sulla Chiesa, Golpe nella Chiesa, Buona filosofia e contro–storia filosofica. Dall’antichità pagana ad oggi, La rivoluzione guardata negli occhi. Un libro che spiega il passato e racconta il futuro, Magistero Politico – Insegnamenti papali sulla politica per l’instaurazione di un ordine cristiano, L’illusione liberale.
di don Grégoire Célier
Nella persecuzione che i cattolici fedeli alla Tradizione subiscono da parte delle autorità ecclesiastiche “conciliari” (per riprendere la terminologia del defunto cardinale Benelli), la discussione sul merito non è stata quasi mai (se non mai) accettata dalle suddette autorità.
Invece di acconsentire a un confronto sul piano della fede (e dunque della teologia) come fondamento della Chiesa (Senza la fede è impossibile piacere a Dio, dice san Paolo), queste autorità si rifugiano sul piano della pratica regolamentare (e dunque del diritto canonico), che tuttavia non è che una conseguenza più o meno lontana dell’ortodossia della fede. Nel Vangelo, fino a prova contraria, Gesù riconduce senza posa il dibattito ai principi fondamentali della fede nel Padre e dell’amore di Dio e del prossimo, mentre sono i Farisei a rifugiarsi in divieti legalistici e scomuniche.
Anche sul piano esclusivamente canonico, se non addirittura talmudico, che hanno scelto, le autorità conciliari non cercano veramente di illuminare le anime e di farle vivere più profondamente della grazia divina. Ma, utilizzando con abilità le risorse della psicosociologia, della pubblicità e della propaganda, queste autorità cercano di impressionare, di destabilizzare, di creare paura e disagio, in modo da rompere l’unità dei cattolici fedeli alla Tradizione, o quanto meno di suscitare un’inquietudine diffusa e paralizzante nelle loro file. Ritroviamo qui procedimenti molto efficaci, elaborati da grandi strateghi e teorici della sovversione, in particolare politica.
È il caso, ad esempio, di un articolo di Mons. Jean Passicos apparso su La Croix dell’11 dicembre 1997. In questo breve testo, il professore di diritto canonico martella per undici volte la parola “scisma” e per sei volte la parola “scomunica”, cercando così di creare una vera e propria psicosi nei suoi lettori. La parola “fede” non è pronunciata neppure una volta (né tantomeno la parola “Vangelo”), mentre le parole “verità” e “carità” sono citate solo alla fine, per cercare di concludere in modo “positivo”, dopo aver letteralmente sommerso i cattolici fedeli alla Tradizione di tutte le condanne possibili e immaginabili.
Gli argomenti contro la Tradizione
Tre argomenti principali vengono avanzati in questa “tecnica dell’intimidazione”: la disobbedienza o lo scisma (rispetto al Papa), la scomunica (rispetto alla Chiesa), l’invalidità (rispetto ai sacramenti). Lasciando oggi da parte i primi due, vorremmo tornare sulla nozione di invalidità sacramentale.
Sappiamo che i cinque sacramenti di battesimo, cresima, Eucaristia, ordine ed estrema unzione sono validi, purché vi siano la materia, la forma, il ministro e l’intenzione di fare ciò che vuole la Chiesa. E ciò, indipendentemente dalla santità del ministro, dalla sua giurisdizione, dalle pene canoniche (scomunica, ecc.) che gravano su di lui.
Al contrario, le autorità ecclesiastiche hanno proclamato a più riprese che la confessione e il matrimonio richiedono una giurisdizione speciale, conferita dal vescovo diocesano. Poiché i sacerdoti fedeli alla Tradizione non hanno questa giurisdizione, le assoluzioni che essi danno, i matrimoni che essi benedicono, sarebbero in realtà nulli e privi di effetto.
Per non allungare eccessivamente questo piccolo studio, ci limiteremo al matrimonio, lasciando da parte la confessione. Quest’ultima si basa su principi paralleli e si risolve in modo simile.
La questione della validità del matrimonio
La questione del matrimonio è d’altronde, per quanto riguarda i fedeli, più cruciale di quella della confessione, per tre ragioni. In primo luogo, mentre è spesso problematico trovare, al di fuori della Tradizione, un sacerdote che confessi seriamente e regolarmente, vediamo ogni giorno celebrarsi matrimoni nelle chiese conciliari. In secondo luogo, mentre la confessione tocca soltanto la coscienza del solo penitente, il matrimonio coinvolge i due coniugi e le loro due famiglie, le cui convinzioni religiose sono spesso diverse, se non contraddittorie. In terzo luogo, mentre la confessione può, se necessario, essere reiterata, il matrimonio è uno stato stabile la cui validità deve essere certa una volta per tutte, per la pace di coscienza degli sposi e la legittimità dei figli.
Per questo ci sembra utile riprendere sistematicamente la questione della validità dei matrimoni nella Tradizione, al fine di illuminare le menti e rassicurare a buon diritto le coscienze.
La crisi nella Chiesa
Quando la situazione nella Chiesa è normale, si seguono normalmente le regole normali. Ma quando le circostanze diventano eccezionali, si può essere indotti, su certi punti, a seguire regole eccezionali, al fine di trovare la soluzione giusta e cattolica a eventi inusuali.
Siamo oggi in uno stato normale della Chiesa o in una situazione eccezionale? Lo stato di fatto che deriva dagli insegnamenti del concilio Vaticano II, dalla riforma liturgica e dalla sorprendente mutazione della Chiesa negli ultimi trent’anni è ordinario o straordinario? In altre parole (trattandosi precisamente del matrimonio), un cattolico consapevole dell’attuale crisi della Chiesa deve sposarsi nella parrocchia più vicina senza porsi domande, oppure ha il diritto di ricorrere a regole straordinarie?
Per coloro che ritengono che tutto vada bene nella Chiesa, che questa, rigenerata dal concilio Vaticano II, se la passi piuttosto meglio che sotto Pio XII, non c’è alcun imprevisto: basta assistere alla messa e sposarsi nelle chiese attuali, senza porsi domande superflue.
Ma per chi constata l’immensa crisi che scuote la Chiesa da trent’anni: crisi della fede, crisi del catechismo, crisi della liturgia, crisi del sacerdozio, crisi delle vocazioni, crisi della pratica religiosa, ecc.; per chi rifiuta una liturgia protestantizzata, una libertà religiosa dal sapore massonico, un ecumenismo ossessivo, una scomparsa collegiale dell’autorità; per chi vuole restare attaccato alla messa tradizionale, alla Scrittura secondo il suo testo e la sua interpretazione tradizionali, al catechismo tradizionale, è chiaro che ci troviamo in un caso totalmente imprevisto dal legislatore: una rivoluzione in tiara e in piviale, l’autodemolizione della Chiesa da parte di coloro che dovrebbero esserne i primi difensori, l’introduzione volontaria dei fumi di Satana nella barca di Pietro.
È evidente, per chi ha questa visione corretta della situazione, che la semplice applicazione del diritto classico non può più bastare per santificarsi normalmente nella Chiesa. E, in questo caso straordinario, il fedele cattolico sa che deve cercare, nel diritto canonico stesso, una regola di condotta che gli permetta di vivere la sua vita cristiana e di santificarsi, senza lasciare la Chiesa né lasciarsi trascinare dagli errori diffusi anche dalla gerarchia.
È in questo spirito che esamineremo con cura il diritto dei cattolici fedeli alla Tradizione di sposarsi nella Tradizione in modo realmente valido rispetto al diritto canonico più rigoroso.
La forma canonica
I ministri del sacramento del matrimonio sono gli stessi sposi. “Nel sacramento del matrimonio, diceva papa Pio XII ai giovani sposi il 5 marzo 1941, qual è lo strumento di Dio che ha prodotto la grazia nelle vostre anime? È forse il sacerdote che vi ha benedetti e uniti in matrimonio? No. È vero che, salvo determinati casi eccezionali, la Chiesa prescrive agli sposi, affinché il loro vincolo e i loro reciproci impegni siano validi e procurino loro la grazia, di scambiarli in presenza del sacerdote; ma il sacerdote non è che un testimone qualificato, il rappresentante della Chiesa, e si limita a presiedere alle cerimonie religiose che accompagnano il contratto matrimoniale. Siete voi stessi che, in presenza del sacerdote, siete stati costituiti da Dio ministri del sacramento del matrimonio; è di voi che Egli si è servito per stabilire la vostra indissolubile unione e riversare nelle vostre anime le grazie che vi renderanno costantemente fedeli ai vostri nuovi doveri.”
Fino al XVI secolo, ogni scambio di consenso valido tra due battezzati produceva automaticamente un matrimonio sacramentale, anche fuori dalla chiesa e senza cerimonia. Tuttavia, questi “matrimoni clandestini” (ma validi) recavano danno al buon ordine della Chiesa. Questa, usando del suo potere supremo in materia di sacramento (restando salva la loro sostanza), stabilì al concilio di Trento (decreto Tametsi) che, nella Chiesa latina, il matrimonio non sarebbe più stato valido, salve le eccezioni previste dal diritto, se non alla presenza del parroco o di un suo delegato (si chiama il parroco “testimone canonico” e il matrimonio celebrato davanti a lui “forma canonica”). Questo decreto non ebbe peraltro forza di legge in numerosi paesi, in particolare nei paesi protestanti d’Europa e nella maggior parte degli altri continenti [1].
Bisognò attendere il 1908 e il decreto Ne temere (ripreso dal Codice di diritto canonico del 1917) perché la “forma canonica”, con la presenza attiva del sacerdote, diventasse obbligatoria in tutta la Chiesa latina [2]. Al contrario, il nuovo Codice di diritto canonico, pubblicato nel 1983, ha ampliato in modo considerevole le eccezioni a tale obbligo della “forma canonica”, in particolare per quanto riguarda coloro che hanno lasciato la Chiesa con un atto formale.
Da tutto ciò emergono due punti fondamentali:
I ministri del sacramento del matrimonio essendo gli stessi sposi, la presenza del sacerdote non è affatto richiesta per la sua validità (presa in sé); e, di fatto, moltissimi matrimoni validi si sono realizzati senza sacerdote in passato, e altri matrimoni senza sacerdote si concludono validamente ancora oggi.
Sono ragioni puramente disciplinari, positive e di pubblicità per un atto così importante, che hanno indotto la Chiesa a prescrivere, come regola generale, la presenza del parroco o di un suo delegato, e ciò abbastanza recentemente, ed esclusivamente per la Chiesa latina.
La forma speciale, secondo il canone 1098
In queste condizioni, non stupisce constatare che la Chiesa ha previsto esplicitamente, con il canone 1098 del Codice di diritto canonico del 1917 (canone 1116 del Codice di diritto canonico del 1983), di dispensare i fidanzati, in certi casi, dalla “forma canonica”.
Ecco questo canone: “Se non è possibile avere o raggiungere senza grave incomodo il parroco, o l’ordinario, o il sacerdote delegato, che dovrebbero assistere al matrimonio secondo la norma dei canoni 1095-1096: 1° in caso di pericolo di morte, il matrimonio contratto davanti ai soli testimoni è valido e lecito: e anche al di fuori di tale caso, purché con ogni prudenza sia da prevedersi che tale situazione durerà un mese; 2° in entrambi i casi, se un altro sacerdote potesse essere presente, dovrebbe essere chiamato e assisterebbe, insieme ai testimoni, al matrimonio, restando comunque il matrimonio valido davanti ai soli testimoni.”
È il secondo caso che ci interessa. Lo si può riassumere nel modo seguente: se non si può ricorrere senza grave incomodo al parroco o a un sacerdote munito dei poteri, e se si prevede ragionevolmente che questa situazione durerà un mese, il matrimonio è allora valido davanti a soli due testimoni. Ma se un altro sacerdote (non munito dei poteri) è disponibile, occorrerà rivolgersi a lui ed egli dovrà assistere al matrimonio insieme agli altri due testimoni.
Si noterà che questo canone è molto ampio con i termini “grave incomodo”. Può trattarsi di un grave incomodo fisico: ad esempio, difficoltà a spostarsi su una lunga distanza in paese di missione per raggiungere il missionario; o psicologico: ad esempio, grave timore del sacerdote per analfabeti straordinariamente incolti e timidi; o morale: ad esempio, rischio di far individuare il sacerdote in tempo di persecuzione; o di altro genere.
Ora, nelle condizioni attuali della Chiesa, risultanti da una grave situazione di crisi, i fidanzati non possono ricorrere a un sacerdote munito dei poteri senza un grave incomodo, non di ordine fisico, psicologico o morale, ma di ordine propriamente religioso.
Il grave incomodo
Questo grave incomodo ha principalmente tre origini: la nuova messa, il lassismo morale dei sacerdoti e i loro errori dottrinali.
La nuova messa
Come scrivevano nel 1969 a papa Paolo VI i cardinali Ottaviani e Bacci, nella lettera che accompagnava il Breve esame critico del nuovo Ordo missae, la nuova messa “si allontana in modo impressionante, nell’insieme come nel dettaglio, dalla teologia cattolica della santa messa, quale è stata formulata al concilio di Trento”.
Questa nuova messa colpisce il “mistero della fede” nella sua integrità; conduce al relativismo, poi alla perdita della fede, per la sua profonda ambiguità e l’insieme degli indebolimenti dell’espressione della fede che essa comporta; ha provocato una profonda desacralizzazione e ha reso “volgare” la santa liturgia.
Inoltre, è impossibile trovare in una parrocchia la nuova messa celebrata secondo le sue rubriche originarie: non sono più che fantasie personali, spesso totalmente profane, se non addirittura sacrileghe.
È dunque inconcepibile, per cattolici illuminati sulla questione e consapevoli delle realtà sacre coinvolte in questa disastrosa riforma della liturgia, accettare per il proprio matrimonio la nuova messa.
Così, la questione liturgica costituisce già da sola un grave incomodo a ricorrere a un sacerdote munito dei poteri. Essa giustifica dunque il ricorso, per i fidanzati legati alla Tradizione, al canone 1098.
Il lassismo morale: inversione dei fini
Prima di potersi sposare, secondo le norme attuali della “pastorale” conciliare, i fidanzati dovranno obbligatoriamente partecipare a “sessioni”, assistere a “incontri”, recarsi a “sedute di catechesi”.
Ora, è certo che, a proposito della morale coniugale, regna oggi nella Chiesa conciliare, tanto ufficialmente quanto ufficiosamente, un lassismo morale estremamente pericoloso al quale non è lecito esporsi con leggerezza.
Secondo la teologia tradizionale, “il fine primario del matrimonio è la procreazione e l’educazione dei figli; il fine secondario è l’aiuto reciproco e il rimedio alla concupiscenza”. È ciò che ricordava il Codice di diritto canonico del 1917, di cui abbiamo appena citato il canone 1013.
Ma il nuovo Codice di diritto canonico del 1983, con il suo canone 1055, dichiara: “L’alleanza matrimoniale, con la quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunità di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli…” Si constata dunque, in questo canone, e in seguito al concilio Vaticano II, un’inversione dell’ordine dei fini del matrimonio.
Ora, papa Pio XII ha dichiarato nel modo più solenne, nella sua allocuzione del 29 ottobre 1951 alle ostetriche cattoliche, che l’ordine dei fini del matrimonio era direttamente fondato sulla volontà di Dio e ratificato dal magistero costante della Chiesa.
Ecco le sue parole molto chiare: “La verità è che il matrimonio, come istituzione naturale, in virtù della volontà del Creatore, ha per fine primario e intimo non il perfezionamento personale degli sposi, ma la procreazione e l’educazione della nuova vita. Gli altri fini, pur essendo ugualmente voluti dalla natura, non si trovano allo stesso grado del primo, e ancor meno gli sono superiori, ma gli sono essenzialmente subordinati. (…) Precisamente, per troncare tutte le incertezze e le deviazioni che minacciano di diffondere errori riguardo alla gerarchia dei fini del matrimonio e ai loro rapporti reciproci, noi stessi abbiamo redatto, alcuni anni fa (10 marzo 1944), una dichiarazione sull’ordine di questi fini, indicando ciò che rivela la struttura interna della disposizione naturale, ciò che è il patrimonio della tradizione cristiana, ciò che i sommi pontefici hanno insegnato a più riprese, ciò che in seguito è stato nelle forme richieste fissato dal Codice di diritto canonico. Inoltre, poco dopo, per correggere le opinioni contrarie, la Santa Sede, in un decreto pubblico, ha dichiarato che non si può ammettere il pensiero di parecchi autori recenti che negano che il fine primario del matrimonio sia la procreazione e l’educazione del figlio o che insegnano che i fini secondari non sono essenzialmente subordinati al fine primario, ma gli sono equivalenti e ne sono indipendenti.”
Vi è dunque, in questa nuova teologia morale del matrimonio, una grave alterazione del vero insegnamento della Chiesa. E il sacerdote conciliare che pretenderà di “formare” i fidanzati insegnerà loro questi errori, con il rischio evidente, anche se essi sono più o meno premuniti, di turbarli o addirittura di ingannarli.
Il lassismo morale: i “metodi naturali”
Allo stesso modo, la teologia conciliare ufficiale, messa in atto in particolare con insistenza da papa Giovanni Paolo II, promuove, sotto il nome ingannevole di una “paternità responsabile”, un uso sistematico dei “metodi naturali” di regolazione delle nascite, in un senso che si pone in netto contrasto con le direttive molto chiare di Papa Pio XII nello stesso discorso del 29 ottobre 1951.
Il Pastore angelico chiedeva esplicitamente, per un uso lecito e morale di questi metodi, “seri motivi, come quelli che si hanno non di rado nella cosiddetta «indicazione» medica, eugenica, economica e sociale. Da ciò consegue che l’osservanza dei tempi infecondi può essere lecita sotto l’aspetto morale; e nelle condizioni menzionate è realmente tale. Se però non vi sono, secondo un giudizio ragionevole ed equo, simili gravi ragioni personali o derivanti dalle circostanze esteriori, la volontà di evitare abitualmente la fecondità della loro unione, pur continuando a soddisfare pienamente la loro sensualità, non può derivare che da un falso apprezzamento della vita e da motivi estranei alle rette norme etiche”.
Di nuovo, troviamo nella nuova teologia relativa ai “metodi naturali” un grave allontanamento dalla morale cattolica, il cui insegnamento non può che mettere in pericolo prossimo la moralità dei fidanzati.
Questo è l’insegnamento ufficiale della Chiesa conciliare, quello del Papa, della Curia romana, dei vescovi e dei sacerdoti che aderiscono agli insegnamenti morali romani.
Il lassismo morale ufficioso ma reale
Ma tutti sanno che la morale coniugale realmente e comunemente insegnata è ben più ampia ancora: incoraggiamento alla contraccezione artificiale, accettazione tranquilla del “matrimonio a prova” (o addirittura stupore e scandalo del sacerdote quando i fidanzati gli affermano di mantenere la castità), nuovo matrimonio più o meno pubblico dei divorziati, negazione della gravità dei peccati di impurità, rifiuto dell’obbligo dell’educazione cristiana dei figli, ecc. Il male minore essendo che il sacerdote rinvii tutta la morale coniugale alla coscienza dei coniugi presentata come giudice sovrano delle difficoltà della “coppia”. Vi è qui, per i fidanzati, un pericolo morale grave e immediato, che essi hanno il dovere pressante di evitare. Nel migliore dei casi, se sono essi stessi molto ben formati e non temono di essere ingannati da questo genere di insegnamento, vi è per loro una fonte di scandalo e un carattere moralmente molto penoso nel subire questi discorsi fallaci e scabrosi.
Così, il lassismo morale, tanto ufficiale quanto ufficioso, costituisce già da solo un grave incomodo a ricorrere a un sacerdote munito dei poteri.
Gli errori dottrinali
Ricorrere a un sacerdote munito dei poteri, dunque conciliare (se non, come molti, decisamente modernista), significa ancora sottomettersi, di buon grado o con la forza, a errori dottrinali estremamente gravi contro i quali è diretto tutto il combattimento della Tradizione cattolica. Significa rischiare, in modo prossimo e immediato, di ingerire discorsi in favore dell’ecumenismo, della libertà religiosa, della tolleranza, errori su Dio, su Nostro Signore Gesù Cristo, sulla messa, sull’inferno, sul peccato, sciocchezze sulla politica e sulla storia, ecc.
I fidanzati subiranno tutto ciò durante l’interrogatorio canonico, durante queste sedute obbligatorie di “formazione”, durante la cerimonia del matrimonio. Lo subiranno tanto più quanto sarà stato “individuato” che sono legati alla Tradizione della Chiesa. Anche se si tratta di sacerdoti “non troppo male” (e salvo rare eccezioni), i fidanzati sono esposti a subire questo genere di lavaggio del cervello, tanto il clero attuale, dopo trent’anni di “conciliarismo”, è impregnato di errori che diffonde intorno a sé senza nemmeno accorgersene. Che dire quando si tratta del parroco medio, il cui aggiornamento teologico avviene tramite La Croix e la televisione, se non addirittura Golias e Libération!
Così, gli errori dottrinali, tanto ufficiali quanto ufficiosi, costituiscono già da soli un grave incomodo a ricorrere a un sacerdote munito dei poteri.
Arguzie?
Ma se ciascuno di questi motivi (nuova messa; lassismo morale; errori dottrinali) costituisce già da solo un grave incomodo a ricorrere a un sacerdote munito dei poteri, tale da autorizzare il ricorso al canone 1098, che dire quando i tre motivi si sommano (il che è la norma in una parrocchia conciliare: insegnamento dottrinale e morale erroneo, liturgia cattiva)? Diventa allora ancora più evidente che i fidanzati possono ricorrere in tutta sicurezza di coscienza al canone 1098.
Al ragionamento che abbiamo appena svolto, si può, a quanto pare, opporre la seguente obiezione: “I sacramenti sono cose molto serie; tra essi, il matrimonio lo è particolarmente, perché coinvolge gli sposi, le loro famiglie e i loro futuri figli; non ci si può dunque, specialmente per quanto riguarda la sua validità, appoggiare su arguzie tratte da un vago canone; occorre, al contrario, fare in modo che la forma canonica sia rispettata, anche a costo dei più grandi sforzi”.
Questa obiezione è (apparentemente) impressionante, perché mescola abilmente il vero e il falso. Cerchiamo di dipanare la matassa, per vederci un po’ più chiaro.
Innanzitutto, è esatto che la preoccupazione per la validità del matrimonio è fondamentale: un matrimonio non valido pone i falsi sposi in stato (oggettivo) di peccato grave, e può rendere i figli illegittimi; è dunque vero che non ci si può “permettere di scherzare” a proposito della validità di questo sacramento.
Al contrario, è assolutamente falso che il canone 1098 sia un “vago canone”, sottinteso una sorta di invenzione, una chimera o, come dice l’obiezione, un’arguzia. Al contrario, questo canone disciplina situazioni in fin dei conti abbastanza frequenti: ad esempio, nei paesi di missione dove il sacerdote passa solo una o due volte all’anno, i cristiani si sposano nel frattempo grazie a questo canone; nei paesi occupati dai comunisti e dove il ricorso al sacerdote è pericoloso, esso è comunemente utilizzato; in situazioni di disordine sociale come le guerre, esso permette spesso di regolarizzare situazioni, ecc.
Ciò che ci inganna è l’aspetto molto legalistico e burocratico della nostra società: ci sembra dunque che un matrimonio davanti ai soli testimoni non sia un “vero” matrimonio. Ma, come abbiamo detto, il matrimonio è un sacramento di cui gli sposi sono i ministri: esso non ha, in sé, bisogno di alcuna formalità diversa dall’accordo delle volontà manifestato esteriormente. Allo stesso modo, i sacramenti della penitenza, della comunione e dell’estrema unzione si svolgono ordinariamente in modo pubblico e in un quadro liturgico determinato (confessionale, mensa di comunione, cotta, stola, ecc.). Ma ragioni particolari possono fare (e fanno abbastanza spesso) sì che vengano amministrati in segreto: senza evocare nemmeno la persecuzione, nei nostri paesi, quando la famiglia si oppone assolutamente al desiderio di un moribondo, un sacerdote può venire, in borghese se necessario, a dare segretamente gli ultimi sacramenti.
È assolutamente chiaro agli occhi di Dio, agli occhi della Chiesa e agli occhi degli uomini (purché questi ultimi conoscano il diritto canonico e la realtà della situazione) che un matrimonio celebrato secondo le norme del canone 1098 è totalmente, realmente e definitivamente valido.
Forma canonica senza inconvenienti?
Vi è tuttavia un elemento da considerare nell’obiezione: l’applicazione del canone 1098 è valida nel caso che ci occupa?
Questo canone permette un matrimonio valido davanti a due testimoni quando un “grave incomodo” impedisce di seguire la forma canonica. Abbiamo mostrato che la nuova messa, il lassismo morale e gli errori dottrinali costituiscono, presi separatamente e ancor più riuniti insieme, questo grave incomodo. Tuttavia, occorre ancora esaminare a contrario se non sarebbe molto facile ottenere la forma canonica, ma senza nuova messa, senza lassismo e senza errore.
Supponiamo, infatti, che nella parrocchia da cui dipendiamo regnino la nuova messa, il lassismo e gli errori: sembra che possiamo beneficiare del canone 1098. Ma se, in un’altra parrocchia della stessa città, situata a uno o due chilometri, possiamo avere la forma canonica senza nuova messa, senza lassismo e senza errore, non si può più dire seriamente che vi sia un “grave incomodo”, un serio impedimento.
È dunque semplice ottenere la forma canonica senza la nuova messa, senza lassismo e senza errore? A nostro avviso, tre soluzioni sono ipotizzabili a tal fine: il matrimonio senza messa, il matrimonio presso un parroco tradizionale, il matrimonio con messa concessa per indulto.
Il matrimonio senza messa
Per evitare il grave inconveniente della nuova messa, si può decidere di sposarsi senza messa. Tuttavia, gli altri gravi inconvenienti persistono, ossia il lassismo morale e gli errori dottrinali durante il tempo di “preparazione” obbligatoria.
Altri gravi inconvenienti vengono peraltro a sostituire quello della liturgia. Vi è anzitutto, per gli sposi cristiani e le loro famiglie, la profonda tristezza di non poter accompagnare il proprio matrimonio con il sacrificio dell’altare. E se, come talvolta si pratica, si celebra il matrimonio senza messa in una parrocchia, la messa tradizionale presso il priorato della Fraternità più vicino e il ricevimento familiare in un terzo luogo, ci si impone e si impone agli altri una “caccia al tesoro” che la santa Chiesa non ha mai voluto far pesare sulla coscienza dei suoi figli.
Inoltre, essendo la regola attualmente quella di sposarsi durante la messa, chiedere esplicitamente un matrimonio senza messa (mentre è evidente che si è credenti e praticanti) espone ai sospetti del sacerdote, che comprenderà rapidamente i motivi reali. L’esperienza mostra che ciò genera fastidi, rifiuti, dispute estremamente penose per i fidanzati e le loro famiglie.
Il ricorso al matrimonio senza messa non è dunque tale da eliminare il “grave incomodo” che autorizza il ricorso al canone 1098.
Il matrimonio presso un parroco tradizionale
Intendiamo con questo termine il matrimonio nella parrocchia di un parroco regolarmente nominato dal vescovo (e che dunque possiede i poteri necessari alla celebrazione canonica), ma che ha conservato la Tradizione: messa tradizionale, dottrina teologica e morale veramente cattolica. È allora evidente che cadono tutti gli ostacoli di cui abbiamo parlato. La questione è sapere se, in pratica, per la generalità dei cattolici, questo caso si verifichi realmente.
Se i parroci che hanno conservato la messa tradizionale furono (relativamente) abbastanza numerosi in Francia, non è stato lo stesso in molti altri paesi. Inoltre, questi parroci sono stati, per la maggior parte, bersaglio di persecuzioni episcopali, che hanno portato per molti a revoche o dimissioni. Infine, per quelli che sono “passati tra le gocce”, il tempo ha fatto il suo corso: sono morti in maggioranza ormai, o sono in pensione.
In definitiva, su tutta la Francia, se ne trovano ancora oggi alcune decine. Il che significa che occorrerà, per gli sposi e le loro famiglie, percorrere in media duecento chilometri per raggiungere questa parrocchia salvatrice, allontanandosi così (spesso) dal luogo dove può svolgersi facilmente il ricevimento familiare.
Noi stessi abbiamo assistito a un matrimonio in cui la cerimonia si svolgeva in una parrocchia (con parroco tradizionale) situata a cento chilometri dal luogo di residenza dei fidanzati (e della nostra stessa residenza). Poi fu necessario percorrere settanta chilometri per raggiungere il luogo del ricevimento. Infine, fu necessario percorrere di nuovo cento chilometri per tornare.
È davvero ragionevole? È possibile per la media dei fidanzati e delle famiglie? E ancora, si tratta qui di un caso relativamente favorevole, poiché le distanze da imporsi sono spesso più lunghe, e aumentano ogni anno a causa della progressiva scomparsa di questi parroci.
Salvo quando si ha la fortuna di vivere nelle immediate vicinanze di una parrocchia con parroco tradizionale, il ricorso a una tale soluzione è, se non impossibile, quantomeno molto difficile e molto gravoso per i fidanzati e le loro famiglie. Vi è dunque ancora qui l’esistenza di un grave incomodo che autorizza il ricorso al canone 1098.
Il matrimonio con messa concessa per indulto
Dal 1984 e ancor più dal 1988, è possibile ottenere eccezionalmente (e il matrimonio è, per definizione, qualcosa di eccezionale) una messa tradizionale, secondo la buona volontà dei vescovi. Si potrebbe dunque immaginare che la soluzione sia, per i fedeli della Tradizione, quella di usare di questo indulto per sposarsi in forma canonica e con la liturgia tradizionale.
L’esperienza mostra (secondo la dottrina degli stessi vescovi, peraltro) che l’ottenimento di un tale indulto è estremamente difficile in concreto. Per riuscirci, occorrono capacità di negoziazione molto solide, se possibile carte particolari (grande nome, denaro, relazioni mondane o familiari, ecc.) e in ogni caso molta fortuna. Anche con tutto ciò, non è raro che la domanda venga respinta. Inoltre, l’autorizzazione è spesso accompagnata da condizioni più o meno penose (predicatore imposto, obbligo di dichiarare il proprio rigetto del lefebvrismo, autorizzazione concessa “in nome dell’ecumenismo”, ecc.).
L’ipotesi parallela di un parroco conciliare che, per liberalismo o per amicizia verso la famiglia, accetti che un sacerdote della Tradizione venga a celebrare il matrimonio nella sua parrocchia è, da un lato, assai rara, dall’altro dipende da una fortuna eccezionale o da una capacità di negoziazione largamente superiore alla media. In ogni caso, non si possono imporre ai fidanzati e alle loro famiglie, come premessa al matrimonio, trattative molto difficili, il cui esito è aleatorio e spesso penoso. Anche qui ritroviamo il grave incomodo che autorizza il ricorso al canone 1098.
Il matrimonio al priorato
In sintesi, anche se le tre soluzioni esaminate possono eventualmente, in casi individuali, essere utilizzate, esse non permettono affatto alla grande maggioranza dei cattolici di Tradizione di eliminare efficacemente il “grave incomodo” costituito dalla nuova messa, dal lassismo morale e dagli errori dottrinali. Così, il ricorso al canone 1098 resta sempre valido, malgrado le obiezioni.
Tuttavia, se il matrimonio dei cattolici fedeli alla Tradizione si basa sul canone 1098 (matrimonio senza forma canonica, davanti a due testimoni), che cosa bisogna pensare del matrimonio che si svolge in un priorato (in una cappella, a Saint-Nicolas-du-Chardonnet, ecc.) davanti a un sacerdote che riceve i consensi e fa poi firmare i registri? Non vi è qui, come affermano i vescovi conciliari, un’usurpazione di giurisdizione?
La risposta è chiaramente negativa. Il sacerdote non rivendica affatto una giurisdizione che non possiede. Ma, secondo i termini del canone 1098, è presente perché “se un altro sacerdote potesse essere presente, dovrebbe essere chiamato e assisterebbe, insieme ai testimoni, al matrimonio”.
Egli riceve i consensi, perché ciò fa parte del rito liturgico ma, né in questo caso, né nel caso della forma canonica, il sacerdote è ministro (lo sono gli stessi sposi): egli si limita a essere testimone. Celebra la messa, poiché è il desiderio legittimo dei coniugi e l’auspicio della Chiesa. Fa compilare i registri, non in quanto testimone canonico, ma per conservare traccia ufficiale di un matrimonio celebrato secondo il canone 1098.
Tutti i casi di matrimoni celebrati “nella Tradizione” (cioè senza la forma canonica) sono stati e saranno celebrati ai sensi del canone 1098, dunque davanti a testimoni, essendo il sacerdote un testimone naturalmente affidabile (ma non il “testimone canonico” della “forma canonica”).
Sì, i matrimoni nella Tradizione sono realmente e seriamente validi
Riuniamo ora tutto quanto abbiamo detto. Anzitutto, nella Chiesa latina, la forma normale del matrimonio è la forma canonica (davanti a un sacerdote munito di poteri). Tuttavia, il canone 1098 prevede una “forma particolare” davanti a due testimoni quando il ricorso a un sacerdote munito di poteri si scontra con un “grave incomodo” di cui si presume fondatamente che durerà un mese.
Nell’attuale situazione di crisi, tre fatti (almeno) determinano questo “grave incomodo” per i fidanzati legittimamente legati alla Tradizione: la nuova messa, il lassismo morale e gli errori dottrinali. Le soluzioni proposte per sfuggire a questi “gravi incomodi”, ossia il matrimonio senza messa, il matrimonio presso un parroco tradizionale, il matrimonio con messa concessa per indulto, sono, anch’esse, salvo rari casi, causa di “gravi incomodi”.
Dunque, è perfettamente fondato e lecito, per i fidanzati legittimamente legati alla Tradizione, ricorrere al canone 1098 e sposarsi davanti a soli due testimoni. Così, i matrimoni nella Tradizione sono realmente, assolutamente e definitivamente validi.
Note a piè di pagina
- cfr. Raoul Naz, Traité de droit canonique, II, p. 368
- Dictionnaire de théologie catholique, XIII, col. 745-747
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